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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria BALLETTI,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 3829 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Controparte_1 C.F._1
Barbalinardo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Napoli, al viale Nicola Fornelli, 2, in virtù di procura in atti ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec: Email_1
- APPELLANTE –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonito, C.F. , con C.F._2 lo stesso elettivamente domiciliata in IN RO (SA), Piazza Pasquale Budetta n. 57/A, giusta mandato ed elezione di domicilio in atti ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo pec
.salerno.it Email_2 CP_3
- APPELLATA -
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e Controparte_4 P.IVA_2 difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella ( ), giusta C.F._3
Procura ad litem depositata in atti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo P.E.C. carlo. apoli.i; Email_3 CP_4
- APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.20689/2021 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 14/07/2021 all'esito del giudizio R.G. n. 85315/2018.
Conclusioni per l'appellante:
“… disattesa ogni contraria istanza o difesa, revocare in toto la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli con il nr. 20689/21, perché nulla, palesemente errata, ingiusta, contraddittoria, viziata nella motivazione e contraria alla legge;
tenuto conto di quanto stabilito con le sentenze definitive nn.ri 24222/2015, 33397/2016 e 999/2022, riaffermare la non debenza del per gli CP_5 esercizi commerciali che occupano l'area di proprietà del Parte_1
[...
, in Napoli, ed in particolare per quello del sig. e conseguentemente annullare Controparte_1 la cartella esattoriale n.07120180058640859000;condannare il e l' Controparte_4 [...]
in solido o chi tra loro di ragione, in persona dei rispettivi legali rappr.ti Controparte_6
p.t., al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate delle spese generali al 15%, nonché degli oneri fiscali e previdenziali..”.
Conclusioni per : Controparte_2
“…Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta e reietta ogni avversa istanza e richiesta, così provvedere: in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc per le ragioni di cui in premessa;
sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso per violazione ex art. 327 co. 1 c.p.c.; nel merito, confermare integralmente il provvedimento di primo grado e per l'effetto rigettare lo spiegato appello per le ragioni di cui in premessa;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente appello, tenere indenne l'appellata in quanto estranea alle contestazioni Controparte_7 in ordine al verbale sottostante la cartella di pagamento impugnata;
condannare, infine, esso appellante al pagamento delle spese ed onorario del doppio grado di giudizio...”.
Conclusioni per il Controparte_4
“…Dichiarare l'appello inammissibile e tardivo;
rigettare il proposto appello perché infondato in fatto e in diritto. Condannare l'appellante alla rifusione, in favore del di Controparte_4 spese, diritti e onorari…”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 19/10/2018, il sig. impugnava, innanzi al Giudice Controparte_1 di Pace di Napoli, la cartella esattoriale n. 07120180058640859000, notificatagli a mezzo p.e.c. il
28/09/2018, con la quale gli veniva richiesto il pagamento del canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche ( per l'anno 2014, per l'occupazione di una porzione di suolo pubblico CP_5 con una tenda parasole posizionata sull'area antistante il proprio esercizio commerciale.
A sostegno della propria opposizione il ricorrente deduceva che le somme richieste non erano dovute, sia perché non vi era mai stata da parte sua l'occupazione di uno spazio pubblico (o equiparabile), essendo l'area antistante il proprio esercizio commerciale di natura privata, sia perché, con sentenza passata in giudicato n. 24222 del 03/07/2015, il Giudice di pace di Napoli, aveva annullato il verbale prot. n. 931561/458 del 5/12/2012, da cui scaturiva il provvedimento sanzionatorio, posto a fondamento pure della cartella di pagamento, oggi impugnata. Infatti il giudicante aveva accertato che il suolo, ove si protendeva la tenda semovente, non era di natura pubblica.
Si costituiva il contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa Controparte_4 domanda. L' rimaneva contumace. Controparte_2 Il Giudice di pace di Napoli, con la sentenza oggi gravata, rigettava l'opposizione, rilevando che, dalla documentazione in atti, la cartella esattoriale impugnata si presentava corretta sotto il profilo formale e sostanziale, e che “…l'attività propedeutica alla emissione della stessa appare posta in essere correttamente e le eccezioni relative ai verbali andavano poste in essere all'epoca della notifica delle stesse…”, compensando tra le parti le spese processuali. Con atto di citazione in appello notificato in data 07/02/2022, il sig. Controparte_1 impugnava la suddetta sentenza, eccependo: 1) l'erronea interpretazione e valutazione della documentazione versata in atti, in quanto il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del giudicato formatosi con la sentenza n. 33397/2016, con la quale il Giudice di Pace aveva accertato la natura privata del suolo su cui si sarebbe consumata l'occupazione abusiva, annullando, di conseguenza, il verbale prot. n. 931561/458 del 5/12/2012 dal quale scaturiva la sanzione da parte del 2) la violazione dell'art. 2909 c.c.; 3) l'erronea ed illegittima compensazione Controparte_4 delle spese di lite.
La causa veniva iscritta a ruolo in data 15/02/2022 e veniva assegnata alla IX^ sez. civile del
Tribunale di Napoli.
Il G.U. fissava la prima udienza di comparizione delle parti al 13/12/2022, in modalità cartolare.
Con comparsa depositata telematicamente in data 02/12/2022 si costituiva l'
[...]
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; Controparte_2 sempre in via preliminare, eccepiva la tardività dell'impugnazione, in violazione dell'art. 327 c.p.c., in quanto, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione e, come tale, non soggetta a termini di sospensione feriale, l'appello risultava notificato oltre il termine di legge;
nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda nonché, la propria carenza di legittimazione passiva.
Con comparsa depositata telematicamente il 05/12/2022 si costitutiva altresì il CP_4
il quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo, nonché l'infondatezza
[...] dello stesso.
All'udienza del 13/12/2022 il G.U., ritenuta la causa matura per la decisione e considerato il carico di ruolo, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 10.09.2024 in modalità cartolare.
All'udienza del 10.09.2024, il G.U., stante l'elevato numero di giudizi assegnati in decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025.
Con decreto presidenziale n. 37/2025, il presente giudizio veniva scardinato ed assegnato al Presidente della IX^ sez. civile, dott.ssa Maria Balletti, la quale, all'udienza del 19/03/2025, su richiesta delle parti, assegnava la causa in decisione.
Concorde MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'impugnazione spiegata è inammissibile in quanto tardiva per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente si rileva che, come ripetutamente affermato dalla S.C. l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (Cass. n. 14302/2018 e copiosa giurisprudenza ivi citata). Solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice "a quo", questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione (comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti) (così Cass. n. 14302 cit.).
Orbene, come si evince dalla lettura della motivazione e dagli atti di causa, il sig. ha CP_1 convenuto in giudizio il e l' , con Controparte_4 Controparte_7 un'opposizione tipicamente esecutiva e non di tipo c.d. “recuperatorio”; in particolare, l'appellante ha proposto un'opposizione avverso la cartella di pagamento nr. 07120180058640859000, dolendosi della caducazione del titolo esecutivo ad essa presupposto, in quanto lo stesso sarebbe stato precedentemente annullato con sentenza passata in giudicato.
È del tutto evidente, dunque, che la domanda dell'odierno appellante, originario opponente in primo grado, vada qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c. 1 c.p.c.
Sovviene, a tal proposito, l'insegnamento del Giudice del diritto a tenore del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive ai sensi dell'art. 615 c.p.c., riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il Giudice “a quo” abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito eventualmente applicabile (Cass. ord. 11.1.2012, n. 171, Cassazione civile 18/06/2020 n.11780). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame in quanto tardivo, non dovendosi computare nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, il periodo di sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969, art. 3, in combinato disposto con l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, trattandosi di controversia rientrante nel novero delle cause di opposizione all'esecuzione (Cass. civ. 28/09/2020, n. 20354).
Infatti, il termine per proporre tempestivamente l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. avverso la sentenza depositata dal Giudice di pace di Napoli in data 14/07/2021 scadeva il 14/01/2022, mentre l'appello risulta essere stato notificato in data 07/02/2022.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate in dispositivo in base al valore della causa ( euro 763,69) secondo i valori medi previsti dal DM 55/2014, segue la soccombenza. Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro ed il iscritta al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
n. R.G. 3829/2022, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1)DICHIARA l'appello inammissibile;
2)CONDANNA l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate in euro €
800,00, pro capite, oltre 15% per spese forfettarie ex art.2 comma 2° D.M. n.55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3)DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 16 aprile 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria Balletti