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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/05/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 489/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso PA C.F._1 dall'avv. GANGEMI PASQUALE MARIA
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. MICELI CARMELO P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. PONTI MATTEO P.IVA_2
CONVENUTI
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la PA [...]
ed al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 47.235,00, da esso attore patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 29.10.2017 nei locali di posti Controparte_2
all'interno del Centro Commerciale “Perla dello Stretto” sito in Villa San Giovanni.
L'attore, in particolare, ha allegato che il giorno 29.10.2017, alle ore 11:00 circa, si trovava presso i locali di posti all'interno del Centro Commerciale “Perla dello Stretto” Controparte_2
sito in Villa San Giovanni per visionare alcuni prodotti elettronici, allorquando, nell'avvicinarsi per meglio osservare un televisore, era inciampato in una pedana (tipo pallet) sporgente in maniera significativa rispetto all'ubicazione del prodotto, del tutto priva di segnalazione e di colore identico alla pavimentazione ivi esistente ed era così caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni.
ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorsogli PA
doveva essere imputata in via esclusiva alle società convenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2019, si è costituita in giudizio la contestando sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa Controparte_1
risarcitoria avanzata da controparte e chiedendo al Tribunale, in via principale, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, qualora fosse stata accertata e dichiarata la responsabilità di essa convenuta, di ridurre il quantum del risarcimento richiesto dall'attore e di riconoscere la sussistenza di un concorso colposo del medesimo ex art. 1227 c.c.
All'udienza del 24.10.2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 15.03.2021, la scrivente Giudice, nel frattempo subentrata nella trattazione del fascicolo, ha rilevato la nullità dell'atto di citazione nei confronti della convenuta non costituita e ne ha disposto la rinnovazione entro il termine perentorio del Controparte_2
16.04.2021.
pagina 2 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.04.2021, si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
Con ordinanza del 24.07.2022, l'attore è stato invitato a chiarire «se abbia inteso far valere una responsabilità extracontrattuale delle parti convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c.» e a precisare a quale titolo fosse coinvolta nella vicenda in esame
[...]
CP_1
Resi dall'attore i chiarimenti richiesti, la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni PA
patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 29.10.2017 nei locali di posti Controparte_2
all'interno del Centro Commerciale “Perla dello Stretto” sito in Villa San Giovanni.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata quale responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attore, l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da una pedana posta all'interno dei locali commerciali di sporgente in maniera significativa rispetto all'ubicazione del prodotto, la cui Controparte_2
particolare condizione non era segnalata né visibile (cosa in custodia).
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli pagina 3 di 10 consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità, quindi, presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res ed il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008); la responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo allegato, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
pagina 4 di 10 Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo, nonché del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ.,
Sez. III, 4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame la domanda attorea si reputa infondata per la mancata prova del nesso di causalità tra la res in custodia e la caduta di parte attrice.
Il ES , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1
ha dichiarato: «conosco i fatti di causa in quanto nel periodo in questione io lavoravo per una ditta esterna che si occupava della sicurezza;
io mi trovavo nei locali dei convenuti, ma non ho assistito alla dinamica dell'evento. Sono stato chiamato da una signora, che mi invitava ad avvicinarmi ad un signore che lamentava di avere dolori. Io mi sono avvicinato nel punto che la signora mi aveva indicato e ho visto l'attore in piedi;
lo stesso si trovava in piedi e nel reparto televisori, posto in cui mi riferiva di essere caduto. Mi riferiva che in conseguenza della caduta gli faceva male la gamba e pertanto io ho proposto più volte di chiamare un'ambulanza, ma
l'attore mi riferiva che voleva che venisse avvisato il fratello. Ho visto, infatti, che l'attore chiamava telefonicamente il fratello per essere aiutato ed io, nel frattempo, ho preso una sedia che si trovava vicino alla casse, dove ho fatto sedere il signore;
preciso che questa sedia aveva le rotelle;
dopo che l'attore si è seduto sulla sedia, sono stato io a spingerlo con la sedia fino a fuori dal centro commerciale e, precisamente, fino all'entrata principale, dove si trovava il
pagina 5 di 10 fratello; ho visto quest'ultimo parcheggiare l'autovettura e insieme a me abbiamo aiutato
l'attore a salire sulla predetta vettura» (cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
La ES , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: «io al Tes_2
tempo dei fatti svolgevo mansioni di cassiera e mi trovavo alla cassa quando una cliente si è avvicinata verso di me ed il mio collega per informarci che c'era un Testimone_1
signore che si lamentava perché era caduto per terra;
il mio collega si è subito recato verso il malcapitato mentre io sono rimasta alla cassa;
quando il mio collega è ritornato verso la cassa, io e lui abbiamo preso una sedia con delle rotelle, classica da ufficio, e l'abbiamo portata nel reparto TV;
l'attore era in piedi e il mio collega gli ha dato la sedia e l'attore si è seduto;
abbiamo chiesto più volte se necessitasse di aiuto dal 118 ma lui si è rifiutato, dicendo che aveva già chiamato il fratello per essere preso. Preciso che l'attore non era dolorante e che noi abbiamo chiesto allo stesso se volesse che chiamassimo l'ambulanza perché per prassi facciamo così; quando qualcuno cade noi chiediamo sempre se vogliono essere soccorsi con ambulanza;
l'attore era da solo. Preciso che io dopo essere stata nel reparto TV, mi sono nuovamente recata alla cassa per riprendere le mie mansioni;
ho visto che il mio collega spingeva l'attore sulla sedia con le ruote di cui ho detto prima, fuori dal locale;
non CP_1 ho visto se lo ha accompagnato fuori dal centro commerciale” (cfr. verbale dell'udienza del
26.04.2022).
Il teste , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha Testimone_3
dichiarato: «preciso che non ero insieme a mio fratello presso i locali ma sapevo che CP_2 si sarebbe dovuto recare per l'acquisto di un televisore per mia madre oltre ai suoi personali acquisti. Nulla so in riferimento alle circostanze n. 2, 3,4, e 5 in quanto mi sono recato all' perché ho ricevuto una telefonata da mio fratello che mi chiedeva aiuto in quanto CP_2 impossibilitato a guidare per fare rientro a casa perché era caduto all'interno del locale;
mi riferiva di accusare forti dolori alla caviglia, se non mi sbaglio destra. Io mi sono recato nei locali oggetto di causa con la mia vettura e quando sono giunto sul posto, ho visto mio fratello seduto su una sedia da scrivania assistito da una persona che gentilmente mi ha aiutato, spingendo la sedia, a far sedere mio fratello sulla mia macchina. Mio fratello mi comunicava nell'occasione di essere caduto a causa di una pedana, in cui diceva di aver incastrato il piede.
pagina 6 di 10 Su tale pedana era ubicato un televisore e altro materiale esposto. Preciso che quando sono giunto sul posto, mio fratello aveva la scarpa slacciata e la caviglia gonfia. Mi sono recato insieme a mio fratello e alla mia compagna presso l'Ospedale di Scilla dove però apprendevamo che non vi era possibilità di aiutare mio fratello per le prime cure, in quanto non forniva servizio di pronto soccorso e nemmeno di radiologia e pertanto ci siamo recati presso il
Pronto il pronto soccorso degli Ospedali Riunti di Reggio Calabria» (cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
La ES , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: Tes_4
«conosco i fatti di causa in quanto mi trovavo con il mio compagno quando questo ha ricevuto una chiamata dall'attore che lo informava di essere caduto nei locali e di avere CP_2
bisogni di aiuto. Preciso che io e il mio compagno ci trovavamo in quel momento in giro con la moto;
quindi, ci siamo subito recati all' con la moto e qui abbiamo lasciata la predetta CP_2 moto, in quanto ci siamo recati con la macchina dell'attore, che era in sosta nel parcheggio del centro commerciale, presso l'Ospedale di Scilla, ma poiché nello stesso Ospedale non era possibile dare valido soccorso all'attore, ci siamo recati presso l'Ospedale di Reggio Calabria.
Quando siamo giunti al centro commerciale, abbiamo parcheggiato la moto ed io e il mio compagno siamo entrati nei locali per raggiungere l'attore e accertarci delle sue CP_2 condizioni. Se non ricordo male, l'attore si trovava al nostro arrivo nel reparto televisori seduto su una sedia da scrivania che aveva le rotelle;
io mi sono preoccupata di visionare la caviglia dell'attore visto che questo lamentava dolori sia alla caviglia che alla gamba e posso dire che questa era gonfia e, anche per il lavoro che svolgo, ho subito capito che la lesione era importante. Ricordo che in compagnia dell'attore vi era un signore molto gentile che ha fatto compagnia allo stesso fino al nostro arrivo;
questo signore ci ha aiutato a spingere l'attore seduto sulla sedia fino alla macchina. Preciso che ci siamo recati in quattro fino alla macchina dell'attore e che questa è rimasta sempre ferma nel parcheggio. Dopo aver fatto salire l'attore sulla macchina, quel signore gentile si è ripreso la sedia per portarla all'interno dei locali”
(cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
pagina 7 di 10 Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio risultano idonee a dimostrare che l'attore, il 29.10.2017, è caduto nei locali di posti all'interno del Controparte_2
Centro Commerciale “Perla dello Stretto” sito in Villa San Giovanni, procurandosi lesioni.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta, l'attore ha allegato di aver urtato una pedana
(tipo pallet) sporgente in maniera significativa rispetto all'ubicazione del prodotto, del tutto priva di adeguata segnalazione della propria condizione e di colore identico alla pavimentazione ivi esistente.
L'attore ha poi precisato che, nell'occorso, il piede destro si era incastrato nello spazio esistente fra la pedana e il pavimento, il che aveva determinato una immeditata perdita d'equilibrio ed una rovinosa caduta a terra (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
Tuttavia, i testimoni escussi nel corso del giudizio, essendo tutti sopraggiunti dopo la caduta dell'attore, nulla hanno saputo riferire sulla dinamica dell'evento lesivo di cui si discute (cfr. verbali delle udienze del 14.12.2022 e del 26.04.2022).
Le allegazioni dell'attore risultano, peraltro, smentite dalle dichiarazioni rilasciate dal teste il quale ha riferito: «posso dire che tutti i bancali presenti Testimone_1 nell'area vendita televisioni erano in metallo»; il teste ha inoltre riconosciuto nelle fotografie esibite la pedana sul quale era posta la merce (cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
Dalle fotografie prodotte in giudizio dalla società convenuta si evince, in particolare, che i bancali sui quali vengono esposti i prodotti sono completamente aderenti alla pavimentazione, per cui risulta del tutto inverosimile che la caduta possa essersi verificata con le modalità descritte dall'attore nell'atto di citazione (cfr. fotografie allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di . Controparte_1
Anche la ES ha confermato che i bancali ove erano esposti i televisori che Tes_2
parte attrice stava visionando non erano di tipo pallet ed erano perfettamente aderenti al pavimento;
anche tale ES ha riconosciuto nelle fotografie esibite la pedana sulla quale era posto il televisore che stava visionando l'attore (cfr. verbale dell'udienza del 26.04.2022).
A rendere ancora più incerta la dinamica della caduta vi è anche il fatto che PA
, nell'atto di citazione, ha allegato di essersi incastrato con il «piede destro» nello spazio
[...]
pagina 8 di 10 esistente fra la pedana e il pavimento e di avere quindi riportato «una frattura scomposta del distale di tibia e perone destro», per poi però affermare nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., a correzione dell'errata indicazione fornita nell'atto di citazione, di aver accidentalmente introdotto il «piede sinistro nella piccola apertura, rimanendovi incastrato»
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quest'ultima allegazione si pone in evidente contrasto con quanto accertato dai sanitari del
Pronto Soccorso del G.O.M. , i quali hanno diagnosticato all'attore Persona_1
una «frattura scomposta terzo distale tibia e perone destro» (cfr. verbale di Pronto Soccorso del
29.10.2017)
In questo quadro, occorre infine rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta dall'attore potrebbe, al più, dimostrare solo l'astratta compatibilità tra la ricostruzione dei fatti allegata da e le lesioni subite da quest'ultimo, ma non sarebbe PA comunque idonea a provare l'effettiva verificazione della caduta con le modalità indicate nell'atto di citazione.
La consulenza tecnica d'ufficio, del resto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze tecniche, con la conseguenza che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con lo stesso a supplire alla mancanza o all'insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova (ex multis,
Cass. Civ., sez. VI, ord. 30218/2017 e Cass. Civ., sez. VI, ord. 3130/2011).
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che l'attore, sul quale ricadeva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva verificazione dell'evento lesivo de quo con le modalità descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La domanda avanzata da deve pertanto essere rigettata. PA
Si deve infine evidenziare che il rigetto della domanda attorea per le ragioni indicate consente di non esaminare, in forza del principio della ragione più liquida, l'eccezione, logicamente preliminare, di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
pagina 9 di 10 2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato a rifondere le spese di lite di e di che Controparte_1 Controparte_2
verranno liquidate direttamente nel dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da , PA
2. condanna a rimborsare a le spese di PA Controparte_1
lite, che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. condanna a rimborsare a le spese di lite, che PA Controparte_2
si liquidano in euro 2.905,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/05/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 489/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso PA C.F._1 dall'avv. GANGEMI PASQUALE MARIA
ATTORE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. MICELI CARMELO P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. PONTI MATTEO P.IVA_2
CONVENUTI
OGGETTO
Lesione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la PA [...]
ed al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
risarcimento dei danni, quantificati complessivamente in euro 47.235,00, da esso attore patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 29.10.2017 nei locali di posti Controparte_2
all'interno del Centro Commerciale “Perla dello Stretto” sito in Villa San Giovanni.
L'attore, in particolare, ha allegato che il giorno 29.10.2017, alle ore 11:00 circa, si trovava presso i locali di posti all'interno del Centro Commerciale “Perla dello Stretto” Controparte_2
sito in Villa San Giovanni per visionare alcuni prodotti elettronici, allorquando, nell'avvicinarsi per meglio osservare un televisore, era inciampato in una pedana (tipo pallet) sporgente in maniera significativa rispetto all'ubicazione del prodotto, del tutto priva di segnalazione e di colore identico alla pavimentazione ivi esistente ed era così caduto rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni.
ha poi dedotto che la responsabilità per l'evento lesivo occorsogli PA
doveva essere imputata in via esclusiva alle società convenute.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.10.2019, si è costituita in giudizio la contestando sotto vari profili l'an e il quantum della pretesa Controparte_1
risarcitoria avanzata da controparte e chiedendo al Tribunale, in via principale, di rigettare la domanda attorea e, in subordine, qualora fosse stata accertata e dichiarata la responsabilità di essa convenuta, di ridurre il quantum del risarcimento richiesto dall'attore e di riconoscere la sussistenza di un concorso colposo del medesimo ex art. 1227 c.c.
All'udienza del 24.10.2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 15.03.2021, la scrivente Giudice, nel frattempo subentrata nella trattazione del fascicolo, ha rilevato la nullità dell'atto di citazione nei confronti della convenuta non costituita e ne ha disposto la rinnovazione entro il termine perentorio del Controparte_2
16.04.2021.
pagina 2 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.04.2021, si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e ha chiesto di essere estromessa dal giudizio.
Con ordinanza del 24.07.2022, l'attore è stato invitato a chiarire «se abbia inteso far valere una responsabilità extracontrattuale delle parti convenute ai sensi dell'art. 2043 c.c. e/o dell'art. 2051 c.c.» e a precisare a quale titolo fosse coinvolta nella vicenda in esame
[...]
CP_1
Resi dall'attore i chiarimenti richiesti, la causa è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni ammessi.
All'udienza del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni PA
patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 29.10.2017 nei locali di posti Controparte_2
all'interno del Centro Commerciale “Perla dello Stretto” sito in Villa San Giovanni.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata quale responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attore, l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da una pedana posta all'interno dei locali commerciali di sporgente in maniera significativa rispetto all'ubicazione del prodotto, la cui Controparte_2
particolare condizione non era segnalata né visibile (cosa in custodia).
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli pagina 3 di 10 consenta di controllare pienamente i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte.
Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità, quindi, presuppone esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res ed il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008); la responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo allegato, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
pagina 4 di 10 Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo, nonché del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ.,
Sez. III, 4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame la domanda attorea si reputa infondata per la mancata prova del nesso di causalità tra la res in custodia e la caduta di parte attrice.
Il ES , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, Testimone_1
ha dichiarato: «conosco i fatti di causa in quanto nel periodo in questione io lavoravo per una ditta esterna che si occupava della sicurezza;
io mi trovavo nei locali dei convenuti, ma non ho assistito alla dinamica dell'evento. Sono stato chiamato da una signora, che mi invitava ad avvicinarmi ad un signore che lamentava di avere dolori. Io mi sono avvicinato nel punto che la signora mi aveva indicato e ho visto l'attore in piedi;
lo stesso si trovava in piedi e nel reparto televisori, posto in cui mi riferiva di essere caduto. Mi riferiva che in conseguenza della caduta gli faceva male la gamba e pertanto io ho proposto più volte di chiamare un'ambulanza, ma
l'attore mi riferiva che voleva che venisse avvisato il fratello. Ho visto, infatti, che l'attore chiamava telefonicamente il fratello per essere aiutato ed io, nel frattempo, ho preso una sedia che si trovava vicino alla casse, dove ho fatto sedere il signore;
preciso che questa sedia aveva le rotelle;
dopo che l'attore si è seduto sulla sedia, sono stato io a spingerlo con la sedia fino a fuori dal centro commerciale e, precisamente, fino all'entrata principale, dove si trovava il
pagina 5 di 10 fratello; ho visto quest'ultimo parcheggiare l'autovettura e insieme a me abbiamo aiutato
l'attore a salire sulla predetta vettura» (cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
La ES , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: «io al Tes_2
tempo dei fatti svolgevo mansioni di cassiera e mi trovavo alla cassa quando una cliente si è avvicinata verso di me ed il mio collega per informarci che c'era un Testimone_1
signore che si lamentava perché era caduto per terra;
il mio collega si è subito recato verso il malcapitato mentre io sono rimasta alla cassa;
quando il mio collega è ritornato verso la cassa, io e lui abbiamo preso una sedia con delle rotelle, classica da ufficio, e l'abbiamo portata nel reparto TV;
l'attore era in piedi e il mio collega gli ha dato la sedia e l'attore si è seduto;
abbiamo chiesto più volte se necessitasse di aiuto dal 118 ma lui si è rifiutato, dicendo che aveva già chiamato il fratello per essere preso. Preciso che l'attore non era dolorante e che noi abbiamo chiesto allo stesso se volesse che chiamassimo l'ambulanza perché per prassi facciamo così; quando qualcuno cade noi chiediamo sempre se vogliono essere soccorsi con ambulanza;
l'attore era da solo. Preciso che io dopo essere stata nel reparto TV, mi sono nuovamente recata alla cassa per riprendere le mie mansioni;
ho visto che il mio collega spingeva l'attore sulla sedia con le ruote di cui ho detto prima, fuori dal locale;
non CP_1 ho visto se lo ha accompagnato fuori dal centro commerciale” (cfr. verbale dell'udienza del
26.04.2022).
Il teste , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha Testimone_3
dichiarato: «preciso che non ero insieme a mio fratello presso i locali ma sapevo che CP_2 si sarebbe dovuto recare per l'acquisto di un televisore per mia madre oltre ai suoi personali acquisti. Nulla so in riferimento alle circostanze n. 2, 3,4, e 5 in quanto mi sono recato all' perché ho ricevuto una telefonata da mio fratello che mi chiedeva aiuto in quanto CP_2 impossibilitato a guidare per fare rientro a casa perché era caduto all'interno del locale;
mi riferiva di accusare forti dolori alla caviglia, se non mi sbaglio destra. Io mi sono recato nei locali oggetto di causa con la mia vettura e quando sono giunto sul posto, ho visto mio fratello seduto su una sedia da scrivania assistito da una persona che gentilmente mi ha aiutato, spingendo la sedia, a far sedere mio fratello sulla mia macchina. Mio fratello mi comunicava nell'occasione di essere caduto a causa di una pedana, in cui diceva di aver incastrato il piede.
pagina 6 di 10 Su tale pedana era ubicato un televisore e altro materiale esposto. Preciso che quando sono giunto sul posto, mio fratello aveva la scarpa slacciata e la caviglia gonfia. Mi sono recato insieme a mio fratello e alla mia compagna presso l'Ospedale di Scilla dove però apprendevamo che non vi era possibilità di aiutare mio fratello per le prime cure, in quanto non forniva servizio di pronto soccorso e nemmeno di radiologia e pertanto ci siamo recati presso il
Pronto il pronto soccorso degli Ospedali Riunti di Reggio Calabria» (cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
La ES , della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha riferito: Tes_4
«conosco i fatti di causa in quanto mi trovavo con il mio compagno quando questo ha ricevuto una chiamata dall'attore che lo informava di essere caduto nei locali e di avere CP_2
bisogni di aiuto. Preciso che io e il mio compagno ci trovavamo in quel momento in giro con la moto;
quindi, ci siamo subito recati all' con la moto e qui abbiamo lasciata la predetta CP_2 moto, in quanto ci siamo recati con la macchina dell'attore, che era in sosta nel parcheggio del centro commerciale, presso l'Ospedale di Scilla, ma poiché nello stesso Ospedale non era possibile dare valido soccorso all'attore, ci siamo recati presso l'Ospedale di Reggio Calabria.
Quando siamo giunti al centro commerciale, abbiamo parcheggiato la moto ed io e il mio compagno siamo entrati nei locali per raggiungere l'attore e accertarci delle sue CP_2 condizioni. Se non ricordo male, l'attore si trovava al nostro arrivo nel reparto televisori seduto su una sedia da scrivania che aveva le rotelle;
io mi sono preoccupata di visionare la caviglia dell'attore visto che questo lamentava dolori sia alla caviglia che alla gamba e posso dire che questa era gonfia e, anche per il lavoro che svolgo, ho subito capito che la lesione era importante. Ricordo che in compagnia dell'attore vi era un signore molto gentile che ha fatto compagnia allo stesso fino al nostro arrivo;
questo signore ci ha aiutato a spingere l'attore seduto sulla sedia fino alla macchina. Preciso che ci siamo recati in quattro fino alla macchina dell'attore e che questa è rimasta sempre ferma nel parcheggio. Dopo aver fatto salire l'attore sulla macchina, quel signore gentile si è ripreso la sedia per portarla all'interno dei locali”
(cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
pagina 7 di 10 Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio risultano idonee a dimostrare che l'attore, il 29.10.2017, è caduto nei locali di posti all'interno del Controparte_2
Centro Commerciale “Perla dello Stretto” sito in Villa San Giovanni, procurandosi lesioni.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta, l'attore ha allegato di aver urtato una pedana
(tipo pallet) sporgente in maniera significativa rispetto all'ubicazione del prodotto, del tutto priva di adeguata segnalazione della propria condizione e di colore identico alla pavimentazione ivi esistente.
L'attore ha poi precisato che, nell'occorso, il piede destro si era incastrato nello spazio esistente fra la pedana e il pavimento, il che aveva determinato una immeditata perdita d'equilibrio ed una rovinosa caduta a terra (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione).
Tuttavia, i testimoni escussi nel corso del giudizio, essendo tutti sopraggiunti dopo la caduta dell'attore, nulla hanno saputo riferire sulla dinamica dell'evento lesivo di cui si discute (cfr. verbali delle udienze del 14.12.2022 e del 26.04.2022).
Le allegazioni dell'attore risultano, peraltro, smentite dalle dichiarazioni rilasciate dal teste il quale ha riferito: «posso dire che tutti i bancali presenti Testimone_1 nell'area vendita televisioni erano in metallo»; il teste ha inoltre riconosciuto nelle fotografie esibite la pedana sul quale era posta la merce (cfr. verbale dell'udienza del 14.12.2022).
Dalle fotografie prodotte in giudizio dalla società convenuta si evince, in particolare, che i bancali sui quali vengono esposti i prodotti sono completamente aderenti alla pavimentazione, per cui risulta del tutto inverosimile che la caduta possa essersi verificata con le modalità descritte dall'attore nell'atto di citazione (cfr. fotografie allegate alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di . Controparte_1
Anche la ES ha confermato che i bancali ove erano esposti i televisori che Tes_2
parte attrice stava visionando non erano di tipo pallet ed erano perfettamente aderenti al pavimento;
anche tale ES ha riconosciuto nelle fotografie esibite la pedana sulla quale era posto il televisore che stava visionando l'attore (cfr. verbale dell'udienza del 26.04.2022).
A rendere ancora più incerta la dinamica della caduta vi è anche il fatto che PA
, nell'atto di citazione, ha allegato di essersi incastrato con il «piede destro» nello spazio
[...]
pagina 8 di 10 esistente fra la pedana e il pavimento e di avere quindi riportato «una frattura scomposta del distale di tibia e perone destro», per poi però affermare nella memoria ex art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., a correzione dell'errata indicazione fornita nell'atto di citazione, di aver accidentalmente introdotto il «piede sinistro nella piccola apertura, rimanendovi incastrato»
(cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quest'ultima allegazione si pone in evidente contrasto con quanto accertato dai sanitari del
Pronto Soccorso del G.O.M. , i quali hanno diagnosticato all'attore Persona_1
una «frattura scomposta terzo distale tibia e perone destro» (cfr. verbale di Pronto Soccorso del
29.10.2017)
In questo quadro, occorre infine rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale richiesta dall'attore potrebbe, al più, dimostrare solo l'astratta compatibilità tra la ricostruzione dei fatti allegata da e le lesioni subite da quest'ultimo, ma non sarebbe PA comunque idonea a provare l'effettiva verificazione della caduta con le modalità indicate nell'atto di citazione.
La consulenza tecnica d'ufficio, del resto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze tecniche, con la conseguenza che tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato qualora la parte tenda con lo stesso a supplire alla mancanza o all'insufficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova (ex multis,
Cass. Civ., sez. VI, ord. 30218/2017 e Cass. Civ., sez. VI, ord. 3130/2011).
Tutto ciò considerato, ritiene questo Giudice che l'attore, sul quale ricadeva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non abbia fornito adeguata prova dell'effettiva verificazione dell'evento lesivo de quo con le modalità descritte nell'atto introduttivo del presente giudizio.
La domanda avanzata da deve pertanto essere rigettata. PA
Si deve infine evidenziare che il rigetto della domanda attorea per le ragioni indicate consente di non esaminare, in forza del principio della ragione più liquida, l'eccezione, logicamente preliminare, di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_2
pagina 9 di 10 2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., l'attore deve essere condannato a rifondere le spese di lite di e di che Controparte_1 Controparte_2
verranno liquidate direttamente nel dispositivo sulla base dei parametri indicati dal d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, sulla base del valore della controversia, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda avanzata da , PA
2. condanna a rimborsare a le spese di PA Controparte_1
lite, che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.,
3. condanna a rimborsare a le spese di lite, che PA Controparte_2
si liquidano in euro 2.905,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 29/05/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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