Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 232/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Gullì, CF elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, fax 096543629 – pec via E. Cuzzocrea n. 36 Email_1 appellante CONTRO
, P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato dagli Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio ( ), Angelo Labrini ( ), Dario CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 Adornato ( ) sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di CodiceFiscale_5 procura generale alle liti per atto del Notaio in Fiumicino in data 23.01.2023 Persona_1 (repertorio n. 37590/7131) e con loro agli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliato nei propri uffici in viale Calabria n.82, Reggio di Calabria, pec t Email_2 appellato CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di MI il 13.12.2021, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394 2021 00005965 61 000 emesso dall' Sede di Reggio Calabria per il recupero di contributi I.V.S. Coltivatori diretti per CP_2 l'anno 2019, oltre somme aggiuntive, notificato il 03.11.2021, importo complessivo di € 3.177,86. Esponeva che nel 2008, per il tramite di un consulente del lavoro, aveva comunicato all' la cessazione dell'impresa agricola aperta a seguito di verbale di accertamento CP_2 risalente al 2007; successivamente, nel 2017 la domanda di cessazione era stata nuovamente inviata, atteso che continuavano a pervenire avvisi di addebito per contributi IVS quale presunto coltivatore diretto. Nella domanda aveva evidenziato che già da molti anni non svolgeva attività di imprenditore agricolo a causa dei problemi di salute che gli impedivano, così come tutt'oggi, di gestire una qualunque attività agricola.
Nonostante la cessazione dell'attività, l aveva continuato a inviare avvisi di CP_2 addebito per il pagamento dei contributi, senza mai inviare alcuna ulteriore comunicazione che potesse in qualche modo giustificare la mancata cessazione dell'impresa. Non pervenuta alcuna comunicazione di accoglimento o diniego della richiesta, tant'è che nel mese di gennaio, nel mese di marzo e in quello di settembre 2020, erano state inviate nuove pec, sollecitando la cancellazione della posizione aperta. Il 25 settembre del 2020 era stata inviata una comunicazione pec da parte dell' , CP_2 con la quale veniva comunicato che dai controlli effettuati già nel 2008 risultavano chiuse sia la DA che la P. Iva;
tuttavia, risultava aperto il fascicolo presso l'ARCEA. Con riscontro del 25.09.2020 veniva rappresentato che già nel 2019 erano stati inviati i documenti richiesti, anche quelli che riguardavano le domande di contributi all'ARCEA. Non aveva fatto seguito alcuna comunicazione, se non l'avviso di addebito impugnato e del quale chiedeva l'annullamento non essendo tenuto a versare dette somme per aver cessato qualunque attività relativa all'impresa agricola. Confermava di aver percepito gli aiuti previsti dalla Comunità Europea, tuttavia ne usufruiva non perché iscritto all' o perché titolare di P. Iva, ma in quanto il regolamento CP_2 comunitario prevedeva espressamente che tali requisiti non erano richiesti alle persone fisiche e giuridiche che avevano percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di: a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole erano, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi regolamentazione dell'Unione europea;
b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. I terreni del rano inseriti nella categoria di zone di montagna e, pertanto, Parte_1 egli pur non essendo coltivatore diretto, poteva inoltrare la domanda unica. La presentazione della domanda unica non era un valido motivo per rifiutare di cancellare il ricorrente dall'elenco dei coltivatori diretti. Poiché era diritto del ricorrente ottenere la cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, e atteso l'ostinato rifiuto da parte dell'ente di provvedere alla cancellazione del suo nome, chiedeva che il Tribunale disponesse la cancellazione del nominativo del sig.
dagli elenchi dei coltivatori diretti, retrodatando tale evento al 2008 o tutt'al Parte_1 più al 2017 (data della seconda domanda di cancellazione) e lo sgravio di tutti i contributi posti a carico del titolo di IVS, successivi alla cancellazione Parte_1 L' , costituitosi, affermava che in base alla consistenza dei terreni di proprietà del CP_2 ricorrente dichiarata sul fascicolo telematico aziendale AGEA , era stato accertato un fabbisogno di n. 163 giornate di lavoro in proprio necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola de qua, calcolate ai sensi del D.M. 2 marzo 1998; inoltre dalla comparazione (effettuata sui parametri TEMPO/REDDITO di cui all'art. 2 della L. 09/01/1963 n. 9) tale attività doveva ritenersi abituale e prevalente atteso che l'attività di produzione di olive da olio costituiva l'unica attività lavorativa del ricorrente, il quale, negli anni aveva sempre beneficiato degli aiuti AGEA e non risultava avere assunto alcun dipendente per la coltivazione dei fondi sui quali svolgeva la produzione agricola.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1594/2022, pubblicata il 15.11.2022, il Tribunale di MI rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. Osservava che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto - rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge - deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: 3
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue. Non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, ne' è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”. (Cass. n. 9208 del 09/06/2003). L' aveva depositato: - informativa Ufficio;
- consultazione fascicolo aziendale CP_2 aggiornato all'11.5.2022; fascicolo aziendale ARCEA;
consultazione pagamenti per anni dal 2004 al 2021. Dal fascicolo aziendale Arcea risultava che per la coltivazione di frutti oleosi su un terreno dell'estensione di 1. 75 siti in Galatro secondo il D.M. 2 marzo 1998 erano necessarie 163 giornate di lavoro;
il ricorrente non svolgeva altra attività lavorativa e percepiva gli aiuti AGEA sin dal 2007, ritenendo dimostrato lo svolgimento dell'attività in agricoltura svolta dal ricorrente ha carattere prevalente ed esclusivo, con conseguente obbligo contributivo portato nell'avviso di addebito impugnato. Il ricorrente invocava la normativa europea e comunitaria, oltre che quella regolamentare interna, a sostegno delle proprie argomentazioni, richiamata e contenuta nel D.M. 7839/2018, che aveva sostituito la precedente normativa, e la circolare AGEA 99157/2018. Tuttavia, proprio dalla normativa indicata emergeva che per l'anno 2019 il ricorrente, per potere beneficiare degli aiuti AGEA, doveva essere definito agricoltore in attività Secondo la circolare Agea erano agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfacevano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2): 1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato: a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; b) € 1.250 negli altri casi. Per “pagamenti diretti percepiti nell'anno precedente” si intendeva l'importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l'agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell'anno precedente. 2) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, così come modificato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all' CP_2 come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.” Il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare dei contributi Agea se non avesse vantato almeno l'iscrizione all' come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni CP_2 4
o mezzadri, non possedendo alcuno degli altri requisiti richiesti dalla normativa europea per beneficiare dei contributi Agea. Per essere iscritto come coltivatore diretto egli doveva esercitare, come dimostrato dall' , l'attività di coltivazione del fondo di sua proprietà in maniera prevalente rispetto a CP_2 qualunque altra attività. Lo svolgimento dell'attività autonoma in agricoltura era stato peraltro dichiarato dal ricorrente nel fascicolo ARCEA sotto la sua personale e penale responsabilità, e non avendo dimostrato in giudizio l'esistenza di altra attività lavorativa, quella svolta in agricoltura e dichiarata nel fascicolo Arcea doveva ritenersi non solo prevalente ma esclusiva, e dalla stessa discendeva l'obbligo contributivo per cui l aveva emesso l'avviso di addebito CP_2 impugnato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal Parte_1 Preliminarmente insisteva sulla inutilizzabilità dei documenti prodotti dall' CP_2 considerato che la costituzione era stata tardiva e che il procuratore non ne aveva chiesto l'acquisizione in sede di udienza. Nel merito, esponeva che esso appellante era sì proprietario di un terreno agricolo in Galatro, ma era persona ultraottantenne che non si recava ormai da molto tempo sui terreni, se non per una passeggiata a tempo perso. Lo stesso era stato iscritto d'ufficio dall' nel registro dei coltivatori diretti, ma già CP_2 dal 2008 aveva chiesto di essere cancellato, restando la sua domanda inesitata;
era pensionato, unitamente alla moglie, e non svolgeva alcuna attività agricola. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, la presentazione della domanda per percepire i contributi dall'Agea non era motivo valido per negare la cancellazione dal registro degli imprenditori agricoli. Né l'estensione del terreno e l'indicazione delle presunte giornate necessarie alla lavorazione erano sufficienti a provare che venisse svolta alcuna attività agricola su detti terreni. Contrariamente a quanto sostenuto dall' e dal giudice di prime cure, il compito di CP_2 verificare la ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per poter accedere agli aiuti comunitari in agricoltura spettava solo ed esclusivamente all'Agea. Allorquando il sig. veva inoltrato nel 2008, e successivamente anche nel Parte_1
2017, la domanda per la cancellazione della posizione da CD, non era mai stato indicato quale ulteriore requisito la chiusura del fascicolo presso l'AGEA. La chiusura del fascicolo non era un requisito essenziale, come lo era, invece, la chiusura della P. IVA e la cancellazione dal registro delle imprese. Né l aveva mai comunicato all'appellante la necessità di dover chiudere il CP_2 fascicolo presso l'AGEA. Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, esso appellante rientrava pienamente tra le ipotesi di agricoltore in attività indicate dal DM 7/06/2018 num. 5465 art. 3 co.3, quantomeno dal 2018. Lo stesso percepiva somme inferiori a € 5.000,00 e i terreni erano siti in zone indicate come svantaggiate. Non corrispondeva al vero quanto sostenuto in sentenza secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto beneficiare dei contributi AGEA se non avesse vantato almeno l'iscrizione all' come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, non CP_2 possedendo alcuno degli altri requisiti richiesti dalla normativa europea per beneficiare dei contributi AGEA, poiché il rientrava pienamente nella previsione dell'art. 3 Parte_1 comma 3. 5
E comunque il controllo sull' “agricoltore in attività” non era un controllo che spettava all' ma era una verifica che spetta all'AGEA. CP_2 Aveva, infine, errato il primo giudice, così violando il disposto del primo comma dell'art. 91 c.p.c., laddove aveva condannato il alle spese di lite attesa la costituzione Parte_1 tardiva dell' e l'utilizzo di documenti tardivamente depositati;
in considerazione del fatto CP_2 che, nel corso degli anni, l aveva sempre taciuto e omesso di riferire se e quali fossero CP_2 i motivi che ostavano alla cancellazione del soggetto da coltivatore diretto, così costringendo il ricorrente a proporre ricorso avverso l'avviso di addebito.
Costituitosi, l considerava che oggetto del giudizio era la sussistenza del diritto CP_2 dell'appellante alla cancellazione dalla Gestione CD per l'anno 2019, con conseguente insussistenza della pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito opposto. L'appello era infondato. Dai controlli effettuati era risultato aperto, a nome di parte ricorrente, fascicolo Arcea, con data di ultima validazione 11 maggio 2022; il ricorrente aveva percepito erogazioni per attività agricola fino all'anno 2021 ed aveva presentato domanda per ottenere ulteriori erogazioni anche per l'anno 2022; dal fascicolo ARCEA risultava un fabbisogno calcolato di giorni 163 (allegata scheda calcolo fabbisogno e fascicolo ARCEA 2019) con terreni di proprietà per i quali percepiva aiuti comunitari;
Sulla scorta degli elementi suindicati, l aveva ritenuto provato l'obbligo CP_1 assicurativo del ricorrente nella Gestione CD, ricorrendo i seguenti requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti: 1) soggettivi: fabbisogno lavorativo non inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63); la consistenza dei terreni dichiarati ad AGEA comportava infatti un fabbisogno di 163 giornate di lavoro, calcolato ai sensi del D.M. 2 marzo 1998 (applicazione tabelle ettaro-colturali), evidenziando, altresì, che il ricorrente non risultava titolare di posizione come 'azienda con dipendenti' e, quindi, non avvalendosi di manodopera CP_2 per lo svolgimento dell'attività di colture olivicole, doveva ritenersi che vi provveda personalmente. 2) oggettivi: abitualità e prevalenza dell'attività agricola autonoma per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Non risultava che il sig. vesse assunto manodopera per la coltivazione dei Parte_1 fondi e l'odierno appellante risultava avere percepito erogazioni per attività agricola fino all'anno 2021 ed aveva presentato domanda per ottenere ulteriori erogazioni anche per l'anno 2022 e l'attività di produttore di olive da olio costituiva l'unica attività lavorativa e, quindi, attività esclusiva. La questione residua, oggetto di contestazione, era soltanto quella di utilizzare la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, con la memoria di costituzione, in ragione della tardiva costituzione da parte dell' . CP_1 Orbene, anche a voler condividere detto assunto, il deposito poteva integrare un principio di prova, utile a legittimare la produzione in appello dei suddetti atti. La produzione documentale, anche se tardivamente prodotta, poteva essere legittimamente acquisita dal giudice di prime cure, in quanto ritenuta indispensabile per accertare la verità materiale, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Infondato è il motivo di appello con cui è stata reiterata l'eccezione di inutilizzabilità dei documenti prodotti dall' , all'atto della tardiva costituzione nel giudizio di primo CP_2 grado. 6
Infatti, nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, oltre che nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi, anche nel caso in cui, come quello in esame, la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui. Va, invero, considerato che l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (Cass. n. 33393 del 2019). Occorre, in altri termini, che la necessità di ulteriori produzioni sia sollecitata dallo svolgimento del processo e che, comunque, la prova nuova si riveli decisiva, vale a dire idonea a completare l'assolvimento dell'onere probatorio del soggetto onerato e a risolvere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti (v. Cass. n. 20055 del 2016; n. 11994 del 2018; n. 28439 del 2019). Il principio è costantemente affermato dal giudice di legittimità: “Nel rito del lavoro la produzione di documenti dopo il deposito degli atti introduttivi è consentita se i documenti sono stati formati o acquisiti dopo i termini preclusivi o se sono necessari per rispondere a nuove difese emerse. Inoltre, il giudice può ordinare d'ufficio l'acquisizione di documenti ritenuti indispensabili per la decisione del caso, al fine di completare l'insieme delle prove necessarie a stabilire la verità di un fatto rilevante per il giudizio”. (Cass. civ. sez. lav., 07/03/2024, n. 6201); “Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo”. (Cass. civ. sez. lav., 18/07/2024, n.19829). Correttamente, dunque, il Tribunale ha esaminato i documenti prodotti dall' e da CP_2 essi ha tratto adeguati elementi di convincimento ai fini della decisione.
5. Nel merito, l'appello è infondato, anzi, ai limiti dell'inammissibilità per difetto di concreta confutazione degli argomenti posti a fondamento della decisione, vale a dire i presupposti previsti nella circolare AGEA 99157/2018, ben esaminata dal giudice a quo, ma obliterata dall'appellante, il quale ha reiteratamente affermato che non era compito dell' , bensì di AGEA, verificare la sussistenza dei presupposti per la percezione dei CP_2 contributi AGEA. Così non è: la pretesa dell'appellante di operare una scissione fra l'affermazione dello svolgimento dell'attività di agricoltore in attività, necessaria per la percezione dei contributi AGEA, per i quali egli stesso ha inoltrato domanda, e la negazione di tale svolgimento per omettere i pagamento di quanto richiesto dall' non può essere asseverata, trattandosi CP_2 della medesima situazione, unica nella sua realtà storico/fattuale e non fluttuante a seconda degli intendimenti perseguiti, di volta in volta, dal ricorrente. È incontroverso che risulti aperto a nome del ricorrente fascicolo Arcea, con data di ultima validazione 11 maggio 2022; le erogazioni per attività agricola sono state percepite fino all'anno 2021 e il ha presentato domanda per ottenere ulteriori erogazioni Parte_1 anche per l'anno 2022. Un altro dato è incontroverso: il contributi sono erogati non per la titolarità del diritto dominicale su fondi aventi una determinata superficie agricola, ubicati nelle zone svantaggiate e/o di montagna, ma allorquando tali superfici siano produttive e ciò in conseguenza della relativa lavorazione: dal fascicolo ARCEA risulta un fabbisogno calcolato di giorni 163 (allegata scheda calcolo fabbisogno e fascicolo ARCEA 2019 calcolato ai sensi del D.M. 2 marzo 1998, applicazione tabelle ettaro-colturali). 7
Poiché, anche questo è un dato incontestato, il ricorrente non risulta titolare di posizione come “azienda con dipendenti” e, quindi, non si avvale di manodopera per CP_2 lo svolgimento dell'attività di colture olivicole, si impone concludere, è questo un dato mera consequenzialità logica, che vi provveda personalmente, il che equivale a lasciar desumere abitualità e prevalenza di attività agricola autonoma per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57), considerato, altresì, che l'attività di produttore di olive da olio costituisce l'unica attività lavorativa e, quindi, attività esclusiva. Contrariamente all'assunto dell'appellante, il requisito dell'agricoltore in attività costituisce “condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali”. Tale condizione è esplicitata proprio dalla circolare AGEA, laddove è ulteriormente precisato: “Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti 1) e 2): 1) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:€ 5.000 per le aziende a) € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; b) € 1.250 negli altri casi”. 2) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, gli agricoltori che dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all' come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
CP_2 possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo”. Non può, dunque, essere revocato in dubbio che condizione necessaria per la percezione dei contributi è essere agricoltore in attività. Ne consegue che non è consentito che il medesimo soggetto, ai fini della percezione dei contributi unionali, attesti di essere titolare della condizione all'uopo necessaria, agricoltore in attività, e poi lo neghi, allorquando l richieda l'assolvimento dell'obbligo CP_2 contributivo. La realtà documentale rappresentata dallo stesso ricorrente, sotto la propria responsabilità, era e deve essere necessariamente unica e, si ripete, non può esser scissa a seconda delle pretese vantate: affermata allorquando si tratti di attestare le ricorrenza dei presupposti per ricevere i contributi;
negata allorquando si tratti di assolvere agli obblighi contributivi. Poiché il per il periodo in esame, ha attestato di essere agricoltore in attività Parte_1 percependo i contributi, è a questa rappresentazione documentale, dallo stesso appellante predisposta, che deve necessariamente farsi riferimento per l'obbligo contributivo, quale richiesto dall' . CP_2 Non si tratta, come opinato dall'appellante, di includere la chiusura del fascicolo ARCEA quale requisito formale per poter conseguire la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti, ma si tratta di valutare l'unitaria situazione facente capo al Parte_1 quale risulta dalla rappresentazione documentale che egli stesso ha creato ed offerto.
Va, dunque, confermata la conclusione del Tribunale, nella parte in cui ha affermato:
“Lo svolgimento dell'attività autonoma in agricoltura era stato peraltro dichiarato dal ricorrente nel fascicolo ARCEA sotto la sua personale e penale responsabilità, e non avendo dimostrato in giudizio l'esistenza di altra attività lavorativa, quella svolta in agricoltura e dichiarata nel fascicolo Arcea doveva ritenersi non solo prevalente ma esclusiva, e dalla 8
stessa discendeva l'obbligo contributivo per cui l aveva emesso l'avviso di addebito CP_2 impugnato”. Infondato è anche l'ultimo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la statuizione sulle spese di giudizio. Il Tribunale, correttamente, le ha poste a carico del ricorrente in applicazione del principio della soccombenza, che è il principio generale codificato dall'art. 91 c.p.c.. L'integrale soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione in favore dell' delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre CP_2 accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_1 1594/2022 emessa dal Tribunale di MI, pubblicata in data 15.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti