TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/11/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2512/2023
Verbale di udienza del 25/11/2025
E' presente per la parte attrice l'Avv. Gimigliano, per delega del procuratore costituito, il quale si riporta all'atto introduttivo e chiede l'accoglimento di tutte le domande e richieste ivi formulate.
Alle ore 11:13 nessuno è presente per il convenuto sebbene la ordinanza ex art. 127 CP_1 ter 4° co. c.p.c. sia stata debitamente comunicata dalla Cancelleria.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procurator presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2512/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Guido Marone ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via L.
Giordano n. 15 (indirizzo p.e.c. indicato. ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(c.f.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi P.IVA_1 dell'art. 417 bis co. 1 c.p.c., dal Dirigente p.t. ed elettivamente domiciliato presso l' CP_2 [...]
sito in , alla via Controparte_3 CP_2
PE MA (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio con incarico di supplenza breve presso per l'as. 2022/2023, presso l'istituto “F. Tedesco” di , adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del CP_2
Lavoro, chiedendo: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss.
2 2021/2022 ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delli istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 CP_4 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 CP_4 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, in forza di CP_1 contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70,
3 nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
4 competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
5 dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, è emerso che la docente è attualmente inserita nelle GPS per il biennio 2024/2026 (vedasi la documentazione depositata dalla ricorrente in data
09/10/2024).
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per l'a.s.
2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo I.C..S. “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano
(AV).
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per l'a.s. 2021/2022 rientri tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa
6 disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_3 docente per gli aa.ss. 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per detto anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
7. Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, vanno compensate parzialmente e poste per il resto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (V. Corte d'Appello di Napoli sezione lavoro e previdenza, sentenza n. 3102/2024 pubbl. il 16/09/2024 RG n. 381/2024) a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022
(cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 1.100,00),
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#500,00# (cinquecento/00);
3) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna il Controparte_2
alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 214,00,
[...]
(euroducentoquattordici/00) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da attribuirsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 25/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2512/2023
Verbale di udienza del 25/11/2025
E' presente per la parte attrice l'Avv. Gimigliano, per delega del procuratore costituito, il quale si riporta all'atto introduttivo e chiede l'accoglimento di tutte le domande e richieste ivi formulate.
Alle ore 11:13 nessuno è presente per il convenuto sebbene la ordinanza ex art. 127 CP_1 ter 4° co. c.p.c. sia stata debitamente comunicata dalla Cancelleria.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procurator presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 25/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2512/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
(c.f. indicato ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. Guido Marone ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via L.
Giordano n. 15 (indirizzo p.e.c. indicato. ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(c.f.
[...]
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ai sensi P.IVA_1 dell'art. 417 bis co. 1 c.p.c., dal Dirigente p.t. ed elettivamente domiciliato presso l' CP_2 [...]
sito in , alla via Controparte_3 CP_2
PE MA (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata, docente in servizio con incarico di supplenza breve presso per l'as. 2022/2023, presso l'istituto “F. Tedesco” di , adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del CP_2
Lavoro, chiedendo: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli aa.ss.
2 2021/2022 ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delli istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 500,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione
Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. .AOODGRUF.0015219 del 15 CP_4 ottobre 2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. .AOODIPT.000035 del 7 CP_4 gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, in forza di CP_1 contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70,
3 nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo; nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo,
a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del
Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 /
Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
4 competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999,
5 dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, è emerso che la docente è attualmente inserita nelle GPS per il biennio 2024/2026 (vedasi la documentazione depositata dalla ricorrente in data
09/10/2024).
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, peraltro non oggetto di contestazione, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
E' emerso altresì, che la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente supplente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per l'a.s.
2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo I.C..S. “Giovanni XXIII – G. Parini” di Baiano
(AV).
Appare, dunque, evidente che il servizio svolto dalla ricorrente per l'a.s. 2021/2022 rientri tra le supplenze fino al termine delle attività didattiche di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.
n. 124 del 1999, rispetto alle quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del diritto al beneficio della Carta Docente.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa
6 disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_3 docente per gli aa.ss. 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per detto anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
7. Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, vanno compensate parzialmente e poste per il resto, in adesione all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto (V. Corte d'Appello di Napoli sezione lavoro e previdenza, sentenza n. 3102/2024 pubbl. il 16/09/2024 RG n. 381/2024) a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del 2022
(cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 1.100,00),
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2021/2022;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_1
€#500,00# (cinquecento/00);
3) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna il Controparte_2
alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 214,00,
[...]
(euroducentoquattordici/00) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da attribuirsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, lì 25/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
7