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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1124/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] M.llo il 15.05.1982 Parte_1
(CF: ) e residente a [...]in c.da Caria n° 111, C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Gino Madonia e Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30/03/2022 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricolo, CP_1 regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Il Darifoglio società cooperativa agricola, accumulando 102 giornate lavorative nell'anno 2016.
Esponeva che, con comunicazione del 14/04/2020, l' chiedeva la CP_1 restituzione della somma di €. 3.800,70 a titolo di prestazione di disoccupazione agricola non spettante per i seguenti motivi: “revoca dis. agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco variazione 3 elenco var-15/12/2019”.
Precisava di aver presentato avverso tale provvedimento ricorso amministrativo, che non sortiva esito positivo.
Tanto premesso, la ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto ad agire dell' e chiedeva di ritenere e dichiarare nullo e/o erroneo l'atto CP_1
impugnato e conseguentemente annullarlo privandolo di ogni effetto di legge ordinando all' la restituzione delle eventuali somme trattenute CP_1
e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
chiedeva inoltre di accertare il proprio diritto ad essere iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli per l'anno 2016 e, pertanto, che nulla era dovuto all' da CP_1
esso ricorrente a titolo di restituzione di somme percepite per la maturata disoccupazione agricola, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'azione per decorso dei termini di legge. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2 Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate nel 2016. Propone, inoltre, un'azione di accertamento negativo della pretesa azionata dall' , che CP_1 ha chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, sul presupposto della mancata iscrizione (o cancellazione) del suo nominativo dagli elenchi di lavoratori agricoli.
Risulta, dalla documentazione in atti, che con sentenza n. 51/2025 emessa in data 22.01.2025, la Corte d'Appello di Messina, Sezione
Lavoro, ha rigettato le domande, promosse da contro Parte_2
l' ed aventi ad oggetto l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei CP_1
lavoratori agricoli per 102 giornate nel 2016 (cfr. produzione documentale dell' , in atti). CP_1
Non risulta che avverso la suddetta sentenza sia stato proposto gravame entro il termine di legge.
Va a questo punto rilevata, anche d'ufficio, la presenza di un giudicato che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. rende inammissibile la domanda volta al riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno
2016, in quanto tesa a violare il principio del ne bis in idem.
Dunque, poiché è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione di dagli elenchi agricoli, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli - elemento costitutivo del diritto all'indennità di disoccupazione - presupposto per il pagamento della prestazione.
Si rammenta, infatti, che la disciplina regolatrice della materia de qua, rappresentata dal DPR 1049/1970, prevede, tra i requisiti per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione
3 dell'assicurato negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno di competenza della prestazione, per un determinato numero di giornate.
In relazione all'indebito impugnato si evidenzia anche quanto segue.
Infondata è l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2946 c.c., “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Nel caso in esame, trattandosi di indebiti per somme erogate nel 2017
(poiché indennità di disoccupazione agricola ritenuta indebita per cancellazione delle giornate agricole relative all'anno precedente), il relativo termine prescrizionale non può ritenersi maturato.
Infine, parte ricorrente ha eccepito di non aver mai percepito le somme oggetto della richiesta di restituzione.
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Sul punto la giurisprudenza afferma che nell'azione di ripetizione dell'indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (vedi sul punto Cass. n. 3387/2001; Cass n. 2334/1998//;
Cass. n. 7027/1997; Cass. n. 12897/1995; Cass. n. 7501/2012; Cass. n.
22872/2010).
Se, dunque, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' per le causali sopra indicate, l' CP_1 CP_1
deve dimostrare documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
Nel caso di specie, l' non ha assolto tale onere, avendo solo CP_1
depositato cassetto previdenziale del cittadino dal quale non è possibile ritenersi provata l'effettiva erogazione delle somme a titolo di disoccupazione agricola erogate nel 2017.
4 Detta documentazione, infatti, non contiene quelle informazioni che possono essere utili per identificare un pagamento: numero dell'operazione, data di liquidità della somma ecc.
Né si può dedurre di essere nell'ipotesi richiamata dalla sentenza del 29 maggio 2023 della Corte d'Appello di Messina ove viene richiamato un esplicito riconoscimento da parte del ricorrente, nelle proprie difese, dell'erogazione delle somme ritenute indebite: riconoscimento che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Sul punto, si richiama Cass. n. 10073/2007 secondo cui per quanto riguarda la prova del contestato pagamento effettuato dall va CP_1
premesso che, secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico;
e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr., Cass.
6 giugno 1973, n. 1630), Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116
c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. 25 marzo 2003, n. 4373; 1 settembre 2003, n. 12747).
Dinanzi, dunque, ad una specifica contestazione in merito all'erogazione delle somme ritenute indebite, si ritiene che la prova per presunzioni possa ritenersi soddisfacente nelle ipotesi in cui l' resistente CP_2
produca documentazione che, per quanto di formazione unilaterale da parte del debitore ente pubblico, racchiuda quell'insieme minimo di informazioni per poter identificare gli estremi dell'operazione effettuata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
5 Si compensano integralmente le spese di lite stante la soccombenza parziale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_2 contro l' , con ricorso depositato il 30.03.2022, disattesa ogni CP_1
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara non dovuta la somma di €. 3.800,70 indicata quale indebita da parte dell' , condannando quest'ultimo alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente già trattenuto;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- compensa integralmente le spese di lite
Patti, 15 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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