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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1203/2020, promossa da: nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
STARGIOTTI SIMONETTA,
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NARDELLA Controparte_1
PATRIZIA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio Controparte_1
coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
1 La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per il prosieguo per la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da ei confronti di Parte_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1
(RN) il 25/10/1974 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a Santarcangelo di Romagna (RN) il giorno 18/03/2006, con atto trascritto nel
Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA nel Registro dello Stato Civile del suddetto
Comune dell'anno 2006, Atto 3, parte 1;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese alla definizione del merito.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 03.04.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1203/2020, promossa da: nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
STARGIOTTI SIMONETTA,
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. NARDELLA Controparte_1
PATRIZIA,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio Controparte_1
coniugalis e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione.
L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
1 La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per il prosieguo per la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da ei confronti di Parte_1
ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1
(RN) il 25/10/1974 e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio a Santarcangelo di Romagna (RN) il giorno 18/03/2006, con atto trascritto nel
Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA nel Registro dello Stato Civile del suddetto
Comune dell'anno 2006, Atto 3, parte 1;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
4. Spese alla definizione del merito.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 03.04.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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