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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Mandato, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Cosenza alla via D. Milelli n. 19 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore-opponente -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34 è domiciliata ex lege;
- convenuto opposto -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- convenuta – opposta contumace - avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento. conclusioni: come rassegnate al procuratore di parte attrice nelle note depositate telematicamente ex art. 189 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
e l , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 8 avverso le cartelle di pagamento n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n.
03420180017390246000 (per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di
€ 1.716,96), n. 03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n. 03420200026448412000
(per il credito di € 4.104,26).
A fondamento dell'opposizione, rilevava che era venuto a conoscenza delle suddette cartelle a seguito di propria richiesta inviata all , al fine di verificare Controparte_2 un'eventuale propria posizione debitoria, e dell'elenco dalla stessa inviato;
che le cartelle non erano mai state notificate e che, comunque, in riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n.
03420180019456866000, n. 03420190034864323000 e n. 03420200026448412000, trattandosi di importi iscritti a ruolo negli anni 2012, 2013 e 2018, gli stessi risultavano prescritti, in ragione del tempo intercorso tra la notificazione degli atti presupposti e quella, eventuale e tardiva, delle cartelle;
che, peraltro, le indicazioni relative alle date di notifica delle cartelle risultanti dagli estratti di ruolo non costituivano prova dell'avvenuta e regolare notificazione delle stesse, spettando all'amministrazione allegare la documentazione atta a fornire la relativa dimostrazione.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento impugnate.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il aveva impugnato cartelle Pt_1 emesse dall , lamentando di vizi inerenti esclusivamente la fase Controparte_2 dell'esecuzione del credito;
nel merito, deduceva che i crediti vantati dalla non potevano CP_1 considerarsi prescritti, quantomeno in relazione all'attività di competenza della stessa, avendo provveduto tempestivamente sia all'emissione e notificazione delle ordinanze-ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative, sulla base degli atti di accertamento trasmessi, sia alla successiva iscrizione a ruolo dei suddetti atti impositivi, poi trasmettendo tutta la documentazione all'Agenzia dell'Entrate e Riscossione, l'unica competente per la fase esecutiva e, pertanto, la sola chiamata a rispondere dei vizi relativi alla riscossione del credito.
Chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione, in quanto unica legittimata passiva.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva della o che, in subordine e, in caso di accoglimento della domanda, Controparte_1 fosse condannata solo l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione non si costituiva in giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza dell'1.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell che, Controparte_2 nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Si deve premettere che, alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti l'omessa notificazione e/o la regolarità del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento e, quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione avverso cinque cartelle di Parte_1 pagamento: n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n. 03420180017390246000
(per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di € 1.716,96), n.
03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n. 03420200026448412000 (per il credito di
€ 4.104,26), assumendo che le stesse non gli fossero mai state notificate, essendone venuto a conoscenza solo a seguito di propria richiesta inviata all' , al fine Controparte_2 di verificare un'eventuale propria posizione debitoria.
Inoltre, l'opponente ha dedotto che dall'elenco trasmesso dall' Controparte_2 fossero indicate alcune date di notificazione delle cartelle, inidonee a costituire la prova della ritualità del procedimento di notificazione, e che, comunque, in riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420180019456866000, n. 03420190034864323000 e n.
03420200026448412000, trattandosi di importi iscritti a ruolo negli anni 2012, 2013 e 2018, gli stessi fossero prescritti, in ragione del tempo intercorso tra la notificazione degli atti presupposti e quella, eventuale e tardiva, delle cartelle.
In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento pagina 3 di 8 di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass.
Civ., n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del
2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che pagina 4 di 8 siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014).
Orbene, nella fattispecie in esame, la convenuta non si è costituita Controparte_2 nel presente giudizio, sicchè non risulta allegata la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione delle cartelle impugnate nei confronti del debitore opponente, non essendovi in atti la relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r., come previsto dall'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016;
Cass. n. 16949 del 24/07/2014);
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21.2.2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per Identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Nella fattispecie in esame, pertanto, le indicazioni relative alle date di notifica delle cartelle risultanti dall'elenco allegato dall'attore e/o dagli estratti di ruolo non sono idonee a provare l'avvenuta e regolare notificazione delle stesse, spettando all'amministrazione allegare la documentazione atta a fornire la relativa dimostrazione.
Consegue che, in mancanza di simile allegazione, va dichiarata l'invalidità delle cartelle di pagamento n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n. 03420180017390246000
(per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di € 1.716,96), n.
03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n. 03420200026448412000 (per il credito di
€ 4.104,26) impugnate da , per difetto di prova della relativa notificazione, Parte_1 risultando assorbito il motivo diretto a far valere la prescrizione dei crediti sottesi ad alcune delle cartelle, in ossequio al principio della ragione più liquida. pagina 5 di 8 Quanto alla posizione del , appare meritevole di Controparte_1
accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso sollevata.
La Suprema Corte ha ribadito che, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è
l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c.. (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del
18/01/2017; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017).
In particolare, l'agente della riscossione è l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa), ma, al tempo stesso, si
è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; ancor più di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del 29/12/2023).
In conclusione, per le opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto pagina 6 di 8 aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione (cfr. Cass. Civ., n.
3870 del 12.2.2024).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, poiché l'opponente ha dedotto esclusivamente vizi afferenti la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e/o l'intervenuta prescrizione dei crediti alle stesse sottesi, per il tempo decorso tra l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica delle cartelle, ossia questioni afferenti la fase esecutiva vera e propria, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo alla sola e non anche rispetto al Controparte_2 Controparte_1
, non essendo stati dedotti motivi di opposizione relativi agli atti prodromici di
[...] competenza dell'ente impositore.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, relativamente al rapporto processuale tra l'opponente e l' , le stesse seguono la soccombenza e sono Controparte_2 liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Rispetto al , in considerazione delle ragioni della Controparte_1 decisione e del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'invalidità delle Parte_1
cartelle di pagamento n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n.
03420180017390246000 (per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di € 1.716,96), n. 03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n.
03420200026448412000 (per il credito di € 4.104,26), per difetto di prova della relativa notificazione;
2) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti del Controparte_1
, per difetto di legittimazione passiva;
[...]
3) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 237,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compensi pagina 7 di 8 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) compensa le spese di lite tra l'opponente ed il . Controparte_1
Cosenza, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1562 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Mandato, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Cosenza alla via D. Milelli n. 19 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore-opponente -
E
(C.F. ) in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, via Gioacchino Da Fiore n. 34 è domiciliata ex lege;
- convenuto opposto -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- convenuta – opposta contumace - avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento. conclusioni: come rassegnate al procuratore di parte attrice nelle note depositate telematicamente ex art. 189 c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 [...]
e l , proponendo opposizione Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 8 avverso le cartelle di pagamento n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n.
03420180017390246000 (per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di
€ 1.716,96), n. 03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n. 03420200026448412000
(per il credito di € 4.104,26).
A fondamento dell'opposizione, rilevava che era venuto a conoscenza delle suddette cartelle a seguito di propria richiesta inviata all , al fine di verificare Controparte_2 un'eventuale propria posizione debitoria, e dell'elenco dalla stessa inviato;
che le cartelle non erano mai state notificate e che, comunque, in riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n.
03420180019456866000, n. 03420190034864323000 e n. 03420200026448412000, trattandosi di importi iscritti a ruolo negli anni 2012, 2013 e 2018, gli stessi risultavano prescritti, in ragione del tempo intercorso tra la notificazione degli atti presupposti e quella, eventuale e tardiva, delle cartelle;
che, peraltro, le indicazioni relative alle date di notifica delle cartelle risultanti dagli estratti di ruolo non costituivano prova dell'avvenuta e regolare notificazione delle stesse, spettando all'amministrazione allegare la documentazione atta a fornire la relativa dimostrazione.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento impugnate.
Si costituiva in giudizio il che, preliminarmente, Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il aveva impugnato cartelle Pt_1 emesse dall , lamentando di vizi inerenti esclusivamente la fase Controparte_2 dell'esecuzione del credito;
nel merito, deduceva che i crediti vantati dalla non potevano CP_1 considerarsi prescritti, quantomeno in relazione all'attività di competenza della stessa, avendo provveduto tempestivamente sia all'emissione e notificazione delle ordinanze-ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative, sulla base degli atti di accertamento trasmessi, sia alla successiva iscrizione a ruolo dei suddetti atti impositivi, poi trasmettendo tutta la documentazione all'Agenzia dell'Entrate e Riscossione, l'unica competente per la fase esecutiva e, pertanto, la sola chiamata a rispondere dei vizi relativi alla riscossione del credito.
Chiedeva, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione, in quanto unica legittimata passiva.
Concludeva chiedendo che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva della o che, in subordine e, in caso di accoglimento della domanda, Controparte_1 fosse condannata solo l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione al pagamento delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, l'Agenzia dell'Entrate e Riscossione non si costituiva in giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, all'udienza dell'1.12.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell che, Controparte_2 nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Si deve premettere che, alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente opposizione agli atti esecutivi, in riferimento alle questioni attinenti l'omessa notificazione e/o la regolarità del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento e, quale opposizione all'esecuzione, in relazione alle deduzioni volte a far valere la prescrizione del credito, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione avverso cinque cartelle di Parte_1 pagamento: n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n. 03420180017390246000
(per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di € 1.716,96), n.
03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n. 03420200026448412000 (per il credito di
€ 4.104,26), assumendo che le stesse non gli fossero mai state notificate, essendone venuto a conoscenza solo a seguito di propria richiesta inviata all' , al fine Controparte_2 di verificare un'eventuale propria posizione debitoria.
Inoltre, l'opponente ha dedotto che dall'elenco trasmesso dall' Controparte_2 fossero indicate alcune date di notificazione delle cartelle, inidonee a costituire la prova della ritualità del procedimento di notificazione, e che, comunque, in riferimento ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420180019456866000, n. 03420190034864323000 e n.
03420200026448412000, trattandosi di importi iscritti a ruolo negli anni 2012, 2013 e 2018, gli stessi fossero prescritti, in ragione del tempo intercorso tra la notificazione degli atti presupposti e quella, eventuale e tardiva, delle cartelle.
In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento pagina 3 di 8 di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass.
Civ., n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del
2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che pagina 4 di 8 siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014).
Orbene, nella fattispecie in esame, la convenuta non si è costituita Controparte_2 nel presente giudizio, sicchè non risulta allegata la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta notificazione delle cartelle impugnate nei confronti del debitore opponente, non essendovi in atti la relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento della raccomandata a.r., come previsto dall'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016;
Cass. n. 16949 del 24/07/2014);
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21.2.2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per Identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Nella fattispecie in esame, pertanto, le indicazioni relative alle date di notifica delle cartelle risultanti dall'elenco allegato dall'attore e/o dagli estratti di ruolo non sono idonee a provare l'avvenuta e regolare notificazione delle stesse, spettando all'amministrazione allegare la documentazione atta a fornire la relativa dimostrazione.
Consegue che, in mancanza di simile allegazione, va dichiarata l'invalidità delle cartelle di pagamento n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n. 03420180017390246000
(per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di € 1.716,96), n.
03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n. 03420200026448412000 (per il credito di
€ 4.104,26) impugnate da , per difetto di prova della relativa notificazione, Parte_1 risultando assorbito il motivo diretto a far valere la prescrizione dei crediti sottesi ad alcune delle cartelle, in ossequio al principio della ragione più liquida. pagina 5 di 8 Quanto alla posizione del , appare meritevole di Controparte_1
accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dallo stesso sollevata.
La Suprema Corte ha ribadito che, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è
l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c.. (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del
18/01/2017; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017).
In particolare, l'agente della riscossione è l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi.
Anche di recente, infatti, si è precisato che sussiste il litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, con riferimento alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatoria relative a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cioè, ai casi in cui sia dedotta, a base dell'opposizione avverso la cartella di pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione amministrativa), ma, al tempo stesso, si
è ribadito che il principio generale, nella materia, è quello dettato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, in caso di opposizioni esecutive regolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperatorio, e ciò anche in caso di riscossione a mezzo ruolo di crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023; ancor più di recente, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36505 del 29/12/2023).
In conclusione, per le opposizioni esecutive vere e proprie proposte nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo, nelle quali non vi è da recuperare un momento di tutela necessario che non ha potuto pagina 6 di 8 aver luogo per vizi degli atti presupposti, la scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva opera pienamente e, di conseguenza, la legittimazione passiva necessaria, in caso di contestazione di quest'ultima, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione (cfr. Cass. Civ., n.
3870 del 12.2.2024).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, poiché l'opponente ha dedotto esclusivamente vizi afferenti la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento e/o l'intervenuta prescrizione dei crediti alle stesse sottesi, per il tempo decorso tra l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica delle cartelle, ossia questioni afferenti la fase esecutiva vera e propria, la legittimazione passiva va riconosciuta in capo alla sola e non anche rispetto al Controparte_2 Controparte_1
, non essendo stati dedotti motivi di opposizione relativi agli atti prodromici di
[...] competenza dell'ente impositore.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, relativamente al rapporto processuale tra l'opponente e l' , le stesse seguono la soccombenza e sono Controparte_2 liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M.
n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
Rispetto al , in considerazione delle ragioni della Controparte_1 decisione e del comportamento processuale delle parti, appaiono ravvisabili fondati motivi atti a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'invalidità delle Parte_1
cartelle di pagamento n. 03420120051111247000 (per il credito di € 2.034,87), n.
03420180017390246000 (per il credito di € 3.323,62), n. 03420180019456866000 (per il credito di € 1.716,96), n. 03420190034864323000 (per il credito di € 1.634,34) e n.
03420200026448412000 (per il credito di € 4.104,26), per difetto di prova della relativa notificazione;
2) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione nei confronti del Controparte_1
, per difetto di legittimazione passiva;
[...]
3) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese del giudizio, liquidate in € 237,00 per esborsi ed in € 2.540,00 per compensi pagina 7 di 8 professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) compensa le spese di lite tra l'opponente ed il . Controparte_1
Cosenza, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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