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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1518 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cerra in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via F. Nicotera n. 100;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Marco Mammarella in virtù di procura generale alle liti per atto notarile allegata in atti, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Enrico De Nicola
n. 40, presso lo studio dell'Avv. Rossana Bozzarello;
-appellata e
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Miriam Bosurgi e Simona De Septis in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Catanzaro, Via
Ciaccio n. 12;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - in linea preliminare, rilevare l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto e relativi alla copertura assicurativa “rischio credito” con tutte le dovute conseguenze di legge;
- sempre nel merito, e per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione preliminare, dichiarare illegittimo e, per l'effetto, revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme;
- in linea ancor più gradata, revocare e/o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto anche in virtù del tasso usurario previsto ed applicato;
- - in ogni caso e in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario concludente.
- Per l'appellata Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, nel merito rigettare l'appello proposto e in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Per l'appellata Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Controparte_2 per tutti i motivi di appello, nonché per le difese ed eccezioni tutte di cui agli atti del giudizio di primo grado da intendersi riproposte, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'allora oggi che ha Controparte_3 Controparte_2 agito quale mera procuratrice mandataria di in relazione al Controparte_4 finanziamento per cui è causa, rigettata ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e istanza anche istruttoria: a) rigettare in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
b) condannare l'appellante a rifondere a le spese e i compensi di Controparte_2 causa, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo, ritualmente notificato in data 15.10.2014 a mani del procuratore domiciliatario dell'opposta, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 334/2014, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 2-7-2014, notificato in data 2-9-2014, con il quale la aveva ingiunto il Controparte_1 pagamento di €uro 32.985,12 oltre interessi e spese della procedura, somme scaturenti da un contratto di finanziamento stipulato con la in base Controparte_3 al quale la clausola ivi contenuta prevedeva una polizza credito a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento erogato.
Preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa;
eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione;
contestava la clausola in oggetto non essendo stata approvata specificamente;
che il certificato di polizza allegato al contratto non era stato sottoscritto dall'opponente; che l'opponente aveva agito in buona fede;
che il tasso di interesse applicato era superiore al tasso soglia.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva che impugnava e contestava l'eccezione di Controparte_1 prescrizione e deduceva che nel contratto di assicurazione la si era CP_1 obbligata a reintegrare la società mutuante, quale contraente e unica beneficiaria, delle quote di stipendio non versate dal datore di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro o risoluzione dello stesso per decesso del mutuatario;
che l'opponente non assumeva né la veste di contraente, né quella di beneficiario;
che l'opponente aveva provveduto a dare il proprio consenso alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio ex DPR 180/1950 tra la finanziaria e la che l'art. Controparte_1
16 delle condizioni contrattuali era chiaro.
Contestava gli altri motivi di opposizione e concludeva come in atti.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva che impugnava e Controparte_3 contestava i motivi di opposizione, in particolare deduceva di non essere parte del contratto di finanziamento;
che la polizza a copertura del credito era stata regolarmente accettata dal cliente;
che il tasso applicato nel contratto ammontava al
9,31% e quindi ampiamente inferiore al tasso soglia di riferimento del 16,77%.
Concludeva come in atti.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.; assegnato il presente fascicolo a questo giudice in virtù de Decr. Pres. 115/12; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.; alla scadenza dei termini la causa è stata introitata per la decisione.”.
Con sentenza depositata il 20-6-2019 n. 603, il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 11-7-2019,
, invocando la riforma delle statuizioni di rigetto della Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo dal lui proposta in primo grado per i motivi qui di seguito esposti. Con un primo motivo di gravame l'appellante si doleva dell'erroneo rigetto dell'eccezione da lui sollevata in prime cure di prescrizione del diritto di credito monitoriamente azionato nei suoi confronti dalla compagnia di assicurazioni
[...] sul rilievo che nella specie fosse applicabile la prescrizione Controparte_1 decennale, per non essersi dato adeguato conto in sentenza delle ragioni e sulla base di quale previsione normativa fosse stata ritenuta l'operatività della stessa nel caso in esame, e insistendo nell'accoglimento nella eccezione medesima in considerazione del fatto che, per come già dedotto nel giudizio di primo grado, la domanda giudiziale risultava fondata su un contratto assicurativo.
A mezzo di un secondo motivo di appello, inoltre, la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui aveva escluso la fondatezza della usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento intercorso nella vicenda con la finanziaria contestata in quella sede dall'appellante unicamente Controparte_3 sulla scorta del riscontro circa il mancato superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, laddove per contro detta usurarietà era stata in quella sede opposta con riferimento agli interessi indistintamente applicati al finanziamento in questione e sulla base di apposita consulenza tecnica di parte sul punto prodotta agli atti di causa.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate in atti, le appellate (già e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per resistere al gravame di cui entrambe contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, nonchè la anche per eccepirne preliminarmente l'inammissibilità ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza di rigetto in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, in esito all'udienza collegiale dell'11-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, in primo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito dell'appello sollevata dalla appellata ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 cui all'art. 342 c.p.c. sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame, osservandosi al contrario in via risolutiva, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU. Civili n.
27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018; Cass. Civ., n. 8999/2022), come l'appellante appaia avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Da disattendere è innanzi tutto il motivo di appello a mezzo del quale il Parte_1
ha reiterato nell'ambito del presente grado di giudizio l'eccezione di
[...] maturata prescrizione biennale ex art. 2052 c.c. dei diritti asseritamente nascenti dal contratto di assicurazione, per essere stata la relativa azione giudiziale, a fronte della verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa risalente già all'anno
2011, nella specie intrapresa nei suoi confronti solo nel 2014 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, a suo dire, in maniera immotivata e illegittima rigettata dal primo giudice.
Deve osservarsi, infatti come l'assunto sostenuto in argomento dal predetto appellante muova da una non corretta individuazione del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti in sede monitoria dalla CP_1
già opposta in prime cure e odierna appellata, siccome riveniente da un
[...] contratto di assicurazione, e, come tale, in contrasto con la diversa causale specificamente enunciata dalla citata società nel ricorso per decreto ingiuntivo con riferimento al contratto di finanziamento n. 11643 stipulato con la e alla CP_3 relativa clausola assicurativa in esso presente a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso di detto finanziamento.
Ed invero, si evince dalla documentazione prodotta a corredo del fascicolo monitorio come in data 5 aprile 2011 venisse stipulato tra e Controparte_3 Parte_1
contratto di finanziamento n. 11.643 con delegazione di pagamento al
[...] datore di lavoro di quest'ultimo di quote dello stipendio per un ammontare di €uro
40.800,00, da restituire da parte del precitato mutuatario in n. di 120 rate di €uro
340,00 ciascuna della retribuzione mensile.
A detto contratto, inoltre, accedeva apposita polizza assicurativa stipulata esclusivamente tra la società finanziaria e la (e alla quale Controparte_1 pertanto il era rimasto del tutto estraneo, non avendo rivestito Parte_1 nell'ambito di esso né la posizione di parte contraente, né quella di parte beneficiaria) in conformità della disciplina di settore di cui al D.P.R. n. 180/1950 dettata per i contratti di finanziamento con cessione di quote dello stipendio, come da relativo certificato n. 788611 in atti, a copertura del rischio impiego connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e al conseguente mancato rimborso del finanziamento, in forza della quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a reintegrare la società mutuante delle quote di stipendio non versate dal datore di lavoro per il caso di avveramento del rischio citato.
Contratto di assicurazione intercorso tra le parti suindicate, quello appena richiamato, di cui risulta contenuta specifica menzione nello stesso contratto di finanziamento, con correlativa espressa presa d'atto della esistenza di esso ad opera del mediante la sua sottoscrizione, come da art. 16 delle Parte_1 condizioni contrattuali in cui, dopo il richiamo alla polizza credito stipulata dalla società finanziaria con costi a proprio esclusivo carico a garanzia del mancato adempimento non derivante da decesso dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, veniva puntualizzato come, per tutte le somme che fossero state in forza di essa corrisposte alla finanziaria delegataria dall'assicurazione, quest'ultima si sarebbe surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della delegataria citata verso il soggetto mutuatario.
Evenienza, quest'ultima, che nella vicenda in esame si verificava in concreto allorquando, una volta sopravvenuta la cessazione del rapporto di lavoro in capo al la società finanziaria azionava la polizza suddetta per recuperare Parte_1
l'importo del finanziamento non rimborsato a suo favore, ottenendone il pagamento da parte della la quale a seguito del versamento del dovuto Controparte_1 agiva monitoriamente nei confronti dell'odierno appellante esercitando in via surrogatoria nei confronti dello stesso a' termini della citata clausola 16 i medesimi diritti spettanti all'istituto mutuante verso il mutuatario.
Sulla base della ricostruzione fattuale appena esposta, dunque, appare di tutta evidenza come la causa petendi sottesa alla pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria dalla nei confronti dell'odierno appellante Controparte_1 rinvenga il suo fondamento non già nel contratto di assicurazione stipulato con quest'ultima esclusivamente dalla società finanziaria e che, pertanto, non avrebbe neppure dovuto essere sottoscritto dal per non esserne stato Parte_1 parte, ma dei cui effetti costui era stato comunque reso edotto in sede di firma del contratto di finanziamento come da clausola 16 del relativo regolamento, bensì nel contratto di finanziamento medesimo e nei diritti da esso nascenti alla restituzione dell'importo mutuato spettanti in surroga alla compagnia assicuratrice verso il mutuatario predetto a seguito dell'avvenuta liquidazione del sinistro a favore della società mutuante, con conseguente assoggettamento della fattispecie in questione, per come rettamente ritenuto dal primo giudice nella gravata decisione, alla disciplina della prescrizione di durata decennale siccome applicabile in via ordinaria al rapporto contrattuale di mutuo.
Altrettanto privi di alcun pregio sono da reputarsi, inoltre, i rilievi addotti avverso la decisione di primo grado a mezzo del secondo motivo di appello per avere disatteso in maniera del tutto ingiustificata la prospettazione dell'allora opponente a decreto ingiuntivo circa la usurarietà del finanziamento in contrasto con le emergenze processuali acquisite sul punto, alla stregua delle quali se ne sarebbe invece desumere la positiva dimostrazione.
Ed invero, è sufficiente osservare in argomento come l'assunto dell'appellante risulti smentito alla stregua del contenuto del contratto di finanziamento inter partes prodotto agli atti di causa, da cui è agevole ricavare l'applicazione al finanziamento de quo di un tasso di interesse corrispettivo (TAN) del 4,10% e di un tasso di mora pari al 6,10 (TAN + 2%, cfr. art. 7 delle Condizioni generali del contratto di mutuo), per un valore di TAEG ossia del costo totale del credito derivante dalla sommatoria di tutti gli oneri economici connessi all'operazione finanziaria determinato in ragione della complessiva percentuale del 9,31% e, dunque, ben inferiore al tasso soglia per come pacificamente individuato con riferimento alla tipologia e all'ammontare del prestito in discussione anche dallo stesso consulente tecnico di parte opponente in prime cure nel 16,77 %.
In tal senso, tutto quanto appena evidenziato non appare in alcun modo neppure minimamente resistito dalla consulenza tecnica contabile di parte depositata dal medesmo opponente e odierno appellante a corredo dell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, laddove nella relazione depositata in atti non è stato specificato dal Ctp sulla base di quali elementi evidentemente ulteriori e diversi rispetto a quelli sopra richiamati, nonché di quali operazioni di calcolo fosse pervenuto ad accertare con riferimento al rapporto di finanziamento oggetto di controversia l'avvenuto preteso superamento ad opera dei tassi di interesse del tasso soglia.
Né, d'altra parte, è inutile aggiungere al medesimo riguardo come, a anche a prescindere dalla inammissibilità a tal fine della possibilità di applicare qualsivoglia cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori in aderenza ai principi affermati in materia nella giurisprudenza di legittimità, in ogni caso è risolutivo osservare come nella fattispecie in disamina l'interesse di mora dovuto per il ritardato pagamento da parte del mutuatario delle rate di rimborso del finanziamento non avesse trovato alcuno spazio di concreta applicazione al rapporto suddetto, attesa l'interruzione dei versamenti mensili già all'indomani di quell'unico regolarmente effettuato della prima rata nel corso dell'anno 2011 e, pertanto, la intervenuta risoluzione del contratto con connessa decadenza sin da allora del mutuatario dal beneficio del termine, con conseguente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice alla società finanziaria di un importo sostanzialmente corrispondente al solo capitale residuo del finanziamento.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e (ora , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, con atto di citazione notificato l'11-7-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 20-6-2019 n. 603, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a ciascuna per compensi ex D.M. n. 55/2014
e succ. mod. in €uro 3.450,00, oltre rimborso spese generale del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1518 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cerra in virtù di Parte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Lamezia Terme, Via F. Nicotera n. 100;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. Marco Mammarella in virtù di procura generale alle liti per atto notarile allegata in atti, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Enrico De Nicola
n. 40, presso lo studio dell'Avv. Rossana Bozzarello;
-appellata e
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Miriam Bosurgi e Simona De Septis in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Catanzaro, Via
Ciaccio n. 12;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvedere: - in linea preliminare, rilevare l'intervenuta prescrizione dei diritti nascenti dal contratto e relativi alla copertura assicurativa “rischio credito” con tutte le dovute conseguenze di legge;
- sempre nel merito, e per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della suesposta eccezione preliminare, dichiarare illegittimo e, per l'effetto, revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme;
- in linea ancor più gradata, revocare e/o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto, il tutto anche in virtù del tasso usurario previsto ed applicato;
- - in ogni caso e in tutte le ipotesi, con vittoria di spese e onorari di lite del doppio grado del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario concludente.
- Per l'appellata Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis Controparte_1 reiectis, nel merito rigettare l'appello proposto e in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
- Per l'appellata Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, Controparte_2 per tutti i motivi di appello, nonché per le difese ed eccezioni tutte di cui agli atti del giudizio di primo grado da intendersi riproposte, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'allora oggi che ha Controparte_3 Controparte_2 agito quale mera procuratrice mandataria di in relazione al Controparte_4 finanziamento per cui è causa, rigettata ogni avversa domanda, deduzione, eccezione e istanza anche istruttoria: a) rigettare in quanto inammissibile e comunque manifestamente infondato l'avverso appello ed ogni avversa domanda;
b) condannare l'appellante a rifondere a le spese e i compensi di Controparte_2 causa, oltre accessori come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata di terzo, ritualmente notificato in data 15.10.2014 a mani del procuratore domiciliatario dell'opposta, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 334/2014, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 2-7-2014, notificato in data 2-9-2014, con il quale la aveva ingiunto il Controparte_1 pagamento di €uro 32.985,12 oltre interessi e spese della procedura, somme scaturenti da un contratto di finanziamento stipulato con la in base Controparte_3 al quale la clausola ivi contenuta prevedeva una polizza credito a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento erogato.
Preliminarmente chiedeva di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa;
eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione;
contestava la clausola in oggetto non essendo stata approvata specificamente;
che il certificato di polizza allegato al contratto non era stato sottoscritto dall'opponente; che l'opponente aveva agito in buona fede;
che il tasso di interesse applicato era superiore al tasso soglia.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva che impugnava e contestava l'eccezione di Controparte_1 prescrizione e deduceva che nel contratto di assicurazione la si era CP_1 obbligata a reintegrare la società mutuante, quale contraente e unica beneficiaria, delle quote di stipendio non versate dal datore di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro o risoluzione dello stesso per decesso del mutuatario;
che l'opponente non assumeva né la veste di contraente, né quella di beneficiario;
che l'opponente aveva provveduto a dare il proprio consenso alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio ex DPR 180/1950 tra la finanziaria e la che l'art. Controparte_1
16 delle condizioni contrattuali era chiaro.
Contestava gli altri motivi di opposizione e concludeva come in atti.
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva che impugnava e Controparte_3 contestava i motivi di opposizione, in particolare deduceva di non essere parte del contratto di finanziamento;
che la polizza a copertura del credito era stata regolarmente accettata dal cliente;
che il tasso applicato nel contratto ammontava al
9,31% e quindi ampiamente inferiore al tasso soglia di riferimento del 16,77%.
Concludeva come in atti.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.; assegnato il presente fascicolo a questo giudice in virtù de Decr. Pres. 115/12; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.; alla scadenza dei termini la causa è stata introitata per la decisione.”.
Con sentenza depositata il 20-6-2019 n. 603, il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato in data 11-7-2019,
, invocando la riforma delle statuizioni di rigetto della Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo dal lui proposta in primo grado per i motivi qui di seguito esposti. Con un primo motivo di gravame l'appellante si doleva dell'erroneo rigetto dell'eccezione da lui sollevata in prime cure di prescrizione del diritto di credito monitoriamente azionato nei suoi confronti dalla compagnia di assicurazioni
[...] sul rilievo che nella specie fosse applicabile la prescrizione Controparte_1 decennale, per non essersi dato adeguato conto in sentenza delle ragioni e sulla base di quale previsione normativa fosse stata ritenuta l'operatività della stessa nel caso in esame, e insistendo nell'accoglimento nella eccezione medesima in considerazione del fatto che, per come già dedotto nel giudizio di primo grado, la domanda giudiziale risultava fondata su un contratto assicurativo.
A mezzo di un secondo motivo di appello, inoltre, la decisione di primo grado veniva impugnata nella parte in cui aveva escluso la fondatezza della usurarietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento intercorso nella vicenda con la finanziaria contestata in quella sede dall'appellante unicamente Controparte_3 sulla scorta del riscontro circa il mancato superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, laddove per contro detta usurarietà era stata in quella sede opposta con riferimento agli interessi indistintamente applicati al finanziamento in questione e sulla base di apposita consulenza tecnica di parte sul punto prodotta agli atti di causa.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, come da distinte comparse di risposta depositate in atti, le appellate (già e in Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per resistere al gravame di cui entrambe contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, nonchè la anche per eccepirne preliminarmente l'inammissibilità ai sensi Controparte_2 dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi sulle richieste preliminari delle parti come da ordinanza di rigetto in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, in esito all'udienza collegiale dell'11-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, in primo luogo, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito dell'appello sollevata dalla appellata ai sensi e per gli effetti di Controparte_2 cui all'art. 342 c.p.c. sotto il profilo afferente al denunciato difetto di specificità dei motivi del proposto gravame, osservandosi al contrario in via risolutiva, anche alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU. Civili n.
27199/2017; Cass. Civ. n. 13535/2018; Cass. Civ., n. 8999/2022), come l'appellante appaia avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico- argomentativo posto a base della decisione gravata.
Quanto al merito, l'appello in disamina è da ritenersi, ad avviso della Corte, comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato.
Da disattendere è innanzi tutto il motivo di appello a mezzo del quale il Parte_1
ha reiterato nell'ambito del presente grado di giudizio l'eccezione di
[...] maturata prescrizione biennale ex art. 2052 c.c. dei diritti asseritamente nascenti dal contratto di assicurazione, per essere stata la relativa azione giudiziale, a fronte della verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa risalente già all'anno
2011, nella specie intrapresa nei suoi confronti solo nel 2014 con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, a suo dire, in maniera immotivata e illegittima rigettata dal primo giudice.
Deve osservarsi, infatti come l'assunto sostenuto in argomento dal predetto appellante muova da una non corretta individuazione del titolo posto a base della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti in sede monitoria dalla CP_1
già opposta in prime cure e odierna appellata, siccome riveniente da un
[...] contratto di assicurazione, e, come tale, in contrasto con la diversa causale specificamente enunciata dalla citata società nel ricorso per decreto ingiuntivo con riferimento al contratto di finanziamento n. 11643 stipulato con la e alla CP_3 relativa clausola assicurativa in esso presente a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso di detto finanziamento.
Ed invero, si evince dalla documentazione prodotta a corredo del fascicolo monitorio come in data 5 aprile 2011 venisse stipulato tra e Controparte_3 Parte_1
contratto di finanziamento n. 11.643 con delegazione di pagamento al
[...] datore di lavoro di quest'ultimo di quote dello stipendio per un ammontare di €uro
40.800,00, da restituire da parte del precitato mutuatario in n. di 120 rate di €uro
340,00 ciascuna della retribuzione mensile.
A detto contratto, inoltre, accedeva apposita polizza assicurativa stipulata esclusivamente tra la società finanziaria e la (e alla quale Controparte_1 pertanto il era rimasto del tutto estraneo, non avendo rivestito Parte_1 nell'ambito di esso né la posizione di parte contraente, né quella di parte beneficiaria) in conformità della disciplina di settore di cui al D.P.R. n. 180/1950 dettata per i contratti di finanziamento con cessione di quote dello stipendio, come da relativo certificato n. 788611 in atti, a copertura del rischio impiego connesso alla cessazione del rapporto di lavoro e al conseguente mancato rimborso del finanziamento, in forza della quale la compagnia assicuratrice si era obbligata a reintegrare la società mutuante delle quote di stipendio non versate dal datore di lavoro per il caso di avveramento del rischio citato.
Contratto di assicurazione intercorso tra le parti suindicate, quello appena richiamato, di cui risulta contenuta specifica menzione nello stesso contratto di finanziamento, con correlativa espressa presa d'atto della esistenza di esso ad opera del mediante la sua sottoscrizione, come da art. 16 delle Parte_1 condizioni contrattuali in cui, dopo il richiamo alla polizza credito stipulata dalla società finanziaria con costi a proprio esclusivo carico a garanzia del mancato adempimento non derivante da decesso dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, veniva puntualizzato come, per tutte le somme che fossero state in forza di essa corrisposte alla finanziaria delegataria dall'assicurazione, quest'ultima si sarebbe surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della delegataria citata verso il soggetto mutuatario.
Evenienza, quest'ultima, che nella vicenda in esame si verificava in concreto allorquando, una volta sopravvenuta la cessazione del rapporto di lavoro in capo al la società finanziaria azionava la polizza suddetta per recuperare Parte_1
l'importo del finanziamento non rimborsato a suo favore, ottenendone il pagamento da parte della la quale a seguito del versamento del dovuto Controparte_1 agiva monitoriamente nei confronti dell'odierno appellante esercitando in via surrogatoria nei confronti dello stesso a' termini della citata clausola 16 i medesimi diritti spettanti all'istituto mutuante verso il mutuatario.
Sulla base della ricostruzione fattuale appena esposta, dunque, appare di tutta evidenza come la causa petendi sottesa alla pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria dalla nei confronti dell'odierno appellante Controparte_1 rinvenga il suo fondamento non già nel contratto di assicurazione stipulato con quest'ultima esclusivamente dalla società finanziaria e che, pertanto, non avrebbe neppure dovuto essere sottoscritto dal per non esserne stato Parte_1 parte, ma dei cui effetti costui era stato comunque reso edotto in sede di firma del contratto di finanziamento come da clausola 16 del relativo regolamento, bensì nel contratto di finanziamento medesimo e nei diritti da esso nascenti alla restituzione dell'importo mutuato spettanti in surroga alla compagnia assicuratrice verso il mutuatario predetto a seguito dell'avvenuta liquidazione del sinistro a favore della società mutuante, con conseguente assoggettamento della fattispecie in questione, per come rettamente ritenuto dal primo giudice nella gravata decisione, alla disciplina della prescrizione di durata decennale siccome applicabile in via ordinaria al rapporto contrattuale di mutuo.
Altrettanto privi di alcun pregio sono da reputarsi, inoltre, i rilievi addotti avverso la decisione di primo grado a mezzo del secondo motivo di appello per avere disatteso in maniera del tutto ingiustificata la prospettazione dell'allora opponente a decreto ingiuntivo circa la usurarietà del finanziamento in contrasto con le emergenze processuali acquisite sul punto, alla stregua delle quali se ne sarebbe invece desumere la positiva dimostrazione.
Ed invero, è sufficiente osservare in argomento come l'assunto dell'appellante risulti smentito alla stregua del contenuto del contratto di finanziamento inter partes prodotto agli atti di causa, da cui è agevole ricavare l'applicazione al finanziamento de quo di un tasso di interesse corrispettivo (TAN) del 4,10% e di un tasso di mora pari al 6,10 (TAN + 2%, cfr. art. 7 delle Condizioni generali del contratto di mutuo), per un valore di TAEG ossia del costo totale del credito derivante dalla sommatoria di tutti gli oneri economici connessi all'operazione finanziaria determinato in ragione della complessiva percentuale del 9,31% e, dunque, ben inferiore al tasso soglia per come pacificamente individuato con riferimento alla tipologia e all'ammontare del prestito in discussione anche dallo stesso consulente tecnico di parte opponente in prime cure nel 16,77 %.
In tal senso, tutto quanto appena evidenziato non appare in alcun modo neppure minimamente resistito dalla consulenza tecnica contabile di parte depositata dal medesmo opponente e odierno appellante a corredo dell'originario atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, laddove nella relazione depositata in atti non è stato specificato dal Ctp sulla base di quali elementi evidentemente ulteriori e diversi rispetto a quelli sopra richiamati, nonché di quali operazioni di calcolo fosse pervenuto ad accertare con riferimento al rapporto di finanziamento oggetto di controversia l'avvenuto preteso superamento ad opera dei tassi di interesse del tasso soglia.
Né, d'altra parte, è inutile aggiungere al medesimo riguardo come, a anche a prescindere dalla inammissibilità a tal fine della possibilità di applicare qualsivoglia cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori in aderenza ai principi affermati in materia nella giurisprudenza di legittimità, in ogni caso è risolutivo osservare come nella fattispecie in disamina l'interesse di mora dovuto per il ritardato pagamento da parte del mutuatario delle rate di rimborso del finanziamento non avesse trovato alcuno spazio di concreta applicazione al rapporto suddetto, attesa l'interruzione dei versamenti mensili già all'indomani di quell'unico regolarmente effettuato della prima rata nel corso dell'anno 2011 e, pertanto, la intervenuta risoluzione del contratto con connessa decadenza sin da allora del mutuatario dal beneficio del termine, con conseguente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice alla società finanziaria di un importo sostanzialmente corrispondente al solo capitale residuo del finanziamento.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e (ora , in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 legali rappresentanti pro tempore, con atto di citazione notificato l'11-7-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, depositata il 20-6-2019 n. 603, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida a ciascuna per compensi ex D.M. n. 55/2014
e succ. mod. in €uro 3.450,00, oltre rimborso spese generale del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)