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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 340/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sezione civile Feriale Il Tribunale di Campobasso, composto dai magistrati:
• Dott.ssa Barbara Previati Presidente;
• Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
• Dott. Michele Dentale Giudice G.O.P.; riunito nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 340 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025; promossa da:
(in atti generalizzata), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Caputo;
Parte_1
(ricorrente)
contro
:
(in atti generalizzato), con il patrocinio dell'avv. Attademo Vincenzo;
CP_1
(resistente) E con l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: pronuncia parziale status; Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/06/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso del 06/03/2025, ha proposto domanda di separazione giudiziale Parte_1 da . CP_1
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al G.I., nel corso della prima udienza le parti hanno chiesto di poter concludere in ordine alla pronuncia parziale di separazione e, all'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
*** La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso in sede di comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati. Tutte le altre domande saranno decise all'esito dell'istruttoria. Il procedimento deve quindi proseguire, con la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, NON definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale delle parti, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede: • Pronunzia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati;
[...]
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cercemaggiore (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. “d”, del D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) sull'atto di matrimonio celebratosi tra le parti, presso il Comune di Cercemaggiore, CB, in data 25/10/2003 (atto n. 20, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2003);
• Dispone la rimessione del presente procedimento sul ruolo del giudice istruttore, dott.ssa Rossella Casillo, per l'ulteriore corso;
• Dispone a cura della cancelleria l'allegazione della sentenza al presente fascicolo;
• Spese al definitivo. Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sezione civile Feriale Il Tribunale di Campobasso, composto dai magistrati:
• Dott.ssa Barbara Previati Presidente;
• Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
• Dott. Michele Dentale Giudice G.O.P.; riunito nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 340 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025; promossa da:
(in atti generalizzata), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Caputo;
Parte_1
(ricorrente)
contro
:
(in atti generalizzato), con il patrocinio dell'avv. Attademo Vincenzo;
CP_1
(resistente) E con l'intervento ex lege del pubblico ministero. Oggetto: pronuncia parziale status; Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/06/2025. FATTO E DIRITTO Con ricorso del 06/03/2025, ha proposto domanda di separazione giudiziale Parte_1 da . CP_1
Radicatosi il contraddittorio dinanzi al G.I., nel corso della prima udienza le parti hanno chiesto di poter concludere in ordine alla pronuncia parziale di separazione e, all'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
*** La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi, chiaramente ed inequivocabilmente emerso in sede di comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore e, comunque, evincibile da tutti gli atti e scritti difensivi depositati. Tutte le altre domande saranno decise all'esito dell'istruttoria. Il procedimento deve quindi proseguire, con la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso. Le spese del presente giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, NON definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale delle parti, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede: • Pronunzia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 CP_1
, in atti generalizzati;
[...]
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cercemaggiore (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. “d”, del D.P.R. n. 396/2000 (ordinamento dello stato civile) sull'atto di matrimonio celebratosi tra le parti, presso il Comune di Cercemaggiore, CB, in data 25/10/2003 (atto n. 20, parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2003);
• Dispone la rimessione del presente procedimento sul ruolo del giudice istruttore, dott.ssa Rossella Casillo, per l'ulteriore corso;
• Dispone a cura della cancelleria l'allegazione della sentenza al presente fascicolo;
• Spese al definitivo. Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente dott.ssa Barbara Previati