Articolo 60 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 59Articolo 61
Versione
24 agosto 1961
Art. 60.
I limiti di eta' minimo e massimo per il reclutamento delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti rispettivamente, in anni diciotto e ventisei.
Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di eta' previsto da leggi speciali.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961