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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì, 16.4.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. DI FRANCO SALVATORE CLAUDIO e per la parte convenuta l'Avv. SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
L'Avv. Di Franco si riporta al ricorso del 20.11.2024 e insiste per la condanna dell' alle spese del giudizio. CP_1
L'Avv. Saglietto chiede il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 539 / 2021 cui è stata riunita la causa n. 678/2024
promosse da:
elettivamente domiciliato in Sanremo (IM), Via Parte_1
Matteotti n. 208 presso e nello Studio dell'avv. Salvatore Claudio Di Franco che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro
Pag. 2 di 6 con sede Controparte_2
centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano al Mare,
Via Aurelia Levante, presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Saglietto, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Pisanu. resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
- dichiarare che nato a [...] il [...] ha diritto alla ricostituzione della Parte_1 pensione numero 10029109 categoria VO mediante il riconoscimento di tutta l'anzianità contributiva CP_ maturata in base alle settimane risultanti dall'estratto contributivo emesso dall il 17 novembre 2024;
- conseguentemente, condannare l' a riliquidare ed Controparte_2 erogare in favore del ricorrente la pensione numero 10029109 categoria VO come sopra ricalcolata oltre al pagamento di tutti i ratei arretrati maturati entro i limiti della prescrizione quinquennale e cioè a decorrere dal 5° anno antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa del
17/10/2020 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
- vinte le spese ed i compensi professionali di causa, giudiziali e stragiudiziali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Parte resistente:
Respingere il ricorso.
Spese come per legge
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi riuniti depositati in data 29.11.2021 e in data 21.11.2024, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della propria pensione di vecchiaia sulla base del corretto conteggio dei contributi versati e come risultanti dall'estratto contributivo . CP_1
Pag. 3 di 6 Il ricorrente, segnatamente, ha dedotto:
- di essere titolare di pensione INPS n. 10029109 VO a decorrere dal primo novembre 1991;
- di aver inoltrato domanda di ricostituzione contributiva ai sensi dell'art. 5
DPR del 27 aprile 1968, n. 488 in data 17.2.2020;
- di essersi avveduto di avere aperte due posizioni contributive l'una a nome di e l'altra a nome di , Persona_1 Parte_1
- che, in ogni caso, dal mero esame delle posizioni previdenziali facenti capi al ricorrente emerge un'anzianità contributiva di complessive 1778 settimane
(calcolate in 1681 all'epoca del deposito del primo ricorso, errore dovuto all'inserimento nel conteggio di alcune mensilità in luogo del numero CP_1 di settimane coerenti con l'intera somma dei contributi da computare nel calcolo);
- che non ha provveduto alla definizione della pratica. CP_1
Ha concluso chiedendo l'esatta quantificazione dell'anzianità contributiva e il ricalcolo della pensione n. 10029109.
Si è costituita l' deducendo l'assenza di duplicazioni di posizioni CP_1
contributive, trattandosi la seconda posizione di un soggetto deceduto nel
2017 ed in ogni caso rilevando la sussistenza di versamenti contributivi (tanto da artigiani quanto da dipendenti) complessivamente pari a nn. 1681.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è stata istruita in via documentale e, previa riunione dei due fascicoli (539/2021 e 678/24) è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Non è contestato il versamento da parte dello di n. 1681 settimane di Parte_1
contributi.
Pag. 4 di 6 Resta invece contestato l'ulteriore differenza domandata con il ricorso riunito n.
678/24, sino al raggiungimento di 1778 settimane.
Anche tale ricalcolo tuttavia deve essere riconosciuto, evincendosi dallo stesso esame degli estratti contributivi un numero di settimane inferiori a quelle CP_1
emergenti dal prospetto ed in particolare dovendosi procedere alla conversione in settimane dei mesi indicati nella tabella.
Trattasi, infatti, di un mero errore di calcolo, avendo l' provveduto a CP_1
considerare come settimane i mesi versati dal ricorrente e pertanto dovendosi procedere al riconoscimento di 4/5 settimane ogni mese riconosciuto (cfr. doc. n. 13 ricorso n. 678_24 riunito al presente fascicolo).
Il calcolo effettuato dal ricorrente sulla base del conteggio appare corretto e CP_1 non è stato smentito da un conteggio alternativo fornito dall' . Controparte_3
L' deve essere pertanto condannato al rinnovo della liquidazione della CP_1
pensione n. 10029109 categoria VO e al pagamento di tutti i ratei maturati entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi antecedenti al 17.10.2015, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese del giudizio va segnalato che l' , nonostante il riconoscimento CP_1
di n. 1681 settimane contributive ad oggi non ha provveduto al ricalcolo della pensione sulla base della relativa differenza.
Le spese seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione VO n. 10029109 sulla base di un'anzianità complessiva di 1778 settimane;
Pag. 5 di 6 - condanna la parte convenuta alla liquidazione e corresponsione dei ratei maturati entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi successivi al 17.10.2015, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio CP_1
che liquida in Euro 1.312,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Imperia, il 16.4.2025
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6
VERBALE DI UDIENZA
Addì, 16.4.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. DI FRANCO SALVATORE CLAUDIO e per la parte convenuta l'Avv. SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. Pisanu.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
L'Avv. Di Franco si riporta al ricorso del 20.11.2024 e insiste per la condanna dell' alle spese del giudizio. CP_1
L'Avv. Saglietto chiede il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 539 / 2021 cui è stata riunita la causa n. 678/2024
promosse da:
elettivamente domiciliato in Sanremo (IM), Via Parte_1
Matteotti n. 208 presso e nello Studio dell'avv. Salvatore Claudio Di Franco che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente contro
Pag. 2 di 6 con sede Controparte_2
centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in Santo Stefano al Mare,
Via Aurelia Levante, presso lo studio e la persona dell'Avv. Francesca Saglietto, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Pisanu. resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
- dichiarare che nato a [...] il [...] ha diritto alla ricostituzione della Parte_1 pensione numero 10029109 categoria VO mediante il riconoscimento di tutta l'anzianità contributiva CP_ maturata in base alle settimane risultanti dall'estratto contributivo emesso dall il 17 novembre 2024;
- conseguentemente, condannare l' a riliquidare ed Controparte_2 erogare in favore del ricorrente la pensione numero 10029109 categoria VO come sopra ricalcolata oltre al pagamento di tutti i ratei arretrati maturati entro i limiti della prescrizione quinquennale e cioè a decorrere dal 5° anno antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa del
17/10/2020 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
- vinte le spese ed i compensi professionali di causa, giudiziali e stragiudiziali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”
Parte resistente:
Respingere il ricorso.
Spese come per legge
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi riuniti depositati in data 29.11.2021 e in data 21.11.2024, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della propria pensione di vecchiaia sulla base del corretto conteggio dei contributi versati e come risultanti dall'estratto contributivo . CP_1
Pag. 3 di 6 Il ricorrente, segnatamente, ha dedotto:
- di essere titolare di pensione INPS n. 10029109 VO a decorrere dal primo novembre 1991;
- di aver inoltrato domanda di ricostituzione contributiva ai sensi dell'art. 5
DPR del 27 aprile 1968, n. 488 in data 17.2.2020;
- di essersi avveduto di avere aperte due posizioni contributive l'una a nome di e l'altra a nome di , Persona_1 Parte_1
- che, in ogni caso, dal mero esame delle posizioni previdenziali facenti capi al ricorrente emerge un'anzianità contributiva di complessive 1778 settimane
(calcolate in 1681 all'epoca del deposito del primo ricorso, errore dovuto all'inserimento nel conteggio di alcune mensilità in luogo del numero CP_1 di settimane coerenti con l'intera somma dei contributi da computare nel calcolo);
- che non ha provveduto alla definizione della pratica. CP_1
Ha concluso chiedendo l'esatta quantificazione dell'anzianità contributiva e il ricalcolo della pensione n. 10029109.
Si è costituita l' deducendo l'assenza di duplicazioni di posizioni CP_1
contributive, trattandosi la seconda posizione di un soggetto deceduto nel
2017 ed in ogni caso rilevando la sussistenza di versamenti contributivi (tanto da artigiani quanto da dipendenti) complessivamente pari a nn. 1681.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La causa è stata istruita in via documentale e, previa riunione dei due fascicoli (539/2021 e 678/24) è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Non è contestato il versamento da parte dello di n. 1681 settimane di Parte_1
contributi.
Pag. 4 di 6 Resta invece contestato l'ulteriore differenza domandata con il ricorso riunito n.
678/24, sino al raggiungimento di 1778 settimane.
Anche tale ricalcolo tuttavia deve essere riconosciuto, evincendosi dallo stesso esame degli estratti contributivi un numero di settimane inferiori a quelle CP_1
emergenti dal prospetto ed in particolare dovendosi procedere alla conversione in settimane dei mesi indicati nella tabella.
Trattasi, infatti, di un mero errore di calcolo, avendo l' provveduto a CP_1
considerare come settimane i mesi versati dal ricorrente e pertanto dovendosi procedere al riconoscimento di 4/5 settimane ogni mese riconosciuto (cfr. doc. n. 13 ricorso n. 678_24 riunito al presente fascicolo).
Il calcolo effettuato dal ricorrente sulla base del conteggio appare corretto e CP_1 non è stato smentito da un conteggio alternativo fornito dall' . Controparte_3
L' deve essere pertanto condannato al rinnovo della liquidazione della CP_1
pensione n. 10029109 categoria VO e al pagamento di tutti i ratei maturati entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi antecedenti al 17.10.2015, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese del giudizio va segnalato che l' , nonostante il riconoscimento CP_1
di n. 1681 settimane contributive ad oggi non ha provveduto al ricalcolo della pensione sulla base della relativa differenza.
Le spese seguono, pertanto, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostituzione della pensione VO n. 10029109 sulla base di un'anzianità complessiva di 1778 settimane;
Pag. 5 di 6 - condanna la parte convenuta alla liquidazione e corresponsione dei ratei maturati entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi successivi al 17.10.2015, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio CP_1
che liquida in Euro 1.312,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Imperia, il 16.4.2025
Il Giudice
Paola Cappello
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