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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6838/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIANGIACOMO GAETANO RO DI AD e dell'avv. SIMONE
LEGNANI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via della Moscova, 18 per delega allegata all'atto di citazione;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANGIACOMO GAETANO RO DI AD e dell'avv. SIMONE LEGNANI, presso i quali è elettivamente domiciliat in Milano, Via della Moscova, 18 per delega allegata all'atto di citazione;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GIANGIACOMO GAETANO RO DI AD e dell'avv. SIMONE LEGNANI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via della Moscova, 18 per delega allegata all'atto di citazione
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ P.IVA_2
GIANROBERTO VILLA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Bossi, 1 per delega allegata alla comparsa di risposta
[...]
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_3 dell'avv. GIANROBERTO VILLA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Bossi, 1 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
ATTORI:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa concessione dei termini di sessanta giorni e di ulteriori venti giorni rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, nel merito: i) accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di (già EM E_
, quale precedente ST del US TV, agli obblighi di diligente Controparte_4 gestione del patrimonio del US TV, sanciti dall'atto istitutivo del US TV e dalla Legge di Jersey, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni richiamate in atti;
ii) accertare e dichiarare la violazione da parte di (già Controparte_3 [...]
e, prima ancora, degli obblighi in materia di CP_5 Controparte_6 prestazione dei servizi di investimento sanciti dall'art. 21, commi 1 e 1-bis, d. lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 40 e 41 (già artt. 39 e 40) del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (c.d. Regolamento Intermediari); iii) per l'effetto, condannare e in solido fra E_ Controparte_3 loro ed in ragione dei rispettivi titoli di responsabilità, a pagare ad Controparte_1
quale ST del US TV, anche nell'interesse dei signori e
[...] Parte_1 quali beneficiari del US TV: Parte_2
- la somma di € 6.218.482,70 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'operazione di investimento nel ON ALPIA, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
- la somma di € 2.457.342,30 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'operazione di investimento nel ON UR, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
e così la somma complessiva di € 8.675.825,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
in via istruttoria: respingere la richiesta di prova testimoniale avanzata dalle convenute, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per tutte le ragioni indicate in atti;
pagina 2 di 18 - respingere la richiesta di CTU avanzata dalle convenute, in quanto inammissibile e comunque irrilevante;
- dichiarare inammissibili - e, per l'effetto, espungere dal relativo fascicolo, o comunque non prendere in alcuna considerazione - i documenti depositati dalle convenute con i nn. 48, 50, da 52 a 68 compresi, da 72 a 76 compresi, da 79 a 81 compresi, 83, nonché 78 (ossia la perizia del prof. ) quantomeno nella parte dell'analisi dedicata Persona_1 al ON UR, per tutte le ragioni indicate in atti.
Il tutto con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, della Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 CP_7
e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge.
CONVENUTE:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione in via preliminare: rigettare le domande proposte da e Parte_1 [...]
in qualità di beneficiari del US TV, nei confronti di Pt_2 [...] perché carenti di legittimazione ad agire, come meglio Controparte_8 esposto in narrativa;
in ogni caso: rigettare tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
e da anche in qualità di trustee del US TV, nei confronti delle P_ Controparte_1 convenute e CP_2 CP_2 Controparte_8 perché inammissibili, prescritte e/o infondate per tutte le ragioni svolte in atto e comunque provvedendo con ogni miglior formula;
in via istruttoria: si chiede che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio che confermi le caratteristiche del ON LP ed ed espliciti l'incidenza della crisi Pt_3 finanziaria del 2008 e della crisi del debito sovrano del 2010/11 sulle perdite registrate dall'investimento. Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con escussione dei testi di seguito indicati: 1) “vero che in data 03.03.2009 ho redatto l'annotazione estratta dal Libro degli Eventi del US TV che mi viene mostrata (doc. 47) e che in tale data ho fatto pervenire al guardiano copia del rendiconto annuale sull'amministrazione dei beni in US al 31.12.2008”; 2) “vero che in data 15.06.2010 ho redatto l'annotazione estratta dal Libro degli Eventi del US TV che mi viene mostrata (doc. 49) e che in tale data ho fatto pervenire al guardiano copia del rendiconto annuale sull'amministrazione dei beni in US al 31.12.2009”; pagina 3 di 18 3) “vero che in data 21.02.2013 ho partecipato alla riunione con il guardiano del US TV di cui al doc. 69.2 che mi si rammostra”;
4) “vero che in tale occasione ho discusso con il guardiano del US TV le risultanze delle analisi sulla reddittività del US TV poste in essere con la collaborazione dei referenti bancari del US TV”;
5) “vero che in data 14.01.2014 ho partecipato alla riunione con il guardiano e i beneficiari del US TV di cui al doc. 70 che mi si rammostra”;
6) “vero che in tale occasione ho discusso con i suddetti partecipanti degli investimenti finanziari del US TV in corso e si è svolta un'analisi della redditività del US TV, sulla base della documentazione proveniente dagli intermediari, come indicato nel doc. 70 che mi viene rammostrato”;
7) “vero che in data 03.03.2015 ho partecipato alla riunione con il e i CP_9 beneficiari del US TV di cui al doc. 71 che mi si rammostra”;
8) “vero che in tale occasione ho discusso con i suddetti partecipanti degli investimenti finanziari del US TV in corso e si è svolta un'analisi della redditività del US TV, sulla base della documentazione proveniente dagli intermediari, come indicato nel doc. 71 che mi viene rammostrato”;
9) “vero che a inizio settembre del 2022 ho predisposto i prospetti che mi si rammostrano sub docc. 38, 39.1, 39.2, 39.3, 40.1, 40.2, 40.3, 41, 42 e 43”;
10) “vero che ho predisposto i prospetti che mi vengono rammostrati (docc. 39.1- 39.2 - 39.3) sulla base dei documenti che mi vengono mostrati (prodotti sub docc. 84.1 – 84.2
– 84.3) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
11) “vero che ho predisposto i prospetti che mi vengono rammostrati (docc. 40.1- 40.2 - 40.3) sulla base dei documenti che mi vengono mostrati (prodotti sub docc. 85.1 – 85.2) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
12) “vero che ho predisposto il prospetto che mi viene rammostrato (doc. 41) sulla base del documento che mi viene mostrato (prodotto sub docc. 86) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
13) “vero che ho predisposto il prospetto che mi viene rammostrato (doc. 42) sulla base dei documenti che mi vengono mostrati (prodotti sub docc. 87.1 – 87.2 – 87.3) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
14) “vero che ho predisposto il prospetto che mi viene rammostrato (doc. 43) sulla base dei documenti che ho estratto dalla contabilità di . E_
Si indicano i seguenti testi:
- la dott.ssa (già amministratore delegato di EM US S.r.l.), c/o La Testimone_1
US Company S.p.A., Via Bocchetto n. 6, 20123 Milano, sui capitoli da 1 a 8;
- il dott. (già dipendente di EM US S.r.l.), residente in [...]
Manzoni n. 15, 15048 Valenza, sui capitoli da 1 a 8;
pagina 4 di 18 - la dott.ssa responsabile dell'ufficio “amministrazione US” c/o Tes_3 [...]
Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano, sui capitoli da 9 a 14. CP_2
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi, spese forfettarie del 15%, I.V.A. e c.p.a.”
pagina 5 di 18
Ragioni della decisione
1. in qualità di ST del US TV, e Controparte_1 Parte_1 [...]
quali beneficiari, con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 Pt_2
febbraio 2022 hanno convenuto in giudizio Controparte_8
e per sentirle condannare al risarcimento dei danni
[...] E_
agli stessi derivati in conseguenza di operazioni di investimento compiute per conto del
US TV dal precedente ST ( all'epoca dei fatti di causa E_
denominata EM US Company s.r.l.), con il contributo determinante dell'intermediario che le aveva proposte e successivamente eseguite, ossia
[...]
(poi incorporata in la quale ha oggi assunto la Controparte_6 Controparte_5
denominazione di . Controparte_3
Tali operazioni di investimento integrerebbero violazione agli obblighi di diligente gestione del patrimonio del US TV, sanciti dall'atto istitutivo del US TV e dalla legge di Jersey
2. Le convenute si sono costituite, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dei beneficiari nei confronti di , l'estinzione dei CP_3
diritti degli attori per intervenuta prescrizione, l'esonero del ST da responsabilità per gli atti o le omissioni di terzi incaricati o delegati e l'esistenza di un accordo tra il disponente e beneficiario da una parte, e (già Parte_1 CP_2 P_0
, con dall'altra parte, per definire bonariamente e
[...] Controparte_11
consensualmente, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c., le contestazioni tra le stesse insorte in relazione a un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate “e alla gestione del
US TV”.
Inoltre, le convenute evidenziano che nell'atto di sostituzione del ST, concluso in data 15 luglio 2015, sono contenute rinunce del disponente, dei beneficiari e del pagina 6 di 18 guardiano dell'epoca, relative alla responsabilità derivante dallo svolgimento del negozio fiduciario da parte del ST TE ( ), avendo i primi dichiarato “di CP_2
non avere nulla a pretendere dal ST SC per qualsiasi causa o motivo, liberando il ST SC da qualsiasi possibile responsabilità derivante dallo svolgimento del suo ufficio e pertanto di rinunciare a qualsivoglia pretesa, azione giudiziale, stragiudiziale o reclamo nei confronti del EE SC che non siano formulate a seguito e/o in ragione di pretese di terzi – fermo restando il venir meno della rinuncia in caso di dolo o colpa grave del ST SC – in relazione alle modalità di gestione del US TV sino ad oggi”.
La rinuncia degli attori produrrebbe effetto anche a vantaggio del preteso condebitore solidale ai sensi dell'art. 1301 c.c. o, comunque, dell'art. 1304 c.c. CP_3
Nel merito, la domanda viene ritenuta pretestuosa e infondata dalle convenute e se ne chiede il rigetto.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183 sesto comma c.p.c. Dopo il deposito delle memorie, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
***
4. Le eccezioni preliminari
La vicenda sottoposta all'esame del tribunale impone di valutare innanzitutto la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute.
4.1. La carenza di legittimazione ad agire di e _1 Parte_2
Le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di e _1 [...]
nei confronti della convenuta . Pt_2 CP_3
pagina 7 di 18 In particolare, nella prospettazione di parte convenuta, gli stessi, quali beneficiari del
US TV, non sono legittimati a esercitare l'azione risarcitoria, in quanto non sono stati parte del contratto di gestione del cui inadempimento si controverte.
L'eccezione è fondata.
Il contratto di gestione da cui origina la causa è stato stipulato fra EM US, da un lato, e , ora , dall'altro (doc.7 di parte conv.). Le CP_5 CP_3
obbligazioni che ne scaturiscono riguardano esclusivamente tali soggetti.
Non è pertanto ipotizzabile che i beneficiari del US, che non sono parti del contratto, siano titolari del diritto all'adempimento del contratto e, quindi, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obbligazioni che vincolano soltanto i sottoscrittori dell'accordo.
I due attori, terzi rispetto al contratto, avrebbero potuto far valere la responsabilità della convenuta, quale conseguenza dell'inadempimento al contratto di gestione stipulato dal
ST, soltanto in via extracontrattuale, sempre che ne sussistessero i presupposti del dolo o della colpa e del nesso di causalità.
Le convenute sostengono che i beneficiari del US non possono certo dirsi terzi
“estranei” a un contratto stipulato dal ST per conto dello stesso US.
È innegabile, tuttavia, che la titolarità di un interesse all'adempimento non attribuisce il diritto di pretendere tale adempimento e, quindi, di esperire l'azione contrattuale per il risarcimento del danno, se la prestazione convenuta non viene eseguita.
Soltanto il ST, sottoscrivendo il contratto, si è impegnato con , ora CP_5
, all'osservanza di obblighi contrattuali e si è reso creditore delle CP_3
prestazioni di quest'ultima.
Il riferimento degli attori alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi, che non ha un fondamento normativo ed è stata elaborata dalla giurisprudenza con pagina 8 di 18 esclusivo riferimento a situazioni molto peculiari in ambito sanitario, non può ritenersi pertinente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che e Pt_4 [...]
pur essendosi affermati titolari del diritto azionato, sono carenti di Pt_2
legittimazione attiva sostanziale, perché non sono titolari di tale diritto.
La domanda dei medesimi nei confronti di va quindi rigettata nel CP_3
merito.
4.2. L'eccezione di prescrizione
Nella propria comparsa di risposta, le convenute hanno eccepito l'estinzione del diritto azionato dalla controparte per intervenuta prescrizione.
L'eccezione viene sollevata sia con riferimento al rapporto intercorrente tra gli attori e e la convenuta , sia con riferimento al rapporto tra _1 Parte_2 CP_2
l'attrice e la convenuta , sia con riferimento al rapporto tra l'attrice e P_ CP_2 P_
la convenuta . CP_3
Appare quindi necessario verificare, in relazione a ciascuno dei rapporti considerati, quale fosse il termine di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori e da quando lo stesso possa ritenersi decorrente.
Le tesi delle due parti contrapposte muovono infatti da presupposti diversi e giungono quindi a soluzioni opposte, di seguito illustrate.
4.2.1. Per quanto riguarda il rapporto tra e e la convenuta _1 Parte_2
, le convenute osservano che il contratto stipulato è soggetto alla legge di Jersey e CP_2
che tale legge, all'art. 57, stabilisce che, “salvo il caso in cui l'azione si fondi su un comportamento fraudolento di cui il trustee sia stato parte o fosse al corrente, le azioni fondate su un inadempimento e intentate da un beneficiario contro il trustee si prescrivono nel termine di tre anni decorrente dalla precedente tra (a) la data di
pagina 9 di 18 consegna del rendiconto finale al beneficiario o (b) la data nella quale il beneficiario è venuto per la prima volta a conoscenza dell'inadempimento” (pag. 11 della comparsa di risposta).
Partendo dal presupposto che EM US non ha mai tenuto alcun comportamento fraudolento, né è stata a conoscenza di comportamenti fraudolenti altrui, né ha commesso alcuna violazione degli obblighi inerenti al proprio incarico di ST, le convenute, ai fini dell'individuazione del dies a quo, affermano che il rendiconto finale
è stato consegnato ai beneficiari (al più tardi) il giorno 15 luglio 2015, quando questi hanno dichiarato di aver ricevuto tutti i rendiconti del US TV (compreso quello finale)
e che ha compiutamente e regolarmente assolto al proprio obbligo di CP_2
rendicontazione.
Quanto alla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'asserito inadempimento di EM US, la stessa sarebbe ancora anteriore, coincidendo con la sottoscrizione del ON LP del 26 febbraio 2008.
Pertanto, ad avviso delle convenute, dal momento che gli atti interruttivi della prescrizione risalgono al 3 giugno 2021, come risulta dai docc. 43 e 44 prodotti dagli attori, in tutti i casi, quale che sia il termine di decorrenza prescelto, appare evidente che la prescrizione triennale è completamente maturata.
Gli attori, pur non contestando che il contratto è regolamentato dalla legge di Jersey, eccepiscono l'inapplicabilità della norma relativa alla prescrizione, sostenendo, da un lato, che tale norma fa espressamente salvi i casi di “fraud” da parte del trustee, dall'altro, che sulla disposizione contenuta nell'art. 57 della legge di Jersey è comunque destinato a prevalere il termine di prescrizione decennale contemplato dalla legge italiana, cui lo stesso atto istitutivo del US TV rinvia per quanto concerne le norme inderogabili.
pagina 10 di 18 Fra le norme inderogabili, sostengono gli attori, vi sono certamente quelle in tema di prescrizione. Il termine da prendere in considerazione sarebbe pertanto il termine di dieci anni, che dovrebbe essere computato dal momento in cui è entrato in carica il nuovo ST, cioè a partire dal mese di luglio del 2015.
In conseguenza di tale impostazione, si afferma che non è maturata alcuna prescrizione.
4.2.2. Analogamente, mentre per le convenute sarebbe prescritto ogni diritto, anche con riguardo alla pretesa di nei confronti di , gli attori sostengono di aver P_ CP_2
tempestivamente esercitato l'azione risarcitoria.
In particolare, le convenute osservano che anche in tal caso deve essere applicato l'art. 57 della legge di Jersey, che dispone che le azioni fondate su un inadempimento e intentate da un ST in carica contro il precedente ST si prescrivono in tre anni dalla data in cui il precedente ST ha cessato il proprio incarico.
Nel caso di specie, la cessazione dell'incarico di è avvenuta in data 15 luglio CP_2
2015, in concomitanza con la sua sostituzione da parte della stessa , come emerge P_
dal doc. 27 di parte convenuta. Anche il diritto di quest'ultima si sarebbe pertanto prescritto il 15 luglio 2018, ben prima della costituzione in mora del 3 giugno 2021.
Ad avviso degli attori, invece, anche in tal caso l'art. 57 della legge di Jersey è inapplicabile a causa dell'inderogabilità delle norme dell'ordinamento italiano sulla prescrizione. Ne consegue che la prescrizione potrebbe ritenersi maturata soltanto con l'avvenuto decorso del termine di dieci anni dal 15 luglio 2015, data della sostituzione del ST.
4.2.3. Relativamente al diritto vantato nei confronti di e dell'incorporata CP_5
ora , va ribadito che l'unico titolare del diritto al CP_6 CP_3
risarcimento nei confronti dell'intermediario deve ritenersi, in questo giudizio, il ST
Arepo, in quanto e per le ragioni già illustrate, sono estranei al _1 Parte_2
contratto.
pagina 11 di 18 Riguardo a tale rapporto, sostengono le convenute che il dies a quo della prescrizione, che in questo caso è quella decennale, coincide con la data del preteso inadempimento e va individuato nel momento in cui è stata realizzata la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario, cioè nel momento in cui sono stati realizzati gli investimenti produttivi del danno. In tale prospettiva, la prescrizione sarebbe già maturata, decorrendo il termine decennale dal 26 febbraio 2008, quanto alla sottoscrizione delle quote del ON LP, e dal 15 settembre 2008 quanto alla sottoscrizione delle quote del ON UR.
Gli attori affermano invece che il termine della prescrizione decennale decorre dalla liquidazione del ON LP, avvenuta alla fine del 2011, poiché in tale data si è cristallizzata la perdita. Sostengono inoltre che sino alla nomina del nuovo ST non era possibile agire per il risarcimento del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli attori assumono l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalle convenute, e chiedono che venga disattesa.
4.2.4. Ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione sia fondata e debba essere accolta.
4.2.5. Va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata relativamente al rapporto tra e e la e al rapporto tra e la , in quanto, con _1 Parte_2 CP_2 P_ CP_2
riferimento ad entrambi i rapporti, le convenute osservano che deve reputarsi applicabile il regime della prescrizione previsto dall'art. 57 della legge di Jersey (US Jersey Law del 1984 e successive modificazioni) che è la legge che regola il US TV come si evince dall'art.9 del doc. 4 di parte convenuta.
Tale disposizione prevede un termine di prescrizione triennale, salvi i casi di fraud da parte del trustee.
pagina 12 di 18 Occorre premettere, con riguardo alle contestazioni di parte attrice, che, nel comportamento della EM US, a quanto emerge dagli atti, non è rinvenibile la fraud cui fanno riferimento gli attori, non solo relativamente alla presenza di raggiri o inganni, ma anche volendo intendere la stessa nell'ampia accezione comprensiva di qualsiasi irragionevole condotta, come prospettato dagli attori, che richiamano in proposito il parere allegato dalla controparte, ove si specifica che, per il ST professionale, a Jersey, la fraud ricomprende tutti quei comportamenti posti in essere contro gli interessi dei beneficiari “talmente irragionevoli che una persona ragionevole dovrebbe essere in mala fede per porli in essere” (doc.45 di parte convenuta).
Gli attori, infatti, nel proprio atto introduttivo, lamentano soltanto l'inadempimento del
ST ai propri obblighi contrattuali con riguardo al carattere rischioso dell'investimento realizzato, senza ulteriori connotazioni.
Inoltre, quanto all'invocata inderogabilità delle norme in materia di prescrizione contemplate dalla legge italiana, che prevedono il termine di prescrizione decennale e devono ritenersi applicabili secondo gli attori nel caso di specie, si osserva che i rilievi non sono fondati. Come hanno infatti evidenziato le convenute nella propria memoria di replica, a seguito dell'eccezione sollevata dagli attori in comparsa conclusionale, non è corretto disciplinare il rapporto sostanziale e la prescrizione relativa al medesimo rapporto sostanziale attraverso due leggi regolatrici diverse. Correttamente le convenute hanno osservato che, nel diritto internazionale privato, opera l'opposta regola per cui la legge che disciplina il contratto regola anche i diversi modi di estinzione delle obbligazioni, nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine.
e rilevano che tale principio si trova enunciato nella Convenzione CP_2 CP_3
80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980
(c.d. convenzione di Roma: art. 10, n. 1, lett. d)) e nel Regolamento (CE) n. 593/2008
pagina 13 di 18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I: art. 12, n. 1, lett. d)).
“In questa prospettiva”, concludono le convenute, “il citato art. 10 dell'atto istitutivo del US TV, rinviando alle norme inderogabili del diritto italiano, non può certo riferirsi al termine della prescrizione;
esso, infatti, non fa altro che recepire l'art. 15 della legge del 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (adottata a L'Aja il 1° luglio 1985)
[…] Tale norma stabilisce la non riconoscibilità interna dei trust che contengano disposizioni incompatibili con principi o istituti di ordine pubblico (Cass. 10105/2014) quali: a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.”.
Coerentemente, le convenute concludono che l'art. 10 dell'atto istitutivo del US TV, rinviando alle norme inderogabili del diritto italiano, non si riferisce al termine della prescrizione, ma recepisce l'art. 15 della legge del 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento
(adottata a L'Aja il 1° luglio 1985).
Accertata l'operatività dell'art. 57 della legge di Jersey, va detto che tale norma stabilisce che le azioni fondate su di una Violazione del US, intentate da un
Beneficiario contro un trustee, si prescrivono in tre anni dalla consegna del rendiconto finale del trust al Beneficiario o dall'Enforcer; oppure in tre anni dalla data nella quale il
Beneficiario o l siano per la prima volta venuti a conoscenza della Violazione Pt_5
del US, “qualunque sia il termine che per primo abbia iniziato a decorrere” mentre le azioni “fondate su di una violazione del US, intentate da un trustee in carica contro
pagina 14 di 18 un precedente trustee si prescrivono in tre anni a far tempo dalla data nella quale il trustee precedente abbia cessato di essere un trustee del trust”.
L'azione svolta da nei confronti del precedente ST, oggi , è P_ CP_2
evidentemente prescritta, poiché l'incarico del precedente ST è cessato il 15 luglio
2015 (doc. 27 di parte convenuta).
Anche l'azione svolta da e nei confronti della medesima _1 Parte_2 CP_2
è prescritta. Sono sicuramente passati oltre tre anni, infatti, tra la consegna del rendiconto finale, avvenuta il 15 luglio 2015, al momento della cessazione del rapporto con EM US, e la data della diffida, inoltrata il 3 giugno 2021.
Dal doc. 27 di parte convenuta (atto di sostituzione di ST) risulta infatti che il
ST TE ha assolto all'obbligo di rendiconto a suo carico (art.6.2).
Gli attori sostengono che tale atto, al quale intervengono anche gli attori e _1 [...]
non prova la trasmissione del rendiconto al disponente e ai beneficiari. Pt_2
Tuttavia, l'assunto non è condivisibile, alla luce del chiaro riscontro documentale.
4.2.6. Resta da esaminare l'azione svolta dall'attuale ST nei confronti di P_
. CP_3
Le parti concordano sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo tanto all'investimento nel ON LP quanto all'acquisto delle quote del ON UR.
Tale termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Le divergenze fra le parti riguardano il dies a quo, in quanto, secondo le convenute, la data di riferimento è quella del preteso inadempimento, cioè il momento in cui è stata realizzata la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario, mentre per gli attori il termine decennale decorre dalla liquidazione del ON LP alla fine del
2011, poiché in tale data si sarebbe cristallizzata la perdita, e dalla sottoscrizione delle pagina 15 di 18 quote del ON UR da parte del US TV avvenuta anch'essa alla fine del 2011, con riguardo all'azione risarcitoria derivante dall'operazione di investimento nel ON UR.
Ad avviso delle convenute quindi, l'investimento nel ON LP, avvenuto il 26 febbraio 2008, segna il momento dal quale decorre il termine prescrizionale decennale.
In particolare, le stesse osservano che in questo giudizio di risarcimento del danno gli attori lamentano la pretesa violazione, da parte di , degli obblighi CP_5
informativi sulla natura e sulle caratteristiche del titolo acquistato, di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e di gestione dei conflitti di interesse e che tali violazioni attengono tutte al momento della sottoscrizione dell'ordine. Pertanto,
l'asserita lesione si sarebbe verificata al momento in cui detta operazione è stata eseguita, ossia il giorno 26 febbraio 2008, con riguardo all'adesione al ON LP
(doc. 11 di parte convenuta) e il 15 settembre 2008, con riguardo al ON UR (doc. 15 di parte convenuta).
La tesi è contestata dalla parte attrice, che richiama le argomentazioni già svolte in ordine alla effettiva regolare ricezione dei rendiconti da parte dei beneficiari.
Va precisato, tuttavia, che nei confronti dell'intermediario, per le ragioni già illustrate,
l'unico soggetto legittimato a far valere il diritto risarcitorio derivante dall'inadempimento degli obblighi dell'intermediario, è il ST, parte contraente.
È a quest'ultimo quindi che bisogna aver riguardo per stabilire il momento in cui il titolare del diritto ha avuto percezione del danno subito.
Come hanno correttamente evidenziato le convenute nella propria memoria di replica, Contr
“va considerato che il contraente che ha costituito il rapporto obbligatorio con la è Contr il ST;
tale soggetto, in quanto destinatario dei rendiconti della e redattore dei rendiconti del US TV, conosceva pressoché in tempo reale l'andamento dell'investimento. Dunque, il rilievo della conoscenza del pregiudizio, se si ritenesse
pagina 16 di 18 sostenibile che essa fa decorrere il termine di prescrizione, è coinciso con il momento in cui la perdita si è realizzata, giacché il ST ne era al corrente da subito” (pag.8). Contr
Sono stati allegati agli atti i rendiconti trimestrali rilasciati dalla al ST (docc.
15-28 di parte attrice) in alcuni dei quali si evidenziano perdite già a novembre 2008
(doc.16 di parte attrice) e a febbraio 2009 (doc. 17 di parte attrice).
Gli attori sostengono però che non avrebbe potuto agire per il risarcimento prima P_
del 2015, essendo subentrata a EM US soltanto il 17 luglio 2015.
In realtà, il soggetto che avrebbe dovuto agire nei confronti dell'intermediario è sempre il medesimo: il ST, a prescindere dalla società che ricopre di volta in volta tale ruolo. Il soggetto che ha sostituito EM US è subentrato in ogni diritto, anche risarcitorio. Conseguentemente, come ha evidenziato parte convenuta, il tempo decorso in capo al ST sostituito si aggiunge a quello successivo, non essendo configurabili cause di sospensione del termine di prescrizione al di fuori di quelle previste nell'elencazione tassativa indicata dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
Infine, con riferimento alle quote del ON UR, va detto che il danno che gli attori lamentano non ha origine dal trasferimento del 2008 perché tali quote già componevano il patrimonio del ON LP.
Nel proprio atto di citazione, gli attori precisano infatti che, a seguito di specifica richiesta avanzata da EM US su indicazione di “sono stati Controparte_11
trasferiti, sul conto intestato allo stesso ST, svariati titoli precedentemente rientranti nel portafoglio del ON LP (che, come si è detto, era un ON di fondi): fra questi erano comprese le n. 30 quote del ON UR (per un controvalore di €
3.000.000), come specificamente segnalato nella successiva comunicazione di CP_5
del 19 ottobre 2011 (doc. n. 32)” (pag.11).
[...]
5. L'accoglimento delle eccezioni preliminari sopra richiamate comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
pagina 17 di 18 6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta (limitata, quanto alla fase istruttoria), seguono il principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dagli attori alle convenute.
P.Q.M.
- Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
e con atto di citazione Controparte_1 Parte_1 Parte_2
notificato in data 18 febbraio 2022, nei confronti di e di E_
disattesa o assorbita Controparte_8
ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- respinge la domanda formulata da e in qualità di Pt_4 Parte_2
beneficiari del US TV, nei confronti di Controparte_8
[...]
- respinge ogni altra domanda degli attori, per intervenuta prescrizione del diritto azionato;
- condanna gli attori a rifondere alle convenute e E_
le spese di lite, che si Controparte_8
liquidano in complessivi € 64.053,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Così deciso in Milano, il 27 maggio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6838/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIANGIACOMO GAETANO RO DI AD e dell'avv. SIMONE
LEGNANI, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via della Moscova, 18 per delega allegata all'atto di citazione;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANGIACOMO GAETANO RO DI AD e dell'avv. SIMONE LEGNANI, presso i quali è elettivamente domiciliat in Milano, Via della Moscova, 18 per delega allegata all'atto di citazione;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GIANGIACOMO GAETANO RO DI AD e dell'avv. SIMONE LEGNANI, presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via della Moscova, 18 per delega allegata all'atto di citazione
ATTORI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. E_ P.IVA_2
GIANROBERTO VILLA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Bossi, 1 per delega allegata alla comparsa di risposta
[...]
Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_3 dell'avv. GIANROBERTO VILLA, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazzetta Bossi, 1 per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
ATTORI:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa concessione dei termini di sessanta giorni e di ulteriori venti giorni rispettivamente per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria, nel merito: i) accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di (già EM E_
, quale precedente ST del US TV, agli obblighi di diligente Controparte_4 gestione del patrimonio del US TV, sanciti dall'atto istitutivo del US TV e dalla Legge di Jersey, con particolare riferimento alle specifiche disposizioni richiamate in atti;
ii) accertare e dichiarare la violazione da parte di (già Controparte_3 [...]
e, prima ancora, degli obblighi in materia di CP_5 Controparte_6 prestazione dei servizi di investimento sanciti dall'art. 21, commi 1 e 1-bis, d. lgs. n. 58/1998 e dagli artt. 40 e 41 (già artt. 39 e 40) del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (c.d. Regolamento Intermediari); iii) per l'effetto, condannare e in solido fra E_ Controparte_3 loro ed in ragione dei rispettivi titoli di responsabilità, a pagare ad Controparte_1
quale ST del US TV, anche nell'interesse dei signori e
[...] Parte_1 quali beneficiari del US TV: Parte_2
- la somma di € 6.218.482,70 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'operazione di investimento nel ON ALPIA, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
- la somma di € 2.457.342,30 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'operazione di investimento nel ON UR, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
e così la somma complessiva di € 8.675.825,00, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dalla data della messa in mora al saldo effettivo;
in via istruttoria: respingere la richiesta di prova testimoniale avanzata dalle convenute, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per tutte le ragioni indicate in atti;
pagina 2 di 18 - respingere la richiesta di CTU avanzata dalle convenute, in quanto inammissibile e comunque irrilevante;
- dichiarare inammissibili - e, per l'effetto, espungere dal relativo fascicolo, o comunque non prendere in alcuna considerazione - i documenti depositati dalle convenute con i nn. 48, 50, da 52 a 68 compresi, da 72 a 76 compresi, da 79 a 81 compresi, 83, nonché 78 (ossia la perizia del prof. ) quantomeno nella parte dell'analisi dedicata Persona_1 al ON UR, per tutte le ragioni indicate in atti.
Il tutto con il favore delle spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, della Prev. Avv. ex art. 11 L. 576/80 CP_7
e successive modifiche e dell'IVA nella misura di legge.
CONVENUTE:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione in via preliminare: rigettare le domande proposte da e Parte_1 [...]
in qualità di beneficiari del US TV, nei confronti di Pt_2 [...] perché carenti di legittimazione ad agire, come meglio Controparte_8 esposto in narrativa;
in ogni caso: rigettare tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
e da anche in qualità di trustee del US TV, nei confronti delle P_ Controparte_1 convenute e CP_2 CP_2 Controparte_8 perché inammissibili, prescritte e/o infondate per tutte le ragioni svolte in atto e comunque provvedendo con ogni miglior formula;
in via istruttoria: si chiede che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio che confermi le caratteristiche del ON LP ed ed espliciti l'incidenza della crisi Pt_3 finanziaria del 2008 e della crisi del debito sovrano del 2010/11 sulle perdite registrate dall'investimento. Senza inversione alcuna dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, con escussione dei testi di seguito indicati: 1) “vero che in data 03.03.2009 ho redatto l'annotazione estratta dal Libro degli Eventi del US TV che mi viene mostrata (doc. 47) e che in tale data ho fatto pervenire al guardiano copia del rendiconto annuale sull'amministrazione dei beni in US al 31.12.2008”; 2) “vero che in data 15.06.2010 ho redatto l'annotazione estratta dal Libro degli Eventi del US TV che mi viene mostrata (doc. 49) e che in tale data ho fatto pervenire al guardiano copia del rendiconto annuale sull'amministrazione dei beni in US al 31.12.2009”; pagina 3 di 18 3) “vero che in data 21.02.2013 ho partecipato alla riunione con il guardiano del US TV di cui al doc. 69.2 che mi si rammostra”;
4) “vero che in tale occasione ho discusso con il guardiano del US TV le risultanze delle analisi sulla reddittività del US TV poste in essere con la collaborazione dei referenti bancari del US TV”;
5) “vero che in data 14.01.2014 ho partecipato alla riunione con il guardiano e i beneficiari del US TV di cui al doc. 70 che mi si rammostra”;
6) “vero che in tale occasione ho discusso con i suddetti partecipanti degli investimenti finanziari del US TV in corso e si è svolta un'analisi della redditività del US TV, sulla base della documentazione proveniente dagli intermediari, come indicato nel doc. 70 che mi viene rammostrato”;
7) “vero che in data 03.03.2015 ho partecipato alla riunione con il e i CP_9 beneficiari del US TV di cui al doc. 71 che mi si rammostra”;
8) “vero che in tale occasione ho discusso con i suddetti partecipanti degli investimenti finanziari del US TV in corso e si è svolta un'analisi della redditività del US TV, sulla base della documentazione proveniente dagli intermediari, come indicato nel doc. 71 che mi viene rammostrato”;
9) “vero che a inizio settembre del 2022 ho predisposto i prospetti che mi si rammostrano sub docc. 38, 39.1, 39.2, 39.3, 40.1, 40.2, 40.3, 41, 42 e 43”;
10) “vero che ho predisposto i prospetti che mi vengono rammostrati (docc. 39.1- 39.2 - 39.3) sulla base dei documenti che mi vengono mostrati (prodotti sub docc. 84.1 – 84.2
– 84.3) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
11) “vero che ho predisposto i prospetti che mi vengono rammostrati (docc. 40.1- 40.2 - 40.3) sulla base dei documenti che mi vengono mostrati (prodotti sub docc. 85.1 – 85.2) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
12) “vero che ho predisposto il prospetto che mi viene rammostrato (doc. 41) sulla base del documento che mi viene mostrato (prodotto sub docc. 86) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
13) “vero che ho predisposto il prospetto che mi viene rammostrato (doc. 42) sulla base dei documenti che mi vengono mostrati (prodotti sub docc. 87.1 – 87.2 – 87.3) che ho estratto dalla contabilità di;
E_
14) “vero che ho predisposto il prospetto che mi viene rammostrato (doc. 43) sulla base dei documenti che ho estratto dalla contabilità di . E_
Si indicano i seguenti testi:
- la dott.ssa (già amministratore delegato di EM US S.r.l.), c/o La Testimone_1
US Company S.p.A., Via Bocchetto n. 6, 20123 Milano, sui capitoli da 1 a 8;
- il dott. (già dipendente di EM US S.r.l.), residente in [...]
Manzoni n. 15, 15048 Valenza, sui capitoli da 1 a 8;
pagina 4 di 18 - la dott.ssa responsabile dell'ufficio “amministrazione US” c/o Tes_3 [...]
Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano, sui capitoli da 9 a 14. CP_2
Con vittoria delle spese di lite, comprensive di compensi, spese forfettarie del 15%, I.V.A. e c.p.a.”
pagina 5 di 18
Ragioni della decisione
1. in qualità di ST del US TV, e Controparte_1 Parte_1 [...]
quali beneficiari, con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 Pt_2
febbraio 2022 hanno convenuto in giudizio Controparte_8
e per sentirle condannare al risarcimento dei danni
[...] E_
agli stessi derivati in conseguenza di operazioni di investimento compiute per conto del
US TV dal precedente ST ( all'epoca dei fatti di causa E_
denominata EM US Company s.r.l.), con il contributo determinante dell'intermediario che le aveva proposte e successivamente eseguite, ossia
[...]
(poi incorporata in la quale ha oggi assunto la Controparte_6 Controparte_5
denominazione di . Controparte_3
Tali operazioni di investimento integrerebbero violazione agli obblighi di diligente gestione del patrimonio del US TV, sanciti dall'atto istitutivo del US TV e dalla legge di Jersey
2. Le convenute si sono costituite, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione ad agire dei beneficiari nei confronti di , l'estinzione dei CP_3
diritti degli attori per intervenuta prescrizione, l'esonero del ST da responsabilità per gli atti o le omissioni di terzi incaricati o delegati e l'esistenza di un accordo tra il disponente e beneficiario da una parte, e (già Parte_1 CP_2 P_0
, con dall'altra parte, per definire bonariamente e
[...] Controparte_11
consensualmente, anche ai sensi dell'art. 1965 c.c., le contestazioni tra le stesse insorte in relazione a un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate “e alla gestione del
US TV”.
Inoltre, le convenute evidenziano che nell'atto di sostituzione del ST, concluso in data 15 luglio 2015, sono contenute rinunce del disponente, dei beneficiari e del pagina 6 di 18 guardiano dell'epoca, relative alla responsabilità derivante dallo svolgimento del negozio fiduciario da parte del ST TE ( ), avendo i primi dichiarato “di CP_2
non avere nulla a pretendere dal ST SC per qualsiasi causa o motivo, liberando il ST SC da qualsiasi possibile responsabilità derivante dallo svolgimento del suo ufficio e pertanto di rinunciare a qualsivoglia pretesa, azione giudiziale, stragiudiziale o reclamo nei confronti del EE SC che non siano formulate a seguito e/o in ragione di pretese di terzi – fermo restando il venir meno della rinuncia in caso di dolo o colpa grave del ST SC – in relazione alle modalità di gestione del US TV sino ad oggi”.
La rinuncia degli attori produrrebbe effetto anche a vantaggio del preteso condebitore solidale ai sensi dell'art. 1301 c.c. o, comunque, dell'art. 1304 c.c. CP_3
Nel merito, la domanda viene ritenuta pretestuosa e infondata dalle convenute e se ne chiede il rigetto.
3. All'udienza di prima comparizione delle parti, sono stati assegnati i termini previsti dall'art. 183 sesto comma c.p.c. Dopo il deposito delle memorie, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
***
4. Le eccezioni preliminari
La vicenda sottoposta all'esame del tribunale impone di valutare innanzitutto la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle convenute.
4.1. La carenza di legittimazione ad agire di e _1 Parte_2
Le convenute hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva di e _1 [...]
nei confronti della convenuta . Pt_2 CP_3
pagina 7 di 18 In particolare, nella prospettazione di parte convenuta, gli stessi, quali beneficiari del
US TV, non sono legittimati a esercitare l'azione risarcitoria, in quanto non sono stati parte del contratto di gestione del cui inadempimento si controverte.
L'eccezione è fondata.
Il contratto di gestione da cui origina la causa è stato stipulato fra EM US, da un lato, e , ora , dall'altro (doc.7 di parte conv.). Le CP_5 CP_3
obbligazioni che ne scaturiscono riguardano esclusivamente tali soggetti.
Non è pertanto ipotizzabile che i beneficiari del US, che non sono parti del contratto, siano titolari del diritto all'adempimento del contratto e, quindi, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di obbligazioni che vincolano soltanto i sottoscrittori dell'accordo.
I due attori, terzi rispetto al contratto, avrebbero potuto far valere la responsabilità della convenuta, quale conseguenza dell'inadempimento al contratto di gestione stipulato dal
ST, soltanto in via extracontrattuale, sempre che ne sussistessero i presupposti del dolo o della colpa e del nesso di causalità.
Le convenute sostengono che i beneficiari del US non possono certo dirsi terzi
“estranei” a un contratto stipulato dal ST per conto dello stesso US.
È innegabile, tuttavia, che la titolarità di un interesse all'adempimento non attribuisce il diritto di pretendere tale adempimento e, quindi, di esperire l'azione contrattuale per il risarcimento del danno, se la prestazione convenuta non viene eseguita.
Soltanto il ST, sottoscrivendo il contratto, si è impegnato con , ora CP_5
, all'osservanza di obblighi contrattuali e si è reso creditore delle CP_3
prestazioni di quest'ultima.
Il riferimento degli attori alla figura del contratto con effetti protettivi nei confronti di terzi, che non ha un fondamento normativo ed è stata elaborata dalla giurisprudenza con pagina 8 di 18 esclusivo riferimento a situazioni molto peculiari in ambito sanitario, non può ritenersi pertinente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che e Pt_4 [...]
pur essendosi affermati titolari del diritto azionato, sono carenti di Pt_2
legittimazione attiva sostanziale, perché non sono titolari di tale diritto.
La domanda dei medesimi nei confronti di va quindi rigettata nel CP_3
merito.
4.2. L'eccezione di prescrizione
Nella propria comparsa di risposta, le convenute hanno eccepito l'estinzione del diritto azionato dalla controparte per intervenuta prescrizione.
L'eccezione viene sollevata sia con riferimento al rapporto intercorrente tra gli attori e e la convenuta , sia con riferimento al rapporto tra _1 Parte_2 CP_2
l'attrice e la convenuta , sia con riferimento al rapporto tra l'attrice e P_ CP_2 P_
la convenuta . CP_3
Appare quindi necessario verificare, in relazione a ciascuno dei rapporti considerati, quale fosse il termine di prescrizione del diritto risarcitorio azionato dagli attori e da quando lo stesso possa ritenersi decorrente.
Le tesi delle due parti contrapposte muovono infatti da presupposti diversi e giungono quindi a soluzioni opposte, di seguito illustrate.
4.2.1. Per quanto riguarda il rapporto tra e e la convenuta _1 Parte_2
, le convenute osservano che il contratto stipulato è soggetto alla legge di Jersey e CP_2
che tale legge, all'art. 57, stabilisce che, “salvo il caso in cui l'azione si fondi su un comportamento fraudolento di cui il trustee sia stato parte o fosse al corrente, le azioni fondate su un inadempimento e intentate da un beneficiario contro il trustee si prescrivono nel termine di tre anni decorrente dalla precedente tra (a) la data di
pagina 9 di 18 consegna del rendiconto finale al beneficiario o (b) la data nella quale il beneficiario è venuto per la prima volta a conoscenza dell'inadempimento” (pag. 11 della comparsa di risposta).
Partendo dal presupposto che EM US non ha mai tenuto alcun comportamento fraudolento, né è stata a conoscenza di comportamenti fraudolenti altrui, né ha commesso alcuna violazione degli obblighi inerenti al proprio incarico di ST, le convenute, ai fini dell'individuazione del dies a quo, affermano che il rendiconto finale
è stato consegnato ai beneficiari (al più tardi) il giorno 15 luglio 2015, quando questi hanno dichiarato di aver ricevuto tutti i rendiconti del US TV (compreso quello finale)
e che ha compiutamente e regolarmente assolto al proprio obbligo di CP_2
rendicontazione.
Quanto alla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'asserito inadempimento di EM US, la stessa sarebbe ancora anteriore, coincidendo con la sottoscrizione del ON LP del 26 febbraio 2008.
Pertanto, ad avviso delle convenute, dal momento che gli atti interruttivi della prescrizione risalgono al 3 giugno 2021, come risulta dai docc. 43 e 44 prodotti dagli attori, in tutti i casi, quale che sia il termine di decorrenza prescelto, appare evidente che la prescrizione triennale è completamente maturata.
Gli attori, pur non contestando che il contratto è regolamentato dalla legge di Jersey, eccepiscono l'inapplicabilità della norma relativa alla prescrizione, sostenendo, da un lato, che tale norma fa espressamente salvi i casi di “fraud” da parte del trustee, dall'altro, che sulla disposizione contenuta nell'art. 57 della legge di Jersey è comunque destinato a prevalere il termine di prescrizione decennale contemplato dalla legge italiana, cui lo stesso atto istitutivo del US TV rinvia per quanto concerne le norme inderogabili.
pagina 10 di 18 Fra le norme inderogabili, sostengono gli attori, vi sono certamente quelle in tema di prescrizione. Il termine da prendere in considerazione sarebbe pertanto il termine di dieci anni, che dovrebbe essere computato dal momento in cui è entrato in carica il nuovo ST, cioè a partire dal mese di luglio del 2015.
In conseguenza di tale impostazione, si afferma che non è maturata alcuna prescrizione.
4.2.2. Analogamente, mentre per le convenute sarebbe prescritto ogni diritto, anche con riguardo alla pretesa di nei confronti di , gli attori sostengono di aver P_ CP_2
tempestivamente esercitato l'azione risarcitoria.
In particolare, le convenute osservano che anche in tal caso deve essere applicato l'art. 57 della legge di Jersey, che dispone che le azioni fondate su un inadempimento e intentate da un ST in carica contro il precedente ST si prescrivono in tre anni dalla data in cui il precedente ST ha cessato il proprio incarico.
Nel caso di specie, la cessazione dell'incarico di è avvenuta in data 15 luglio CP_2
2015, in concomitanza con la sua sostituzione da parte della stessa , come emerge P_
dal doc. 27 di parte convenuta. Anche il diritto di quest'ultima si sarebbe pertanto prescritto il 15 luglio 2018, ben prima della costituzione in mora del 3 giugno 2021.
Ad avviso degli attori, invece, anche in tal caso l'art. 57 della legge di Jersey è inapplicabile a causa dell'inderogabilità delle norme dell'ordinamento italiano sulla prescrizione. Ne consegue che la prescrizione potrebbe ritenersi maturata soltanto con l'avvenuto decorso del termine di dieci anni dal 15 luglio 2015, data della sostituzione del ST.
4.2.3. Relativamente al diritto vantato nei confronti di e dell'incorporata CP_5
ora , va ribadito che l'unico titolare del diritto al CP_6 CP_3
risarcimento nei confronti dell'intermediario deve ritenersi, in questo giudizio, il ST
Arepo, in quanto e per le ragioni già illustrate, sono estranei al _1 Parte_2
contratto.
pagina 11 di 18 Riguardo a tale rapporto, sostengono le convenute che il dies a quo della prescrizione, che in questo caso è quella decennale, coincide con la data del preteso inadempimento e va individuato nel momento in cui è stata realizzata la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario, cioè nel momento in cui sono stati realizzati gli investimenti produttivi del danno. In tale prospettiva, la prescrizione sarebbe già maturata, decorrendo il termine decennale dal 26 febbraio 2008, quanto alla sottoscrizione delle quote del ON LP, e dal 15 settembre 2008 quanto alla sottoscrizione delle quote del ON UR.
Gli attori affermano invece che il termine della prescrizione decennale decorre dalla liquidazione del ON LP, avvenuta alla fine del 2011, poiché in tale data si è cristallizzata la perdita. Sostengono inoltre che sino alla nomina del nuovo ST non era possibile agire per il risarcimento del danno.
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli attori assumono l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato, sollevata dalle convenute, e chiedono che venga disattesa.
4.2.4. Ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione sia fondata e debba essere accolta.
4.2.5. Va innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata relativamente al rapporto tra e e la e al rapporto tra e la , in quanto, con _1 Parte_2 CP_2 P_ CP_2
riferimento ad entrambi i rapporti, le convenute osservano che deve reputarsi applicabile il regime della prescrizione previsto dall'art. 57 della legge di Jersey (US Jersey Law del 1984 e successive modificazioni) che è la legge che regola il US TV come si evince dall'art.9 del doc. 4 di parte convenuta.
Tale disposizione prevede un termine di prescrizione triennale, salvi i casi di fraud da parte del trustee.
pagina 12 di 18 Occorre premettere, con riguardo alle contestazioni di parte attrice, che, nel comportamento della EM US, a quanto emerge dagli atti, non è rinvenibile la fraud cui fanno riferimento gli attori, non solo relativamente alla presenza di raggiri o inganni, ma anche volendo intendere la stessa nell'ampia accezione comprensiva di qualsiasi irragionevole condotta, come prospettato dagli attori, che richiamano in proposito il parere allegato dalla controparte, ove si specifica che, per il ST professionale, a Jersey, la fraud ricomprende tutti quei comportamenti posti in essere contro gli interessi dei beneficiari “talmente irragionevoli che una persona ragionevole dovrebbe essere in mala fede per porli in essere” (doc.45 di parte convenuta).
Gli attori, infatti, nel proprio atto introduttivo, lamentano soltanto l'inadempimento del
ST ai propri obblighi contrattuali con riguardo al carattere rischioso dell'investimento realizzato, senza ulteriori connotazioni.
Inoltre, quanto all'invocata inderogabilità delle norme in materia di prescrizione contemplate dalla legge italiana, che prevedono il termine di prescrizione decennale e devono ritenersi applicabili secondo gli attori nel caso di specie, si osserva che i rilievi non sono fondati. Come hanno infatti evidenziato le convenute nella propria memoria di replica, a seguito dell'eccezione sollevata dagli attori in comparsa conclusionale, non è corretto disciplinare il rapporto sostanziale e la prescrizione relativa al medesimo rapporto sostanziale attraverso due leggi regolatrici diverse. Correttamente le convenute hanno osservato che, nel diritto internazionale privato, opera l'opposta regola per cui la legge che disciplina il contratto regola anche i diversi modi di estinzione delle obbligazioni, nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine.
e rilevano che tale principio si trova enunciato nella Convenzione CP_2 CP_3
80/934/CEE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980
(c.d. convenzione di Roma: art. 10, n. 1, lett. d)) e nel Regolamento (CE) n. 593/2008
pagina 13 di 18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I: art. 12, n. 1, lett. d)).
“In questa prospettiva”, concludono le convenute, “il citato art. 10 dell'atto istitutivo del US TV, rinviando alle norme inderogabili del diritto italiano, non può certo riferirsi al termine della prescrizione;
esso, infatti, non fa altro che recepire l'art. 15 della legge del 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (adottata a L'Aja il 1° luglio 1985)
[…] Tale norma stabilisce la non riconoscibilità interna dei trust che contengano disposizioni incompatibili con principi o istituti di ordine pubblico (Cass. 10105/2014) quali: a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità; f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.”.
Coerentemente, le convenute concludono che l'art. 10 dell'atto istitutivo del US TV, rinviando alle norme inderogabili del diritto italiano, non si riferisce al termine della prescrizione, ma recepisce l'art. 15 della legge del 16 ottobre 1989, n. 364 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento
(adottata a L'Aja il 1° luglio 1985).
Accertata l'operatività dell'art. 57 della legge di Jersey, va detto che tale norma stabilisce che le azioni fondate su di una Violazione del US, intentate da un
Beneficiario contro un trustee, si prescrivono in tre anni dalla consegna del rendiconto finale del trust al Beneficiario o dall'Enforcer; oppure in tre anni dalla data nella quale il
Beneficiario o l siano per la prima volta venuti a conoscenza della Violazione Pt_5
del US, “qualunque sia il termine che per primo abbia iniziato a decorrere” mentre le azioni “fondate su di una violazione del US, intentate da un trustee in carica contro
pagina 14 di 18 un precedente trustee si prescrivono in tre anni a far tempo dalla data nella quale il trustee precedente abbia cessato di essere un trustee del trust”.
L'azione svolta da nei confronti del precedente ST, oggi , è P_ CP_2
evidentemente prescritta, poiché l'incarico del precedente ST è cessato il 15 luglio
2015 (doc. 27 di parte convenuta).
Anche l'azione svolta da e nei confronti della medesima _1 Parte_2 CP_2
è prescritta. Sono sicuramente passati oltre tre anni, infatti, tra la consegna del rendiconto finale, avvenuta il 15 luglio 2015, al momento della cessazione del rapporto con EM US, e la data della diffida, inoltrata il 3 giugno 2021.
Dal doc. 27 di parte convenuta (atto di sostituzione di ST) risulta infatti che il
ST TE ha assolto all'obbligo di rendiconto a suo carico (art.6.2).
Gli attori sostengono che tale atto, al quale intervengono anche gli attori e _1 [...]
non prova la trasmissione del rendiconto al disponente e ai beneficiari. Pt_2
Tuttavia, l'assunto non è condivisibile, alla luce del chiaro riscontro documentale.
4.2.6. Resta da esaminare l'azione svolta dall'attuale ST nei confronti di P_
. CP_3
Le parti concordano sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale con riguardo tanto all'investimento nel ON LP quanto all'acquisto delle quote del ON UR.
Tale termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Le divergenze fra le parti riguardano il dies a quo, in quanto, secondo le convenute, la data di riferimento è quella del preteso inadempimento, cioè il momento in cui è stata realizzata la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario, mentre per gli attori il termine decennale decorre dalla liquidazione del ON LP alla fine del
2011, poiché in tale data si sarebbe cristallizzata la perdita, e dalla sottoscrizione delle pagina 15 di 18 quote del ON UR da parte del US TV avvenuta anch'essa alla fine del 2011, con riguardo all'azione risarcitoria derivante dall'operazione di investimento nel ON UR.
Ad avviso delle convenute quindi, l'investimento nel ON LP, avvenuto il 26 febbraio 2008, segna il momento dal quale decorre il termine prescrizionale decennale.
In particolare, le stesse osservano che in questo giudizio di risarcimento del danno gli attori lamentano la pretesa violazione, da parte di , degli obblighi CP_5
informativi sulla natura e sulle caratteristiche del titolo acquistato, di valutazione dell'adeguatezza dell'operazione e di gestione dei conflitti di interesse e che tali violazioni attengono tutte al momento della sottoscrizione dell'ordine. Pertanto,
l'asserita lesione si sarebbe verificata al momento in cui detta operazione è stata eseguita, ossia il giorno 26 febbraio 2008, con riguardo all'adesione al ON LP
(doc. 11 di parte convenuta) e il 15 settembre 2008, con riguardo al ON UR (doc. 15 di parte convenuta).
La tesi è contestata dalla parte attrice, che richiama le argomentazioni già svolte in ordine alla effettiva regolare ricezione dei rendiconti da parte dei beneficiari.
Va precisato, tuttavia, che nei confronti dell'intermediario, per le ragioni già illustrate,
l'unico soggetto legittimato a far valere il diritto risarcitorio derivante dall'inadempimento degli obblighi dell'intermediario, è il ST, parte contraente.
È a quest'ultimo quindi che bisogna aver riguardo per stabilire il momento in cui il titolare del diritto ha avuto percezione del danno subito.
Come hanno correttamente evidenziato le convenute nella propria memoria di replica, Contr
“va considerato che il contraente che ha costituito il rapporto obbligatorio con la è Contr il ST;
tale soggetto, in quanto destinatario dei rendiconti della e redattore dei rendiconti del US TV, conosceva pressoché in tempo reale l'andamento dell'investimento. Dunque, il rilievo della conoscenza del pregiudizio, se si ritenesse
pagina 16 di 18 sostenibile che essa fa decorrere il termine di prescrizione, è coinciso con il momento in cui la perdita si è realizzata, giacché il ST ne era al corrente da subito” (pag.8). Contr
Sono stati allegati agli atti i rendiconti trimestrali rilasciati dalla al ST (docc.
15-28 di parte attrice) in alcuni dei quali si evidenziano perdite già a novembre 2008
(doc.16 di parte attrice) e a febbraio 2009 (doc. 17 di parte attrice).
Gli attori sostengono però che non avrebbe potuto agire per il risarcimento prima P_
del 2015, essendo subentrata a EM US soltanto il 17 luglio 2015.
In realtà, il soggetto che avrebbe dovuto agire nei confronti dell'intermediario è sempre il medesimo: il ST, a prescindere dalla società che ricopre di volta in volta tale ruolo. Il soggetto che ha sostituito EM US è subentrato in ogni diritto, anche risarcitorio. Conseguentemente, come ha evidenziato parte convenuta, il tempo decorso in capo al ST sostituito si aggiunge a quello successivo, non essendo configurabili cause di sospensione del termine di prescrizione al di fuori di quelle previste nell'elencazione tassativa indicata dagli artt. 2941 e 2942 c.c.
Infine, con riferimento alle quote del ON UR, va detto che il danno che gli attori lamentano non ha origine dal trasferimento del 2008 perché tali quote già componevano il patrimonio del ON LP.
Nel proprio atto di citazione, gli attori precisano infatti che, a seguito di specifica richiesta avanzata da EM US su indicazione di “sono stati Controparte_11
trasferiti, sul conto intestato allo stesso ST, svariati titoli precedentemente rientranti nel portafoglio del ON LP (che, come si è detto, era un ON di fondi): fra questi erano comprese le n. 30 quote del ON UR (per un controvalore di €
3.000.000), come specificamente segnalato nella successiva comunicazione di CP_5
del 19 ottobre 2011 (doc. n. 32)” (pag.11).
[...]
5. L'accoglimento delle eccezioni preliminari sopra richiamate comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
pagina 17 di 18 6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta (limitata, quanto alla fase istruttoria), seguono il principio della soccombenza e vanno quindi rifuse dagli attori alle convenute.
P.Q.M.
- Il Tribunale, definitivamente decidendo sulle domande proposte da
[...]
e con atto di citazione Controparte_1 Parte_1 Parte_2
notificato in data 18 febbraio 2022, nei confronti di e di E_
disattesa o assorbita Controparte_8
ogni diversa istanza o eccezione, così provvede:
- respinge la domanda formulata da e in qualità di Pt_4 Parte_2
beneficiari del US TV, nei confronti di Controparte_8
[...]
- respinge ogni altra domanda degli attori, per intervenuta prescrizione del diritto azionato;
- condanna gli attori a rifondere alle convenute e E_
le spese di lite, che si Controparte_8
liquidano in complessivi € 64.053,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge.
Così deciso in Milano, il 27 maggio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
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