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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 8924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8924/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 5.9.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fantin Parte_1 C.F._1
IN
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Verri CP_1 C.F._2
ED con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla CP_1 sig.ra a GI (PD) il 11.04.2022 trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del predetto Comune all'anno 2022, parte I, numero 2, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative annotazioni, alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso il padre a decorrere dal mese pagina 1 di 5 di settembre 2025. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio presso di sé, nel rispetto di linee guida condivise. I genitori si obbligano al pieno rispetto della bigenitorialità facendo in modo che il figlio mantenga la piena visione della figura materna e paterna allorquando si relazionerà con eventuali nuovi partners dei genitori.
2) Dall'inizio della scuola materna, la madre starà di base con il figlio minore nei fine settimana alternati dal venerdì fino alla domenica sera, due giorni infrasettimanali nelle settimane che terminano con i fine settimana paterni ed un giorno infrasettimanale nelle altre settimane. Le parti si dichiarano flessibili e disponibili a modificare ed ampliare i suddetti tempi di permanenza in relazione agli impegni lavorativi e di studio della sig.ra , nonché delle esigenze del figlio stesso. Pt_1
Considerata la distanza tra le abitazioni delle parti, e per agevolare la permanenza del figlio con la madre, la sig.ra , opportunamente accordandosi con il sig. Pt_1
potrà trascorrere qualche notte dei propri giorni di spettanza con il figlio a CP_1 casa del sig. Al fine di facilitare la chiarezza tra i genitori, eventuali cambi di CP_1 organizzazione dei periodi di permanenza con il figlio minore dovranno essere comunicati tempestivamente via e-mail e/o messaggi su piattaforma “Whatsapp”. Le risposte alle questioni organizzative relative al minore verranno date entro tre giorni, salvo le urgenze.
3) Ciascun genitore, nel periodo di spettanza, consentirà le telefonate dell'altro genitore al figlio, almeno una volta al giorno, in orari da concordare. Il figlio minore, nei rispettivi tempi di permanenza, verrà accudito prevalentemente dagli stessi genitori personalmente e, in caso di impegni lavorativi di questi ultimi o di studio della madre, dai nonni dei due rami genitoriali, ad eccezione pertanto di terze persone e/o altri parenti con i quali il minore non intrattiene stabili rapporti, e salvo sia necessario il ricorso ad un servizio di baby sitting per impedimento anche dei nonni.
4) Se il figlio sarà ammalato, e pertanto non in condizione di spostarsi da una casa all'altra per trascorrere i tempi di permanenza con la madre, verrà accudito dal padre, il quale consentirà alla madre di recarsi presso la propria abitazione per accertarsi dello stato di salute del figlio. La madre avrà diritto a recuperare i giorni che non ha pagina 2 di 5 potuto trascorrere con il figlio, non appena quest'ultimo sarà guarito, accordandosi direttamente con il padre per la settimana successiva o per le successive festività.
5) I ponti scolastici verranno accorpati al fine settimana di competenza del genitore;
le festività senza ponte e le altre sospensioni scolastiche verranno trascorse con il genitore nel giorno di competenza.
Considerato che
la sig.ra frequenta corsi Pt_1 serali presso la scuola superiore e potrà quindi beneficiare dei giorni di vacanza scolastica per trascorrere del tempo con il figlio, le parti potranno concordare una diversa regolamentazione delle festività e dei ponti scolastici, anche qualora ricadano nei periodi di spettanza paterni, tenendo conto delle esigenze e necessità manifestate dal minore.
6) In merito alle vacanze scolastiche natalizie, le stesse verranno suddivise tra i genitori in due periodi, che saranno alternati di anno in anno: dalla sospensione scolastica del 24/12 al 31/12 mattina per il primo periodo e dal 31/12 mattina al termine delle vacanze, con accompagnamento a casa del padre la sera prima della ripresa della scuola per il secondo periodo. Per quest'anno il minore trascorrerà il primo periodo con il padre, mentre la madre trascorrerà con il figlio il secondo periodo e così alternativamente di anno in anno.
7) In merito alle vacanze scolastiche pasquali, il figlio minore starà, ad anni alterni, con ciascun genitore, dal Giovedì Santo fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. Il periodo di vacanza scolastica previsto per il Carnevale sarà invece trascorso con la madre.
8) In merito alle vacanze scolastiche estive, il figlio minore trascorrerà in via esclusiva con la madre tre settimane, anche non consecutive, e con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodi da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il
31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località, l'albergo o l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con il figlio, il mezzo (treno, aereo, nave), gli orari di partenza e di arrivo. In ogni caso durante il periodo di vacanza sarà garantito il contatto telefonico
(anche videotelefonata) quotidiano con il minore.
9) Se possibile, ciascun genitore terrà con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno anche se non rientra fra quelli di competenza, mentre, sempre se possibile, il figlio trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori. pagina 3 di 5 10) Dal mese di settembre 2025, quando cesserà l'obbligo del sig. di CP_1 corrispondere alla sig.ra il contributo al mantenimento del figlio e l'assegno di Pt_1 mantenimento per la stessa sig.ra , il Sig. percepirà integralmente Pt_1 CP_1
l'assegno unico per il figlio, e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei propri tempi di permanenza. Le spese straordinarie per il figlio, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
17.1.2017, da intendersi integralmente trascritto, verranno ripartite tra le parti al
50%.
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore.
12) Le spese del presente procedimento debbono intendersi compensate integralmente tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2025, e , premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in GI (PD) in data 11.4.2022, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.2, parte I, anno 2022, che dall'unione coniugale era nato il figlio il 2.12.2021, che con sentenza Per_1
n.590/2024, passata in giudicato il 2.10.2024, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 24/25.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (dovendo ritenersi frutto di mero errore materiale il riferimento alla separazione personale contenuto nella nota sottoscritta dalla ricorrente ). Pt_1
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, pagina 4 di 5 omologata con sentenza di questo Tribunale n. 590/2024, in data 1/2.10.2024, passata in giudicato il 2.10.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni relative al figlio, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti come documentate in atti, e che non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio stesso.
Attesa la natura del procedimento, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesto anche dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
GI (PD) in data 11.4.2022, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 2, parte I, anno 2022;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. ED Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 8924/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 5.9.2025 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Fantin Parte_1 C.F._1
IN
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Verri CP_1 C.F._2
ED con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. e dalla CP_1 sig.ra a GI (PD) il 11.04.2022 trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del predetto Comune all'anno 2022, parte I, numero 2, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative annotazioni, alle seguenti condizioni:
“1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso il padre a decorrere dal mese pagina 1 di 5 di settembre 2025. La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza del figlio presso di sé, nel rispetto di linee guida condivise. I genitori si obbligano al pieno rispetto della bigenitorialità facendo in modo che il figlio mantenga la piena visione della figura materna e paterna allorquando si relazionerà con eventuali nuovi partners dei genitori.
2) Dall'inizio della scuola materna, la madre starà di base con il figlio minore nei fine settimana alternati dal venerdì fino alla domenica sera, due giorni infrasettimanali nelle settimane che terminano con i fine settimana paterni ed un giorno infrasettimanale nelle altre settimane. Le parti si dichiarano flessibili e disponibili a modificare ed ampliare i suddetti tempi di permanenza in relazione agli impegni lavorativi e di studio della sig.ra , nonché delle esigenze del figlio stesso. Pt_1
Considerata la distanza tra le abitazioni delle parti, e per agevolare la permanenza del figlio con la madre, la sig.ra , opportunamente accordandosi con il sig. Pt_1
potrà trascorrere qualche notte dei propri giorni di spettanza con il figlio a CP_1 casa del sig. Al fine di facilitare la chiarezza tra i genitori, eventuali cambi di CP_1 organizzazione dei periodi di permanenza con il figlio minore dovranno essere comunicati tempestivamente via e-mail e/o messaggi su piattaforma “Whatsapp”. Le risposte alle questioni organizzative relative al minore verranno date entro tre giorni, salvo le urgenze.
3) Ciascun genitore, nel periodo di spettanza, consentirà le telefonate dell'altro genitore al figlio, almeno una volta al giorno, in orari da concordare. Il figlio minore, nei rispettivi tempi di permanenza, verrà accudito prevalentemente dagli stessi genitori personalmente e, in caso di impegni lavorativi di questi ultimi o di studio della madre, dai nonni dei due rami genitoriali, ad eccezione pertanto di terze persone e/o altri parenti con i quali il minore non intrattiene stabili rapporti, e salvo sia necessario il ricorso ad un servizio di baby sitting per impedimento anche dei nonni.
4) Se il figlio sarà ammalato, e pertanto non in condizione di spostarsi da una casa all'altra per trascorrere i tempi di permanenza con la madre, verrà accudito dal padre, il quale consentirà alla madre di recarsi presso la propria abitazione per accertarsi dello stato di salute del figlio. La madre avrà diritto a recuperare i giorni che non ha pagina 2 di 5 potuto trascorrere con il figlio, non appena quest'ultimo sarà guarito, accordandosi direttamente con il padre per la settimana successiva o per le successive festività.
5) I ponti scolastici verranno accorpati al fine settimana di competenza del genitore;
le festività senza ponte e le altre sospensioni scolastiche verranno trascorse con il genitore nel giorno di competenza.
Considerato che
la sig.ra frequenta corsi Pt_1 serali presso la scuola superiore e potrà quindi beneficiare dei giorni di vacanza scolastica per trascorrere del tempo con il figlio, le parti potranno concordare una diversa regolamentazione delle festività e dei ponti scolastici, anche qualora ricadano nei periodi di spettanza paterni, tenendo conto delle esigenze e necessità manifestate dal minore.
6) In merito alle vacanze scolastiche natalizie, le stesse verranno suddivise tra i genitori in due periodi, che saranno alternati di anno in anno: dalla sospensione scolastica del 24/12 al 31/12 mattina per il primo periodo e dal 31/12 mattina al termine delle vacanze, con accompagnamento a casa del padre la sera prima della ripresa della scuola per il secondo periodo. Per quest'anno il minore trascorrerà il primo periodo con il padre, mentre la madre trascorrerà con il figlio il secondo periodo e così alternativamente di anno in anno.
7) In merito alle vacanze scolastiche pasquali, il figlio minore starà, ad anni alterni, con ciascun genitore, dal Giovedì Santo fino al pomeriggio del giorno di Pasqua e con l'altro dal pomeriggio del giorno di Pasqua fino alla ripresa della scuola. Il periodo di vacanza scolastica previsto per il Carnevale sarà invece trascorso con la madre.
8) In merito alle vacanze scolastiche estive, il figlio minore trascorrerà in via esclusiva con la madre tre settimane, anche non consecutive, e con il padre due settimane, anche non consecutive, in periodi da comunicare all'altro genitore possibilmente entro il
31/05 di ogni anno;
in caso di sovrapposizione dei periodi negli anni pari la decisione spetterà alla madre e negli anni dispari spetterà al padre. I genitori avranno cura di comunicarsi la località, l'albergo o l'indirizzo dell'alloggio in cui intenderanno recarsi in vacanze con il figlio, il mezzo (treno, aereo, nave), gli orari di partenza e di arrivo. In ogni caso durante il periodo di vacanza sarà garantito il contatto telefonico
(anche videotelefonata) quotidiano con il minore.
9) Se possibile, ciascun genitore terrà con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno anche se non rientra fra quelli di competenza, mentre, sempre se possibile, il figlio trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori. pagina 3 di 5 10) Dal mese di settembre 2025, quando cesserà l'obbligo del sig. di CP_1 corrispondere alla sig.ra il contributo al mantenimento del figlio e l'assegno di Pt_1 mantenimento per la stessa sig.ra , il Sig. percepirà integralmente Pt_1 CP_1
l'assegno unico per il figlio, e ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei propri tempi di permanenza. Le spese straordinarie per il figlio, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del
17.1.2017, da intendersi integralmente trascritto, verranno ripartite tra le parti al
50%.
11) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad ottenere il rilascio o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore.
12) Le spese del presente procedimento debbono intendersi compensate integralmente tra le parti.”
Conclusioni del P.M.: Parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.9.2025, e , premesso di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in GI (PD) in data 11.4.2022, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n.2, parte I, anno 2022, che dall'unione coniugale era nato il figlio il 2.12.2021, che con sentenza Per_1
n.590/2024, passata in giudicato il 2.10.2024, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, proponevano domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Con note scritte depositate in data 24/25.9.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio (dovendo ritenersi frutto di mero errore materiale il riferimento alla separazione personale contenuto nella nota sottoscritta dalla ricorrente ). Pt_1
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, pagina 4 di 5 omologata con sentenza di questo Tribunale n. 590/2024, in data 1/2.10.2024, passata in giudicato il 2.10.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni relative al figlio, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico-patrimoniale delle parti come documentate in atti, e che non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio stesso.
Attesa la natura del procedimento, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, come richiesto anche dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
GI (PD) in data 11.4.2022, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, al n. 2, parte I, anno 2022;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. ED Sacchetto
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