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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/09/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa
Silvia Codispoti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa da società con socio unico (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera, Stefano
Ledda e Katiuscia Secondino ed elettivamente domiciliata presso la Direzione
Affari Legali della società, sita in Roma, viale Europa n. 190, giusta procura in atti;
Attrice opponente contro
(C.F. ), residente in [...]– frazione CP_1 C.F._1
Villa Vomano, via Pegaso s.n.c., e (C.F. ), CP_2 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Mario Casolani, giusta procura in atti;
Convenuti opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione iscritto a ruolo in data 4.8.2017 e ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di sentir Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva di s) ancora in via pregiudiziale la Pt_1
nullità/inefficacia/inapplicabilità/inaccoglibilità del decreto ingiuntivo per mancanza del requisito della liquidità; nel merito: 1) previa dichiarazione di infondatezza/nullità/inefficacia/improcedibilità/ del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a esclusa ogni responsabilità della Parte_1
Società opponente, ritenere infondata in fatto e diritto la pretesa di rimborso delle somme richieste dai sigg. e relativamente ai buoni CP_1 CP_2 postali fruttiferi di cui al decreto ingiuntivo n. 829/2017 nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti. Conseguentemente: 2) previa dichiarazione di nullità/inefficacia/improcedibilità del decreto ingiuntivo, mancante dei requisiti che legittimino l'esecuzione, come esposto, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli importi precettati, dichiarare infondato/bullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo, revocarlo e accogliere l'opposizione presentata da . Con Parte_1 vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
- che, in data 22.6.2017, i convenuti avevano notificato ad essa attrice il decreto ingiuntivo n. 829/2017 – emesso in data 12.6.2017 dal Tribunale di Teramo – per il pagamento della somma di €.17.005,03 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- che la somma ingiunta era stata richiesta a titolo di rimborso di n. 8 buoni fruttiferi postali e relativi rendimenti, cointestati a e CP_1 CP_2
ed emessi nell'anno 1984;
[...]
- che gli originari rendimenti di tali BFP (appartenenti alla serie “O/P”), erano stati modificati a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 13 giugno
1986, subendo una variazione in pejus, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del d.m. medesimo;
Pag. 2 di 10 - che le disposizioni aventi ad oggetto le variazioni dei tassi di interesse intervenute con il d.m. 13 giugno 1986 avevano efficacia retroattiva ed erano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;
- che, pertanto, al momento del pagamento dei BFP, gli importi da corrispondere non dovevano più essere calcolati in base a quanto stabilito sul retro dei medesimi titoli, ma in base a quanto stabilito dal d.m. 13 giugno 1986;
- che, in ogni caso, la pretesa avanzata dai convenuti sarebbe inammissibile per carenza del presupposto della legittimazione passiva in capo ad essa opponente.
Tanto dedotto la società attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio CP_1
e chiedendo: “nel merito: per il rigetto dell'opposizione in quanto
[...] CP_2 infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione
e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dei convenuti, della complessiva somma di € 17.005,03 od in quella maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.1.2015 all'effettivo soddisfo. In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
[...]
condannare la stessa al pagamento della somma risultante di Parte_1 giustizia per il rimborso dei buoni fruttiferi postali azionati in via monitoria ed accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta , in Pt_1 particolare, per avere parte attrice tenuto i seguenti comportamenti, dalla stessa non contestati, quali a) violazione del dovere di informativa e trasparenza;
b) violazione del principio di solidarietà; c) violazione delle norme regolatrici il contratto, che tutti portato all'affidamento della convenuta sul tenore letterale del buono e, per l'effetto, accertare che detta condotta ha cagionato ai signori
e un danno patrimoniale quantificato in € 9.183,81, o in CP_2 CP_1
Pag. 3 di 10 quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, pari alla differenza fra quanto richiesto nel ricorso monitorio (€ 17.005,03) ed i prospetti di calcolo risultanti dall'applicazione dei modelli di calcolo di (€ Parte_1
7.821,22), corrispondente al loro mancato guadagno, dichiarando conseguentemente tenuta al pagamento della predetta Parte_1
somma in favore dei convenuti. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma pari ad €7.821,22, la causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le sole produzioni documentali delle parti. Dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la stessa è stata assegnata alla scrivente Giudice in data 7.10.2021, e, dopo una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative di ruolo e dell'assenza della sottoscritta per congedo di maternità, la stessa è giunta all'udienza del 13.5.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'opponente, ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo di dover rimborsare i buoni fruttiferi postali in base a quanto previsto dal D.M. del 13 giugno 1986.
Gli opposti, viceversa, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo di aver diritto a percepire il controvalore dei buoni postali trentennali ormai scaduti, calcolando il relativo rendimento in base a valori riportati nella tabella stampata a tergo dei buoni medesimi.
2. L'eccezione di legittimazione passiva in capo alla società opponente.
come si è già anticipato, ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva rispetto al credito azionato dagli opposti in favore della
Cassa Depositi e Prestiti.
L'eccezione è infondata, in quanto è il soggetto che, non solo Parte_1 emette e rilascia tali titoli, ma ne gestisce l'acquisto da parte dei privati fino alla
Pag. 4 di 10 naturale conclusione dell'investimento, ossia fino al momento in cui ne viene richiesto il rimborso.
Come sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13979/2007, “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti”, per cui l'accordo negoziale e il vincolo contrattuale sottesi all'acquisto dei titoli, si radicano tra il risparmiatore-acquirente e a cui competono Parte_1
tutte le relative attività di acquisto, gestione e rimborso.
Assume quindi rilievo decisivo la circostanza per cui, nei rapporti con i risparmiatori, sia espressamente indicata come il soggetto tenuto a Parte_1 rimborsare i buoni postali. Ed infatti, i buoni fruttiferi postali de quibus indicano espressamente la rimborsabilità presso l'Ufficio di emissione o, con preavviso, presso qualunque Ufficio postale. L'ufficio postale è, dunque, indicato – sui titoli
– come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante (cfr. doc. da 3 a 10 fascicolo parte opposta).
Ne consegue che è il legittimo contraddittore della domanda Parte_1 proposta dagli opposti, avente ad oggetto la restituzione del capitale corrispondente al valore dei buoni postali sottoscritti, con rigetto della relativa eccezione.
3. Il merito della causa.
Nel caso di specie, i titoli oggetto della presente controversia appartengono alla serie “P/O” e sono stati emessi nel periodo tra il 6.1.1984 ed il 6.8.1984 (cfr. doc. da 3 a 10 fascicolo di parte opposta).
Pertanto, è evidente che le modifiche delle condizioni di rimborso dedotte da sono intervenute successivamente all'emissione dei predetti Parte_1
buoni in forza del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.
I buoni fruttiferi di cui è causa sono infatti espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986
(pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148).
Pag. 5 di 10 Segnatamente, in forza dell'art. 6 di tale Decreto Ministeriale, “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera 'Q', compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data,
i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'".
Tale intervento di modifica è del tutto conforme alla normativa dettata dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. Questo - abrogato, ma applicabile alla fattispecie come meglio si dirà di qui a breve - prevede: "Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. ".
Come sopra accennato, detta disciplina, per quanto abrogata, risulta ancora applicabile al caso concreto. L'art. 7, comma 3, D. Lgs. 284/1999, infatti, sancisce che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei
Pag. 6 di 10 medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
In altri termini, alla luce delle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi in discussione, era possibile - e quindi anche prevedibile – che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore, variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Sicché, in forza del combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una
(etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 c.c., che ha comportato una automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
3.1 Nella materia in esame, la giurisprudenza di vertice ha inoltre chiarito che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 c.c., con la conseguenza che il rapporto tra il sottoscrittore e è soggetto alla disciplina del contratto (cfr. Pt_1
Cass., Sez. Un., 15.6.2007). In tale direzione, la successiva pronuncia delle
Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963) ha messo in rilievo che detta qualificazione "ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".
La S.C. ha poi evidenziato che tale ricostruzione è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori, come erroneamente preteso dalla parte opposta.
Pag. 7 di 10 Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha reputato erroneo affermare che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Quanto, invece, alla sentenza delle SS.UU. del 2007 n. 1379, invocata dai convenuti, essa si riferisce a un'ipotesi differente da quella oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, poiché, in quel caso, il decreto che prevedeva tassi diversi rispetto alle condizioni poste a tergo dei buoni non era stato emanato successivamente alla loro emissione, come nel caso di specie, bensì era antecedente.
Infatti, la citata sentenza chiarisce che solo nei casi in cui in corso di rapporto non è intervenuto alcun Decreto Ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e le indicazioni apposte sui buoni postali fruttiferi, offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'ufficio postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime.
Le Sezioni Unite, in altri termini, differenziano la circostanza in cui successivamente all'emanazione del titolo i tassi vengano “successivamente” modificati (come nel caso di specie) da quella in cui, viceversa, già al momento dell'emanazione le condizioni dell'emissione siano diverse da quelle prospettate sul titolo stesso: nel primo caso, sulla scorta dei parametri normativi previsti, è ben possibile che decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione possano modificare il tasso di interessi originariamente previsto;
nel secondo, viceversa, deve tenersi conto dei parametri indicati a tergo del buono. Non hanno affatto affermato, come pretenderebbero gli opposti, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione.
Pag. 8 di 10 Inoltre, l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel 1985, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R.
n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Da ultimo, come chiarito anche nella già richiamata pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, che erano tenuti a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita.
Infatti nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare l'estensibilità
a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, Parte_1 ha precisato come la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”; la S.C. ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento
Pag. 9 di 10 dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
4. Rilievi conclusivi e spese di lite.
Dalle considerazioni che precedono deriva la fondatezza dell'opposizione promossa da Parte_1
In via subordinata, gli attori hanno chiesto la corresponsione della minor somma di €7.821,22, in relazione alla quale nessuna contestazione è stata svolta da
[...]
la quale, anzi, ha confermato la debenza di tale importo nella Parte_1 seconda memoria istruttoria.
Pertanto, il provvedimento monitorio va revocato e va condannata Parte_1 alla corresponsione, in favore dei convenuti, della somma di €.7.821,22.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi sulle questioni dirimenti ai fini della decisione e del contegno tenuto da in relazione alla domanda subordinata proposta Parte_1
dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così decide:
[...] CP_2
1) accoglie l'opposizione proposta da per quanto di Parte_1
ragione e per l'effetto:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento, in favore dei convenuti, Parte_1
della somma di €.7.821,22.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Teramo 25.09.2025 Il Giudice
Silvia Codispoti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa
Silvia Codispoti ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, promossa da società con socio unico (P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Europa n. 190, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Bonsera, Stefano
Ledda e Katiuscia Secondino ed elettivamente domiciliata presso la Direzione
Affari Legali della società, sita in Roma, viale Europa n. 190, giusta procura in atti;
Attrice opponente contro
(C.F. ), residente in [...]– frazione CP_1 C.F._1
Villa Vomano, via Pegaso s.n.c., e (C.F. ), CP_2 C.F._2 residente in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Mario Casolani, giusta procura in atti;
Convenuti opposti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.5.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione iscritto a ruolo in data 4.8.2017 e ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale al fine di sentir Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva di s) ancora in via pregiudiziale la Pt_1
nullità/inefficacia/inapplicabilità/inaccoglibilità del decreto ingiuntivo per mancanza del requisito della liquidità; nel merito: 1) previa dichiarazione di infondatezza/nullità/inefficacia/improcedibilità/ del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a esclusa ogni responsabilità della Parte_1
Società opponente, ritenere infondata in fatto e diritto la pretesa di rimborso delle somme richieste dai sigg. e relativamente ai buoni CP_1 CP_2 postali fruttiferi di cui al decreto ingiuntivo n. 829/2017 nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti. Conseguentemente: 2) previa dichiarazione di nullità/inefficacia/improcedibilità del decreto ingiuntivo, mancante dei requisiti che legittimino l'esecuzione, come esposto, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli importi precettati, dichiarare infondato/bullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo, revocarlo e accogliere l'opposizione presentata da . Con Parte_1 vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione”.
A fondamento della domanda, la parte attrice ha dedotto:
- che, in data 22.6.2017, i convenuti avevano notificato ad essa attrice il decreto ingiuntivo n. 829/2017 – emesso in data 12.6.2017 dal Tribunale di Teramo – per il pagamento della somma di €.17.005,03 oltre interessi e spese della procedura monitoria;
- che la somma ingiunta era stata richiesta a titolo di rimborso di n. 8 buoni fruttiferi postali e relativi rendimenti, cointestati a e CP_1 CP_2
ed emessi nell'anno 1984;
[...]
- che gli originari rendimenti di tali BFP (appartenenti alla serie “O/P”), erano stati modificati a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 13 giugno
1986, subendo una variazione in pejus, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del d.m. medesimo;
Pag. 2 di 10 - che le disposizioni aventi ad oggetto le variazioni dei tassi di interesse intervenute con il d.m. 13 giugno 1986 avevano efficacia retroattiva ed erano state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;
- che, pertanto, al momento del pagamento dei BFP, gli importi da corrispondere non dovevano più essere calcolati in base a quanto stabilito sul retro dei medesimi titoli, ma in base a quanto stabilito dal d.m. 13 giugno 1986;
- che, in ogni caso, la pretesa avanzata dai convenuti sarebbe inammissibile per carenza del presupposto della legittimazione passiva in capo ad essa opponente.
Tanto dedotto la società attrice ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti in giudizio CP_1
e chiedendo: “nel merito: per il rigetto dell'opposizione in quanto
[...] CP_2 infondata in fatto e diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione
e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in Parte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore dei convenuti, della complessiva somma di € 17.005,03 od in quella maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'1.1.2015 all'effettivo soddisfo. In via ulteriormente subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di
[...]
condannare la stessa al pagamento della somma risultante di Parte_1 giustizia per il rimborso dei buoni fruttiferi postali azionati in via monitoria ed accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale posto in essere da
[...]
per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta , in Pt_1 particolare, per avere parte attrice tenuto i seguenti comportamenti, dalla stessa non contestati, quali a) violazione del dovere di informativa e trasparenza;
b) violazione del principio di solidarietà; c) violazione delle norme regolatrici il contratto, che tutti portato all'affidamento della convenuta sul tenore letterale del buono e, per l'effetto, accertare che detta condotta ha cagionato ai signori
e un danno patrimoniale quantificato in € 9.183,81, o in CP_2 CP_1
Pag. 3 di 10 quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, pari alla differenza fra quanto richiesto nel ricorso monitorio (€ 17.005,03) ed i prospetti di calcolo risultanti dall'applicazione dei modelli di calcolo di (€ Parte_1
7.821,22), corrispondente al loro mancato guadagno, dichiarando conseguentemente tenuta al pagamento della predetta Parte_1
somma in favore dei convenuti. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma pari ad €7.821,22, la causa è stata istruita dal giudice, precedente assegnatario del fascicolo, con le sole produzioni documentali delle parti. Dopo essere stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, la stessa è stata assegnata alla scrivente Giudice in data 7.10.2021, e, dopo una serie di rinvii d'ufficio per esigenze organizzative di ruolo e dell'assenza della sottoscritta per congedo di maternità, la stessa è giunta all'udienza del 13.5.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ad esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
1. Delimitazione del thema decidendum.
L'opponente, ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo di dover rimborsare i buoni fruttiferi postali in base a quanto previsto dal D.M. del 13 giugno 1986.
Gli opposti, viceversa, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo di aver diritto a percepire il controvalore dei buoni postali trentennali ormai scaduti, calcolando il relativo rendimento in base a valori riportati nella tabella stampata a tergo dei buoni medesimi.
2. L'eccezione di legittimazione passiva in capo alla società opponente.
come si è già anticipato, ha eccepito il proprio difetto di Parte_1
legittimazione passiva rispetto al credito azionato dagli opposti in favore della
Cassa Depositi e Prestiti.
L'eccezione è infondata, in quanto è il soggetto che, non solo Parte_1 emette e rilascia tali titoli, ma ne gestisce l'acquisto da parte dei privati fino alla
Pag. 4 di 10 naturale conclusione dell'investimento, ossia fino al momento in cui ne viene richiesto il rimborso.
Come sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n.
13979/2007, “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni sottoscritti”, per cui l'accordo negoziale e il vincolo contrattuale sottesi all'acquisto dei titoli, si radicano tra il risparmiatore-acquirente e a cui competono Parte_1
tutte le relative attività di acquisto, gestione e rimborso.
Assume quindi rilievo decisivo la circostanza per cui, nei rapporti con i risparmiatori, sia espressamente indicata come il soggetto tenuto a Parte_1 rimborsare i buoni postali. Ed infatti, i buoni fruttiferi postali de quibus indicano espressamente la rimborsabilità presso l'Ufficio di emissione o, con preavviso, presso qualunque Ufficio postale. L'ufficio postale è, dunque, indicato – sui titoli
– come soggetto debitore/pagatore, al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante (cfr. doc. da 3 a 10 fascicolo parte opposta).
Ne consegue che è il legittimo contraddittore della domanda Parte_1 proposta dagli opposti, avente ad oggetto la restituzione del capitale corrispondente al valore dei buoni postali sottoscritti, con rigetto della relativa eccezione.
3. Il merito della causa.
Nel caso di specie, i titoli oggetto della presente controversia appartengono alla serie “P/O” e sono stati emessi nel periodo tra il 6.1.1984 ed il 6.8.1984 (cfr. doc. da 3 a 10 fascicolo di parte opposta).
Pertanto, è evidente che le modifiche delle condizioni di rimborso dedotte da sono intervenute successivamente all'emissione dei predetti Parte_1
buoni in forza del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986.
I buoni fruttiferi di cui è causa sono infatti espressamente compresi nell'intervento di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio di cui al sopravvenuto D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986
(pubblicato su Gazz.Uff. del 28 agosto 1986, n. 148).
Pag. 5 di 10 Segnatamente, in forza dell'art. 6 di tale Decreto Ministeriale, “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera 'Q', compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data,
i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie 'Q'".
Tale intervento di modifica è del tutto conforme alla normativa dettata dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. Questo - abrogato, ma applicabile alla fattispecie come meglio si dirà di qui a breve - prevede: "Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo, degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”. ".
Come sopra accennato, detta disciplina, per quanto abrogata, risulta ancora applicabile al caso concreto. L'art. 7, comma 3, D. Lgs. 284/1999, infatti, sancisce che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei
Pag. 6 di 10 medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.
In altri termini, alla luce delle disposizioni richiamate, al momento dell'acquisto dei buoni postali fruttiferi in discussione, era possibile - e quindi anche prevedibile – che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali medesimi subisse, medio tempore, variazioni (migliorative o peggiorative per i singoli risparmiatori con riferimento al tasso degli interessi originariamente previsto sui buoni) per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali.
Sicché, in forza del combinato disposto dell'art. 173 del D.P.R. 29/03/1973 n. 156 modificato nel 1974, con il D.M. del 13 giugno 1986, si è realizzata una
(etero)integrazione di fonte legale del rapporto (di natura privatistica) intercorrente tra il risparmiatore e ai sensi degli art. 1374 c.c. e 1339 c.c., che ha comportato una automatica sostituzione dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'acquisto con quelli indicati nel D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986.
3.1 Nella materia in esame, la giurisprudenza di vertice ha inoltre chiarito che i buoni fruttiferi postali non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 c.c., con la conseguenza che il rapporto tra il sottoscrittore e è soggetto alla disciplina del contratto (cfr. Pt_1
Cass., Sez. Un., 15.6.2007). In tale direzione, la successiva pronuncia delle
Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963) ha messo in rilievo che detta qualificazione "ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".
La S.C. ha poi evidenziato che tale ricostruzione è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori, come erroneamente preteso dalla parte opposta.
Pag. 7 di 10 Nella medesima pronuncia, è stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della efficacia della modificazione dei tassi disposta con il D.M. 13 giugno 1986, della concreta messa a disposizione dei risparmiatori della nuova tabella (integrativa di quella apposta sul retro dei buoni). In particolare, la Corte di Cassazione ha reputato erroneo affermare che la messa a disposizione della nuova tabella costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore.
Quanto, invece, alla sentenza delle SS.UU. del 2007 n. 1379, invocata dai convenuti, essa si riferisce a un'ipotesi differente da quella oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, poiché, in quel caso, il decreto che prevedeva tassi diversi rispetto alle condizioni poste a tergo dei buoni non era stato emanato successivamente alla loro emissione, come nel caso di specie, bensì era antecedente.
Infatti, la citata sentenza chiarisce che solo nei casi in cui in corso di rapporto non è intervenuto alcun Decreto Ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli, l'eventuale discrepanza tra le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e le indicazioni apposte sui buoni postali fruttiferi, offerti in sottoscrizione ai richiedenti dall'ufficio postale, deve essere risolta dando prevalenza a queste ultime.
Le Sezioni Unite, in altri termini, differenziano la circostanza in cui successivamente all'emanazione del titolo i tassi vengano “successivamente” modificati (come nel caso di specie) da quella in cui, viceversa, già al momento dell'emanazione le condizioni dell'emissione siano diverse da quelle prospettate sul titolo stesso: nel primo caso, sulla scorta dei parametri normativi previsti, è ben possibile che decreti ministeriali sopravvenuti all'emissione possano modificare il tasso di interessi originariamente previsto;
nel secondo, viceversa, deve tenersi conto dei parametri indicati a tergo del buono. Non hanno affatto affermato, come pretenderebbero gli opposti, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente all'emissione.
Pag. 8 di 10 Inoltre, l'esistenza del potere del Ministro di intervenire unilateralmente sui tassi pattuiti contrattualmente, trattandosi di un elemento normativo - caratterizzante quel genere di titoli - già vigente al momento dell'acquisto, non contrasta con la tutela dell'affidamento ingenerato nei risparmiatori: invero, tale possibilità era contemplata dal testo contrattuale conosciuto e conoscibile da parte del cliente/risparmiatore. In altri termini, sottoscrivendo i buoni postali fruttiferi emessi nel 1985, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R.
n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n. 13979/07 in motivazione e nei medesimi termini anche Cass. S.U. n. 3963/2019).
Da ultimo, come chiarito anche nella già richiamata pronuncia n. 3963/2019, nessuna violazione dei principi di correttezza è ravvisabile nella condotta tenuta dal soggetto responsabile della collocazione dei buoni postali fruttiferi al momento della sottoscrizione dei buoni stessi da parte degli attori, che erano tenuti a conoscere la caratteristica di variabilità dei rendimenti correlati ad essi, così come, più in generale, l'integrale disciplina dei buoni postali, legislativamente stabilita.
Infatti nella suddetta pronuncia, la Corte di Cassazione, nel negare l'estensibilità
a degli obblighi informativi stabiliti a tutela dei consumatori, Parte_1 ha precisato come la normativa relativa ai buoni postali, intesa a incidere autoritariamente sul contratto, si giustifica “con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo”; la S.C. ha dato rilievo, da un lato, alla facoltà per il risparmiatore, in caso di variazione del tasso, di riscuotere immediatamente il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo stesso e, dall'altro lato, al diritto del risparmiatore che non intendesse disinvestire nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, di ricevere, al momento
Pag. 9 di 10 dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione.
4. Rilievi conclusivi e spese di lite.
Dalle considerazioni che precedono deriva la fondatezza dell'opposizione promossa da Parte_1
In via subordinata, gli attori hanno chiesto la corresponsione della minor somma di €7.821,22, in relazione alla quale nessuna contestazione è stata svolta da
[...]
la quale, anzi, ha confermato la debenza di tale importo nella Parte_1 seconda memoria istruttoria.
Pertanto, il provvedimento monitorio va revocato e va condannata Parte_1 alla corresponsione, in favore dei convenuti, della somma di €.7.821,22.
Le spese di lite meritano di essere compensate alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale registratasi sulle questioni dirimenti ai fini della decisione e del contegno tenuto da in relazione alla domanda subordinata proposta Parte_1
dai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e rigettata ogni contraria istanza o deduzione, così decide:
[...] CP_2
1) accoglie l'opposizione proposta da per quanto di Parte_1
ragione e per l'effetto:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna al pagamento, in favore dei convenuti, Parte_1
della somma di €.7.821,22.
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Teramo 25.09.2025 Il Giudice
Silvia Codispoti
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