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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2702 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 presente atto, dall'Avv. Manuela Marullo (C.F.: e C.F._2 dall'Avv. Antonio Pivetti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi n.13. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, Avv. P.IVA_1 Giuseppe Di Maggio, elettivamente domiciliato in Cefalù, via Roma, 33, presso lo studio legale avv. Michele Allegra (C.F. il quale dichiara di C.F._4 volere ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta certificata: , che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato speciale in calce all'originale del presente atto. RESISTENTE Oggetto: risarcimento del danno da perdita di chances per mancata valutazione dei risultati. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.7.2023, ha adito il Giudice Parte_1 del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del
[...]
, in persona del legale rappresentante, osservando che: ex Controparte_1 dipendente del resistente fino al 30.8.2019 con la qualifica di Responsabile CP_1 del Settore Fabbisogno del Personale, Patrimonio ed Affari Economici – P.O. VI cat. D, trail 2011 e il 2019 era stata destinataria, nella qualità di Responsabile della struttura organizzativa, dei vari obiettivi annualmente assegnatile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, come previsti su base triennale con rispettive deliberazioni della Giunta Municipale n. 230 del 2011 (per il triennio 2011/2013), e piano individuale della performance e n. 142 del 8.11.2016 (triennio 2016/2018), e piano individuale della performance, con esclusione dei due anni 2014 e 2015 per colpa della resistente;
pur avendo profuso l'impegno in funzione degli obiettivi indicati, non si era mai vista valutare l'attività svolta al fine dell'accertamento del raggiungimento dei suddetti obiettivi e della conseguente erogazione di quella parte variabile della retribuzione costituita dall'indennità di
1 risultato;
invano aveva sollecitato l'amministrazione a effettuare detta valutazione evidenziando, per ciascun obiettivo assegnatole, in ragione di anno, la relativa attività svolta dal proprio servizio in seno ai vari procedimenti amministrativi avviati e funzionali allo scopo (analiticamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio da pag. 3 a pag. 25), siccome poi definitivamente approvati con deliberazione della Giunta Municipale e/o del Consiglio Comunale;
si era configurato, pertanto, un altissimo livello di probabilità di giudizio pienamente positivo con diritto alla corresponsione della relativa indennità di risultato;
l'amministrazione era tenuta a misurare e valutare la performance ai sensi del d.lgs. n.150/2009, il cui art. 7 la obbligava ad adottare, con apposito provvedimento, il 2
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” allo scopo di procedere annualmente a valutare la performance organizzativa e individuale, presupponente l'introduzione del ciclo di gestione della performance, previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto, che rappresentava la premessa logica e metodologica dell'intero processo, e si basava sul principio della trasparenza;
trattavasi di atto dovuto da parte dell'Ente datore di lavoro e refluente sul sistema retributivo anche ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato;
pertanto, l'omessa valutazione della performance integrava un inadempimento contrattuale a fronte del quale il dipendente, previa dimostrazione di potere ragionevolmente ritenere di avere raggiunto l'obiettivo, poteva far valere nei confronti del proprio datore di lavoro una legittima pretesa risarcitoria da perdita di chance, economicamente apprezzabile in funzione di quella parte della retribuzione variabile che lo stesso non aveva potuto maturare per fatto e colpa del datore di lavoro;
pretesa risarcitoria basata sul diritto soggettivo del lavoratore di ottenere che le valutazioni datoriali in ordine alle prestazioni e ai relativi risultati del lavoratore fossero formulate nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt.1175 e 1375 c.c.; avendo ella sempre raggiunto gli obiettivi assegnatile, l'inadempimento del le aveva precluso la possibilità CP_1 di potere percepire l'indennità di risultato per gli anni 2011-2019 nella misura massima del danno da perdita di chance subito quantificabile, in via equitativa, nella stessa misura massima della indennità di risultato, conseguibile ai sensi del c.c.n.l.. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni “- ritenere e dichiarare l'inadempimento del con riferimento all'obbligo Controparte_1 normativo e contrattuale di valutazione della performance individuale della ricorrente per le annualità 2011-2019; - conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance, commisurato all'indennità di risultato nella sua misura massima o in quella che verrà ritenuta equa e, per l'effetto - condannare il
[...]
al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella Controparte_1 misura massima di €.24.475,00, ovvero in quella diversa da liquidarsi in via equitativa. - In via istruttoria, ove contestate le circostanze dedotte a sostegno delle domande spiegate, specie con riferimento al contenuto degli atti amministrativi ivi richiamati e, in generale, di tutta la documentazione richiamata nel presente ricorso e non allegata in quanto non in possesso della ricorrente, si chiede la produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione degli stessi, con riserva, se necessario, di indicarli analiticamente.” .
2 Il , nel costituirsi ha replicato che: il Controparte_1 CP_1 CP_1 aveva posto in essere le attività necessarie giungendo alla conclusione che non vi fossero le ragioni obiettive per corrispondere l'indennità di risultato;
per gli anni 2014-2015 si era trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi per fatti a esso non imputabili;
non risultava che la ricorrente avesse raggiunto obbiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli riconducibili alla sua ordinaria attività dirigenziale, né aveva dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi che avrebbero legittimato la percezione dell'indennità di risultato, né ancora aveva indicato gli obiettivi fissati e il loro conseguimento, condizione imprescindibile a prescindere dalla costituzione del Nucleo di valutazione del risultato;
la ricorrente non aveva prodotto il documento 3 programmatico dell'ente per gli anni per cui aveva richiesto il pagamento dell'indennità, così come non aveva dato prova di avere raggiunto gli obbiettivi;
non aveva fornito la prova di quanto oggetto delle pretese azionate né era possibile supplire a tale lacuna probatoria invocando l'esibizione in giudizio da parte della resistente delle delibere e della documentazione dalla ricorrente non prodotte: onere da assolvere anche in caso di mancata valutazione poiché i dipendenti con funzione organizzativa – come la ricorrente - che proponevano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, dovevano specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'amministrazione - e dovevano, in caso di contestazione, dimostrare che quell'obiettivo era stato raggiunto anche in assenza di una valutazione positiva (cfr. Cass. 16/02/2024, n. 4258); inoltre, l'ordine di esibizione non poteva essere disposto dal giudice in difetto della dimostrazione di una pregressa istanza rivolta dalla parte all'amministrazione e da questa disattesa;
non ricorrevano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno invocato;
la ricorrente non aveva specificato i criteri in forza dei quali aveva quantificato il danno in € 24.475,00 alla luce del criterio giurisprudenziale per cui nell'eseguire tale calcolo si deve utilizzare il cd. coefficiente di riduzione. Ha così concluso “- rigettare tutte le domande azionate da , perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare Parte_2 e dichiarare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto alla ricorrente dalla resistente a titolo di risarcimento per perdita da chance;
- con salvezza di spese e competenze.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025 depositate dalle parti Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione Invero, la ricorrente, ex dipendente con responsabilità di posizione organizzativa, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente alla omessa attivazione del giudizio di valutazione della performance organizzativa e individuale da parte del Nucleo di valutazione del resistente. CP_1 Trattasi di atto dovuto ai sensi del co. 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 150/2009 secondo cui
“2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.” al punto che “Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per
3 l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.” (co. 5 nella formulazione originaria). Inoltre, l'art. 7 stabilisce che “1) Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
… 3) Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le 4 procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”: comma quest'ultimo successivamente abrogato con DPR n. 105/2016. I successivi artt. 8 e 9 disciplinano rispettivamente gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che anche il resistente CP_1 ha istituito “un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzative e individuale” con deliberazione n. 141 del 26.8.2011 che non risulta né tra le produzioni effettuate dalla ricorrente né tra i documenti per i quali è richiesta l'emissione di ordine di esibizione a carico dell'amministrazione resistente. Ancora, risulta istituita anche la Commissione per la valutazione della trasparenza e dell'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) organo di cui si richiamano le deliberazioni in merito ai sistemi per la misurazione e la valutazione della performance: deliberazioni anche esse non prodotte in giudizio né richiamate specificatamente dalla ricorrente al fine della loro esibizione da parte della resistente. Ciò premesso si osserva che anche recentemente la Cassazione (n. 5746/2024) ha precisato che “La retribuzione di risultato ha… natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento (Cass., Sez. L, n. 11899 del 12 maggio 2017). Pertanto, occorre prendere atto che dall'astratta previsione di una retribuzione di risultato non può discendere, in capo al potenziale destinatario della stessa, un diritto soggettivo immediatamente esigibile. Da ciò, però, non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede. Il dipendente, quindi, è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. Tutte
4 queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di 5 indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015). Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà … dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale
o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame. Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017). Detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Per l'esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006). La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera
5 giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di 6 probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023). Orbene, nel caso di specie è documentato che il resistente ha approvato sia CP_1 il piano delle performance anni 2011-2013 sia quello per gli anni 2016-2019: piani nei quali si indicano gli obiettivi programmati, si approva la scheda obiettivo della performance individuale (non risulta invece prodotta quella performance organizzativa) il cui grado di raggiungimento è demandato al giudizio del costituendo Nucleo di Valutazione o Organismo indipendente di valutazione. Sono altresì prodotte le relazioni sulla performance individuale redatte dalla stessa ricorrente per il triennio 2011-2013, per il biennio 2014-2015, 2016-2018 e per l'anno 2019. Ciò premesso, col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto due diversi tipi di inadempimento: quello per l'omessa valutazione della performance individuale rispetto agli obiettivi dei piani per gli anni 2011-2013 e 2016-2018 e parziale 2019 e quello per l'omessa indicazione degli obiettivi per il biennio 2014- 2015. Per entrambi la ricorrente ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chances, allegando l'inadempimento dell'amministrazione e sostenendo che nel caso del danno da omessa valutazione, ella è tenuta a provare una plausibile occasione perduta della positiva valutazione della sua performance mentre nel caso della omessa indicazione degli obiettivi della performance individuale ella è tenuta provare che la mancata predisposizione degli obiettivi le ha fatto perdere la concreta e probabile opportunità di ottenere la retribuzione di risultato, a causa dell'inerzia del datore di lavoro. Per quanto attiene il danno relativo al 2019 la domanda non appare accoglibile atteso che la ricorrente non avrebbe comunque potuto portare a termine quelli eventualmente assegnati a causa del collocamento in pensione dal 30.8.2019. Passando all'esame dei due piani di performance triennale, si osserva che la ricorrente ha – come già anticipato – chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per l'omessa valutazione della performance individuale a lei assegnata. Orbene, considerato che il danno consegue all'inadempimento del resistente CP_1 allegato correttamente dalla ricorrente, il giudicante rileva che la ricorrente ha descritto, con riferimento ai singoli obiettivi, l'attività svolta dall'ufficio del quale ella è titolare della P.O. e le relative delibere di approvazione. Detta attività a volte è attribuita genericamente “al servizio”, altre volte alla stessa ricorrente: per ognuna di dette delibere la ha indicato l'attività complessivamente svolta, la Pt_1
6 pertinenza rispetto al singolo obiettivo e la relativa delibera di approvazione. Rispetto ad alcuna di dette delibere e del relativo contenuto dedotto dalla , Pt_1 il resistente ha sostenuto l'erroneità della relativa deduzione. CP_1 Deve, pertanto, affermarsi che a fronte di una costante approvazione da parte degli organi comunali degli elaborati prodotti dall'ufficio del quale la ricorrente era responsabile di P.O., è ampiamente plausibile che il Nucleo di valutazione o l'O.I.V. avrebbe espresso una valutazione positiva della performance organizzativa nonché della performance individuale della ricorrente in qualità di componente nonché titolare di posizione responsabile. D'altra parte, l'amministrazione resistente non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di un giudizio negativo espresso nei riguardi 7 dell'attività svolta dalla ricorrente. Relativamente al biennio 2014-2015, si rileva che, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione comunale conseguente alla omessa indicazione degli obiettivi, quest'ultima non ha fornito alcuna prova di trovarsi nell'impossibilità di indicarli, con la conseguenza che anche per detti anni, occorre verificare che, nel caso della loro indicazione, la ricorrente ha subito una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Orbene, anche per detti anni la ricorrente ha dedotto la specifica attività svolta, inerente la prosecuzione dell'attività tesa a conseguire i medesimi risultati del triennio precedente, con la conseguente positiva approvazione manifestata dall'amministrazione resistente nonché con l'utile impiego dei risultati forniti dall'ufficio di cui la ricorrente ricopre la P.O. Anche in questo caso, si registra l'assenza di qualunque contestazione da parte della resistente sì che anche per detti anni, deve ritenersi che ove la resistente avesse indicato quali obiettivi quelli indicati nel triennio precedente – come di fatto perseguiti – la ricorrente avrebbe con elevata probabilità ottenuto la valutazione positiva e la conseguente indennità di risultato. Accertato, dunque, l'inadempimento del resistente, nonché l'esistenza degli CP_1 obiettivi di performance individuale, la ampiamente plausibile (superiore al 51%) valutazione posizione di detta performance della ricorrente, residua determinare il danno derivante, quale conseguenza immediata e diretta, dalla perdita di chance. Secondo la contrattazione collettiva, “l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.” (art. 10, co. 3) la quale a sua volta “varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità….” (co. 2): dunque, l'indennità di risultato può variare da 1 milione a 6,25 milioni di lire annui lordi. Ciò premesso, secondo le allegazioni - non contestate - della ricorrente, la retribuzione di posizione era stata determinata, per le annualità oggetto del giudizio, in € 9.000,00 con Delibera n. 247 del 30.12.2010 (All.9) e in € 9.450,00 con Delibera n. 91 del 24.07.2018 (All.10). Pertanto, la retribuzione di risultato alla quale la ricorrente poteva aspirare ammonta ad un importo variabile fra il 10% ed il 25% di € 9.000,00 per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ossia in un range compreso fra € 900,00 ed €
7 2.250,00 annui, nonché di € 9.450,00 per il 2018, in un range compreso fra € 945,00 ed € 2.362,50 annui. Ciò posto, non essendovi alcuna certezza che la performance individuale della ricorrente sarebbe stata valutata 100, né prossima a 90 atteso che, come emerge dalle stesse deduzioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, alcuni obiettivi non sono stati raggiunti subito ma hanno richiesto la loro reiterazione mentre in altri casi carenze di personale hanno rallentato il raggiungimento degli obiettivi senza potere rispettare il cronoprogramma previsto, si ritiene plausibile applicare una diminuente parametrata ad una ipotetica valutazione pari a 80, corrispondendo questa ad una valutazione decisamente positiva in base all'id quod plerumque accidit. 8 La ricorrente, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato equitativamente in € 1.800,00 (80% di € 2.250,00) annui per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché in € 1.890,00 (80% di € 2.362,50) per il 2018: oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore. Atteso l'esito del giudizio in cui la domanda della ricorrente ha trovato parziale accoglimento, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del giudizio che seguono la soccombenza per i restanti 2/3 e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del in persona del legale Controparte_1 rappresentante;
per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento per perdita di chances a CP_1 favore della nella misura di € 1.800,00 annui per le annualità 2011, 2012, Pt_1 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché di € 1.890,00 per il 2018, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
rigetta per il resto. Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna il alla rifusione dei CP_1 restanti 2/3 a favore della che liquida in complessivi € 2.000,00 per Pt_1 compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre l'importo del contributo unificato. Termini Imerese, 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
8
Parte_1 (C.F.: rappresentata e difesa, giusta procura in calce al C.F._1 presente atto, dall'Avv. Manuela Marullo (C.F.: e C.F._2 dall'Avv. Antonio Pivetti (C.F.: ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Via Nicolò Turrisi n.13. RICORRENTE CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, Avv. P.IVA_1 Giuseppe Di Maggio, elettivamente domiciliato in Cefalù, via Roma, 33, presso lo studio legale avv. Michele Allegra (C.F. il quale dichiara di C.F._4 volere ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta certificata: , che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato speciale in calce all'originale del presente atto. RESISTENTE Oggetto: risarcimento del danno da perdita di chances per mancata valutazione dei risultati. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 28.7.2023, ha adito il Giudice Parte_1 del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti del
[...]
, in persona del legale rappresentante, osservando che: ex Controparte_1 dipendente del resistente fino al 30.8.2019 con la qualifica di Responsabile CP_1 del Settore Fabbisogno del Personale, Patrimonio ed Affari Economici – P.O. VI cat. D, trail 2011 e il 2019 era stata destinataria, nella qualità di Responsabile della struttura organizzativa, dei vari obiettivi annualmente assegnatile ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato, come previsti su base triennale con rispettive deliberazioni della Giunta Municipale n. 230 del 2011 (per il triennio 2011/2013), e piano individuale della performance e n. 142 del 8.11.2016 (triennio 2016/2018), e piano individuale della performance, con esclusione dei due anni 2014 e 2015 per colpa della resistente;
pur avendo profuso l'impegno in funzione degli obiettivi indicati, non si era mai vista valutare l'attività svolta al fine dell'accertamento del raggiungimento dei suddetti obiettivi e della conseguente erogazione di quella parte variabile della retribuzione costituita dall'indennità di
1 risultato;
invano aveva sollecitato l'amministrazione a effettuare detta valutazione evidenziando, per ciascun obiettivo assegnatole, in ragione di anno, la relativa attività svolta dal proprio servizio in seno ai vari procedimenti amministrativi avviati e funzionali allo scopo (analiticamente richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio da pag. 3 a pag. 25), siccome poi definitivamente approvati con deliberazione della Giunta Municipale e/o del Consiglio Comunale;
si era configurato, pertanto, un altissimo livello di probabilità di giudizio pienamente positivo con diritto alla corresponsione della relativa indennità di risultato;
l'amministrazione era tenuta a misurare e valutare la performance ai sensi del d.lgs. n.150/2009, il cui art. 7 la obbligava ad adottare, con apposito provvedimento, il 2
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” allo scopo di procedere annualmente a valutare la performance organizzativa e individuale, presupponente l'introduzione del ciclo di gestione della performance, previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto, che rappresentava la premessa logica e metodologica dell'intero processo, e si basava sul principio della trasparenza;
trattavasi di atto dovuto da parte dell'Ente datore di lavoro e refluente sul sistema retributivo anche ai fini della quantificazione della retribuzione di risultato;
pertanto, l'omessa valutazione della performance integrava un inadempimento contrattuale a fronte del quale il dipendente, previa dimostrazione di potere ragionevolmente ritenere di avere raggiunto l'obiettivo, poteva far valere nei confronti del proprio datore di lavoro una legittima pretesa risarcitoria da perdita di chance, economicamente apprezzabile in funzione di quella parte della retribuzione variabile che lo stesso non aveva potuto maturare per fatto e colpa del datore di lavoro;
pretesa risarcitoria basata sul diritto soggettivo del lavoratore di ottenere che le valutazioni datoriali in ordine alle prestazioni e ai relativi risultati del lavoratore fossero formulate nel rispetto dei parametri oggettivi previsti dalla legge e dal contratto collettivo nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt.1175 e 1375 c.c.; avendo ella sempre raggiunto gli obiettivi assegnatile, l'inadempimento del le aveva precluso la possibilità CP_1 di potere percepire l'indennità di risultato per gli anni 2011-2019 nella misura massima del danno da perdita di chance subito quantificabile, in via equitativa, nella stessa misura massima della indennità di risultato, conseguibile ai sensi del c.c.n.l.. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni “- ritenere e dichiarare l'inadempimento del con riferimento all'obbligo Controparte_1 normativo e contrattuale di valutazione della performance individuale della ricorrente per le annualità 2011-2019; - conseguentemente, per i motivi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno da perdita di chance, commisurato all'indennità di risultato nella sua misura massima o in quella che verrà ritenuta equa e, per l'effetto - condannare il
[...]
al risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella Controparte_1 misura massima di €.24.475,00, ovvero in quella diversa da liquidarsi in via equitativa. - In via istruttoria, ove contestate le circostanze dedotte a sostegno delle domande spiegate, specie con riferimento al contenuto degli atti amministrativi ivi richiamati e, in generale, di tutta la documentazione richiamata nel presente ricorso e non allegata in quanto non in possesso della ricorrente, si chiede la produzione in giudizio da parte dell'Amministrazione degli stessi, con riserva, se necessario, di indicarli analiticamente.” .
2 Il , nel costituirsi ha replicato che: il Controparte_1 CP_1 CP_1 aveva posto in essere le attività necessarie giungendo alla conclusione che non vi fossero le ragioni obiettive per corrispondere l'indennità di risultato;
per gli anni 2014-2015 si era trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi per fatti a esso non imputabili;
non risultava che la ricorrente avesse raggiunto obbiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli riconducibili alla sua ordinaria attività dirigenziale, né aveva dimostrato di avere raggiunto gli obiettivi che avrebbero legittimato la percezione dell'indennità di risultato, né ancora aveva indicato gli obiettivi fissati e il loro conseguimento, condizione imprescindibile a prescindere dalla costituzione del Nucleo di valutazione del risultato;
la ricorrente non aveva prodotto il documento 3 programmatico dell'ente per gli anni per cui aveva richiesto il pagamento dell'indennità, così come non aveva dato prova di avere raggiunto gli obbiettivi;
non aveva fornito la prova di quanto oggetto delle pretese azionate né era possibile supplire a tale lacuna probatoria invocando l'esibizione in giudizio da parte della resistente delle delibere e della documentazione dalla ricorrente non prodotte: onere da assolvere anche in caso di mancata valutazione poiché i dipendenti con funzione organizzativa – come la ricorrente - che proponevano domanda di risarcimento del danno per perdita di "chance" in relazione all'assegnazione dell'indennità di risultato, dovevano specificare quale fosse l'obiettivo della loro posizione organizzativa - ossia il risultato perseguito dall'amministrazione - e dovevano, in caso di contestazione, dimostrare che quell'obiettivo era stato raggiunto anche in assenza di una valutazione positiva (cfr. Cass. 16/02/2024, n. 4258); inoltre, l'ordine di esibizione non poteva essere disposto dal giudice in difetto della dimostrazione di una pregressa istanza rivolta dalla parte all'amministrazione e da questa disattesa;
non ricorrevano i presupposti per la liquidazione equitativa del danno invocato;
la ricorrente non aveva specificato i criteri in forza dei quali aveva quantificato il danno in € 24.475,00 alla luce del criterio giurisprudenziale per cui nell'eseguire tale calcolo si deve utilizzare il cd. coefficiente di riduzione. Ha così concluso “- rigettare tutte le domande azionate da , perché infondate in fatto e in diritto;
- accertare Parte_2 e dichiarare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto alla ricorrente dalla resistente a titolo di risarcimento per perdita da chance;
- con salvezza di spese e competenze.”. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 19.11.2025 depositate dalle parti Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione Invero, la ricorrente, ex dipendente con responsabilità di posizione organizzativa, ha agito per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente alla omessa attivazione del giudizio di valutazione della performance organizzativa e individuale da parte del Nucleo di valutazione del resistente. CP_1 Trattasi di atto dovuto ai sensi del co. 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 150/2009 secondo cui
“2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.” al punto che “Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per
3 l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.” (co. 5 nella formulazione originaria). Inoltre, l'art. 7 stabilisce che “1) Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
… 3) Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
b) le 4 procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.”: comma quest'ultimo successivamente abrogato con DPR n. 105/2016. I successivi artt. 8 e 9 disciplinano rispettivamente gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale. Dall'esame della documentazione prodotta emerge che anche il resistente CP_1 ha istituito “un sistema di valutazione e misurazione delle performance organizzative e individuale” con deliberazione n. 141 del 26.8.2011 che non risulta né tra le produzioni effettuate dalla ricorrente né tra i documenti per i quali è richiesta l'emissione di ordine di esibizione a carico dell'amministrazione resistente. Ancora, risulta istituita anche la Commissione per la valutazione della trasparenza e dell'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) organo di cui si richiamano le deliberazioni in merito ai sistemi per la misurazione e la valutazione della performance: deliberazioni anche esse non prodotte in giudizio né richiamate specificatamente dalla ricorrente al fine della loro esibizione da parte della resistente. Ciò premesso si osserva che anche recentemente la Cassazione (n. 5746/2024) ha precisato che “La retribuzione di risultato ha… natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento (Cass., Sez. L, n. 11899 del 12 maggio 2017). Pertanto, occorre prendere atto che dall'astratta previsione di una retribuzione di risultato non può discendere, in capo al potenziale destinatario della stessa, un diritto soggettivo immediatamente esigibile. Da ciò, però, non può affermarsi che il compimento, da parte della P.A., delle attività necessarie per arrivare alla definizione degli obiettivi necessari perché il dipendente possa ricevere la retribuzione di risultato sia oggetto di una condizione potestativa. La detta P.A., infatti, ove la legge o la contrattazione collettiva la impegnino, come nella specie, ad agire in questo senso, ha l'obbligo di porre in essere tutte le attività preliminari all'individuazione dei menzionati obiettivi e, poi, una volta fatto ciò, di compiere le verifiche prodromiche alla concessione o al diniego della retribuzione di risultato. Nella gestione del rapporto con il lavoratore e nel compimento di siffatte azioni la P.A. deve rispettare i principi di correttezza e buona fede. Il dipendente, quindi, è titolare di un diritto verso la P.A. a che questa attribuisca le responsabilità, assegni gli obiettivi, determini i parametri per definirne il raggiungimento e, infine, compia le valutazioni necessarie. Tutte
4 queste attività non integrano una condizione di un qualche tipo, ma attengono all'adempimento di un'obbligazione. Finché non saranno completate, il dipendente non potrà azionare il suo diritto alla retribuzione di risultato e, dunque, non potrà chiedere siffatto adempimento. Infatti, la giurisprudenza ha già chiarito che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, gli artt. 9 e 10 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31 marzo 1999, attribuiscono ai dipendenti assegnatari di posizioni organizzative una retribuzione di risultato, la cui erogazione è subordinata alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali previamente programmati, sicché il lavoratore non può rivendicare il riconoscimento dell'emolumento, ove ometta di 5 indicare l'obiettivo assegnatogli e l'avvenuto conseguimento dello stesso, senza che assuma rilievo, in tale evenienza, la mancata costituzione, da parte dell'ente, di un nucleo di valutazione del risultato (Cass., Sez. L, n. 10969 del 27 maggio 2015). Il dipendente, però, pur non potendo esercitare l'azione di adempimento, potrà … dolersi della condotta inadempiente della P.A. e, così, chiedere il risarcimento del danno. Al riguardo, il creditore lavoratore dovrà dimostrare solo la fonte (negoziale
o legale) del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento dell'amministrazione. A queste conclusioni si perviene applicando le ordinarie regole civilistiche sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, così come delineate da consolidata giurisprudenza (da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001 in poi). Qualora dovesse risultare che la P.A. non abbia posto in essere alcuna attività alla quale era tenuta e, in questo caso, non abbia dedotto che non vi fossero ragioni obiettive per prevedere una retribuzione di risultato o non abbia allegato di essersi trovata nell'impossibilità di individuare gli obiettivi in esame per causa a lei non imputabile, essa sarà inadempiente rispetto al proprio obbligo di attivare il procedimento che avrebbe dovuto portare alla fissazione degli obiettivi in esame. Il dipendente, allora, potrà chiedere non già una tutela in forma specifica - essendo la condotta menzionata oggetto di un facere discrezionale e infungibile dell'amministrazione - ma una mera tutela per equivalente, ossia risarcitoria. A sua volta, tale risarcimento non potrà che avvenire sub specie di risarcimento del danno da perdita di chance (Cass., Sez. L, n. 9392 del 12 aprile 2017). Detto danno va riconosciuto, ove sussista la prova, fornita anche presuntivamente dal soggetto leso, di una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Per l'esattezza, in tema di risarcibilità dei danni conseguiti da fatto illecito o da inadempimento, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass., Sez. 3, n. 15274 del 4 luglio 2006). La regola per la quale il risarcimento per l'inadempimento dell'obbligazione esige un rapporto causale immediato e diretto fra lo stesso inadempimento e il danno, prevista dall'art. 1223 c.c., pur essendo fondata sulla necessità di limitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti, deve essere intesa, dunque, come orientata ad escludere dal risarcimento esclusivamente le conseguenze dell'inadempimento che non siano connesse a questo in maniera
5 giuridicamente rilevante. In questi termini va interpretata la prescrizione per la quale tale risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno del creditore che di detto inadempimento siano ex art. 1223 c.c. conseguenza propriamente “immediata e diretta”. È compito del giudice di merito accertare la materiale esistenza di un rapporto causale che abbia i menzionati caratteri normativamente richiesti (Cass., Sez. L, n. 9374 del 21 aprile 2006). Il dipendente è tenuto, quindi, ad allegare l'esistenza di un danno da perdita di chance e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo un calcolo di 6 probabilità. Una volta fatto ciò, il giudice, che ritenga fornita tale prova, liquida il danno eventualmente in via equitativa (per una ricostruzione similare, in tema di indennità di posizione, Cass., Sez. L, n. 7110 del 9 marzo 2023). Orbene, nel caso di specie è documentato che il resistente ha approvato sia CP_1 il piano delle performance anni 2011-2013 sia quello per gli anni 2016-2019: piani nei quali si indicano gli obiettivi programmati, si approva la scheda obiettivo della performance individuale (non risulta invece prodotta quella performance organizzativa) il cui grado di raggiungimento è demandato al giudizio del costituendo Nucleo di Valutazione o Organismo indipendente di valutazione. Sono altresì prodotte le relazioni sulla performance individuale redatte dalla stessa ricorrente per il triennio 2011-2013, per il biennio 2014-2015, 2016-2018 e per l'anno 2019. Ciò premesso, col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha dedotto due diversi tipi di inadempimento: quello per l'omessa valutazione della performance individuale rispetto agli obiettivi dei piani per gli anni 2011-2013 e 2016-2018 e parziale 2019 e quello per l'omessa indicazione degli obiettivi per il biennio 2014- 2015. Per entrambi la ricorrente ha domandato il risarcimento del danno da perdita di chances, allegando l'inadempimento dell'amministrazione e sostenendo che nel caso del danno da omessa valutazione, ella è tenuta a provare una plausibile occasione perduta della positiva valutazione della sua performance mentre nel caso della omessa indicazione degli obiettivi della performance individuale ella è tenuta provare che la mancata predisposizione degli obiettivi le ha fatto perdere la concreta e probabile opportunità di ottenere la retribuzione di risultato, a causa dell'inerzia del datore di lavoro. Per quanto attiene il danno relativo al 2019 la domanda non appare accoglibile atteso che la ricorrente non avrebbe comunque potuto portare a termine quelli eventualmente assegnati a causa del collocamento in pensione dal 30.8.2019. Passando all'esame dei due piani di performance triennale, si osserva che la ricorrente ha – come già anticipato – chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance per l'omessa valutazione della performance individuale a lei assegnata. Orbene, considerato che il danno consegue all'inadempimento del resistente CP_1 allegato correttamente dalla ricorrente, il giudicante rileva che la ricorrente ha descritto, con riferimento ai singoli obiettivi, l'attività svolta dall'ufficio del quale ella è titolare della P.O. e le relative delibere di approvazione. Detta attività a volte è attribuita genericamente “al servizio”, altre volte alla stessa ricorrente: per ognuna di dette delibere la ha indicato l'attività complessivamente svolta, la Pt_1
6 pertinenza rispetto al singolo obiettivo e la relativa delibera di approvazione. Rispetto ad alcuna di dette delibere e del relativo contenuto dedotto dalla , Pt_1 il resistente ha sostenuto l'erroneità della relativa deduzione. CP_1 Deve, pertanto, affermarsi che a fronte di una costante approvazione da parte degli organi comunali degli elaborati prodotti dall'ufficio del quale la ricorrente era responsabile di P.O., è ampiamente plausibile che il Nucleo di valutazione o l'O.I.V. avrebbe espresso una valutazione positiva della performance organizzativa nonché della performance individuale della ricorrente in qualità di componente nonché titolare di posizione responsabile. D'altra parte, l'amministrazione resistente non ha dedotto né dimostrato l'esistenza di un giudizio negativo espresso nei riguardi 7 dell'attività svolta dalla ricorrente. Relativamente al biennio 2014-2015, si rileva che, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione comunale conseguente alla omessa indicazione degli obiettivi, quest'ultima non ha fornito alcuna prova di trovarsi nell'impossibilità di indicarli, con la conseguenza che anche per detti anni, occorre verificare che, nel caso della loro indicazione, la ricorrente ha subito una concreta ed effettiva occasione perduta (da valutare in base ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e va liquidato in via equitativa, tenuto conto del grado di probabilità e della natura di danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo. Orbene, anche per detti anni la ricorrente ha dedotto la specifica attività svolta, inerente la prosecuzione dell'attività tesa a conseguire i medesimi risultati del triennio precedente, con la conseguente positiva approvazione manifestata dall'amministrazione resistente nonché con l'utile impiego dei risultati forniti dall'ufficio di cui la ricorrente ricopre la P.O. Anche in questo caso, si registra l'assenza di qualunque contestazione da parte della resistente sì che anche per detti anni, deve ritenersi che ove la resistente avesse indicato quali obiettivi quelli indicati nel triennio precedente – come di fatto perseguiti – la ricorrente avrebbe con elevata probabilità ottenuto la valutazione positiva e la conseguente indennità di risultato. Accertato, dunque, l'inadempimento del resistente, nonché l'esistenza degli CP_1 obiettivi di performance individuale, la ampiamente plausibile (superiore al 51%) valutazione posizione di detta performance della ricorrente, residua determinare il danno derivante, quale conseguenza immediata e diretta, dalla perdita di chance. Secondo la contrattazione collettiva, “l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.” (art. 10, co. 3) la quale a sua volta “varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità….” (co. 2): dunque, l'indennità di risultato può variare da 1 milione a 6,25 milioni di lire annui lordi. Ciò premesso, secondo le allegazioni - non contestate - della ricorrente, la retribuzione di posizione era stata determinata, per le annualità oggetto del giudizio, in € 9.000,00 con Delibera n. 247 del 30.12.2010 (All.9) e in € 9.450,00 con Delibera n. 91 del 24.07.2018 (All.10). Pertanto, la retribuzione di risultato alla quale la ricorrente poteva aspirare ammonta ad un importo variabile fra il 10% ed il 25% di € 9.000,00 per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ossia in un range compreso fra € 900,00 ed €
7 2.250,00 annui, nonché di € 9.450,00 per il 2018, in un range compreso fra € 945,00 ed € 2.362,50 annui. Ciò posto, non essendovi alcuna certezza che la performance individuale della ricorrente sarebbe stata valutata 100, né prossima a 90 atteso che, come emerge dalle stesse deduzioni riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, alcuni obiettivi non sono stati raggiunti subito ma hanno richiesto la loro reiterazione mentre in altri casi carenze di personale hanno rallentato il raggiungimento degli obiettivi senza potere rispettare il cronoprogramma previsto, si ritiene plausibile applicare una diminuente parametrata ad una ipotetica valutazione pari a 80, corrispondendo questa ad una valutazione decisamente positiva in base all'id quod plerumque accidit. 8 La ricorrente, pertanto, ha diritto al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato equitativamente in € 1.800,00 (80% di € 2.250,00) annui per le annualità 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché in € 1.890,00 (80% di € 2.362,50) per il 2018: oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore. Atteso l'esito del giudizio in cui la domanda della ricorrente ha trovato parziale accoglimento, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del giudizio che seguono la soccombenza per i restanti 2/3 e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE Definitivamente pronunciando;
accoglie parzialmente la domanda proposta da nei Parte_1 confronti del in persona del legale Controparte_1 rappresentante;
per l'effetto, condanna il resistente al risarcimento per perdita di chances a CP_1 favore della nella misura di € 1.800,00 annui per le annualità 2011, 2012, Pt_1 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, nonché di € 1.890,00 per il 2018, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
rigetta per il resto. Dichiara compensate per 1/3 le spese di lite e condanna il alla rifusione dei CP_1 restanti 2/3 a favore della che liquida in complessivi € 2.000,00 per Pt_1 compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre l'importo del contributo unificato. Termini Imerese, 19.11.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
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