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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1624/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1624/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI CRISTINA, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. CASA CONIUGALE : La casa coniugale, sita in Maranello (MO) Via Ponichelli n. 24, di proprietà della signora e della sua famiglia d'origine, resta assegnata alla stessa che vi Pt_1
continuerà ad abitare con i figl i quali ivi avranno pertanto la loro residenza Per_1 Per_2
anagrafica. Il signo già trasferitosi in altra dimora, entro un mese dall'udienza Controparte_1
presidenziale o dal termine per il deposito delle note sostitutive della comparizione, trasferirà
anche la propria residenza anagrafica.
Il mobilio e le suppellettili presenti nella casa coniugale restano di proprietà esclusiva della signora le parti danno atto che il marito ha già provveduto a prelevare dalla predetta Pt_1
dimora i propri effetti personali.
2. AFFIDAMENTO DELLA PROLE : La figlia minor (nata il [...]) è affidata Per_2
ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno rese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. COLLOCAZIONE DEI FIGLI E DIRITTI DI VISITA: La figlia minore resta Per_2
collocata presso l'abitazione della madre ove dimora anche il figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente;
tenuto anche conto dell'età della figlia, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere presso di sé quando vorrà, previo accordo con la Per_2
signor nel rispetto delle esigenze, volontà ed interessi della figlia stessa. Pt_1
4. VACANZE ESTIVE E INVERNALI: Durante le vacanze scolastiche estive potrà Per_2
trascorrere quattro settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori. Durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà, salvo diversi accordi, pari tempo con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con l'altro genitore. Analogamente durante il periodo pasquale la figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo.
Tutti i periodi di vacanza dovranno essere decisi concordemente entro il 30 novembre per le vacanze invernali, entro il 15 febbraio per le vacanze pasquali ed entro il 15 maggio per le vacanze estive, in caso di mancato accordo, i rispettivi giorni di vacanze verranno decise dalla madre negli anni pari e dal padre negli anni dispari.
5. UTILIZZO DELLA CASA -VACANZE IN SARDEGNA: Relativamente alle vacanze estive, il signo riconosce il diritto alla signor di trascorrere le vacanze con CP_1 Pt_1
i figli presso l'immobile di proprietà del medesimo sito in Sardegna, a Budoni via Genova n. 17,
che viene quindi concesso in uso gratuito alla stessa per le predetta finalità per il periodo di un mese, concordemente individuato nel mese di agosto di ogni anno, salvo diversi accordi;
il diritto di uso gratuito del predetto immobile per il mese di agosto di ogni anno si intende esteso ai figli qualora vi si rechino senza la madre.
6. MANTENIMENTO DELLA PROLE: Il padre, è tenuto a Controparte_1
corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli e , quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_2 Per_1
un assegno mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul c/c bancario ad ella intestato, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, per 12 mensilità
annue, con decorrenza dal mese (da considerarsi compreso) di maggio 2025. L'assegno sarà
adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di maggio di ogni anno. L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli proseguirà sino alla loro totale indipendenza economica. Qualora uno dei figli trasferisse il proprio domicilio altrove o comunque la madre non abitasse più insieme ai figli, se non ancora indipendenti economicamente, l'assegno di mantenimento per la prole sarà corrisposto direttamente al figlio o ai figli;
in tal caso le parti concorderanno comunque la misura della contribuzione da parte di ciascuno di loro per il mantenimento dei figli non economicamente indipendenti.
Eventuali emolumenti sociali e/o assistenziale riferibili ai figli, quali, a titolo esemplificativo,
l'assegno unico, il "buono" per acquisto di alimenti per celiaci e il rimborso del fondo EBER per le spese scolastiche/universitarie, è attribuito alla madr nella misura del 100%. Parte_1
Analogamente le detrazioni fiscali relative alla prole saranno usufruite interamente, ovvero al
100%, dalla signor Pt_1
7. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie relative ai figli e di Per_1 Per_2
seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo, tenuto conto delle diverse capacità reddituali delle parti, saranno ripartite tra essi genitori nella misura di 2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre, con le seguenti modalità:
- spese HE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) )
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese HE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese HE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scalastiche, ivi comprese le iscrizioni per l'asilo nido (anche privato, qualora non sia possibile collocare la minore in quello pubblico) e scuola dell'infanzia, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese HE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese EXTRAHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività e/o iscrizioni al gruppo scout dei figli (ivi comprese le “uscite”)
in quanto attività già precedentemente concordata tra le parti.
- spese EXTRAHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, d) vestiario qualora il prezzo unitario superi l'importo di 150,00 euro
Le spese straordinarie suindicate saranno sostenute dai genitori nella misura suindicata di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, con rimborso pro quota che dovrà essere tempestivamente versato in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento ed,
in ogni caso, sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui esso viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms,
whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8. ASCOLTO DELLA MINORE: I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 51 ultimo co. c.p.c.,
dichiarano di non ritenere necessario l'ascolto della figlia Essi dichiarano altresì che le Per_2 suestese condizioni relative al titolo dell'affidamento prescelto e alle modalità di frequentazione e di visita appaiono idonee a tutelare il preminente interesse della minore.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE - PATRIMONIALI
9. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE: Tenuto conto che il reddito proprio della signor è inadeguato e inferiore a quello del marito, ancor più a far data Pt_1
dal corrente anno 2025 in ragione della cessazione del rapporto di collaborazione famigliare nell'impresa del signo tenuto altresì conto del ruolo e del contributo fornito dalla CP_1
moglie alla formazione del patrimonio della famiglia, oltre che del tenere di vita, il signor
[...]
è tenuto a corrispondere a a titolo di contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento un importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, per 12 mensilità annue, con decorrenza dal mese di maggio 2025. Il suddetto assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli ISTAT di svalutazione di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di maggio di ogni anno.
10. DIVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE COMUNE. Le parti concordano che a regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, provvederanno a dividere il saldo attivo sul conto corrente acceso presso , mediante estinzione dello stesso Controparte_2
e/o divisione e/o cessione, per quanto tecnicamente possibile, nella misura del 50% ciascuno.
Le parti danno atto che quanto versato nel Fondo Pensione Europension a favore di
[...]
è di sua esclusiva spettanza e non oggetto di divisione tra loro coniugi. CP_1
11. ALTRI ACCORDI TRA I CONIUGI: Gli animali domestici della coppia (un cane e cinque gatti) rimarranno presso la dimora della signora la quale si farà interamente Pt_1
carico delle spese del loro mantenimento ordinario e veterinarie.
Le signor conferma di nulla aver a che pretendere dall'impresa individuale del marito Pt_1
denominata "SYNTESI di AZ O" in ragione dello scioglimento dell'impresa famigliare dichiarato con atto notarile sottoscritto in data 20.03.2025, e quindi di non essere creditrice nei confronti della predetta impresa né per utili, né per beni acquistati con gli utili stessi, né per eventuali incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, così come già
formalizzato nel sopracitato atto notarile.
Le parti danno infine atto di aver regolamentato ogni altro loro rapporto economico e che, salvo quanto espressamente concordato nelle suestese condizioni, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altro.
12. DOCUMENTI PER ESPATRIO: I signori e per quanto occorrer Pt_1 CP_1
possa, si autorizzano reciprocamente, ora per allora, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore.
13. ULTERIORI PATTUIZIONI per le produzioni documentali: I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione degli ulteriori documenti elencati nell'art. 473-bis. n.12 terzo co. c.p.c. impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
14. DICHIARAZIONE ex ART 473 BIS n. 12, co 2 c.p.c.: Le parti danno atto che NON
sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente procedimento o domande ad esse connesse.
15. SPESE DI PROCEDURA: Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno a carico del marito.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a SU (MO) Parte_1
il 05/07/1972 e ato a SU (MO) il 24/08/1970 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n.10, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 1624/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI CRISTINA, Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il difensore e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_1 C.F._2
CRISTINA, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 18/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. CASA CONIUGALE : La casa coniugale, sita in Maranello (MO) Via Ponichelli n. 24, di proprietà della signora e della sua famiglia d'origine, resta assegnata alla stessa che vi Pt_1
continuerà ad abitare con i figl i quali ivi avranno pertanto la loro residenza Per_1 Per_2
anagrafica. Il signo già trasferitosi in altra dimora, entro un mese dall'udienza Controparte_1
presidenziale o dal termine per il deposito delle note sostitutive della comparizione, trasferirà
anche la propria residenza anagrafica.
Il mobilio e le suppellettili presenti nella casa coniugale restano di proprietà esclusiva della signora le parti danno atto che il marito ha già provveduto a prelevare dalla predetta Pt_1
dimora i propri effetti personali.
2. AFFIDAMENTO DELLA PROLE : La figlia minor (nata il [...]) è affidata Per_2
ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno rese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. COLLOCAZIONE DEI FIGLI E DIRITTI DI VISITA: La figlia minore resta Per_2
collocata presso l'abitazione della madre ove dimora anche il figlio maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente;
tenuto anche conto dell'età della figlia, le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere presso di sé quando vorrà, previo accordo con la Per_2
signor nel rispetto delle esigenze, volontà ed interessi della figlia stessa. Pt_1
4. VACANZE ESTIVE E INVERNALI: Durante le vacanze scolastiche estive potrà Per_2
trascorrere quattro settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori. Durante le vacanze natalizie e pasquali la figlia trascorrerà, salvo diversi accordi, pari tempo con ciascuno dei genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno con l'uno e con l'altro genitore. Analogamente durante il periodo pasquale la figlia trascorrerà ad anni alterni con il padre e con la madre il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo.
Tutti i periodi di vacanza dovranno essere decisi concordemente entro il 30 novembre per le vacanze invernali, entro il 15 febbraio per le vacanze pasquali ed entro il 15 maggio per le vacanze estive, in caso di mancato accordo, i rispettivi giorni di vacanze verranno decise dalla madre negli anni pari e dal padre negli anni dispari.
5. UTILIZZO DELLA CASA -VACANZE IN SARDEGNA: Relativamente alle vacanze estive, il signo riconosce il diritto alla signor di trascorrere le vacanze con CP_1 Pt_1
i figli presso l'immobile di proprietà del medesimo sito in Sardegna, a Budoni via Genova n. 17,
che viene quindi concesso in uso gratuito alla stessa per le predetta finalità per il periodo di un mese, concordemente individuato nel mese di agosto di ogni anno, salvo diversi accordi;
il diritto di uso gratuito del predetto immobile per il mese di agosto di ogni anno si intende esteso ai figli qualora vi si rechino senza la madre.
6. MANTENIMENTO DELLA PROLE: Il padre, è tenuto a Controparte_1
corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario Parte_1
dei figli e , quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_2 Per_1
un assegno mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul c/c bancario ad ella intestato, in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese, per 12 mensilità
annue, con decorrenza dal mese (da considerarsi compreso) di maggio 2025. L'assegno sarà
adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di maggio di ogni anno. L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli proseguirà sino alla loro totale indipendenza economica. Qualora uno dei figli trasferisse il proprio domicilio altrove o comunque la madre non abitasse più insieme ai figli, se non ancora indipendenti economicamente, l'assegno di mantenimento per la prole sarà corrisposto direttamente al figlio o ai figli;
in tal caso le parti concorderanno comunque la misura della contribuzione da parte di ciascuno di loro per il mantenimento dei figli non economicamente indipendenti.
Eventuali emolumenti sociali e/o assistenziale riferibili ai figli, quali, a titolo esemplificativo,
l'assegno unico, il "buono" per acquisto di alimenti per celiaci e il rimborso del fondo EBER per le spese scolastiche/universitarie, è attribuito alla madr nella misura del 100%. Parte_1
Analogamente le detrazioni fiscali relative alla prole saranno usufruite interamente, ovvero al
100%, dalla signor Pt_1
7. SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie relative ai figli e di Per_1 Per_2
seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo, tenuto conto delle diverse capacità reddituali delle parti, saranno ripartite tra essi genitori nella misura di 2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre, con le seguenti modalità:
- spese HE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) )
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese HE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese HE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scalastiche, ivi comprese le iscrizioni per l'asilo nido (anche privato, qualora non sia possibile collocare la minore in quello pubblico) e scuola dell'infanzia, tasse universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese HE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese EXTRAHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese per tutte le attività e/o iscrizioni al gruppo scout dei figli (ivi comprese le “uscite”)
in quanto attività già precedentemente concordata tra le parti.
- spese EXTRAHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, d) vestiario qualora il prezzo unitario superi l'importo di 150,00 euro
Le spese straordinarie suindicate saranno sostenute dai genitori nella misura suindicata di 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre, con rimborso pro quota che dovrà essere tempestivamente versato in favore del genitore che per primo ne ha anticipato il pagamento ed,
in ogni caso, sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello in cui esso viene richiesto, previa esibizione della documentazione di riferimento, quando possibile. Il genitore il quale, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms,
whatsapp, e-mail, fax, ecc.), si dimostrerà dissenziente, dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta,
il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
8. ASCOLTO DELLA MINORE: I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 51 ultimo co. c.p.c.,
dichiarano di non ritenere necessario l'ascolto della figlia Essi dichiarano altresì che le Per_2 suestese condizioni relative al titolo dell'affidamento prescelto e alle modalità di frequentazione e di visita appaiono idonee a tutelare il preminente interesse della minore.
ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE - PATRIMONIALI
9. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE: Tenuto conto che il reddito proprio della signor è inadeguato e inferiore a quello del marito, ancor più a far data Pt_1
dal corrente anno 2025 in ragione della cessazione del rapporto di collaborazione famigliare nell'impresa del signo tenuto altresì conto del ruolo e del contributo fornito dalla CP_1
moglie alla formazione del patrimonio della famiglia, oltre che del tenere di vita, il signor
[...]
è tenuto a corrispondere a a titolo di contributo al suo CP_1 Parte_1
mantenimento un importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, per 12 mensilità annue, con decorrenza dal mese di maggio 2025. Il suddetto assegno dovrà essere rivalutato annualmente in base agli ISTAT di svalutazione di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di maggio di ogni anno.
10. DIVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE COMUNE. Le parti concordano che a regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, provvederanno a dividere il saldo attivo sul conto corrente acceso presso , mediante estinzione dello stesso Controparte_2
e/o divisione e/o cessione, per quanto tecnicamente possibile, nella misura del 50% ciascuno.
Le parti danno atto che quanto versato nel Fondo Pensione Europension a favore di
[...]
è di sua esclusiva spettanza e non oggetto di divisione tra loro coniugi. CP_1
11. ALTRI ACCORDI TRA I CONIUGI: Gli animali domestici della coppia (un cane e cinque gatti) rimarranno presso la dimora della signora la quale si farà interamente Pt_1
carico delle spese del loro mantenimento ordinario e veterinarie.
Le signor conferma di nulla aver a che pretendere dall'impresa individuale del marito Pt_1
denominata "SYNTESI di AZ O" in ragione dello scioglimento dell'impresa famigliare dichiarato con atto notarile sottoscritto in data 20.03.2025, e quindi di non essere creditrice nei confronti della predetta impresa né per utili, né per beni acquistati con gli utili stessi, né per eventuali incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, così come già
formalizzato nel sopracitato atto notarile.
Le parti danno infine atto di aver regolamentato ogni altro loro rapporto economico e che, salvo quanto espressamente concordato nelle suestese condizioni, null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altro.
12. DOCUMENTI PER ESPATRIO: I signori e per quanto occorrer Pt_1 CP_1
possa, si autorizzano reciprocamente, ora per allora, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia minore.
13. ULTERIORI PATTUIZIONI per le produzioni documentali: I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione degli ulteriori documenti elencati nell'art. 473-bis. n.12 terzo co. c.p.c. impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
14. DICHIARAZIONE ex ART 473 BIS n. 12, co 2 c.p.c.: Le parti danno atto che NON
sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande del presente procedimento o domande ad esse connesse.
15. SPESE DI PROCEDURA: Le spese, tutte, relative alla presente procedura, saranno a carico del marito.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ata a SU (MO) Parte_1
il 05/07/1972 e ato a SU (MO) il 24/08/1970 Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n.10, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale