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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
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n. 68 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GERELLI MARCO presso cui elettivamente domicilia in VIA CAIROLI 17 26041 CASALMAGGIORE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. DOLCI MARIKA presso cui elettivamente domicilia in VIA GIOVANNI DA ASOLA 46041 ASOLA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di OV
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti domande svolte dalla ricorrente:1) pronunciare la separazione fra i coniugi con addebito al marito in considerazione della grave violazione dei doveri che derivano dal matrimonio e delle condotte di rilevanza penale e pronunciare, ai sensi del
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combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Commessaggio (MN) il 18/09/2022 registrato al n.3 P.2 S.
A anno 2010 fra la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] e conseguentemente ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Commessaggio di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva presso la madre, con possibilità di vederlo e sentirlo da parte del padre, in incontri protetti una volta la settimana (o come disposto dai Servizi) almeno fino a che non verrà espresso dai Servizi Sociali della madre, che hanno in carico anche il bimbo (e dallo psicologo) giudizio di idoneità del papà, circa la sua capacità a gestire in autonomia il rapporto col figlio e sia comprovato che il bimbo non risente psicologicamente del fatto di rimanere da solo col padre;
anche considerando che i “gravi comportamenti” che hanno reso necessario il provvedimento di modifica del diritto di visita, in seguito a “gravi carenze relazionali” e “un'evidente incapacità ad assumere comportamenti adeguati
e nell'interesse del figlio”;
3) diritto di sentire il figlio e di visita del padre che potrà vedere Per_1 alla presenza dell'Educatrice (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici), con possibilità di mantenerlo presso di se in un pomeriggio per qualche ora, conformemente a quanto ritenuto utile, nell'interesse del Bambino, dall'educatore, dai Servizi e dallo psicologo;
a) resti per il momento “interrotta la modalità a weekend alterni” che prevede il pernottamento presso il padre (almeno sino a che la Psicologa e l'Educatrice del bimbo non ritenga superati “i timori e le paure”) del minore e il bimbo possa affrontare “con serenità” la permanenza di 2 giorni dal padre, compreso il periodo notturno;
b) sia sospesa la modalità di frequentazione durante le ferie che prevede
“la permanenza del minore col padre per 15 giorni consecutivi” (impensabile se non riesce a gestire un weekend con pernottamento) ed anche all'esito dell'esperienza disastrosa del 24-25/06/23 al mare da solo col papà e la zia.
4) contributo di mantenimento non inferiore ad € 450,00 mensili per il piccolo
, in Per_1
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considerazione del salario del padre, della permanenza quasi esclusiva presso la madre e delle maggiori esigenze del bambino (che sta crescendo), da versarsi alla madre entro la data del 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, all'IBAN che è stato comunicato, tenuto conto che la madre dovrà dotarsi di un'abitazione per sé e per il figlio, (attualmente è ancora ospitata presso
i suoi genitori) oltre le spese non comprese come da protocollo del Tribunale di
OV ;5) col favore delle spese di lite, rimb. forf. 15%, Iva e Cassa come per legge. ”
Resistente: “ Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità del documento n. 12 allegato dalla ricorrente, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dare atto che il deposito dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31 e 34) è avvenuto oltre il termine e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla prova nonché
l'inammissibilità/l'inutilizzabilità dei files audio in questione e disporne
l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31, 34, 35
e 36), in relazione alla modalità di deposito utilizzata, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei documenti
n. 32, 37 e 38 prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità della registrazione audio del
14.07.2023 prodotta da controparte e contraddistinta dalla stessa come all. n. 4 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità del referto del dr. Per_2
del 01.08.2023 prodotto da controparte e contraddistinto dalla stessa come
[...] all. 6 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita
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del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
con addebito esclusivo della separazione a carico della moglie, Parte_1
rigettando in ogni caso la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito;
2. Alla luce dei gravi comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del minore e del disagio manifestato dal minore, disporre l'affido esclusivo dello stesso al padre e la conseguente collocazione del figlio presso il CP_1
padre stesso, stabilendo tempi di visita della madre, in modalità protetta, nonché la latitudine del contributo a carico della stessa, che si individua in una cifra che appare congrua pari ad € 400,00 mensili, e in ogni caso nella maggiore o minor somma ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di OV;
3. Acclarata la violenza psicologica perpetrata dalla sig.ra Parte_1
ai danni del figlio minore, condannare ex art 709 ter c.p.c. la sig.ra Parte_1
al risarcimento del danno nei confronti del figlio nella misura di € 20.000,00
[...]
e nei confronti del resistente nella misura di € 15.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
4. Nella denegata ipotesi in cui il G.I. non intendesse accogliere la richiesta di affido esclusivo del minore al padre , affidare il Persona_3 CP_1
figlio minore ad entrambi i genitori, stabilendo altresì che, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
5. Disporre il collocamento prevalente del figlio presso la madre, Per_1
stabilendo che il padre possa vedere il figlio collocato presso la madre nella seguente modalità:
- durante le settimane (alternate) in cui il signor svolge il turno CP_1
pomeridiano (dalle ore 13,15 alle ore 20,15), che egli possa vedere e tenere con sé
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il figlio minore presso la propria abitazione dal sabato mattina alle ore 9,30 sino alla domenica sera alle ore 21,00;
- durante le settimane (alternate) in cui il signor svolge il turno CP_1
mattiniero (dalle ore 6,15 alle ore 13,15), che egli possa vedere e tenere con sé il figlio minore il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00;
- sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie e tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, e, infine, tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
6. Disporre che il padre possa sentire telefonicamente e/o videochiamare il figlio tutti i giorni su utenza telefonica indicata dalla madre;
7. Dire tenuto il signor a versare alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma mensile
[...] di € 350,00 oltre a concorrere per la metà nelle spese straordinarie relative al figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di OV.
IN OGNI CASO:
8. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
9. Condannare la signora al pagamento della somma di Parte_1
Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 C.p.c., ovvero alla somma minore o maggiore che verrà ritenuta di Giustizia, per i motivi indicati nella memoria depositata in data 14.08.2023 dalla difesa del resistente.
e) chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.”
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 18.09.2010 in Commessaggio (MN) con CP_1
(registrato presso il Comune di Commessaggio Anno 2010, parte 2, Serie A n.3) e che in data 1.10.2013 è nato il figlio ha dedotto che: Persona_3
- coniugi e la loro famiglia vivevano nella casa coniugale di proprietà, loro coin-testata posta a Campitello di Marcaria in via Don B. Moi, 32;
- la convivenza era proseguita felicemente fino alla nascita del bambino dopo la quale il marito ha mostrato “segni di insofferenza”, e ha posto in
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essere prevaricazioni verbali e atteggiamenti di violenza fisica, sfociati in un episodio nel quale il marito avrebbe lasciato un livido sul braccio della moglie, tanto da costringerla a rivolgersi ai Carabinieri di Marcaria e successivamente a sporgere querela e a presentare ricorso ai sensi dell'art. 342 c.c., che veniva accolto;
- le “aggressioni verbali e fisiche” e “manifestazioni violente” si accompagnavano all'uso di sostanze alcoliche, sempre più frequente, da parte del marito;
- la ricorrente lavora presso la Lomek di Commessaggio con uno stipendio medio di € 1.300,00 (doc.10), mentre il resistente presso la
Marcegaglia S.p.A. con un introito medio di € 2.000,00.
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le violenze subite e l'adozione dei provvedimenti consequenziali sopra riportati.
Il resistente , costituitosi in giudizio, ha negato le violenze e l'abuso di sostanze alcoliche, ha dato atto dell'intervenuta vendita della casa coniugale e ha chiesto pronunciarsi la seprazione con addebito alla moglie, per violazione dell'obbligo di fedeltà, con previsione di un affido condiviso del minore con visite padre-figlio libere.
All'esito dell'udienza del 30.06.2022 il Presidente del Tribunale f.f., dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha così provveduto: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida il minore Persona_3
in via esclusiva alla madre con collocazione presso di lei. 3) Dispone che il
[...]
padre possa vedere il figlio come da condizioni indicate nel ricorso. 4) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento de figli, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2022,
l'assegno di € 400,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2023, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno le seguenti spese straordinarie…”
Il giudice istruttore, ha acquisito le numerosi relazioni dei servizi sociali che si sono rese necessarie nel corso del giudizio, nonché quelle del ER, ha escusso i testi e ha modificato il regime di affido esclusivo del minore alla madre in affido condiviso , modulando il diritto di visita padre-figlio in base alle esigenze del minore, di volta in volta emergenti.
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Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 2.7.2024 , con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni delle parti, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di addebito reciproco.
La pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che il proprio ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che
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sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Ciò posto, la ricorrente a base dell'addebito ha dedotto la sussistenza di condotte violente ed aggressive da parte del marito. Con riferimento a tali condotte è stata prodotta la denuncia-querela del 21.7.2021, in cui vengono descritti i fatti così come riportati anche nel ricorso e sono inoltre stati sentiti i testi. In particolare, sia Per_4
amica della ricorrente , che madre della ricorrente, hanno
[...] Per_5
confermato i toni aggressivi e le offese che il marito rivolgeva alla moglie, per averci assistito personalmente o per averle sentite dalla ricorrente che a loro le riferiva. ha nello specifico affermato: “ … in queste occasioni è capitato 3 o Persona_4
4 volte che il marito le telefonasse dicendole di tornare a casa e dopo la ricorrente mi riferiva che a casa il marito la rimproverava perché era uscita. Inoltre non ricordo in quale circostanza ma ho sentito una volta che il marito la definiva poco di buono.
ADR Avv. Gerelli: quando eravamo fuori con le amiche il marito le telefonava dicendole di tornare a casa e anche insultandola, dicendo ad esempio sei una CO.” Inoltre la teste ha confermato entrambi gli episodi di violenza fisica – confermando di aver visto il livido sul braccio della ricorrente- dedotti dalla ricorrente e riportati anche nella denuncia, rispettivamente del 12 e del 19 luglio 2021 (“ADR
Cap. 30: Si è vero ricordo che quel giorno dovevo uscire con per mangiare un Pt_1
gelato, ma lei non è venuta più e mi ha riferito della lite col marito e anche della circostanza di essere stata presa per i polsi.
ADR Cap. 31: Ricordo che il giorno dopo ho incontrato proprio perché lei non Pt_1
stava bene a causa delle liti col marito. Sono andata io a casa di e lei mi ha Pt_1
mostrato il livido sul braccio, non ricordo quale braccio. E mi disse che glielo Pt_1 aveva procurato il marito davanti al figlio.”). Tali due episodi sono stati confermati nei medesimi termini anche dalla teste (“ADR Capp. 30-31: Si è vero, me lo Per_5 ha riferito mi ricordo anche che pochi giorni dopo l'ha presa per il braccio, e Pt_1
la mattina dopo quando è venuta da me per mettersi la divisa da lavoro, come faceva
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ogni mattina dato che io abito nel cortile della fabbrica Lomek, ho visto il livido che ricordo era sul braccio destro. Il livido non era sul tatuaggio.”)
Orbene, al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che : “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(ord. 7388 del
2017).
Sulla base delle osservazioni che precedono, deve quindi essere accolta la domanda di addebito a carico del marito. A nulla rilevando le condotte poste a sostegno della domanda di addebito proposta dal resistente, comunque non provate.
Sull'affido del minore.
Deve darsi atto che nel corso del lungo procedimento il padre si è sempre sottoposto alle indagini richieste e ai percorsi suggeriti, mostrando interesse al recupero del rapporto padre-figlio e sottoponendosi agli accertamenti prescritti presso il ER , sempre risultati negativi. Anche la comunicazione tra le parti, seppur con diverse criticità, ha raggiunto un livello minimo indispensabile per assicurare la gestione comune degli interessi del minore. Allo stato pertanto, non vi sono ragioni tali da giustificare la deroga al regime di affido ordinario ed attualmente già in essere. Il minore va quindi affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio, si ritiene di dover recepire l'indicazione dei servizi sociali,
i quali nell'ultima relazione, dando atto dell'esito positivo del percorso di riavvicinamento padre-figlio, suggeriscono di prevedere incontri: una giornata intera per almeno due volte al mese e successivamente di reintrodurre gradualmente il pernottamento presso il padre. Il collegio ritiene pertanto di prevedere che il minore resti con il padre, salvo l'intervento di educativa domiciliare che si richiede per un altro anno, una giornata intera per almeno due volte al mese, nelle giornate di sabato o domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.30,
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con possibilità di introdurre i pernottamenti solo se in conformità alla volontà del minore. Si ritiene pertanto di dover richiedere ai servizi di mantenere attivo il monitoraggio per almeno un anno anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione del pernottamento del minore presso il padre. Si richiede altresì la prosecuzione della presa in carico presso il Consultorio familiare di Asola in favore del padre.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Le rispettive capacità economiche delle parti, in assenza di elementi probatori di segno diverso, devono ritenersi essere quelle risultanti dalla documentazione depositata in atti e conformi alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalle parti.
Con riferimento alla ricorrente, dal modello CU 2022 depositato è emerso un reddito annuale netto di circa 18.000 €, pari a circa 1500 euro su dodici mensilità. Quanto al resistente, dal modello CU del 2023, ultimo depositato, risultano redditi annuali netti di circa 26.000 €, e quindi equivalenti a circa 2.000 euro al mese per 12 mensilità. Da tale situazione complessiva e considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, appare equo confermare l'assegno di mantenimento del figlio a carico del padre pari a 400 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di OV del 28 maggio 2024.
Altre domande.
Le domande di inammissibilità di parte della documentazione prodotta dalla ricorrente appaiono assorbite dal mancato utilizzo ai fini della decisione dei documenti stessi.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dal resistente, non è emersa, e non è stata prodotta, alcuna prova idonea a mostrare la presunta “ violenza psicologica “ che la madre avrebbe posto in essere nei confronti del minore.
Risultando , anzi , provate le condotte aggressive e violente del resistente , si ritengono plausibili le difficoltà che il minore ha mostrato nel rapporto con il padre, le quali dunque non possono certo imputarsi alla ricorrente. La domanda deve essere quindi rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio, della parziale soccombenza, e del rigetto della domanda di risarcimento proposta dal resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà , con condanna del
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resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite, con liquidazione d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi con addebito a;
CP_1
2) affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione presso la residenza della madre;
3) le visite padre-figlio potranno avvenire 1 pomeriggio alla settimana alla presenza dell'educatore e in modo libero, una giornata intera per almeno due volte al mese, nelle giornate di sabato o domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.30, con possibilità di introdurre i pernottamenti solo se in conformità alla volontà del minore;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 400,00
(quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dal mese di giugno 2023. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2024;
5) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di
OV del 28.5.2024;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
7) spese di lite compensate per la metà;
8) condanna alla refusione in favore della ricorrente della residua metà CP_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
9) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Commessaggio (MN) per le annotazioni di rito ( atto n. 3 anno 2010 , parte 2, Serie A);
10) richiede ai servizi sociali già incaricati di mantenere attivo il monitoraggio della situazione per almeno un anno, comunicando al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia qualsiasi circostanza di pregiudizio per i minori;
di mantenere attivo per un anno il servizio di educativa domiciliare presso il padre e i percorsi di sostegno presso il consultorio familiare.
Si comunichi ai servizi sociali.
11 12
Così deciso in OV nella Camera di Consiglio del 14.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Valeria Monti IL
PRESIDENTE
Dott. Giorgio Bertola
12
n. 68 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 68 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. GERELLI MARCO presso cui elettivamente domicilia in VIA CAIROLI 17 26041 CASALMAGGIORE
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. DOLCI MARIKA presso cui elettivamente domicilia in VIA GIOVANNI DA ASOLA 46041 ASOLA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di OV
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito accogliere le seguenti domande svolte dalla ricorrente:1) pronunciare la separazione fra i coniugi con addebito al marito in considerazione della grave violazione dei doveri che derivano dal matrimonio e delle condotte di rilevanza penale e pronunciare, ai sensi del
1 2
combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3, lett. b, della Legge 1 dicembre 1970
n. 898, come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Commessaggio (MN) il 18/09/2022 registrato al n.3 P.2 S.
A anno 2010 fra la sig.ra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] e conseguentemente ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Commessaggio di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione esclusiva presso la madre, con possibilità di vederlo e sentirlo da parte del padre, in incontri protetti una volta la settimana (o come disposto dai Servizi) almeno fino a che non verrà espresso dai Servizi Sociali della madre, che hanno in carico anche il bimbo (e dallo psicologo) giudizio di idoneità del papà, circa la sua capacità a gestire in autonomia il rapporto col figlio e sia comprovato che il bimbo non risente psicologicamente del fatto di rimanere da solo col padre;
anche considerando che i “gravi comportamenti” che hanno reso necessario il provvedimento di modifica del diritto di visita, in seguito a “gravi carenze relazionali” e “un'evidente incapacità ad assumere comportamenti adeguati
e nell'interesse del figlio”;
3) diritto di sentire il figlio e di visita del padre che potrà vedere Per_1 alla presenza dell'Educatrice (compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici), con possibilità di mantenerlo presso di se in un pomeriggio per qualche ora, conformemente a quanto ritenuto utile, nell'interesse del Bambino, dall'educatore, dai Servizi e dallo psicologo;
a) resti per il momento “interrotta la modalità a weekend alterni” che prevede il pernottamento presso il padre (almeno sino a che la Psicologa e l'Educatrice del bimbo non ritenga superati “i timori e le paure”) del minore e il bimbo possa affrontare “con serenità” la permanenza di 2 giorni dal padre, compreso il periodo notturno;
b) sia sospesa la modalità di frequentazione durante le ferie che prevede
“la permanenza del minore col padre per 15 giorni consecutivi” (impensabile se non riesce a gestire un weekend con pernottamento) ed anche all'esito dell'esperienza disastrosa del 24-25/06/23 al mare da solo col papà e la zia.
4) contributo di mantenimento non inferiore ad € 450,00 mensili per il piccolo
, in Per_1
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considerazione del salario del padre, della permanenza quasi esclusiva presso la madre e delle maggiori esigenze del bambino (che sta crescendo), da versarsi alla madre entro la data del 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, all'IBAN che è stato comunicato, tenuto conto che la madre dovrà dotarsi di un'abitazione per sé e per il figlio, (attualmente è ancora ospitata presso
i suoi genitori) oltre le spese non comprese come da protocollo del Tribunale di
OV ;5) col favore delle spese di lite, rimb. forf. 15%, Iva e Cassa come per legge. ”
Resistente: “ Voglia l'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità del documento n. 12 allegato dalla ricorrente, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dare atto che il deposito dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31 e 34) è avvenuto oltre il termine e per
l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla prova nonché
l'inammissibilità/l'inutilizzabilità dei files audio in questione e disporne
l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei files audio prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria (files audio nn. 30, 31, 34, 35
e 36), in relazione alla modalità di deposito utilizzata, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza, l'inutilizzabilità e/o l'inammissibilità dei documenti
n. 32, 37 e 38 prodotti dalla difesa avversaria con la terza memoria, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità della registrazione audio del
14.07.2023 prodotta da controparte e contraddistinta dalla stessa come all. n. 4 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo;
- dichiarare l'irrilevanza e l'inammissibilità del referto del dr. Per_2
del 01.08.2023 prodotto da controparte e contraddistinto dalla stessa come
[...] all. 6 del “Ricorso per la modifica delle modalità d'esecuzione del diritto di visita
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del minore - responsabilità genitoriale - richiesta CTU e accertamento Per_1 capacità genitoriale del padre” depositato il 02.08.2023, per le ragioni esposte negli scritti difensivi, e disporne l'espunzione dal fascicolo.
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
con addebito esclusivo della separazione a carico della moglie, Parte_1
rigettando in ogni caso la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del marito;
2. Alla luce dei gravi comportamenti tenuti dalla ricorrente nei confronti del minore e del disagio manifestato dal minore, disporre l'affido esclusivo dello stesso al padre e la conseguente collocazione del figlio presso il CP_1
padre stesso, stabilendo tempi di visita della madre, in modalità protetta, nonché la latitudine del contributo a carico della stessa, che si individua in una cifra che appare congrua pari ad € 400,00 mensili, e in ogni caso nella maggiore o minor somma ritenuta equa, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di OV;
3. Acclarata la violenza psicologica perpetrata dalla sig.ra Parte_1
ai danni del figlio minore, condannare ex art 709 ter c.p.c. la sig.ra Parte_1
al risarcimento del danno nei confronti del figlio nella misura di € 20.000,00
[...]
e nei confronti del resistente nella misura di € 15.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA:
4. Nella denegata ipotesi in cui il G.I. non intendesse accogliere la richiesta di affido esclusivo del minore al padre , affidare il Persona_3 CP_1
figlio minore ad entrambi i genitori, stabilendo altresì che, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente;
5. Disporre il collocamento prevalente del figlio presso la madre, Per_1
stabilendo che il padre possa vedere il figlio collocato presso la madre nella seguente modalità:
- durante le settimane (alternate) in cui il signor svolge il turno CP_1
pomeridiano (dalle ore 13,15 alle ore 20,15), che egli possa vedere e tenere con sé
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il figlio minore presso la propria abitazione dal sabato mattina alle ore 9,30 sino alla domenica sera alle ore 21,00;
- durante le settimane (alternate) in cui il signor svolge il turno CP_1
mattiniero (dalle ore 6,15 alle ore 13,15), che egli possa vedere e tenere con sé il figlio minore il venerdì dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00;
- sette giorni continuativi durante le vacanze natalizie e tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, e, infine, tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive;
6. Disporre che il padre possa sentire telefonicamente e/o videochiamare il figlio tutti i giorni su utenza telefonica indicata dalla madre;
7. Dire tenuto il signor a versare alla signora CP_1 Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la somma mensile
[...] di € 350,00 oltre a concorrere per la metà nelle spese straordinarie relative al figlio secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di OV.
IN OGNI CASO:
8. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
9. Condannare la signora al pagamento della somma di Parte_1
Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 C.p.c., ovvero alla somma minore o maggiore che verrà ritenuta di Giustizia, per i motivi indicati nella memoria depositata in data 14.08.2023 dalla difesa del resistente.
e) chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.”
Il Pubblico Ministero concludeva chiedendo dichiararsi la separazione con conferma dei provvedimenti presidenziali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 18.09.2010 in Commessaggio (MN) con CP_1
(registrato presso il Comune di Commessaggio Anno 2010, parte 2, Serie A n.3) e che in data 1.10.2013 è nato il figlio ha dedotto che: Persona_3
- coniugi e la loro famiglia vivevano nella casa coniugale di proprietà, loro coin-testata posta a Campitello di Marcaria in via Don B. Moi, 32;
- la convivenza era proseguita felicemente fino alla nascita del bambino dopo la quale il marito ha mostrato “segni di insofferenza”, e ha posto in
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essere prevaricazioni verbali e atteggiamenti di violenza fisica, sfociati in un episodio nel quale il marito avrebbe lasciato un livido sul braccio della moglie, tanto da costringerla a rivolgersi ai Carabinieri di Marcaria e successivamente a sporgere querela e a presentare ricorso ai sensi dell'art. 342 c.c., che veniva accolto;
- le “aggressioni verbali e fisiche” e “manifestazioni violente” si accompagnavano all'uso di sostanze alcoliche, sempre più frequente, da parte del marito;
- la ricorrente lavora presso la Lomek di Commessaggio con uno stipendio medio di € 1.300,00 (doc.10), mentre il resistente presso la
Marcegaglia S.p.A. con un introito medio di € 2.000,00.
Tanto premesso, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le violenze subite e l'adozione dei provvedimenti consequenziali sopra riportati.
Il resistente , costituitosi in giudizio, ha negato le violenze e l'abuso di sostanze alcoliche, ha dato atto dell'intervenuta vendita della casa coniugale e ha chiesto pronunciarsi la seprazione con addebito alla moglie, per violazione dell'obbligo di fedeltà, con previsione di un affido condiviso del minore con visite padre-figlio libere.
All'esito dell'udienza del 30.06.2022 il Presidente del Tribunale f.f., dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha così provveduto: “1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida il minore Persona_3
in via esclusiva alla madre con collocazione presso di lei. 3) Dispone che il
[...]
padre possa vedere il figlio come da condizioni indicate nel ricorso. 4) Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento de figli, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2022,
l'assegno di € 400,00, da rivalutare annualmente ed automaticamente, con decorrenza dal giugno 2023, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno le seguenti spese straordinarie…”
Il giudice istruttore, ha acquisito le numerosi relazioni dei servizi sociali che si sono rese necessarie nel corso del giudizio, nonché quelle del ER, ha escusso i testi e ha modificato il regime di affido esclusivo del minore alla madre in affido condiviso , modulando il diritto di visita padre-figlio in base alle esigenze del minore, di volta in volta emergenti.
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Fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 2.7.2024 , con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni delle parti, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di addebito reciproco.
La pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che il proprio ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n. 12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che
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sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Ciò posto, la ricorrente a base dell'addebito ha dedotto la sussistenza di condotte violente ed aggressive da parte del marito. Con riferimento a tali condotte è stata prodotta la denuncia-querela del 21.7.2021, in cui vengono descritti i fatti così come riportati anche nel ricorso e sono inoltre stati sentiti i testi. In particolare, sia Per_4
amica della ricorrente , che madre della ricorrente, hanno
[...] Per_5
confermato i toni aggressivi e le offese che il marito rivolgeva alla moglie, per averci assistito personalmente o per averle sentite dalla ricorrente che a loro le riferiva. ha nello specifico affermato: “ … in queste occasioni è capitato 3 o Persona_4
4 volte che il marito le telefonasse dicendole di tornare a casa e dopo la ricorrente mi riferiva che a casa il marito la rimproverava perché era uscita. Inoltre non ricordo in quale circostanza ma ho sentito una volta che il marito la definiva poco di buono.
ADR Avv. Gerelli: quando eravamo fuori con le amiche il marito le telefonava dicendole di tornare a casa e anche insultandola, dicendo ad esempio sei una CO.” Inoltre la teste ha confermato entrambi gli episodi di violenza fisica – confermando di aver visto il livido sul braccio della ricorrente- dedotti dalla ricorrente e riportati anche nella denuncia, rispettivamente del 12 e del 19 luglio 2021 (“ADR
Cap. 30: Si è vero ricordo che quel giorno dovevo uscire con per mangiare un Pt_1
gelato, ma lei non è venuta più e mi ha riferito della lite col marito e anche della circostanza di essere stata presa per i polsi.
ADR Cap. 31: Ricordo che il giorno dopo ho incontrato proprio perché lei non Pt_1
stava bene a causa delle liti col marito. Sono andata io a casa di e lei mi ha Pt_1
mostrato il livido sul braccio, non ricordo quale braccio. E mi disse che glielo Pt_1 aveva procurato il marito davanti al figlio.”). Tali due episodi sono stati confermati nei medesimi termini anche dalla teste (“ADR Capp. 30-31: Si è vero, me lo Per_5 ha riferito mi ricordo anche che pochi giorni dopo l'ha presa per il braccio, e Pt_1
la mattina dopo quando è venuta da me per mettersi la divisa da lavoro, come faceva
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ogni mattina dato che io abito nel cortile della fabbrica Lomek, ho visto il livido che ricordo era sul braccio destro. Il livido non era sul tatuaggio.”)
Orbene, al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che : “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”(ord. 7388 del
2017).
Sulla base delle osservazioni che precedono, deve quindi essere accolta la domanda di addebito a carico del marito. A nulla rilevando le condotte poste a sostegno della domanda di addebito proposta dal resistente, comunque non provate.
Sull'affido del minore.
Deve darsi atto che nel corso del lungo procedimento il padre si è sempre sottoposto alle indagini richieste e ai percorsi suggeriti, mostrando interesse al recupero del rapporto padre-figlio e sottoponendosi agli accertamenti prescritti presso il ER , sempre risultati negativi. Anche la comunicazione tra le parti, seppur con diverse criticità, ha raggiunto un livello minimo indispensabile per assicurare la gestione comune degli interessi del minore. Allo stato pertanto, non vi sono ragioni tali da giustificare la deroga al regime di affido ordinario ed attualmente già in essere. Il minore va quindi affidato congiuntamente Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione del genitore non convivente con il figlio, si ritiene di dover recepire l'indicazione dei servizi sociali,
i quali nell'ultima relazione, dando atto dell'esito positivo del percorso di riavvicinamento padre-figlio, suggeriscono di prevedere incontri: una giornata intera per almeno due volte al mese e successivamente di reintrodurre gradualmente il pernottamento presso il padre. Il collegio ritiene pertanto di prevedere che il minore resti con il padre, salvo l'intervento di educativa domiciliare che si richiede per un altro anno, una giornata intera per almeno due volte al mese, nelle giornate di sabato o domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.30,
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con possibilità di introdurre i pernottamenti solo se in conformità alla volontà del minore. Si ritiene pertanto di dover richiedere ai servizi di mantenere attivo il monitoraggio per almeno un anno anche al fine di valutare l'opportunità dell'introduzione del pernottamento del minore presso il padre. Si richiede altresì la prosecuzione della presa in carico presso il Consultorio familiare di Asola in favore del padre.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Le rispettive capacità economiche delle parti, in assenza di elementi probatori di segno diverso, devono ritenersi essere quelle risultanti dalla documentazione depositata in atti e conformi alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio dalle parti.
Con riferimento alla ricorrente, dal modello CU 2022 depositato è emerso un reddito annuale netto di circa 18.000 €, pari a circa 1500 euro su dodici mensilità. Quanto al resistente, dal modello CU del 2023, ultimo depositato, risultano redditi annuali netti di circa 26.000 €, e quindi equivalenti a circa 2.000 euro al mese per 12 mensilità. Da tale situazione complessiva e considerati i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, appare equo confermare l'assegno di mantenimento del figlio a carico del padre pari a 400 € mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di OV del 28 maggio 2024.
Altre domande.
Le domande di inammissibilità di parte della documentazione prodotta dalla ricorrente appaiono assorbite dal mancato utilizzo ai fini della decisione dei documenti stessi.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno proposta dal resistente, non è emersa, e non è stata prodotta, alcuna prova idonea a mostrare la presunta “ violenza psicologica “ che la madre avrebbe posto in essere nei confronti del minore.
Risultando , anzi , provate le condotte aggressive e violente del resistente , si ritengono plausibili le difficoltà che il minore ha mostrato nel rapporto con il padre, le quali dunque non possono certo imputarsi alla ricorrente. La domanda deve essere quindi rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio, della parziale soccombenza, e del rigetto della domanda di risarcimento proposta dal resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite nella misura della metà , con condanna del
10 11
resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite, con liquidazione d'ufficio secondo i parametri di cui al DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi con addebito a;
CP_1
2) affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_3
collocazione presso la residenza della madre;
3) le visite padre-figlio potranno avvenire 1 pomeriggio alla settimana alla presenza dell'educatore e in modo libero, una giornata intera per almeno due volte al mese, nelle giornate di sabato o domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.30, con possibilità di introdurre i pernottamenti solo se in conformità alla volontà del minore;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro € 400,00
(quattrocento/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dal mese di giugno 2023. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal mese di luglio 2024;
5) pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuna alle spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di
OV del 28.5.2024;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
7) spese di lite compensate per la metà;
8) condanna alla refusione in favore della ricorrente della residua metà CP_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
9) manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Commessaggio (MN) per le annotazioni di rito ( atto n. 3 anno 2010 , parte 2, Serie A);
10) richiede ai servizi sociali già incaricati di mantenere attivo il monitoraggio della situazione per almeno un anno, comunicando al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia qualsiasi circostanza di pregiudizio per i minori;
di mantenere attivo per un anno il servizio di educativa domiciliare presso il padre e i percorsi di sostegno presso il consultorio familiare.
Si comunichi ai servizi sociali.
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Così deciso in OV nella Camera di Consiglio del 14.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Valeria Monti IL
PRESIDENTE
Dott. Giorgio Bertola
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