Sentenza 11 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2003, n. 16925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16925 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SE1 6 9 25 / 03 ANZE Composta dagli Ill.mi Sugg.ri Magistrati. Presidente R.G.N. 11916/00 Dott. Mario SPADONE Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 34680 - Consigliere. Rep. 4400 Dott. NN SETTIMJ - Consigliere Ud.29/05/03 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: $ TO TA, ON RU, DE LI AG, SA GI, IN AM, GA LC, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li difende unitamente all'avvocato ANDREA MANERBA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
BE VO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato 2003 ALBERTO LUPPI, giusta delega in atti;
912 -1- controricorrente nonchè
contro
COOP LA PRIMULA SOC RL;
- intimato con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 99/00 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 19/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per rigetto del ricorso. $ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di AT proposto ai sensi dell'art.703 c.p.c. Ivo ZA, dicendosi proprietario di un fondo contraddistinto con il mappale 141, lamentava che la soc.coop. "La Primula" r.l. stava realizzando sul terreno confinante, contraddistinto col mappale 145, un fabbricato di civili abitazioni in violazione delle norme sulle distanze (in particolare, il corpo interrato delle autorimesse distava, nella parte in cui sporgeva dal piano di campagna, di m. 1,70 dal confine, e cioè meno dei 5 metri stabiliti dall'art. 19 del piano regolatore del Comune di Desenzano). Chiedeva, pertanto, la reintegrazione ovvero la manutenzione del possesso del proprio fondo e la conseguente condanna della Cooperativa alla demolizione ovvero all'arretramento della costruzione fino al rispetto della distanza dal confine. La Cooperativa, costituitasi, resisteva alla domanda sostenendo che sia il fabbricato sia le autorimesse rispettavano la distanza legale, in quanto il primo era posto a ben 7 metri dal confine, mentre le seconde, interrate e costituenti corpo unico col fabbricato, sporgevano, rispetto all'originario piano di campagna, in misura talmente modesta (pochi centimetri) da non rilevare ai fini della violazione delle distanze legali. Espletata una CTU, il Pretore con sentenza 15/7/93, condannava la Cooperativa a demolire o ad arretrare la parte di costruzione realizzata a distanza inferiore a m.5 dal confine dal terreno di proprietà ZA. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Brescia che, con sentenza 19/1/00, rigettava l'appello della Cooperativa, ritenendo sussistente, in relazione alle caratteristiche costruttive dell'opera e alla originaria 4 situazione dei luoghi, la violazione della distanza legale già rilevata dal Pretore. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso, fondato su quattro motivi, integrati da una memoria, TA NI, GE NI, GN De PO, NN SA, AM NG e AD AR, nella qualità di soci assegnatari di alloggi di proprietà della Cooperativa e successori, per espressa convenzione contenuta nei rispetttivi atti di assegnazione, della Cooperativa nel giudizio in corso con lo ZA. L'intimato ZA ha resistito con controricorso. Non essendo stato il ricorso notificato alla Cooperativa, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale litisconsorte necessaria non estromessa. All'incombente hanno provveduto i ricorrenti con atto ritualmente notificato alla Cooperativa, la quale non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE I I primi tre motivi sono strettamente connessi e possono, perciò, -T essere esaminati congiuntamente. Con il primo di essi si denunciano violazione di legge (artt.873 e 2697 c.c.) nonché omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo perché la sentenza, ritenendo violata la distanza di cinque metri dal confine stabilita dal piano regolatore del Comune di Desenzano, non avrebbe tenuto conto che le norme sulle distanze, essendo volte ad evitare intercapedini dannose, non sono applicabili alle costruzioni interrate, né a quelle, la cui sporgenza dal livello medio dell'originario piano di campagna, è talmente esigua da non dar luogo a ۱ ۸ intercapedini dannose. Di conseguenza, poiché nel caso di specie si era in presenza di una struttura interrata, sporgente solo in parte dal piano di campagna, affinché potesse configurarsi la violazione della distanza legale di 5 metri dal confine, occorreva accertare, in quale misura l'opera sporgeva rispetto all'originario livello del suolo, e solo all'esito di tale accertamento valutare se la sporgenza era idonea a creare intercapedini dannose. Il giudice d'appello, invece, pur riconoscendo che non era possibile stabilire qual'era il livello originario del fondo della Cooperativa e quantificare, quindi, con esattezza l'entità della sporgenza dal naturale piano di campagna, aveva ritenuto ugualmente sussistente la violazione della distanza dal confine. Col secondo motivo, in parte ripetitivo del primo, si denunciano ancora violazione di legge (artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.) nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo perché la sentenza, pur avendo riconosciuto che a causa del mutamento artificiale dei luoghi determinato dall'edificazione della Cooperativa non era possibile giungere a un giudizio certo sul livello originario del piano di campagna, aveva ugualmente determinato tale livello facendo riferimento allo stato attuale dei luoghi, in adesione alla tesi sostenuta dallo ZA, ritenuta dal giudicante "preferibile", benché non avesse trovato riscontri certi ed univoci nelle prove raccolte. Col terzo motivo, infine, si lamenta ancora violazione di legge con riferimento agli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la sentenza erroneamente posto a carico della ricorrente (parte convenuta) l'onere di provare di avere rispettato l'originario piano di campagna, erroneamente qualificando tale circostanza come eccezione, laddove si trattava, invece, del fatto costitutivo della domanda, la prova del quale incombeva all'attore. II - Nessuna delle proposte censure merita accoglimento. Facendo corretto riferimento ai principi ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Corte in tema di distanze legali, il giudice d'appello, dopo avere premesso che "costruzione" rilevante ai fini delle distanze legali deve intendersi qualunque manufatto anche di carattere accessorio, ovvero ornamentale, purché abbia il carattere di opera stabile, permanente e ancorata al suolo, ha osservato che, mentre non possono qualificarsi come costruzione i manufatti totalmente interrati (perché in tal caso non sorge l'esigenza, che è sottesa alle norme in materia di distanze, di evitare intercapedini dannose), L devono invece ritenersi tali i terrapieni, se creati artificialmente, nella parte in cui eccedono il livello naturale del terreno, e che tale livello va individuato facendo riferimento al livello medio del piano di campagna originario, non trasformato cioè dall'opera dell'uomo (così: Cass.5956/96; 8240/97, nonché, più specificamente, Cass.243/92; 7594/95; 4511/97). In conformità di tali principi, la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, il corpo autorimesse costituiva costruzione a tutti gli effetti, rilevante, quindi, ai fini della distanza dal confine, sia per le sue caratteristiche costruttive (tutt'uno col fabbricato, coperto da una soletta costituente vero e proprio aggetto dell'edificio verso il fondo dell'attore, e con lo scivolo di accesso sorretto, verso il terreno ZA, da un terrapieno creato artificialmente), sia perché si elevava, nella sua parte massima, di quasi un metro dal livello originario del piano di campagna. La ragionata valutazione di त् tutti gli elementi emersi dall'istruttoria (analiticamente esaminati dalla sentenza alle pagg.6 e 7) consentiva infatti, di superare le discordanze tra le dichiarazioni dei testi in ordine all'originaria conformazione dei luoghi e di -ritenere provata la tesi dell'attore il cui onere probatorio doveva pertanto ritenersi assolto - secondo cui l'attuale piano di campagna non corrispondeva a quello originario, essendo stato questo artificialmente rialzato dalla Cooperativa, con la conseguenza che la sporgenza del corpo autorimesse, dovendo calcolarsi con riferimento al primitivo stato dei luoghi e non a quello attuale, risultava non di modesta entità, ma di altezza rilevante (cm.80 nella parte più alta) ai fini della distanza dal confine. Pertanto, non solo non ricorre la lamentata violazione dell'onere probatorio (avendo il giudicante "preferito" la tesi dello Zimbelli non illogicamente, ma perché la sua domanda era risultata provata), ma neppure si ravvisano le altre denunciate violazioni di legge e i vizi logici lamentati dal ricorrente. I tre motivi vanno, quindi, tutti respinti. III - Il quarto motivo - col quale il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell'art. 1170 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, per non avere la sentenza rilevato che non era stata fornita dall'attore la prova del dolo o della colpa, indispensabile ai fini della configurabilità della molestia possessoria inammissibile, in quanto prospetta una questione nuova. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento deile spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari ed euro 70,00 (settanta) per spese. Roma, 29 maggio 2003 Il presidente L'estensore heraudell If radiate IL CANCELLIERE C1 ESco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1 1 NOV. 2003 IL CANCELLED OF ES mania 03.07.04 $149.77 3072 SHE 10