Decreto cautelare 11 marzo 2025
Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 02/12/2025, n. 21685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21685 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03252/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2025, proposto da
RS S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
1. della comunicazione di inefficacia di scia prot. CI/42822/2025 del 28/02/2025 notificata in data 10/03/2025, con divieto immediato di prosecuzione dell’attività;
2. della nota prot. n. CI/2024/255230 del 03/12/2024;
3. ove occorrer possa, per l'annullamento e/o disapplicazione dell''''art. 64 bis della D.A.C. 12/2019;
10. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere LL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato e depositato il 10 marzo 2025, RS s.r.l. ha impugnato il provvedimento in epigrafe, recante “ Divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e annullamento degli effetti prodotti dalla SCIA di apertura prot. CI/2024/246370 del 20/11/2024 Titolare: ALECARS S.r.l.s. Locale sito in: Via Ettore Ciccotti nn. 2-6-8 ang. Via Mario Menghini nn. 87-89 ”, emesso il 28 febbraio 2025 da Roma Capitale.
2. – In data 3 dicembre 2024 l’Amministrazione aveva richiesto alla società di integrare la documentazione a corredo della SCI con i seguenti atti: “ … Delibera A.C. 12/2019: non è stato presentato il parere di rigetto espresso dagli organi competenti, quali la Sovraintendenza Capitolina o il Ministero dei Beni Culturali, all'impossibilità di installare la canna fumaria, ai sensi dell'art. 64 bis co.2 Regolamento d'Igiene di Roma Capitale Delibera A.C. 12/2019;
Requisito professionale: è stata prodotto l'attestato provvisorio di frequenza, dal quale non si evincere il numero di attestazione e la data del conseguimento della stessa;
Planimetria quotata dei locali: non sono stati rappresentati i posti a sedere, arredi e banconi e l'assenza di barriere architettoniche all'accesso; (…).
4. – La motivazione della determinazione gravata dà atto che “… in data 23/12/2024, con nota prot. CI/2024/269122, è pervenuta integrazione parziale e non conforme, in quanto: per l’emissioni provenienti da cottura degli alimenti è stata presentata l’attestazione dell’architetto, anziché il parere di rigetto espresso dagli organi competenti, quali la Sovraintendenza Capitolina o il Ministero dei Beni Culturali, all'impossibilità di installare la canna fumaria, ai sensi dell'art. 64 bis co.2 Regolamento d'Igiene di Roma Capitale Delibera A.C. 12/2019 (…)”.
5. – Avverso tale determinazione la società svolge le censure che seguono.
1) Illegittimità per violazione dell’art. 2 comma 8 bis della l. 241/1990 e dell’art. 19 della l. 241/1990; in subordine violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/1990.
La SCIA presentata dalla ricorrente sarebbe stata dichiarata inefficace solo tardivamente, ossia oltre il termine apprestato dall’art. 19 L. 241\1990.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 64 bis della d.a.c. 12/2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del regolamento edilizio di Roma Capitale; violazione e falsa applicazione del d.l. 1/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; illogicità e contraddittorietà.
In subordine rispetto al precedente motivo, la ricorrente deduce che l'art. 64 bis della D.A.C. 12/2019 è stato erroneamente applicato, non potendosi intendere lo stesso nel senso che gli impianti a carboni attivi siano installabili esclusivamente in immobili ed aree vincolate laddove la Sovrintendenza Capitolina o la Soprintendenza Statale abbiano dato parere negativo all'installazione di canna fumaria, risultando tale interpretazione priva di logica e razionalità creando l'assurda situazione per cui negli immobili non vincolati o ricadenti in aree non vincolate, non necessitanti quindi di pareri della Sovrintendenza/Soprintendenza, gli impianti non sarebbero installabili.
3) In subordine, illegittimità in via propria e derivata per illegittimità dell'art. 64 bis della DAC 12/2019; violazione e falsa applicazione dell'art. 58 del regolamento edilizio di Roma Capitale; violazione e falsa applicazione del d.l. 1/2012; violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l.r. 21/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà.
Il motivo è svolto per il caso in cui questo TAR non condividesse il secondo motivo, così avallando l’interpretazione della propria regolamentazione interna –che, allora, secondo la ricorrente si paleserebbe inficiata da eccesso di potere per irrazionalità- in materia di utilizzo di mezzi alternativi alla canna fumaria assentibile nel territorio comunale.
6. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.
7. – Con ordinanza n. 2146\2025 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente in uno al ricorso è stata accolta.
8. – Le parti non hanno presentato scritti difensivi nei termini di cui all’art. 73 c.p.a.; tuttavia Roma Capitale ha depositato in giudizio una relazione di servizio del Municipio IX datata 6 ottobre 2025 con cui si informa che con note del 23 settembre 2025 e del primo ottobre 2025 la Direzione tecnica municipale “… ha comunicato il nulla osta all’utilizzo del sistema alternativo alla canna fumaria presso l’esercizio di somministrazione ubicato in via Ettore Ciccotti 2-6-8, alla luce della vigente normativa di settore”.
9. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025.
10. – Il ricorso –tutt’ora procedibile, atteso che al momento del suo passaggio in decisione, malgrado il tenore favorevole alla ricorrente della relazione di servizio in atti, non risulta in atti provvedimento alcuno di ritiro di quello impugnato- è fondato, e va accolto, nei termini che seguono.
11. – I tre motivi proposti vertono, tutti, su di una identica questione, ossia se fosse legittima la richiesta, da parte di Roma Capitale, del parere della competente Soprintendenza circa l’impossibilità di installare la canna fumaria a causa del pregio storico-architettonico del fabbricato: e tale assenza ha dato causa alla motivazione del provvedimento impugnato.
Si tratta della questione di fondo dei motivi secondo e terzo, svolti in via gradata l’uno all’altro, che investono direttamente il Collegio di questo argomento.
Ma si tratta, a ben vedere, anche del primo motivo, svolto in via principale rispetto agli altri (che, in effetti, rispetto agli altri due ha valore dirimente) che denunzia la tardività dell’intervento inibitorio operato mediante provvedimento emesso il 28 febbraio 2025 sulla SCIA presentata dalla ricorrente il 20 novembre 2024, compresa l’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione il 3 dicembre 2024.
Muovendo, dunque, dal motivo svolto in via principale, il Collegio osserva quanto segue.
Dal 3 dicembre 2024, ossia dalla data dell’atto motivato con cui l’Amministrazione ha chiesto una integrazione documentale alla società, a tenore dell’ultimo periodo dell’art. 19 comma 3 della L. 241\1990 ha nuovamente iniziato a decorrere il termine di sessanta giorni previsto dal comma 1, interrottosi per effetto dello stesso atto.
Tale termine è spirato il primo febbraio 2025.
12. - Il provvedimento impugnato, invece, è stato emesso oltre tale termine, ossia il 28 febbraio 2025.
Per tale ragione sarebbe stato indispensabile, ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L. n. 241\1990, che l’Amministrazione esplicitasse la sussistenza delle medesime ragioni che, ai sensi del successivo art. 21-nonies, consentono gli interventi in autotutela sugli atti.
Di tali elementi (ragioni di interesse pubblico, termine non superiore a dodici mesi, comparazione degli interessi pubblici con quelli dei destinatari e degli eventuali controinteressati) la determinazione gravata non reca traccia, essendosi invece soffermata unicamente sulla mancata integrazione dei documenti richiesti alla società; la quale, peraltro, aveva depositato tutta la documentazione mancante (come emerge dalla stessa motivazione) eccetto il parere negativo della Sovrintendenza Capitolina in ordine alla collocabilità della canna fumaria sull’immobile ritenuto di pregio.
Sarebbe stato inoltre necessario che l’Amministrazione motivasse l’atto circa le ragioni e gli effetti della mancata acquisizione del parere della Sovrintendenza Capitolina, di cui si è invece limitata a riscontrare la carenza.
Da tale deficit motivazionale, correlato alla obiettiva scadenza del termine di cui all’art. 19 L. 241\1990, derivano l’illegittimità della determinazione impugnata e l’accoglimento, con valore dirimente, del motivo che denunzia la tardività dell’atto, il quale va dunque annullato.
13. – Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LL SI, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO