Art. 60.
I limiti di eta' minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previsto da leggi speciali.
I limiti di eta' minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previsto da leggi speciali.