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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 21 maggio 2025 alle ore 9,43 innanzi al Giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli presente in Ufficio ed in collegamento mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., compare l'Avv.
Rossella Giommi, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Mazzini, per la parte ricorrente, e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' CP_1
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato contestato, richiesto e concluso anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Giommi fa espresso riferimento alla sentenza n. 258 del 21.02.2025 del Tribunale di Firenze sovrapponibile al caso di specie.
In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i difensori si rimettono a giustizia, chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 11,13 alle ore 12,34 per Collegio civile in presenza Pres. Dott.ssa Capannoli) decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Su invito del Giudice, i procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 9,54). Il giudice provvede alla lettura del verbale. Alle ore 17,18 il giudice anche in assenza delle parti dà lettura del dispositivo in udienza. Verbale chiuso alle ore 17,19
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Favia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 278 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in Scandicci (FI), quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Firenze, Via C. Rosselli n. 38 presso lo studio dell'avvocato Andrea
Mazzini dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza n. OI-001423020 ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni “revocare o annullare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento impugnato per i motivi esposti. Con vittoria di spese di giustizia. Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso si chiede l'applicazione della sanzione nella misura minima consentita
”.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_1
opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 21 maggio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Con il presente giudizio la ricorrente, nella sua qualità, ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001423020 emessa dall' in riferimento ad omissioni CP_1 contributive relative ai mesi di dicembre 2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto
2017, lamentando esclusivamente l'omessa o tardiva notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81, mai contestando in fatto l'omissione contributiva rilevata ed oggetto de provvedimento impugnato, insistendo per l'annullamento dell' ordinanza opposta.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato le avverse difese, depositando CP_1 documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto, atto di accertamento prot. N. CP_1
7500.24/10/2018.0129568 del 24.10.2018, ricevuto a mani il 10 novembre 2018, insistendo per la reiezione del ricorso, non essendosi perfezionata l'eccepita decadenza né maturata alcuna prescrizione.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza ex art. 14 l. 689/81
Va evidenziato come siano circostanze di fatto NON contestate ex art. 115 c.p.c. in primis le omissioni contributive relative al periodo dicembre 2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 ed in secondo luogo, ma non meno rilevante, che gli accertamenti, che hanno portato alla contestazione di cui all'atto di accertamento, prot. accertamento, prot. n. . CP_1
7500.24/10/2018.0129568 del 24.10.2018, ricevuto a mani il 10 novembre 2018, siano terminati in prossimità di detta notifica, come dichiarato dall' in comparsa (pag. 5 costituzione CP_1
“….completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti
i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva…”) con ciò solo escludendo la violazione del detto termine per quanto segue.
La norma di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […]”
Nel caso di specie, l'atto di accertamento inerente alle omissioni contributive per il periodo dicembre 2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 è stato adottato il 24 ottobre 2018 e notificato in data 10 novembre 2018.
Al fine di verificare se, in concreto, sia riscontrabile la tardività della contestazione lamentata dal ricorrente, pare opportuno prendere le mosse da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, si è osservato che la norma invocata dal ricorrente non predetermina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Si è aggiunto, poi, che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla
PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez.
L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999, n. 865).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo, alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all'accertamento che l'ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell'autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
'aggregazione' dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che la ricorrente prospetta, riferendosi genericamente ad una omessa o tardiva notifica e art. 14 L. 689/81 senza alcun riferimento in ordine alle date effettive nelle quali l'importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell'Istituto previdenziale. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare tale mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
In specie, la violazione per cui è causa inerenti ad omissioni relative al periodo dicembre
2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto 2017, è stata oggetto di contestazione nell'ottobre 2018, poco più di un anno dall'ultima omissione (agosto 2017). Si tratta di un arco temporale ragionevole, alla luce di tutto quanto osservato sin qui, ma soprattutto alla luce della circostanza NON contestata che gli accertamenti che hanno condotto alla notifica dell'atto di accertamento, prodromico all'ordinanza qui impugnata, si sono conclusi in prossimità del ottobre 2018 e della notifica effettuata nel novembre 2018 (pertanto entro i novanta giorni di legge), con ciò solo dimostrando che la notifica de qua è avvenuta nei 90 gg. dall'accertamento.
Ad abundantiam, si consideri che, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall'Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del tutto generica del superamento del termine di 90 giorni entro i quali CP_ l' avrebbe dovuto notificare l'atto prodromico, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all'ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata. Non ha nemmeno dedotto genericamente quale sarebbe stato per ogni omissione contributiva il dies a quo del decorrere di detto termine decadenziale.
Del resto, proprio recentemente la Suprema Corte ha confermato tale interpretazione normativa estrapolando il seguente motivo di diritto “ il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna CP_1 attività istruttoria” (v. Cass. 7641/25 e Cass. 8075/25) tale principio può essere esteso al caso di specie ove le omissioni contributive riguardano periodi tutti successivi all'entrata in vigore della norma de qua, con la conseguenza che in assenza di espresse, specifiche e circostanziate contestazioni in ordine alla circostanza fattuale dedotta dall di essere stato in grado di CP_1 terminare gli accertamenti amministrativi necessari ai fini della contestazione solo nell'ottobre 2018 con immediata notifica nel novembre 2018 dell'atto prodromico l'eccezione di decadenza unico motivo posto a fondamento dell'opposizione è smentita e deve essere disattesa e respinta.
Tanto basta per respingere il motivo di doglianza in esame.
Sulle censure in punto di violazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate
L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. A fronte delle doglianze di parte ricorrente, che censura le ordinanze-ingiunzione opposte per aver fatto cattiva applicazione dei criteri di cui alla norma citata questo giudice è chiamato a vagliare l'adeguatezza degli importi CP_ irrogati da a titolo di sanzione per le violazioni commesse dal ricorrente, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione al fatto illecito realizzato, di cui occorrerà valutare la gravità, anche alla lume della condotta susseguente alla commissione dell'illecito e alle circostanze inerenti alla persona dell'agente.
Premesso ciò va evidenziato che l'omissione contributiva contestata ammontava ad €.
1.063,00 il criterio indicato dalla norma di cui all'art. 23 D.L. 48/23 prevede che la sanzione debba essere quantificata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, quindi, nel caso di specie nel minimo pari ad €. 1.594,50, l'ingiunzione per cui è giudizio ha comminato una sanzione pari ad
€. 1.594,50 ne consegue ictu oculi l'assoluta congruità della stessa, essendo stata comminata nel minimo previsto.
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente effettuata che non ha visto istruttoria e neppure, da parte dell' , il CP_1 deposito di note conclusive autorizzate, quindi, in complessivi €. 1.700,00 per onorari ex D.M.
147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti da pagarsi a carico del ricorrente ed in favore dell' CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto conferma integralmente l'atto impugnato con condanna della ricorrente al pagamento delle somme ivi ingiunte;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.700,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 21/05/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
Oggi 21 maggio 2025 alle ore 9,43 innanzi al Giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli presente in Ufficio ed in collegamento mediante l'applicativo “Teams” ex art. 127bis c.p.c., compare l'Avv.
Rossella Giommi, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Mazzini, per la parte ricorrente, e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' CP_1
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, il difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato contestato, richiesto e concluso anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria, insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Giommi fa espresso riferimento alla sentenza n. 258 del 21.02.2025 del Tribunale di Firenze sovrapponibile al caso di specie.
In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i difensori si rimettono a giustizia, chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e previa camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 11,13 alle ore 12,34 per Collegio civile in presenza Pres. Dott.ssa Capannoli) decide la causa come da sentenza di seguito estesa a verbale venendo a costituirne parte integrante, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Su invito del Giudice, i procuratori delle parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 9,54). Il giudice provvede alla lettura del verbale. Alle ore 17,18 il giudice anche in assenza delle parti dà lettura del dispositivo in udienza. Verbale chiuso alle ore 17,19
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Favia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 278 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente in Scandicci (FI), quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliato in Firenze, Via C. Rosselli n. 38 presso lo studio dell'avvocato Andrea
Mazzini dal quale è rappresentata, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso ordinanza n. OI-001423020 ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni “revocare o annullare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento impugnato per i motivi esposti. Con vittoria di spese di giustizia. Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso si chiede l'applicazione della sanzione nella misura minima consentita
”.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed CP_1
opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 21 maggio 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Con il presente giudizio la ricorrente, nella sua qualità, ha proposto opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. OI-001423020 emessa dall' in riferimento ad omissioni CP_1 contributive relative ai mesi di dicembre 2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto
2017, lamentando esclusivamente l'omessa o tardiva notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81, mai contestando in fatto l'omissione contributiva rilevata ed oggetto de provvedimento impugnato, insistendo per l'annullamento dell' ordinanza opposta.
Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato le avverse difese, depositando CP_1 documentazione attestante la notifica dell'atto presupposto, atto di accertamento prot. N. CP_1
7500.24/10/2018.0129568 del 24.10.2018, ricevuto a mani il 10 novembre 2018, insistendo per la reiezione del ricorso, non essendosi perfezionata l'eccepita decadenza né maturata alcuna prescrizione.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza ex art. 14 l. 689/81
Va evidenziato come siano circostanze di fatto NON contestate ex art. 115 c.p.c. in primis le omissioni contributive relative al periodo dicembre 2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 ed in secondo luogo, ma non meno rilevante, che gli accertamenti, che hanno portato alla contestazione di cui all'atto di accertamento, prot. accertamento, prot. n. . CP_1
7500.24/10/2018.0129568 del 24.10.2018, ricevuto a mani il 10 novembre 2018, siano terminati in prossimità di detta notifica, come dichiarato dall' in comparsa (pag. 5 costituzione CP_1
“….completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti
i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie il completamento di queste attività si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva…”) con ciò solo escludendo la violazione del detto termine per quanto segue.
La norma di cui all'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […]”
Nel caso di specie, l'atto di accertamento inerente alle omissioni contributive per il periodo dicembre 2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto 2017 è stato adottato il 24 ottobre 2018 e notificato in data 10 novembre 2018.
Al fine di verificare se, in concreto, sia riscontrabile la tardività della contestazione lamentata dal ricorrente, pare opportuno prendere le mosse da quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. In particolare, si è osservato che la norma invocata dal ricorrente non predetermina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Si è aggiunto, poi, che spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla
PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903; Cass. civ., sez.
L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n. 14678; nonché, ex plurimis, in tempi più remoti ma in termini ancora condivisibili Cass. civ., sez. L, 2 febbraio 1999, n. 865).
Ebbene, nel caso che ci occupa, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo, alla luce dei seguenti rilievi.
Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il fatto che, allorché ci si riferisce alla contestazione ed all'accertamento che l'ente dovrebbe tempestivamente effettuare, ciò che rileva non è la mera apprensione del fatto materiale, per così dire, “grezzo”, e genericamente percepito/percepibile dalla PA al momento della trasmissione della relativa documentazione da parte dell'autore della violazione o della acquisizione aliunde di tale documentazione, bensì un fatto qualificato, il cui inquadramento quale illecito del tipo poi contestato richiede una elaborazione ed
'aggregazione' dei dati raccolti al fine di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie da contestare. Dunque, nella vicenda che ci occupa, non possono ritenersi sufficienti i riferimenti temporali che la ricorrente prospetta, riferendosi genericamente ad una omessa o tardiva notifica e art. 14 L. 689/81 senza alcun riferimento in ordine alle date effettive nelle quali l'importo dovuto dal contribuente diviene percettibile da parte dell'Istituto previdenziale. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare tale mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
In specie, la violazione per cui è causa inerenti ad omissioni relative al periodo dicembre
2016 e gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio e agosto 2017, è stata oggetto di contestazione nell'ottobre 2018, poco più di un anno dall'ultima omissione (agosto 2017). Si tratta di un arco temporale ragionevole, alla luce di tutto quanto osservato sin qui, ma soprattutto alla luce della circostanza NON contestata che gli accertamenti che hanno condotto alla notifica dell'atto di accertamento, prodromico all'ordinanza qui impugnata, si sono conclusi in prossimità del ottobre 2018 e della notifica effettuata nel novembre 2018 (pertanto entro i novanta giorni di legge), con ciò solo dimostrando che la notifica de qua è avvenuta nei 90 gg. dall'accertamento.
Ad abundantiam, si consideri che, come richiesto dall'indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, incombe sulla parte opponente che contesti la legittimità della sanzione l'onere di allegare e provare le circostanze che rendano incongrue, ingiustificate e colposamente tardive le contestazioni effettuate dall'Amministrazione. Nel caso che ci occupa, tuttavia, parte ricorrente, al di là della prospettazione del tutto generica del superamento del termine di 90 giorni entro i quali CP_ l' avrebbe dovuto notificare l'atto prodromico, non ha allegato alcuna circostanza dalla quale desumersi la colposa tardività addebitabile all'ente convenuto o un'incongruità dei tempi impiegati per la contestazione tale da rendere irragionevole e dunque illegittima la sanzione irrogata. Non ha nemmeno dedotto genericamente quale sarebbe stato per ogni omissione contributiva il dies a quo del decorrere di detto termine decadenziale.
Del resto, proprio recentemente la Suprema Corte ha confermato tale interpretazione normativa estrapolando il seguente motivo di diritto “ il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016,
l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato CP_1 versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna CP_1 attività istruttoria” (v. Cass. 7641/25 e Cass. 8075/25) tale principio può essere esteso al caso di specie ove le omissioni contributive riguardano periodi tutti successivi all'entrata in vigore della norma de qua, con la conseguenza che in assenza di espresse, specifiche e circostanziate contestazioni in ordine alla circostanza fattuale dedotta dall di essere stato in grado di CP_1 terminare gli accertamenti amministrativi necessari ai fini della contestazione solo nell'ottobre 2018 con immediata notifica nel novembre 2018 dell'atto prodromico l'eccezione di decadenza unico motivo posto a fondamento dell'opposizione è smentita e deve essere disattesa e respinta.
Tanto basta per respingere il motivo di doglianza in esame.
Sulle censure in punto di violazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni irrogate
L'art. 11 della legge n. 689 del 1981 prevede che “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. A fronte delle doglianze di parte ricorrente, che censura le ordinanze-ingiunzione opposte per aver fatto cattiva applicazione dei criteri di cui alla norma citata questo giudice è chiamato a vagliare l'adeguatezza degli importi CP_ irrogati da a titolo di sanzione per le violazioni commesse dal ricorrente, alla luce del principio di proporzionalità della sanzione al fatto illecito realizzato, di cui occorrerà valutare la gravità, anche alla lume della condotta susseguente alla commissione dell'illecito e alle circostanze inerenti alla persona dell'agente.
Premesso ciò va evidenziato che l'omissione contributiva contestata ammontava ad €.
1.063,00 il criterio indicato dalla norma di cui all'art. 23 D.L. 48/23 prevede che la sanzione debba essere quantificata da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, quindi, nel caso di specie nel minimo pari ad €. 1.594,50, l'ingiunzione per cui è giudizio ha comminato una sanzione pari ad
€. 1.594,50 ne consegue ictu oculi l'assoluta congruità della stessa, essendo stata comminata nel minimo previsto.
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso e respinto.
Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai minimi di scaglione in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente effettuata che non ha visto istruttoria e neppure, da parte dell' , il CP_1 deposito di note conclusive autorizzate, quindi, in complessivi €. 1.700,00 per onorari ex D.M.
147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti da pagarsi a carico del ricorrente ed in favore dell' CP_1
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto conferma integralmente l'atto impugnato con condanna della ricorrente al pagamento delle somme ivi ingiunte;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.700,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 21/05/2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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