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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 969 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.7.1957, elettivamente domiciliato a Termini Imerese in via G. Seminara n. 46, presso lo studio dell'avv. Paola Caratozzolo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
(CF: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo in via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso lo studio dell'avv. Federica Gioè, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18.3.2025 le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITT DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.3.2021 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.9.2006 a
Campofelice di Roccella con – trascritto del registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 15, parte II, serie A –, dal quale sono nati i figli
(il 21.8.2007) e (il 6.7.2012), nonché l'affidamento condiviso dei Per_1 Per_2 predetti minori con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per abitarvi insieme ai figli nonché l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla controparte la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.2.2022, CP_1 si associava alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno e assegnazione della casa familiare in proprio favore, domandando d'altra parte di fissare in € 800,00 mensili la somma che il ricorrente avrebbe dovuto corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 28.2.2022 il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni previste nell'ambito della separazione consensuale.
Con ricorso depositato in data 22.9.2022 il ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale e con ordinanza del 29.12.2023 il subprocedimento n. 969-
1/2021 è stato dichiarato estinto per rinuncia agli atti del ricorrente, ritualmente accettata dalla controparte.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del
27.12.2024 è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc, venendo rimessa sul ruolo con successivo provvedimento del 14.2.2025 al fine di invitare le parti a dedurre sulla rinuncia all'azione, agli atti e al giudizio espressa nella nota depositata in data 10.2.2025.
All'udienza del 18.3.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli Parte_1 atti del giudizio e la resistente ha accettato la predetta rinuncia;
Controparte_1 entrambe le parti hanno dichiarato di non aver nulla da pretendere nei confronti della controparte in relazione alle domande azionate in questo giudizio.
I difensori hanno chiesto dunque dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, anche in relazione al subprocedimento.
Ebbene, ricorrono ad avviso del Tribunale i presupposti di cui all'art. 306 cpc per dichiarare l'estinzione del giudizio in considerazione della rituale manifestazione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente e della accettazione della controparte (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025).
La natura del giudizio e l'espressa domanda delle parti in tal senso depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara l'estinzione del giudizio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudie rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 969 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA
(CF: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.7.1957, elettivamente domiciliato a Termini Imerese in via G. Seminara n. 46, presso lo studio dell'avv. Paola Caratozzolo, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
RICORRENTE
E
(CF: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata a Palermo in via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, presso lo studio dell'avv. Federica Gioè, che la rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18.3.2025 le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITT DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.3.2021 ha chiesto al Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23.9.2006 a
Campofelice di Roccella con – trascritto del registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del predetto comune al n. 15, parte II, serie A –, dal quale sono nati i figli
(il 21.8.2007) e (il 6.7.2012), nonché l'affidamento condiviso dei Per_1 Per_2 predetti minori con collocazione prevalente presso il domicilio materno e regolamentazione del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per abitarvi insieme ai figli nonché l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla controparte la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.2.2022, CP_1 si associava alle domande di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno e assegnazione della casa familiare in proprio favore, domandando d'altra parte di fissare in € 800,00 mensili la somma che il ricorrente avrebbe dovuto corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 28.2.2022 il Presidente del Tribunale ha confermato le condizioni previste nell'ambito della separazione consensuale.
Con ricorso depositato in data 22.9.2022 il ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale e con ordinanza del 29.12.2023 il subprocedimento n. 969-
1/2021 è stato dichiarato estinto per rinuncia agli atti del ricorrente, ritualmente accettata dalla controparte.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con ordinanza del
27.12.2024 è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc, venendo rimessa sul ruolo con successivo provvedimento del 14.2.2025 al fine di invitare le parti a dedurre sulla rinuncia all'azione, agli atti e al giudizio espressa nella nota depositata in data 10.2.2025.
All'udienza del 18.3.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli Parte_1 atti del giudizio e la resistente ha accettato la predetta rinuncia;
Controparte_1 entrambe le parti hanno dichiarato di non aver nulla da pretendere nei confronti della controparte in relazione alle domande azionate in questo giudizio.
I difensori hanno chiesto dunque dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite, anche in relazione al subprocedimento.
Ebbene, ricorrono ad avviso del Tribunale i presupposti di cui all'art. 306 cpc per dichiarare l'estinzione del giudizio in considerazione della rituale manifestazione della rinuncia agli atti da parte del ricorrente e della accettazione della controparte (cfr. verbale di udienza del 18.3.2025).
La natura del giudizio e l'espressa domanda delle parti in tal senso depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara l'estinzione del giudizio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025
Il Giudie rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.