Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RGL n. 596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 22/05/2025 nella causa n. 596/2024 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. YURI RESTINA GENEROSO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che:
, docente alle dipendenze del in forza di plurimi Parte_1 Controparte_1 contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, ha lamentato di non avere avuto diritto a fruire con riferimento all'a.s. 2022/2023 della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precario, nonostante abbia svolto le medesime mansioni e sia stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico della Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 disapplicando o dichiarando l'illegittimità la medesima norma nella parte in cui riconosce il beneficio economico della Carta elettronica si soli docenti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, per violazione degli art. 3, 35, 97 Cost. nonché della clausola n. 4 punto 1 della Direttiva CE n. 70/1999 e per l'effetto, in via principale, condannare
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parte resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di € 500,00 a titolo di carta del docente relativa gli anni 2022/23 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Con vittoria di spese di lite ed ulteriori compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario, maggiorate per effetto dei collegamenti ipertestuali dell'atto.”.
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio restando contumace.
All'udienza odierna, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto
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all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie è documentato che il ricorrente sia stato destinatario nell'a.s. 2022/2023 di contratto di supplenza annuale (v. contratti prodotti).
L'istante, inoltre, ha documentato di essere stato assunto quale supplente nell'a.s. successivo e di essere comunque iscritto nelle GPS valide per il 2024-2026 (dep. 16.2.2025).
Deve, quindi, essergli riconosciuto il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d. “Carta docente”, per gli anni scolastici per cui è stata proposta domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, dell'attività processuale svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alla parte Controparte_1 ricorrente per l'importo di € 500,00;
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 515,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Restina Gereroso Yuri.
Alessandria, il 22.5.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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