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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2096/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
) e (p. iva n. ) in C.F._3 Parte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore arch. , Parte_5
difesi dall'avv. Raffaella Giacomin del foro di VA
(attori)
nei confronti di
(p. iva n. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e CP_2 Controparte_3
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
1 tempore difese dall'avv. Marta De Manincor del foro CP_4
di Venezia
(convenute)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2024, Parte_1
, e impugnavano il lodo Parte_2 Parte_3 Parte_4
pronunciato a Verona il 27 maggio 2024 (firmato digitalmente il 3 giugno 2024), con cui, accogliendo domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica di contratti preliminari conclusi il 10 febbraio
2022, il collegio arbitrale trasferiva a la proprietà Controparte_3
di immobili situati in Comune di Soava (Vr), subordinatamente al pagamento di Euro 1.305.000,00, nonché la proprietà di beni strumentali, subordinatamente al pagamento di Euro 190.000,00, oltre iva ( , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
erano poi condannati a corrispondere a a titolo Controparte_3
risarcitorio, la somma di Euro 425.000,00, oltre interessi).
Gli attori chiedevano che il lodo fosse annullato.
Si costituivano in giudizio, il 19 dicembre 2024, e CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_3
Contestualmente alla comparsa di costituzione, i convenuti depositavano ricorso con cui domandavano, ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c., un provvedimento cautelare che li autorizzasse temporaneamente “a disporre in via esclusiva dell'intero giacimento di cava S. Lorenzo, sito in Soave (Vr)”, compreso l'esercizio dell'attività estrattiva e l'utilizzo dei beni strumentali oggetto dei contratti preliminari del 10 febbraio 2022, prospettando il pericolo di decadenza dell'autorizzazione amministrativa all'attività estrattiva.
2 Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 9 gennaio 2025, le parti facevano presente che erano tra loro pendenti trattative e chiedevano il rinvio della causa ad altra udienza.
All'udienza odierna del 13 febbraio 2025, gli attori, rappresentanti dal proprio difensore, dichiaravano di rinunciare agli atti di causa.
Le convenute, rappresentate dal loro difensore, dichiaravano di accettare la rinuncia e rinunciavano all'istanza cautelare.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio, che comprende il subprocedimento cautelare.
Le spese sono compensate conformemente all'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2096/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(attori) nei confronti di e Parte_4 CP_1 Controparte_3
(convenute), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese processuali.
Venezia, 13 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 2096/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. C.F._2 Parte_3
) e (p. iva n. ) in C.F._3 Parte_4 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore arch. , Parte_5
difesi dall'avv. Raffaella Giacomin del foro di VA
(attori)
nei confronti di
(p. iva n. ) in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore e CP_2 Controparte_3
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
1 tempore difese dall'avv. Marta De Manincor del foro CP_4
di Venezia
(convenute)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2024, Parte_1
, e impugnavano il lodo Parte_2 Parte_3 Parte_4
pronunciato a Verona il 27 maggio 2024 (firmato digitalmente il 3 giugno 2024), con cui, accogliendo domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione specifica di contratti preliminari conclusi il 10 febbraio
2022, il collegio arbitrale trasferiva a la proprietà Controparte_3
di immobili situati in Comune di Soava (Vr), subordinatamente al pagamento di Euro 1.305.000,00, nonché la proprietà di beni strumentali, subordinatamente al pagamento di Euro 190.000,00, oltre iva ( , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
erano poi condannati a corrispondere a a titolo Controparte_3
risarcitorio, la somma di Euro 425.000,00, oltre interessi).
Gli attori chiedevano che il lodo fosse annullato.
Si costituivano in giudizio, il 19 dicembre 2024, e CP_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_3
Contestualmente alla comparsa di costituzione, i convenuti depositavano ricorso con cui domandavano, ai sensi degli artt. 669-bis e 700 c.p.c., un provvedimento cautelare che li autorizzasse temporaneamente “a disporre in via esclusiva dell'intero giacimento di cava S. Lorenzo, sito in Soave (Vr)”, compreso l'esercizio dell'attività estrattiva e l'utilizzo dei beni strumentali oggetto dei contratti preliminari del 10 febbraio 2022, prospettando il pericolo di decadenza dell'autorizzazione amministrativa all'attività estrattiva.
2 Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 9 gennaio 2025, le parti facevano presente che erano tra loro pendenti trattative e chiedevano il rinvio della causa ad altra udienza.
All'udienza odierna del 13 febbraio 2025, gli attori, rappresentanti dal proprio difensore, dichiaravano di rinunciare agli atti di causa.
Le convenute, rappresentate dal loro difensore, dichiaravano di accettare la rinuncia e rinunciavano all'istanza cautelare.
Può quindi dichiararsi, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio, che comprende il subprocedimento cautelare.
Le spese sono compensate conformemente all'accordo delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2096/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
(attori) nei confronti di e Parte_4 CP_1 Controparte_3
(convenute), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) compensa le spese processuali.
Venezia, 13 febbraio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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