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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PUTIGNANO LUCA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. LEONE FABIOLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06.07.2022, - premesso di essere titolare Parte_1
di pensione cat. Vo, costituita in quota A in base a n. 786 settimane (sino al 31.12.1992), in quota B con n. 984 settimane (dal 1993 al 2011) e in quota contributiva in base al montante versato dal 2012 in poi, calcolata ai sensi dell'art. 3 L. n. 297/82 e con contribuzione agricola rivalutata sino al 1983 ai sensi dell'art. 7 comma 12 L. 638/83 nel limite di 270 giornate annue ed erogata dall' di CP_1
Brindisi con decorrenza novembre 2019 - chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla ricostituzione della pensione in godimento con il corretto computo dei periodi di contribuzione CP_ figurativa per malattia (1996-2019) erroneamente calcolati da sulla base pensionabile, ferma invece la correttezza dell'anzianità contributiva;
all'uopo elaborava ed allegava analitico conteggio.
Sulla scorta di tanto venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione VO computando la base pensionabile giornaliera comprensiva dei periodi di malattia accreditati nelle misure suesposte ed a percepire la pensione nella misura di € 909,41 alla decorrenza e dunque la differenza mensile di € 88,42 a far data dall'agosto 2019. Come da conteggio allegato, e per gli anni successivi gli importi differenziali spettanti da perequarsi annualmente secondo legge;
” (segue conteggio) “2) per l'effetto condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante p.t. alla riliquidazione della pensione nel termine della decadenza triennale di legge ed al pagamento della differenza mensile indicata e per i periodi successivi negli importi spettanti da perequarsi annualmente secondo legge, oltre accessori di legge;
3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
4) in via istruttoria ammettersi CTU al fine di determinare le differenze dovute.” CP_ Avverso tale domanda resisteva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa telematica di ricostituzione e/o aggiornamento della posizione assicurativa;
la decadenza ex art. 47, comma secondo, DPR n. 639/1970; nel merito, l'infondatezza della pretesa,
l'erroneità dei valori retributivi utilizzati da controparte e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale (ex L. n. 98/2011 art. 38, c. 1, lett. d), numero 2) dei ratei arretrati. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione dei documenti offerti dalle parti ed espletamento della Ctu contabile, all'odierna udienza all'esito della discussione mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente con riferimento all'eccezione di improponibilità della domanda per difetto di presentazione della domanda amministrativa on line, essa deve essere disattesa, posto che parte
CP_ ricorrente ha dimostrato di aver presentato all' di Ostuni domanda di riliquidazione con raccomandata via pec del 5/7/2023.
Quanto all'eccezione di decadenza la stessa implica solo la perdita dei ratei pregressi inerenti il triennio antecedente il deposito giudiziario del ricorso.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va osservato che parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione VO computando la base pensionabile giornaliera comprensiva dei periodi di malattia accreditati.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 56 RDL n. 1827/1935:
“Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa:
1) i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purché complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136; 2) i periodi di malattia tempestivamente accertata, indipendentemente dalla natura definitivamente invalidante o meno dell'infermità, purché complessivamente non eccedano i dodici mesi
(omissis)…………”
Inoltre, l'art. 8 L. n. 155/1981 così recita: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa.
Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.”
Al fine di determinare le differenze dovute, è stata, pertanto, disposta CTU contabile e in data
11/01/2025 il Ctu, dott. depositava la consulenza tecnica, in risposta al seguente Persona_1 quesito: “Dica il ctu quale sia l'importo della pensione da riliquidare in favore del ricorrente (nei limiti dei ratei mensili a far data da luglio 2020) tenuto conto di quanto previsto dalla legge ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e della misura della pensione in relazione ai periodi di malattia indennizzabili e accreditati da EX art. 56 rdl 1827 del 1935”. CP_1
Il CTU, dopo aver analizzato tutta la documentazione in atti, anche in ragione delle settimane utili e della relativa retribuzione, ha proceduto al calcolo del trattamento di pensione, concludendo:
“Considerando il calcolo delle pensioni agricole secondo il criterio della circolare n. 203/84, CP_1
i giorni di malattia che vanno aggiunti alle 270 giornate fisse, il CTU, sulla base di tali elementi, ha proceduto a calcolare la BASE PENSIONABILE QUOTA A SULLE ULTIME 260 SETTIMANE e
[...]
QUOTA B SULLE ULTIME 441 SETTIMANE prendendo come riferimento Parte_2 la retribuzione giornaliera di ogni anno moltiplicata per le 270 giornate annuali e aggiungendo i giorni di malattia ottenendo una quota pensionabile rivalutata più alta rispetto a quella calcolata dall' che scaturisce così un RMS per la QUOTA A DI EURO 297,92 e PER LA QUOTA B DI CP_1
EURO 282,66.
Prendendo in considerazione le RMS ottenute, e ricalcolando il montante contributivo, si ottiene la quota mensile di euro 913,45 avendo così una differenza mensile pari ad euro 88,42. Il Dlgs. N.
503/92 prevede che il calcolo del rateo pensionistico derivi dalla determinazione della Retribuzione media settimanale quale risultante della somma di 2 distinte quote: la quota “A”, relativa al periodo di contribuzione antecedente il 31/12/1996, per la quale vengono considerate le retribuzioni conseguite nelle ultime 260 settimane (5 anni), rivalutate secondo i coefficienti di cui all'art. 3 della
L. 297/82; la quota “B”, per la quale vengono considerate 260 settimane antecedenti il 31/12/1996, più il 50% delle settimane tra il 1/01/1993 e il 31/12/95 pari a 78, più il 66,6% delle settimane tra il
1/01/1996 e il 31/12/96, considerando le retribuzioni dal 1/01/89 al 31/12/96 rivalutate secondo i coefficienti di cui all'art. 3 del Dlgs. n. 503/92. Tutti gli importi, ovviamente si intendono al lordo delle imposte dovute. Quindi in risposta al quesito posto, il CTU dichiara che l'importo dovuto da riliquidare in favore del ricorrente nei limiti dei ratei mensili a far data da luglio 2020 è pari a euro
5541,35 come da tabella sottostante (…)”.
Tali argomentazioni del ctu, immuni da vizi e censure, appaiono pienamente condivisibili e inducono a ritenere fondato il ricorso.
Il ricorso deve pertanto esser accolto nei limiti di quanto accertato nella CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza e le spese di ctu sono liquidate come da separato decreto e
CP_ sono poste a carico dell'
Pqm
1) dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione di anzianità così come determinata nella CTU;
2) dichiara conseguentemente che l'importo dovuto da riliquidare in favore della ricorrente nei limiti dei ratei mensili a far data da luglio 2020 è pari a euro 5541,35 come da tabella
CP_ riportata nella CTU e per l'effetto condanna al pagamento di detti ratei dovuti oltre i maturandi;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.687,00, oltre CP_1
accessori come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte ricorrente;
4) condanna l' al pagamento delle spese di CTU che si liquidano come da separato CP_1
decreto. Brindisi, 01/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio