Sentenza breve 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 18/02/2022, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00279/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2021, proposto da
IL LI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parabita, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ettore Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, Commissario Delegato All'Emergenza Socio Economico Ambientale Nella Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- della determinazione reg. gen. le n. 487 del 13 maggio 2021, trasmessa con nota prot. n. 0010202 del 13 maggio 2021, con la quale il Comune di Parabita ha comunicato a IL LI il diniego all'istanza di autorizzazione ex artt. 87 e 88, del d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel territorio comunale, in Contrada Lamia, sito “LE73052_001 PARABITA-ALEZIO”, foglio n. 11, P.lla n. 345;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa la “Comunicazione del preavviso di avvio di procedimento di diniego” trasmessa con nota prot. n. 0008834 del 26 aprile 2021, con la quale il Comune ha comunicato a IL LI i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione;
e, in via subordinata e gradata,
- dell'art. 9 delle N.T.A. del “Piano di localizzazione impianti alte frequenze” del Comune di Parabita;
- del punto F “Pianificazione comunale” del Regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006 della Regione Puglia “Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze tra 0Hz e 300GHz”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parabita;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 16 ottobre 2020, IL LI S.p.A. ha presentato al Comune un’istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel territorio comunale, in Contrada Lamia, sito “ LE73052_001 PARABITA-ALEZIO ”, foglio n. 11, P.lla n. 345.
Il 21 aprile 2021, la Regione Puglia ha rilasciato l’Accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il 26 aprile 2021 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di diniego per asserito contrasto con l’art. 9 delle NTA e per asserite carenze nella rappresentazione del sito di intervento.
Il 13 maggio 2021 è stato comunicato il diniego oggetto di gravame.
Con tale provvedimento, il Comune:
a) ha sostenuto che il titolo abilitativo non si sia perfezionato per silenzio assenso, in quanto il termine di 90 giorni previsto dall’art. 87, comma 9, decorrerebbe dall’Accertamento di compatibilità paesaggistica;
b) ha ribadito che “ Il Piano di localizzazione degli impianti di alta frequenza del Comune di Parabita, approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2007 (come anche il punto “F” del Regolamento Regionale n. 14/2006), prevede che l’installazione degli impianti sia prevista prioritariamente su aree e immobili di proprietà comunale ”, precisando che “ ciò costituisce una semplice scala di priorità che risponde a un ragionevole bilanciamento di interessi ”;
c) ha contestato: i) l’asserita carenza di documentazione fotografica rispetto al sito di interesse; ii) l’asserita mancanza nell’Analisi di impatto elettromagnetico “ di foto e punti di misura e stima relativi alla civile abitazione n.25 (a soli 18 metri dall’impianto) sulla direttrice 190°, delle civili abitazioni n. 13 e 17 sulla direttrice 310°, della civile abitazione n.6 sulla direttrice 70° ”.
La ricorrente deduce che gli atti impugnati, indicati in epigrafe, sono illegittimi per i seguenti motivi:
in via principale, illegittimità del diniego per vizi autonomi;
1. Violazione dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990;
2. Ulteriore illegittimità del diniego per vizi autonomi: violazione dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano di localizzazione impianti alte frequenze del Comune e del punto F del Regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006 della Regione Puglia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
3. Asserite carenze dell’Analisi di impatto elettromagnetico: incompetenza; violazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Carenza dei presupposti;
4. Asserite carenze dell’Analisi di impatto elettromagnetico. In via subordinata e gradata: eccesso di potere per irragionevolezza;
5. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto. Violazione dell’art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003.
6. In via subordinata e gradata, invalidità autonoma dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano di localizzazione impianti alte frequenze del Comune e del punto F del Regolamento regionale n. 14 del 14 settembre 2006 della Regione Puglia e illegittimità (per invalidità derivata) del diniego.
7. Ulteriore illegittimità dell’art. 9 delle NTA del Piano e del punto F del Regolamento regionale e (per invalidità derivata) del diniego: violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 25 del d.lgs. n. 259 del 2003; dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
8. Illegittimità dell’art. 9 delle NTA del Piano e del punto F del Regolamento regionale e (per invalidità derivata) del diniego: violazione degli artt. 86, 87 e 90 d.lgs. n. 259 del 2003.
9. Violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione del par. 2 dell’art. 4 TUE. Violazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016.
Aderendo all’invito del Collegio, che ha sollecitato le parti a cercare un possibile componimento bonario della controversia attraverso l’individuazione di eventuali localizzazioni alternative idonee, le parti hanno avviato un dialogo costruttivo finalizzato all’individuazione di una possibile localizzazione alternativa, all’esito del quale è stata verificata la possibilità di localizzare l’impianto in un sito diverso rispetto a quello originariamente individuato dalla ricorrente.
Non essendo il Comune proprietario del sito alternativo individuato, lo stesso si è impegnato ad avviare l’ iter per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area individuata.
Con la delibera di G.C. n. 217 dell’11 novembre 2021 – all’esito di apposita procedura negoziata – il Comune ha deliberato di: i) acquistare l’area individuata come idonea all’installazione; ii) dare mandato al Consiglio comunale per la deliberazione di acquisizione al patrimonio comunale del terreno, dopo l’accertamento in entrata delle somme occorrenti per il trasferimento del bene.
Sebbene l’acquisizione del terreno al patrimonio comunale non si sia ancora perfezionata, la ricorrente ha dichiarato – con l’adesione dell’Amministrazione resistente – che è venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Deve essere, quindi, dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO