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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata n. 1116/2022 del 17 maggio 2022, iscritto al n.5414/2022 del ruolo gene-
rale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 dicembre
2024 e pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante p.t., ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Parte_2 C.F._1
seppe Cannavale ( ) in forza di procura rilasciata su separato atto, C.F._2
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-APPELLANTE-
E
in Castellammare di Stabia, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Nocera (C.F. ) come da procura in atti, indirizzo di posta elettro- C.F._3
nica certificata: Email_2
-APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. con atto di citazione notificato il 14.12.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale
di Torre Annunziata, nel giudizio n. 2380/2017 del R.G., accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla nei confronti del Pt_1 Controparte_1
[...
di Castellammare di Stabia. La condanna proposta era per il pagamento: a) dell'im-
porto di € 78.640,59 - oltre iva ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 - quale corrispettivo residuo dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato CP_2
appaltati alla società istante con delibera del 22.11.2006; b) dei compensi professionali oltre spese, rimborso forfettario, iva e cpa. La decisione emessa invece accoglieva solo in parte le domande;
era del seguente tenore: “1) accoglie la domanda dell'attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
[... in Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in fa-
vore della in persona del legale rappresentante p.t., della somma Parte_1
di euro 50.763,34 oltre iva e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) dichiara inte-
ramente compensate, tra le parti, le spese di lite ponendo le spese di C.T.U., a carico di entrambe le parti in quote uguali…”.
II. proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
a) Erronea liquidazione degli interessi perché il giudice riconosceva sulla somma liquidata gli interessi legali e non quelli di cui al D.Lgs. n. 231/2002 integrato dall'art. 17, primo comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in Legge n. 162 del 10
novembre 2014, di modifica dell'art. 1284 IV comma, c.c. sancendo che se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, come avvenuto nella fattispecie in esame,
dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali. La sentenza doveva quindi essere emessa, per l'appellante, affermando che
“il condominio va condannato al pagamento, in favore della della Parte_1
somma di euro 50.763,34 oltre iva e interessi legali dalla domanda al soddisfo nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transa-
zioni commerciali ex art. 1284, IV comma, c.c.”.-
b) Erronea liquidazione delle spese di lite che il giudice compensava per l'accogli-
mento solo parziale della domanda attorea e per la soccombenza reciproca. L'appel-
lante rilevava come il giudice non avesse seguito l'orientamento sancito dalla S.C. con la sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022 in virtù della quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento in un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.p.c., comma 2. Parte_1
aveva proposto una sola domanda di condanna, accolta parzialmente, con la con-
[...]
seguenza di non poter ritenere sussistente la soccombenza reciproca e non poter com-
pensare le spese.
L'appellante concludeva per sentir: “a.- accogliere il presente appello e per l'effetto:
b.- condannare il al pagamento degli interessi Controparte_1
legali sulla somma di euro 50.763,34 oltre iva, dalla domanda al soddisfo, nella misura
prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali ex art. 1284, IV comma, c.c..-
c.- Condannare il al pagamento delle spese, Controparte_1
compreso quelle di C.T.U, e dei compensi del giudizio di primo grado da liquidarsi ex
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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D.M. 38/2018 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa.-
Con la comparsa conclusionale l'appellante formulava espressa rinuncia al primo mo-
tivo di appello, preso atto dell'orientamento espresso dalla S.C. a ss.uu., adottato con la sentenza n. 12449/2024.
III. Il appellato si costituiva nel grado del giudizio eccependo l'inammissibi- CP_1
lità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Rilevava come l'attore avesse formulato in primo grado ri-
chiesta di pagamento degli interessi al tasso commerciale indicato dal d.lgs. n. 231/2022
e solo in appello, di qui la novità della domanda, gli interessi al tasso legale, fondati su presupposti diversi.
Eccepiva come l'impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere ac-
colta perché non ricorreva una transazione commerciale. Era quindi inapplicabile la di-
sciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi legali andavano riferiti alla previ-
sione di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. Le spese di lite erano state correttamente compensate perché in primo grado non c'era stato solo l'accoglimento parziale della domanda proposta ma anche il rigetto della pretesa di veder riconosciuti gli interessi
“commerciali”. In subordine eccepiva come la questione del riconoscimento degli inte-
ressi indicati dal d.lgs. n. 231/2002, nei confronti del , apparisse idonea ad CP_1
integrare il requisito della assoluta novità della questione per compensare le spese di lite.
Il quindi concludeva: 1)-Per il rigetto dell'appello siccome inammissibile ai CP_1
sensi del combinato disposto degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per le motivazioni evi-
denziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute,
insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a
carico della parte appellante. 2)-Per il rigetto dell'avverso appello siccome – in ogni caso
– del tutto infondato, pretestuoso e carente di prova, per le motivazioni evidenziate in
precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della
parte appellante. Con vittoria di compenso professionale, oltre accessori di Legge, ed
CP_ attribuzione ex art. 93 c.p.c. .
IV. All'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con conces-
sione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
V. L'appello è certamente ammissibile avendo l'appellante compiutamente indicato con l'atto di citazione le parti della sentenza impugnata, la loro rilevanza nel giudizio, le violazioni di legge ritenute perfezionate, la parte argomentativa di sostegno alla diversa ricostruzione perorata ed esplicitamente indicata.
VI. E' infondata l'eccezione proposta dall'appellato e basata sulla presunta novità
della domanda proposta in appello, posto che l'attore chiedeva il riconoscimento degli interessi di mora sin dal primo grado, sia pure facendo riferimento al tasso “commer-
ciale” e la domanda proposta in appello era inerente il solo tasso applicato in sentenza,
ritenuto inadeguato per i medesimi interessi chiesti in primo grado, quelli di mora.
VII. La rinuncia al primo motivo d'appello, da parte di è consentita Parte_1
alla parte anche se proposta con la comparsa conclusionale, come confermato dalla
S.C. con la sentenza della n.3453/2024. La rinuncia è frutto dell'orienta- CP_4
mento della S.C. a ss.uu. in tema di interessi, adottato con la sentenza n. 12449/2024,
secondo la quale non sussiste l'automatica applicazione del disposto di cui all'art. 1284
IV co c.c., ma comunque non esonera la Corte dalla disamina nel merito della questione,
per procedere alla liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccom-
benza virtuale. Sul punto la Corte richiama quanto già esposto dallo stesso appellante in merito all'orientamento della S.C. che avrebbe comportato il rigetto del motivo per infondatezza.
VIII. Il secondo motivo di gravame è invece fondato perché la nozione di soccom-
benza reciproca non ricomprende anche l'accoglimento parziale, come sancito dalla
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S.C. a ss.uu. con la sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061 e la domanda proposta in primo grado era parzialmente accolta sia per la sorte ritenuta dovuta che per gli interessi di mora comunque riconosciuti, sia pure in misura inferiore a quella pretesa.
Non sussisteva quindi la reciproca soccombenza richiamata dal giudice per motivare la compensazione e neppure gli altri motivi indicati dall'art. 92 c.p.c., non sussistendo quello legato alla novità delle questioni affrontate, perché la norma integrativa del dispo-
sto dell'art. 1284 c.c. era intervenuta da quasi quattro anni e la natura della parte nego-
ziale, condominio, in nulla incideva.
IX. Da quanto esposto emerge che, in primo grado, il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese di lite e che, in appello, tuttavia, l'infondatezza del primo motivo di appello, quello rinunciato, avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese.
In caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado è costante la giuri-
sprudenza di legittimità nell'affermare il principio secondo cui il giudice di appello, allor-
ché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e,
invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cass. 22 feb-
braio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). La Corte considera come l'acco-
glimento in primo grado della domanda principale proposta, unitamente all'infondatezza del primo motivo di appello e la fondatezza invece del secondo, imponga una liquida-
zione delle spese in favore dell'attore, secondo il principio della soccombenza, con com-
pensazione del 50% per entrambi i gradi del giudizio, applicando il tariffario secondo il
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
valore della somma riconosciuta e con riconoscimento dei minimi tariffari, considerata la natura delle questioni poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1116/2022 del 17 maggio
2022, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza,
così provvede:
In accoglimento dell'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sen-
tenza impugnata:
a) compensa per metà le spese di lite del primo grado, e condanna il
[...]
al pagamento delle residue spese di lite del primo grado, che Controparte_1
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.904, 50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
b) compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna il
[...]
al pagamento delle residue spese del presente grado, Controparte_5
che liquida in euro 180,00 per esborsi ed euro 2.498,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Così deciso il 11.4.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata n. 1116/2022 del 17 maggio 2022, iscritto al n.5414/2022 del ruolo gene-
rale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 17 dicembre
2024 e pendente
TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante p.t., ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Giu- Parte_2 C.F._1
seppe Cannavale ( ) in forza di procura rilasciata su separato atto, C.F._2
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
-APPELLANTE-
E
in Castellammare di Stabia, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t. (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo P.IVA_2 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Nocera (C.F. ) come da procura in atti, indirizzo di posta elettro- C.F._3
nica certificata: Email_2
-APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. con atto di citazione notificato il 14.12.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale
di Torre Annunziata, nel giudizio n. 2380/2017 del R.G., accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla nei confronti del Pt_1 Controparte_1
[...
di Castellammare di Stabia. La condanna proposta era per il pagamento: a) dell'im-
porto di € 78.640,59 - oltre iva ed interessi ex d.lgs. n. 231/2002 - quale corrispettivo residuo dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato CP_2
appaltati alla società istante con delibera del 22.11.2006; b) dei compensi professionali oltre spese, rimborso forfettario, iva e cpa. La decisione emessa invece accoglieva solo in parte le domande;
era del seguente tenore: “1) accoglie la domanda dell'attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
[... in Castellammare di Stabia, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento, in fa-
vore della in persona del legale rappresentante p.t., della somma Parte_1
di euro 50.763,34 oltre iva e interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) dichiara inte-
ramente compensate, tra le parti, le spese di lite ponendo le spese di C.T.U., a carico di entrambe le parti in quote uguali…”.
II. proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
a) Erronea liquidazione degli interessi perché il giudice riconosceva sulla somma liquidata gli interessi legali e non quelli di cui al D.Lgs. n. 231/2002 integrato dall'art. 17, primo comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in Legge n. 162 del 10
novembre 2014, di modifica dell'art. 1284 IV comma, c.c. sancendo che se le parti non hanno determinato la misura degli interessi, come avvenuto nella fattispecie in esame,
dalla proposizione della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali. La sentenza doveva quindi essere emessa, per l'appellante, affermando che
“il condominio va condannato al pagamento, in favore della della Parte_1
somma di euro 50.763,34 oltre iva e interessi legali dalla domanda al soddisfo nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transa-
zioni commerciali ex art. 1284, IV comma, c.c.”.-
b) Erronea liquidazione delle spese di lite che il giudice compensava per l'accogli-
mento solo parziale della domanda attorea e per la soccombenza reciproca. L'appel-
lante rilevava come il giudice non avesse seguito l'orientamento sancito dalla S.C. con la sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022 in virtù della quale l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento in un'unica domanda articolata in più capi e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale,
in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, c.p.c., comma 2. Parte_1
aveva proposto una sola domanda di condanna, accolta parzialmente, con la con-
[...]
seguenza di non poter ritenere sussistente la soccombenza reciproca e non poter com-
pensare le spese.
L'appellante concludeva per sentir: “a.- accogliere il presente appello e per l'effetto:
b.- condannare il al pagamento degli interessi Controparte_1
legali sulla somma di euro 50.763,34 oltre iva, dalla domanda al soddisfo, nella misura
prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali ex art. 1284, IV comma, c.c..-
c.- Condannare il al pagamento delle spese, Controparte_1
compreso quelle di C.T.U, e dei compensi del giudizio di primo grado da liquidarsi ex
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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D.M. 38/2018 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cpa.-
Con la comparsa conclusionale l'appellante formulava espressa rinuncia al primo mo-
tivo di appello, preso atto dell'orientamento espresso dalla S.C. a ss.uu., adottato con la sentenza n. 12449/2024.
III. Il appellato si costituiva nel grado del giudizio eccependo l'inammissibi- CP_1
lità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Rilevava come l'attore avesse formulato in primo grado ri-
chiesta di pagamento degli interessi al tasso commerciale indicato dal d.lgs. n. 231/2022
e solo in appello, di qui la novità della domanda, gli interessi al tasso legale, fondati su presupposti diversi.
Eccepiva come l'impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere ac-
colta perché non ricorreva una transazione commerciale. Era quindi inapplicabile la di-
sciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi legali andavano riferiti alla previ-
sione di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c. Le spese di lite erano state correttamente compensate perché in primo grado non c'era stato solo l'accoglimento parziale della domanda proposta ma anche il rigetto della pretesa di veder riconosciuti gli interessi
“commerciali”. In subordine eccepiva come la questione del riconoscimento degli inte-
ressi indicati dal d.lgs. n. 231/2002, nei confronti del , apparisse idonea ad CP_1
integrare il requisito della assoluta novità della questione per compensare le spese di lite.
Il quindi concludeva: 1)-Per il rigetto dell'appello siccome inammissibile ai CP_1
sensi del combinato disposto degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per le motivazioni evi-
denziate in precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute,
insistendosi per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a
carico della parte appellante. 2)-Per il rigetto dell'avverso appello siccome – in ogni caso
– del tutto infondato, pretestuoso e carente di prova, per le motivazioni evidenziate in
precedenza sul punto specifico, che si hanno qui per trascritte e ripetute, insistendosi
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
Pagina 4 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
per il loro pieno accoglimento con tutte le relative conseguenze di Legge a carico della
parte appellante. Con vittoria di compenso professionale, oltre accessori di Legge, ed
CP_ attribuzione ex art. 93 c.p.c. .
IV. All'udienza del 17.12.2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con conces-
sione dei termini di legge per il deposito delle difese finali.
Motivi della decisione
V. L'appello è certamente ammissibile avendo l'appellante compiutamente indicato con l'atto di citazione le parti della sentenza impugnata, la loro rilevanza nel giudizio, le violazioni di legge ritenute perfezionate, la parte argomentativa di sostegno alla diversa ricostruzione perorata ed esplicitamente indicata.
VI. E' infondata l'eccezione proposta dall'appellato e basata sulla presunta novità
della domanda proposta in appello, posto che l'attore chiedeva il riconoscimento degli interessi di mora sin dal primo grado, sia pure facendo riferimento al tasso “commer-
ciale” e la domanda proposta in appello era inerente il solo tasso applicato in sentenza,
ritenuto inadeguato per i medesimi interessi chiesti in primo grado, quelli di mora.
VII. La rinuncia al primo motivo d'appello, da parte di è consentita Parte_1
alla parte anche se proposta con la comparsa conclusionale, come confermato dalla
S.C. con la sentenza della n.3453/2024. La rinuncia è frutto dell'orienta- CP_4
mento della S.C. a ss.uu. in tema di interessi, adottato con la sentenza n. 12449/2024,
secondo la quale non sussiste l'automatica applicazione del disposto di cui all'art. 1284
IV co c.c., ma comunque non esonera la Corte dalla disamina nel merito della questione,
per procedere alla liquidazione delle spese del giudizio secondo il criterio della soccom-
benza virtuale. Sul punto la Corte richiama quanto già esposto dallo stesso appellante in merito all'orientamento della S.C. che avrebbe comportato il rigetto del motivo per infondatezza.
VIII. Il secondo motivo di gravame è invece fondato perché la nozione di soccom-
benza reciproca non ricomprende anche l'accoglimento parziale, come sancito dalla
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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Nona Sezione Civile
S.C. a ss.uu. con la sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061 e la domanda proposta in primo grado era parzialmente accolta sia per la sorte ritenuta dovuta che per gli interessi di mora comunque riconosciuti, sia pure in misura inferiore a quella pretesa.
Non sussisteva quindi la reciproca soccombenza richiamata dal giudice per motivare la compensazione e neppure gli altri motivi indicati dall'art. 92 c.p.c., non sussistendo quello legato alla novità delle questioni affrontate, perché la norma integrativa del dispo-
sto dell'art. 1284 c.c. era intervenuta da quasi quattro anni e la natura della parte nego-
ziale, condominio, in nulla incideva.
IX. Da quanto esposto emerge che, in primo grado, il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese di lite e che, in appello, tuttavia, l'infondatezza del primo motivo di appello, quello rinunciato, avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese.
In caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado è costante la giuri-
sprudenza di legittimità nell'affermare il principio secondo cui il giudice di appello, allor-
ché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91
c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e,
invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi (Cass. 22 feb-
braio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259). La Corte considera come l'acco-
glimento in primo grado della domanda principale proposta, unitamente all'infondatezza del primo motivo di appello e la fondatezza invece del secondo, imponga una liquida-
zione delle spese in favore dell'attore, secondo il principio della soccombenza, con com-
pensazione del 50% per entrambi i gradi del giudizio, applicando il tariffario secondo il
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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valore della somma riconosciuta e con riconoscimento dei minimi tariffari, considerata la natura delle questioni poste.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata n. 1116/2022 del 17 maggio
2022, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma dell'impugnata sentenza,
così provvede:
In accoglimento dell'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sen-
tenza impugnata:
a) compensa per metà le spese di lite del primo grado, e condanna il
[...]
al pagamento delle residue spese di lite del primo grado, che Controparte_1
liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.904, 50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
b) compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna il
[...]
al pagamento delle residue spese del presente grado, Controparte_5
che liquida in euro 180,00 per esborsi ed euro 2.498,00 per compensi professionali,
oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
Così deciso il 11.4.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
Rg 5414/22 est. Sandro Figliozzi
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