Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2025, proposto da:
Hvf S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – dell’ordinanza n. 55 del 30.12.2024 (prot. n. 19834), con la quale il Comune di Positano ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via Monte n. 32;
b – della relazione di sopralluogo prot. n. 18137 del 02.12.2024 ’ordinanza di sospensione dei lavori n. 20 del 23.05.2024;
c - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che
la società ricorrente è proprietaria di un immobile sito nel Comune di Positano, nell’ambito del quale esercita un’attività ricettiva extralberghiera (affittacamere);
avendo interesse alla realizzazione di alcuni interventi di manutenzione finalizzati all’adeguamento di detto immobile e ricorrendo i presupposti per accedere ai benefici fiscali di cui al cd. “Bonus 110%”, in data 28.04.2022 la stessa depositava apposita CILAS;
con provvedimento del 25.05.2022, il Comune di Positano riteneva che “la CILAS in oggetto, in quanto carente dei prescritti presupposti di legge, è priva di efficacia, in quanto irricevibile (ed improcedibile) e pertanto se ne impone l’archiviazione ovvero la sospensione sino a quando non si provveda a dimostrare il rispristino delle corrette procedure di legge”;
avverso tale provvedimento, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi a questo T.A.R. il quale, con sentenza n. 2627/2022, lo accoglieva;
con ordinanza, n. 55 del 30.12.2024 (prot. n. 19834), il Comune contestava la realizzazione delle seguenti opere edilizie: - “al piano secondo seminterrato: • una vasca/piscina … interrata di circa mt. 4,00 x mt. 2,50 x h. 1,00”; • “è stato pavimentato il giardino … per circa mq. 31,00”; - “al piano primo seminterrato: • “una vasca idromassaggio … di circa mt. 2,00 x mt. 2,00 x h. 1,00”; • “è stato demolito il vecchio parapetto … ed è stato realizzato un nuovo parapetto in vetro”; - “al piano terra: • “una vasca idromassaggio … di circa mt. 2,00 x mt. 2,00 x h. 1,00”; • “rimozione del parapetto … e la posa in opera di un nuovo parapetto in vetro”; • “rimozione della ringhiera … e la posa in opera di un nuovo parapetto in vetro”;
avverso l’ordine de quo insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
non resiste in giudizio il Comune intimato;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
agli atti è versata la nota del 20.03.2025, nella quale la parte ricorrente esplicita quanto segue:
“all’esito di una rinnovata valutazione, la ricorrente: - ha demolito le opere sub 1 e 2; - ha depositato istanza, ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001, per le opere residue (da 3 a 7), sulla base del regime sopravvenuto di cui al Decreto Salva Casa; tale circostanza comporta l’improcedibilità del ricorso: - per cessata materia del contendere, con riferimento alle opere rimosse; - per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alle opere residue di cui all’istanza di accertamento di conformità”;
com’è noto, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno, in linea di principio, l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere (T.A.R. Campania, ER, Sez. II, 12 gennaio 2022, n. 49);
d’altro canto, è evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, 9 agosto 2021, n. 5825; T.A.R. Campania, ER, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
lo svolgimento di una censura tesa ad affermare, in sede giurisdizionale, la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede sostanziale (con la presentazione di un’istanza di sanatoria) configura un utilizzo non corretto dello strumento processuale, venendo dedotti, in ragione dell’esito del procedimento sfavorevole all’istante, fatti incompatibili con la condotta spontaneamente e volontariamente assunta in sede amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4444; T.A.R. Campania, ER, Sez. I, 16 settembre 2022, n. 2387);
vale, altresì, soggiungere, che il Comune dovrà rideterminarsi, tenendo conto del fatto che la pavimentazione del giardino, le vasche idromassaggio, la realizzazione di parapetti in vetro e la rimozione della ringhiera sono mere opere di arredo, le quali, non creando nuovo volume, sono irrilevanti ai fini paesaggistici;
peraltro, già la sezione, con la sentenza del 15/07/2020, n.896, si era pronunciata su una fattispecie analoga (inerente la contestazione di muretto, panchina, ringrosso di asfalto e vasca idromassaggio), assumendo che è illegittimo l'ordine di demolizione disposto avverso alcune opere di modesta natura ed entità realizzate in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica, in quanto tali opere possono essere liberamente realizzate, ai sensi del d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, allegato A, lett. A.10) e A.12), se ed in quanto opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale, ovvero interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno;
e tanto basta al Collegio;
il gravame è improcedibile;
La natura formale della presente decisione consente di compensare le spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO