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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 7429/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Risarcimento danni per crimini di guerra e contro l'umanità- Fondo ristori”
VERTENTE
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Cremona Parte_1
-Ricorrente- E
Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
-Resistenti- E
Controparte_3
-Resistente contumace-
pagina 1 di 19
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 19.6.2023, Parte_1
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale la REPUBBLICA
[...]
FEDERALE di GERMANIA, la ITALIANA, in persona del CP_3
Presidente del Consiglio dei Ministri, e il Controparte_2
, in persona del Ministro p.t., chiedendone la condanna in
[...]
solido tra loro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del d.l. n. 36 del 30 Aprile
2022, convertito con modifiche dalla l. 29 Giugno 2022 n. 79, e dell'art. 8 comma 11 ter del d.l. n. 198 del 29 Dicembre 2022, convertito con modifiche dalla l. n. 14 del 24.2.2023, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell'eccidio di di Palazzuolo sul Senio verificatosi il 18 Pt_2
Luglio 1944 ad opera del reparto delle forze armate naziste denominato
“3. ” ove aveva perso la vita suo padre. Controparte_4
Esponeva l'attrice, a fondamento della propria pretesa, che nel Luglio del 1944 suo padre, aveva 30 anni, lavorava come contadino della Persona_1
Parrocchia di Fantino di Palazzuolo sul Senio e viveva presso la canonica di quella chiesa con sua moglie di 26 anni e i suoi tre figli, Controparte_5
e rispettivamente di 7, 5 e 3 anni. Per_2 Pt_1 Per_3
La mattina del martedì 18 Luglio del 1944 si trovava presso il Persona_1
podere Castellara per la consueta annuale mietitura dei campi, assieme a tale
Persona_4
Mentre procedevano nel proprio lavoro, i due malcapitati venivano sorpresi ed immediatamente aggrediti, dalla stessa pattuglia tedesca che il giorno prima aveva brutalmente ucciso ventotto innocenti nella vicina borgata di Crespino del Lamone.
e tentarono invano la fuga ma vennero Persona_1 Persona_4
entrambi attinti dai mitragliatori nazisti. pagina 2 di 19 Parte ricorrente evidenziava come la famiglia dopo la prematura Per_1
morte di , era precipitata in una difficile situazione economica. Per_1
Con la sua mancanza, infatti, era venuta meno anche l'unica fonte di sostentamento.
La vedova rimasta sola con tre figli a carico, per sostenere il peso Persona_5
dovette fare ricorso all'aiuto materiale dei giovanissimi figli.
e la sorella, odierna ricorrente, cesseranno anzitempo gli studi per Per_2
lavorare nei campi.
fratello di , per aiutarli nell'estrema difficoltà, aveva Persona_6 Per_1
ospitato e i suoi figli presso la propria abitazione, insieme alla propria CP_5
famiglia, in località Fontanelice.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti illeciti de quo e conseguentemente che venisse accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, iure proprio per la perdita del padre, nonché iure hereditatis per i danni subiti dalla madre da dividere pro quota, 1/3, a conseguire la somma € 475.586,67, con conseguente condanna della , in solido con la Repubblica Italiana, al Controparte_3
pagamento degli importi sopra indicati.
Si costituivano la e il Controparte_1
i quali, contestando Controparte_2
quanto ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Eccepivano, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire da parte della odierna ricorrente iure hereditatis per intervenuta prescrizione del diritto ad accettare l'eredità.
Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda per mancanza di prova dei fatti costitutivi dell'illecito e, in caso di accoglimento, avanzavano eccezione di compensazione con quanto eventualmente già percepito a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza del fatto illecito. pagina 3 di 19 Non si costituiva la REPUBBLICA FEDERALE di della quale CP_3
pertanto veniva dichiarata la contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies co III cpc, all'udienza del 12.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1) Sulla giurisdizione dello Stato italiano
In via preliminare- ancorché non sia stata oggetto di eccezione da parte convenuta- va affermata la giurisdizione dello Stato italiano in ordine ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, quali quelli compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'1 Settembre 1939 e l'8 Maggio
1945.
E' noto come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 238 del 2014, ha affermato una regola derogatoria alla norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri per atti iure imperii, nel senso che di tale norma non vi è l'adeguamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. quando ciò comporterebbe la violazione del diritto al giudice di chi sia stato vittima di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Ha affermato, testualmente, la Corte con la predetta sentenza che «l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione del giudice italiano consentita dagli artt. 2 e 24 pagina 4 di 19 Cost. protegge la funzione, non anche comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo, ma sono espressamente ritenuti e qualificati illegittimi, in quanto lesivi di diritti inviolabili».
Con tale pronuncia è stata altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbligava il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Analoga dichiarazione di illegittimità costituzionale ha investito l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno), anche quest'ultimo - per quanto risulta chiaramente dalla motivazione - nella parte concernente il suddetto obbligo di adeguamento alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia.
Pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati non possono esservi dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano nei confronti della CP_3
ribadita dalla Suprema Corte la quale, difatti, ha avuto modo di osservare che
«l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n.
238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (Cass. SS.UU. n. 20442/2020) e, ancora, che
«la proponibilità, contro la , della domanda volta al Controparte_3
risarcimento dei danni conseguenti alla commissione, da parte del regime nazista, di crimini pagina 5 di 19 contro l'umanità nei confronti di cittadini italiani (nella specie, la cattura in Grecia e la successiva deportazione in un lager tedesco, con adibizione ai lavori forzati in condizione di schiavitù tra il 1943 e il 1945) non è preclusa dalla norma consuetudinaria internazionale che sancisce l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti compiuti iure imperii, la cui operatività nel nostro ordinamento, in forza dell'art. 10 Cost., trova il proprio limite nel rispetto del diritto fondamentale alla dignità umana, riconducibile agli artt. 2 e 24
Cost.» (Cass. n. 3642/2024).
Affermata la giurisdizione dello Stato italiano, si vedrà infra quale dovrà essere la statuizione nei confronti della Repubblica qualora il Controparte_3
fatto illecito allegato da parte ricorrente quale causa petendi della sua pretesa risarcitoria sia sussumibile tra i crimini di guerra e contro l'umanità e la responsabilità del fatto sia ascrivibile alla Repubblica Tedesca: ovverosia se il contenuto del provvedimento decisorio debba essere di accertamento o di condanna.
In ogni caso, quanto sin qui affermato esclude la fondatezza del difetto di legittimazione passiva della sollevata dall'Avvocatura, trattandosi di CP_3
Stato estero evocato in giudizio nello Stato italiano per crimini commessi dalle sue truppe militari.
2)La vicenda storica posta a fondamento della domanda risarcitoria e il diritto del congiunto al risarcimento per perdita del rapporto parentale
L'ampia produzione documentale di parte ricorrente- unitamente alla sostanziale non contestazione specifica da parte della resistente, si sensi dell'art. 115 cpc- consente di ritenere provati i fatti da essa allegati quale causa petendi della pretesa risarcitoria.
Innanzi tutto è storicamente provato l'eccidio di avvenuto il 18 Luglio Pt_2
del 1944 allorquando il battaglione del Terzo Raich, “
3. Controparte_6
pagina 6 di 19 Bataillon Italien”, quale rappresaglia all'uccisione di due soldati tedeschi, dopo aver fatto il precedente 17 Luglio 1944 prigionieri venti civili, portati sul greto del fiume Lamone e lì trucidati nella vicina località di Crespino, la mattina seguente del 18 Luglio del 1944 lo stesso battaglione, dirigendosi verso il territorio di Palazzuolo sul Senio, proseguì il saccheggio di altri poderi e di altre famiglie inermi.
Altri tredici uomini in località furono tragicamente uccisi dai soldati Pt_2
nazisti, oltre ad altri sconosciuti incontrati casualmente lungo la strada.
La presenza di tra le vittime dell'eccidio del 18 luglio 1944 si Persona_1
ricava dai seguenti documenti:
- estratti per riassunto del registro degli atti di morte con indicazione della nascita di Persona_1
- lettera di Persona_7
- estratto da “Deutsches Historisches Institut in Rom” in http://militari- tedeschi.dhi-roma.it/ortdb;
- foto del Comando tedesco in Crespino, luglio 1944; Persona_8
- manoscritto 12.11.1945; Persona_9
- estratto dall'“Atlante storico delle stragi nazifasciste”;
- estratto Arch. n. Prot. n. 0003177 attestante morte Tes_1 Controparte_7
(nomin. n. 20); Persona_1
- foto lapidi poste in località Crespino del Lamone, presso il Monumento
Ossario di Viale Martiri della Libertà 19;
- lapide di Palazzuolo sul Senio posta presso lo storico Palazzo Comunale;
- pubblicistica, estratti da giornali, riviste;
- monumento Ossario di Crespino del Lamone (ove riposano i resti delle vittime dell'eccidio);
- lapidi commemorative ed espositori informativi in Marradi e Palazzuolo;
- foto di alcune cerimonie commemorative, tra il 1945 ed oggi, dell'eccidio nazista;
pagina 7 di 19 - conferimento onorificenza al valor civile al Comune di Marradi;
- conferimento onorificenza al valor civile al Palazzuolo sul Senio.
Trattasi di crimini di guerra e contro l'umanità, integranti illecito doloso- le cui conseguenze devono essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 cc- compiuti dai militari tedeschi del battaglione del «3. » del Controparte_4
Terzo Reich e, come tali, imputabili alla in forza del rapporto CP_3
organico esistente.
Ed invero, l'art. 6 secondo comma, lett. b) dello Statuto del Tribunale Militare
Internazionale di Norimberga (istituito l'8 Agosto1945) annovera tra i 1) crimini di guerra «l'assassinio, i cattivi trattamenti e la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati, l'assassinio o i cattivi trattamenti di prigionieri di guerra o delle persone sul mare, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare»; tra 2) i crimini contro l'umanità, «l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso contro popolazioni civili, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi...».
L'uccisione della popolazione civile avvenuta in località il 18 Luglio Pt_2
1944, ove venne ucciso integra pertanto crimine di guerra. Persona_1
La ricorrente, quale figlia del deceduto ha quindi diritto al Persona_1
risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale ai sensi dell'art 2043 cc, evidenziandosi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità lo ha elaborato descrivendolo come «quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più
pagina 8 di 19 fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti» (Cass. n. 9196/2018).
In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva, il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. n.
23469/2018; Cass. 901/2018; Cass. n. 7513/2018).
Ai fini probatori va aggiunto che «in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione» (Cass. n. 9010/2022), con la precisazione che
«l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur").
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» (Cass. n. 22397/2022; Cass. n.
3767/2018).
Tali rapporti di indifferenza o odio non sono stati oggetto neppure di allegazione da parte della convenuta, sì che nel caso di specie troverà piena applicazione la presunzione suddetta. pagina 9 di 19 Come accennato prima, la perdita del rapporto parentale riguarda la vittima primaria- e la vittima secondaria- figlia Persona_1 Parte_1
che, per effetto dell'illecito commesso dalle truppe naziste, si è vista recisa definitivamente ogni possibilità di vita in comune con il proprio congiunto
(padre).
Tanto precisato in ordine alla sussistenza del diritto, si procederà alla quantificazione del danno risarcibile.
Ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si farà ricorso alle tabelle integrate a punto del Tribunale di Milano del 2024, ove il
'valore punto' è pari, per la perdita di genitori, figli, coniugi e assimilati, come nel caso in questione, ad € 3.911.
Va così tenuto conto, ai fini risarcitori, dei parametri contenuti nelle predette tabelle e, precisamente: 1) l'età del danneggiato primario, 2) l'età del danneggiato secondario, 3) la convivenza, 4) la sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius, 5) la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
Si valuteranno i rapporti tra vittima primaria e congiunto mettendo in rilievo tuttavia, quanto al requisito previsto supra sub n. 5), che per la brutalità del fatto come sopra ricostruito, per la improvvisa e sconvolgente perdita del padre che la figlia ha patito-soprattutto in considerazione della sua giovane età- per il vuoto che tale uccisione ha lasciato nelle sua vita e, soprattutto, per la intensità della relazione affettiva assolutamente piena tra un padre e la figlia dell'età di appena 5 anni, nella 'forbice' prevista dalle citate tabelle tra 0 e 30, si riconoscerà il valore massimo.
Al riguardo si evidenzia che non può trovare accoglimento l'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura al fine di limitare la pretesa risarcitoria della ricorrente, in quanto sarebbe stato onere della convenuta di dimostrare la percezione da parte di di indennità o Parte_1
pagina 10 di 19 risarcimenti in conseguenza dell'illecito per cui è causa: onere probatorio, tuttavia, non assolto.
Risarcimento spettante a iure proprio, quale figlia di Parte_1 [...]
in termini di punti. Per_1
-Età della vittima primaria, 30 anni: 24 punti.
-Età della vittima secondaria, 5 anni: 28 punti.
-Convivenza: 16 punti, in quanto la vittima primaria e la vittima secondaria convivevano.
-Sopravvivenza di altri congiunti: 1 congiunto (la madre): 12 punti.
-Qualità ed intensità della relazione affettiva: 30 punti, poiché, come affermato supra, tale valutazione massima è la conseguenza dell'efferatezza del crimine, dell'incolmabile vuoto lasciato dalla perdita del padre, dell'intensità del vincolo tra padre e figlia.
Totale punti: 110, pari ad € 391.103,00 importo così ridotto in quanto superiore al limite massimo previsto tabellarmente.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n. 16237/2005).
Alla parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulle somme come sopra accertate a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi pagina 11 di 19 anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla soma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass. n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n. 9515/2007; Cass. n.
20742/2004; Cass. n. n. 3871/2004 e Cass. n. 11712/2002).
Tuttavia tale data intermedia, nella fattispecie, non può essere esattamente individuata nel tempo esattamente a metà tra la morte di e la Persona_1
presente decisione, poiché il ritardato pagamento del risarcimento in favore delle vittime superstite va ancorato ad epoca successiva all'istituzione del
Fondo ristori di cui all'art. 43 d.l. n. 36/2022, allorquando l'obbligo risarcitorio
è divenuto esigibile, sì che tali interessi- che comunque assolvono ad una funzione risarcitoria- andranno computati dalla data della proposizione della domanda e, quindi, dalla data del deposito del ricorso.
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 19.6.2023 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
3) Individuazione del soggetto tenuto al pagamento del risarcimento e relative statuizioni da adottare nel presente procedimento
L'unico soggetto tenuto al pagamento dei danni reclamati dalle ricorrenti è il presso cui è stato istituito, con d.l. n. 36/2022, il c.d. 'Fondo ristori'.
Ed invero, l'art. 43 del citato d.l. n. 36/2022 è così rubricato: «Istituzione del
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in pagina 12 di 19 danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945»
Esso, inoltre, prevede:
«
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e
l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica Controparte_3
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità previste dal CP_9
presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il CP_9
pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento
e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti. pagina 13 di 19
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1…».
Inoltre, l'art. 2 co 2 del decreto interministeriale del 28 Giugno 2023- che ha introdotto una normativa sub-primaria autorizzata proprio dall'art. 43- prevede che è «a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94».
In definitiva, dalle previsioni normative primarie e sub-primarie richiamate si ricava che 1) il diritto all'accesso al Fondo spetta a chi è munito di titolo divenuto definitivo che contenga l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra compiuti da Terzo Reich, 2) l'obbligo di pagamento grava solo ed esclusivamente sul in forza della dotazione monetaria prevista CP_9
dall'art. 43, 3) l'unico soggetto tenuto quindi al pagamento è il presso cui il predetto Fondo è stato istituito, con esclusione quindi di ogni possibile condanna della Controparte_1
pagina 14 di 19 Quanto appena affermato sub 2)- in ordine al pagamento a carico esclusivo del con provvista proveniente dal Fondo- esclude che vi possa essere una condanna della Controparte_3
Le norma richiamate, infatti, sono inequivoche nello stabilire che i diritti risarcitori possano essere fatti valere solo sul 'Fondo ristori' con obbligo al pagamento da parte del
D'altra parte, che non vi possa essere condanna della si ricava dallo CP_3
stesso incipit dell'art. 43 là dove afferma l'istituzione del Fondo, «assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1961, n. 1263»: il che evidenzia la volontà, da parte del Legislatore, di chiudere definitivamente ogni questione risarcitoria nei confronti della già definita negli accordi di CP_3
Bonn del 1961, di cui uno recepito dal DPR n. 1263/1961, tenendo indenne la e facendosi «carico- con una norma virtuosa, anche se onerosa - del 'ristoro' CP_3
dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo
Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani»(Corte Cost. n.
159/2023).
Conferma, infine, la conclusione cui si è giunti in ordine alla non assoggettabilità della ad un pronuncia di condanna l'ulteriore CP_3
previsione prevista dall'art. 43 co 3 ove si prevede che «Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della per il risarcimento di CP_3
danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti», tanto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 159/2023, ha avuto modo di affermare, per quel che riguarda la fase esecutiva di sentenze di condanna della che l'accesso al Fondo CP_3
configura «una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a
pagina 15 di 19 contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più proponibile una nuova». CP_3
Tanto renderebbe giuridicamente inutile una sentenza di condanna della
Germania quando, poi, essa non sarebbe eseguibile esecutivamente.
La pronuncia riguardante la a giusto titolo evocata nel presente CP_3
giudizio, sarà di mero accertamento in ordine all'eccidio compiuto, in Crespino del Lamone e in Marradi, verificatosi il 17 e 18 Luglio 1944, ad opera Pt_2
delle forze armate naziste denominate “3. ”. Controparte_4
4) Le statuizioni di rigetto
Non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente iure hereditatis per la perdita del rapporto parentale tra la madre, Controparte_5
e il marito poiché, sebbene astrattamente predicabile, a fronte Persona_1
dell'accezione dell'Avvocatura che ha eccepito la prescrizione decennale ai sensi dell'art. 480 cc del diritto di accettare l'eredità, parte ricorrente non può essere qualificata quale successore universale nei rapporti giuridici facenti capo alla madre poiché difetta l'accettazione dell'eredità. Controparte_5
Ed invero la ricorrente, a fronte dell'eccezione dell'Avvocatura, non ha provato la sua qualità di erede.
E' stato precisato, al riguardo, che «un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione» (Cass. n.
12646/2020).
Ebbene, nella fattispecie l'Avvocatura ha eccepito puntualmente la prescrizione ex art. 480 cc e ha evidenziato, al riguardo, che è Persona_1
deceduto il 18.7.1944, e che l'accettazione dell'eredità sarebbe dovuta intervenire entro il termine del 18.7.1954 da parte della odierna ricorrente, o al pagina 16 di 19 più al raggiungimento del suo diciottesimo anno di età, e cioè entro il
19.4.1957.
Ha inoltre eccepito che non è stata fornita dimostrazione dell'avvenuta accettazione dell'eredità di entro il termine del 18.7.1954 da Persona_1
parte della moglie né dell'eredità di Controparte_5 Controparte_5
deceduta il 24.1.1998, entro il termine del 24.1.2008, da parte della figlia
Parte_1
Ora, a fronte delle predette eccezioni, la ricorrente non ha dimostrato le accettazioni ereditarie di cui sopra.
Infatti, si deve rilevare che non vi è alcun atto che dimostri che la madre abbia accettato l'eredità del marito né che Controparte_5 Persona_1
la ricorrente abbia accettato l'eredità materna entro il termine di 10 anni dalla morte di questa.
Va rammentato che il nostro ordinamento, differentemente da quello francese e tedesco, non ha accolto il principio del passaggio automatico, in capo all'erede, del patrimonio del de cuius (principio della saisine) e che, di conseguenza, l'eredità si acquista esclusivamente con l'accettazione, espressa o tacita che sia, oppure a mezzo di atti quale la vendita, la donazione o la cessione dei propri diritti successori che il chiamato all'eredità compia.
Poiché non risulta alcuno atto dal quale desumere l'accettazione dell'eredità di e di da parte della ricorrente Persona_1 Controparte_5 Parte_1
si deve concludere che alcun diritto si è trasferito iure ereditatis da
[...]
alla propria figlia con la conseguenza che la ricorrente non Persona_10
può conseguire un credito risarcitorio che non è mai entrato nel patrimonio dei suoi dante causa.
In definitiva: 1) ha acquisito, iure proprio, un diritto Controparte_5
risarcitorio per la perdita del rapporto parentale con il congiunto
[...]
suo marito;
2) tale pretesa risarcitoria si sarebbe potuta trasferire iure Per_1
ereditatis nel patrimonio della figlia 3) difetta, tuttavia, la Parte_1
pagina 17 di 19 dimostrazione che abbia accettato l'eredità del marito;
4) Controparte_5
difetta la dimostrazione che abbia accettato l'eredità Parte_1
materna; 4) conseguentemente, la ricorrente non può vantare alcuna pretesa risarcitoria in relazione ad un credito che non risulta essere entrato nel patrimonio del suo dante causa.
5) Le spese processuali
Le spese, quanto al rapporto tra i ricorrenti ed il seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra
€ 260.000,01 ed € 520.000, ed operata una decurtazione del 50% sulla fase istruttoria, posto che sono state depositate le memorie ex art. 281-duodecies co
IV cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcun incombente istruttorio,
e sulla fase decisoria consistita nella sola discussione orale della causa.
Quanto al rapporto tra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio, le spese possono essere compensate attesa l'assoluta novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese, dichiara la REPUBBLICA FEDERALE di GERMANIA responsabile della morte di avvenuta il 18.7.1945 a seguito Persona_1
dell'eccidio compiuto in Fantino di Palazzuolo sul Senio;
condanna il al Controparte_2
pagamento, mediante provista proveniente esclusivamente dal Fondo ristori istituito con d.l. n 36/2022, al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di € 391.103 oltre alla corresponsione, in favore della pagina 18 di 19 predetta parte e sulla somma come sopra determinata, degli interessi compensativi nella misura legale a decorrere dalla data della domanda,
19.06.2023, e sino a quella della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra determinato, ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il alla rifusione, Controparte_2
in favore dei ricorrenti, delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 1.713 per esborsi, € 14.170 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
rigetta ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti della e compensa tra le parti le Controparte_1
spese processuali.
Firenze, 15.I.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
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