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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 225/2022 R.G.A.C.
R E PU BBL I C A I T AL I AN A
I N N O M E DE L PO PO L O I TAL I AN O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 225/2022; 5251/2023; 4900/23; 4222/22; 6502/22;
6285/23 pendenti
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv.
ESPOSITO CIRO (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di C.F._1
procura in atti
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Ligabue n. 17, presso lo studio dell'Avv.
SCIAUDONE ANTONIO (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in C.F._2
virtù di procura in atti
Oggetto: locazione.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sono stati riuniti per connessione oggettiva, essendo relativi al medesimo rapporto di locazione del 28.12.2018 di immobile industriale adibito ad attività di logistica e magazzino denominato “ Sirio 4” sito nel Comune di Carinaro e riportato in catasto al foglio 52, p.lla
5185 sub 3, e per connessione soggettiva, intercorrendo tra le medesime parti, i seguenti giudizi:
-il giudizio R.G. 225/2022 avente per oggetto opposizione avanzata dalla Parte_1
avverso a decreto ingiuntivo n. 4904/2021 del 30.11.2021 per la somma di €
[...]
172.020,00 oltre interessi e spese di procedura, in relazione a canoni di locazione per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021;
- il giudizio R.G. 4222/22 avente ad oggetto un primo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni da giugno a novembre 2021 per l'importo di euro 172.020,00 al quale era già stato riunito il giudizio R.G. 6502/22 avente ad oggetto successivo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni di marzo ed aprile 2022;
- il giudizio R.G. 4900/23 avente ad oggetto opposizione avanzata dalla Controparte_1
avvero il decreto ingiuntivo n. 1570 del 23.4.2023 per la somma si euro 762.805,00 per il recupero del costo di lavori di adeguamento dell'immobile oggetto di locazione;
-il giudizio R.G. 5251/2023 avente per oggetto opposizione avanzata dalla Parte_1
avverso a decreto ingiuntivo n. 1848/2023 del 22.5.2023 per la somma di € 516.060
[...]
oltre interessi e spese di procedura, in relazione a canoni di locazione da dicembre 2021 a maggio 2023;
- il giudizio R.G. 6285/23 avente per oggetto sfratto per morosità per il mancato pagamento delle mensilità da maggio 2022 ad aprile 2023 per euro 344.040,00.
Giudizio R.G. 225/2022
Nel giudizio R.G. 225/2022, anteriormente pendente e al quale sono stati riuniti tutti gli altri,
l'opponente, nel premettere di essere una delle società del ' avente ad Parte_2 oggetto “operazioni di vendita di fabbricati, precedentemente acquistati o costruiti;
- acquisto e la vendita di altri immobili in genere, anche ad uso agricolo, a destinazione commerciale, industriale ed artigianale ed anche complessi turistici, alberghieri e similari”, deduceva di aver stipulato, in qualità di conduttore, un contratto di locazione di un capannone industriale con l'opposta Controparte_1
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Al riguardo precisava che: con contratto del 28.12.2018 la P. aveva concesso in CP_1 locazione - ad uso diverso - alla dante causa dell'opponente, l'immobile Controparte_2 industriale denominato “Sirio 4”, sito nella zona industriale di Aversa Nord, territorio del
Comune di Carinaro, riportato in catasto al foglio 52, p.lla, 185, sub 3 di complessivi mq
7.347 mq coperti;
il predetto contratto al punto n. 2 della premessa stabiliva che la
: “è interessata a prendere in locazione il suddetto immobile da destinare ad uso Pt_1 deposito e logistica”, nella parte normativa prevedeva all'art. 1 le premesse quali parti essenziali del contratto, all'art. 5 che “non è data facoltà alla Conduttrice di mutare la destinazione d'uso dell'immobile […]. La locatrice concede sin d'ora alla conduttrice la facoltà di cedere il contratto, o sublocare in tutto o in parte o concedere in tutto o in parte il bene locato”, all'art. 6 che “La Conduttrice, a seguito dell'analisi dell'immobile e delle indagini fatte dichiara che la cosa locata è adatta all'uso convenuto, fermo restando che la locatrice dichiara che la medesima è immune da vizi che possano influire sulla salute di chi svolge attività”, all'art. 9 veniva concordato il canone di € 23.500,00 oltre iva mensili e all'art. 16 che “nell'ipotesi di ritardo nella corresponsione del canone […] sarà dovuto
l'interesse di mora pari all'interesse legale più 2 punti percentuali”.
L'opponente deduceva: che la conduttrice e la locatrice erano consapevoli, con disposizioni riportate all'interno del contratto (artt. 3 e 6), che l'immobile locato si presentava come un edificio con un elevato rischio d'incendio in quanto adibito ad uso di magazzino e logistica e, all'uopo, richiamava i provvedimenti di natura legislativa e regolamentare intervenuti nel settore;
che con Perizia Tecnica asseverata del 5.1.2022 il CTP Ing. Persona_1 aveva accertato che “L'edificio come realizzato originariamente era dotato di un impianto antincendio costituito dalla sola rete idranti con una riserva idrica antincendio costituita da serbatoi fuori terra: tale tipologia di impianto non è più sufficiente con l'entrata in vigore delle ultime normative antincendio delle strutture adibite a deposito e logistica di merce varia
(DM 12 aprile 2019)”; che era risultato indispensabile adeguare l'impianto antincendio esistente nel capannone all'atto della stipula del contratto alla sopravvenuta normativa regolamentare del settore, al fine di salvaguardare vite umane e preservare i beni contenuti nel magazzino, come da progetto approvato dal dei Vigili del Fuoco di Controparte_3
Caserta; che a nulla erano valsi i tentativi della di coinvolgere la proprietaria Pt_1 dell'immobile P. nel predetto processo di adeguamento;
che con pec del 10.06.2021 CP_1
la aveva comunicato alla locatrice che l'importo totale dei lavori sostenuti dalla Pt_1
per adeguare l'immobile alle norme antincendio era pari ad € 506.104,33 e che tale Pt_1
somma sarebbe stata decurtata in maniera proporzionale dai canoni di locazione;
che con
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successiva pec del 11.06.2021 la aveva manifestato il proprio dissenso Parte_3 all'iniziativa della volta a modificare la struttura del capannone oggetto del contratto Pt_1
Sirio 4 sicché, preso atto della refrattarietà della locatrice a compiere i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio, la aveva eseguito i lavori indifferibili, realizzando ed Pt_1
anticipandone i costi dell'impianto sprinkler a soffitto (€ 176.650,00 + iva) nonché la sostituzione Gruppo pompe impianto idranti con gruppo motopompa diesel + pilota (€
18.600,00 + iva) per la complessiva somma di € 195.250,00 + iva;
che all'esito di interlocuzioni avvenute tra giugno e settembre 2021 tra l'amministrazione della locatrice e l'amministrazione della conduttrice, le parti avevano concordato che la conduttrice Parte_4
[... avrebbe partecipato ai costi sostenuti dalla sopra indicati mediante la Pt_1
compensazione con n. 6 canoni di locazione da giugno a novembre 2021 e cioè partecipando ai lavori con l'importo di € 141.000,00 + iva (per un totale di € 172.020,00); che aveva inviato alla P. pec del 22.10.2021 ove aveva rammentato che, alla luce dell'accordo CP_1 tra le parti di compensare l'importo corrispondente a sei canoni di locazione per il periodo da giugno 2021 a novembre 2021 con le spese sostenute dalla per i lavori di Pt_1 adeguamento dell'impianto antincendio, il regolare pagamento dei canoni di locazione sarebbe ripreso a partire dalla mensilità di dicembre 2021 ed aveva inoltrato, con successiva pec del 29.10.2021, alla P. la fattura di n. 981/2021 di € 141.000,00 + iva (per un CP_1 totale di €.172.020,00) come precedentemente pattuito inter partes; che tuttavia la Parte_4
[... veva dapprima negato il patto di compensazione di n. 6 canoni e poi agito per il recupero della somma compensata attraverso il ricorso monitorio supposto al decreto ingiuntivo opposto;
che la P. era a conoscenza della necessità di effettuare ulteriori lavori per CP_1 completare il progetto di adeguamento dell'impianto antincendio e tanto anche per consentire il regolare svolgimento dell'attività di logistica e magazzino alla sublocatrice Controparte_4
.
[...]
L'opponente chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di pagamento della per Parte_4
effetto della compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. in virtù dell'accordo intercorso con la in ordine alla compensazione dei costi anticipati per rimuovere le cause di Parte_4 inagibilità dall'immobile locato alla stregua della normativa in tema di prevenzione di incendi.
In via gradata e riconvenzionale, l'opponente eccepiva la compensazione legale, ex art.
1243, co. 1 cpc tra il maggior credito vantato dalla conduttrice nei confronti della locatrice per il ripristino dell'immobile locato dai vizi della stessa (pari ad € 195.000,00+ iva) ed il controcredito della P. relativo a n. 6 canoni di locazione (€.141.000,00 + iva). CP_1
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L'opponente precisava poi: che il credito della nei confronti della si Pt_1 Parte_4 fondava sull'esborso che la conduttrice aveva dovuto effettuare per la realizzazione dei lavori imprescindibili per poter utilizzare l'immobile locato;
che la aveva, infatti, dovuto Pt_1 supplire all'inadempimento della che ai sensi dell'art. 1575 c.c. lett. b) avrebbe Parte_4 dovuto mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto, ed aveva dovuto anticipare i costi per l'istallazione dell'imprescindibile impianto antincendio con la conseguenza che risultavano di sua pertinenza le spese anticipate e finalizzate a questo scopo.
Pertanto, chiedeva dichiararsi l'estinzione del credito principale per compensazione legale a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, in accoglimento della eccezione di compensazione legale ex art. 1243, co. 1, c.c., il rigetto della domanda di pagamento della
Parte_4
In via ancora più gradata e riconvenzionale, nella ipotesi in cui il credito opposto in compensazione fosse accertato come certo ma non liquido, l'opponente richiedeva la liquidazione delle lavorazioni compiute dalla afferenti l'impianto antincendio e Pt_1
dichiararsi estinto il credito della per compensazione giudiziale ex art. 1243, co. Parte_4
2, c.c. fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, ovvero, subordinatamente, sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata ritenuta operante la compensazione volontaria, ovvero legale e giudiziale, l'opponente eccepiva che del tutto erroneamente la aveva richiesto ed ottenuto l'applicazione degli interessi Parte_4 moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 atteso che l'art. 16 del contratto prevedeva che
“nell'ipotesi di ritardo nella corresponsione del canone […] sarà dovuto l'interesse di mora pari all'interesse legale più 2 punti percentuali” ovvero un saggio di interessi minore a quello chiesto ed ottenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.9.2022 si costituiva in giudizio la società che chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo: che con Controparte_1 contratto del 28.12.2018, reg.to presso l'Ufficio del Registro di Aversa il 03.04.2019 al n.
3545, aveva concesso in locazione alla un immobile industriale Controparte_2
denominato Sirio 4, sito nella zona industriale di Aversa Nord, territorio del Comune di
Carinaro per il canone mensile di € 23.500,00 oltre IVA;
che in data 7.1.2020, la
[...]
aveva comunicato che in data 31.12.2019, con atto a rogito del Dott. Controparte_5 CP_6
, Rep. N. 5562, aveva formalizzato la fusione per incorporazione di una serie di
[...]
società facenti parte dello stesso gruppo, tra le quali la evidenziando che, Controparte_2
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per tale ragione, era subentrata in tutti i rapporti nei quali era parte la società incorporata;
che la locataria non aveva corrisposto i canoni di locazione relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, e novembre 2021 ed era pertanto debitrice della società istante per
€ 172.020,00; che l'immobile oggetto di causa era stato concesso in locazione regolarmente dotato di certificato antincendio e agibilità, efficace e mai revocato;
che le nuove disposizioni in materia antincendio non imponevano l'esecuzione di lavori di adeguamento dell'immobile, in quanto le stesse avevano riguardo esclusivamente ad attività particolarmente pericolose, le quali non erano contemplate nel contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile che risultava dotato di idonea certificazione antincendio, indipendentemente dalla esecuzione di opere di adeguamento alle nuove disposizioni normative;
che l'esigenza di adeguare l'impianto alle nuove disposizioni era sorta solo a seguito della stipula, da parte della
[...]
di un contratto di sublocazione con la CEVA Logistic Italia srl, la quale CP_5 svolgeva un'attività differente da quella cui la aveva originariamente destinato Pt_1
l'immobile e per il quale aveva concluso la locazione;
che comunque, anche laddove sopravvenute disposizioni di legge avessero imposto l'esecuzione di opere di adeguamento dell'immobile oggetto di locazione, la locatrice non era obbligata ad eseguirle atteso che il factum principis poteva essere solo causa di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, tale da legittimare la parte affittuaria a sciogliersi dal contratto ove non fosse più possibile l'esercizio della sua attività e che nel caso di specie l'esercizio dell'attività, secondo le originarie modalità, non era impedito;
che nessun accordo in ordine alla compensazione era intervenuto tra le parti e che la documentazione depositata forniva la prova che la
[...] aveva immediatamente contestato l'illegittima attività di modifica del proprio CP_1
immobile da parte della , opponendosi a qualsiasi intervento;
che, anche ove Parte_1
mai una transazione fosse stata raggiunta – circostanza comunque contestata –la stessa non poteva assumere rilievo mancando la forma scritta (art. 1967 c.c.); che l'opponente non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza delle opere di adeguamento e del costo dei lavori, se non una mera dichiarazione, nonché della adeguatezza dei costi sostenuti rispetto alle necessità asserite.
Deduceva, poi, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione legale e l'inesistenza del credito eccepito in compensazione atteso che nessuna norma imponeva al proprietario di adeguare il proprio immobile a disposizioni di legge, sopravvenute alla stipula del contratto, soprattutto se attinenti ad una specifica attività esercitata dal locatario.
A sostegno della circostanza che il bene non necessitava di alcuna opera di adeguamento assumeva che la società conduttrice aveva depositato in altro processo un elaborato grafico
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dal quale emergeva che i lavori che pretendeva eseguire riguardavano una parte soltanto dell'immobile, ossia quella concessa in sublocazione alla CEVA LOGISTIC ITALIA s.r.l., e non invece quella concessa all'altra società sublocataria L'opposta Controparte_7
evidenziava che il 15.02.2021 la a seguito della risoluzione del Controparte_5
contratto con il precedente sublocatore, aveva stipulato un nuovo contratto di sublocazione con la CEVA LOGISTIC ITALIA srl, società esercente attività di stoccaggio di merci pericolose e che la CEVA LOGISTIC ITALIA srl (e non la ) aveva presentato ai Pt_1 un progetto di adeguamento dell'impianto solo per la parte interessata alla Pt_5
sublocazione; che il CPI consegnato al momento della conclusione del contratto di locazione, mai revocato, consentiva l'esercizio di attività di deposito di cui al n. 70.2.C, attività regolata dalle medesime norme antincendio in vigore al momento della conclusione del contratto;
che la CEVA LOGISTIC ITALIA s.r.l. aveva invece richiesto delle modifiche tese a eseguire attività totalmente diverse da quelle originariamente convenute e perfino attività diverse da quella logistica;
che, in ogni caso, le richiamate opere non erano state eseguite e certamente non erano state eseguite al momento in cui, in violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione dei contratti, la aveva eccepito di vantare un Controparte_5 controcredito per aver sostenuto i relativi costi. Precisava, infatti, che l'Amministratore della a fronte del ricevimento della pec del 10.6.2021 da parte della Controparte_1 Pt_1 in data 10.06.2021, con la quale quest'ultima affermava di aver sostenuto costi per lavori eseguiti per € 506.104,33, richiesta contestata con comunicazione dell'11.06.2021, e poi della ricezione di una nuova fattura in data 29.10.2021, ove invece i lavori erano scesi ad €
172.020,00 più IVA, avendo constatato che i predetti lavori non erano stati eseguiti, presentava in data 9.3.2022 un circostanziato esposto al competente Comando della Guardia di Finanza di Aversa. Rappresentava, altresì, che successivamente – come da documentazione fotografica munita di data certa – soltanto in data 27.05.2022, sul piazzale dell'immobile dato in locazione alla comparivano serbatoi di colore rosso a marca SERBA SUD, Pt_1
destinati allo stoccaggio di acqua per impianto antincendio ed altri materiali destinati alla esecuzione delle opere, anche questa operazione prontamente denunciata con una integrazione dell'esposto presentato al Comando della Guardia di Finanza di Aversa;
che sempre in data
1.6.2022 - come da documentazione fotografica avente data certa - avevano inizio i lavori di scavo per la posa in opera delle tubazioni antincendio, opere che aveva Parte_1
dichiarato di aver eseguito un anno prima. Infine, assumeva che in data 01.07.2022 la Pt_1 inviava un'ulteriore pec avente ad oggetto ” con la quale trasmetteva fattura di Parte_6 completamento lavori n. 747 per € 484.250,00 oltre IVA, in aggiunta alla precedente fattura
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del 26.10.2021 n. 981/2021 per € 141.000,00 oltre IVA per un totale di € 625.250,00 oltre
IVA, ovvero € 762.805,00. La società opposta faceva presente che anche in tale circostanza,
l'intera documentazione era oggetto di integrazione di esposto presentato da Controparte_1
[... al Comando della Guardia di Finanza di Aversa il 05.07.2022. Deduceva che nel 50% dell'immobile, quello detenuto in sublocazione dalla non era stato Controparte_7
installato alcun impianto splinker antincendio e tale circostanza era confermata dalla la quale, con propria pec del 15.07.2022, a richiesta della Controparte_7 [...]
aveva confermato che nessuna opera sulla sua parte di capannone era stata eseguita CP_1
e di essere già dotata di regolare certificato antincendio.
L'opposta contestava infine l'eccezione mossa da parte avversa con riferimento agli interessi, precisando che gli interessi di cui al D. Lgs. 231/2002 erano interessi legali, ex art. 1284 c.c. e che la avrebbe avuto il diritto di chiedere anche la maggiorazione del 2% Controparte_1
che, invece, non aveva chiesto.
La sosteneva poi di non aver mai riconosciuto che le opere fossero state Controparte_1 fatte e che fossero stati spesi € 522.591,00 e che, ove mai fossero stati fatti ( circostanza comunque contestata), i lavori valevano molto meno di quanto 1 spa Parte_1
pretendeva e che non erano nemmeno adeguati.
R.G. 4222/22
Con autonomo atto del 5.1.2022 (R.G. 144/2022) la intimava alla Controparte_1
sfratto per morosità, citandola per la convalida, per il mancato Controparte_5
pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, e novembre 2021 per € 172.020,00, in virtù del medesimo contratto di locazione del
28.12.2018. Si costituiva in tale giudizio la proponendo formale Controparte_5
opposizione ex art. 665 c.p.c. alla convalida dello sfratto ex art. 663 c.p.c., per le medesime motivazioni e deduzioni spiegate nel giudizio R.G. 225/2021. La conduttrice chiedeva il rigetto della domanda di intimazione di sfratto in quanto i canoni risultavano essere già stati pagati per effetto della compensazione volontaria ex art. 1252 c.c.. Eccepiva l'inesistenza della mora, stante la convenzione inter partes, per la partecipazione ai costi per la rimozione dei vizi della cosa locata. Rilevava la sussistenza di gravi motivi ostativi alla pronuncia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., quali la salvaguardia della salute dei lavoratori, la tutela del valore dei beni commerciali e la circostanza che la sub-conduttrice Controparte_4
sarebbe stata costretta ad abbandonare il bene locato per inagibilità con gravissime
[...] ricadute per l'impossibilità di esercitare l'attività di impresa e conseguenti danni economici ed occupazionali. In via gradata, la spiegava domanda riconvenzionale eccependo la Pt_1
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compensazione legale ex art. 1243, co. 1 c.p.c. tra il maggior credito vantato per il ripristino dell'immobile locato dai vizi dello stesso ed il controcredito della relativo a 6 Parte_4
canoni di locazione. In via ancora più gradata, chiedeva in riconvenzionale liquidarsi le lavorazioni compiute dalla afferenti l'impianto antincendio e dichiararsi estinto il Pt_1
credito della P. per compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2, c.c. fino alla CP_1
concorrenza con la parte di controcredito liquido. Si opponeva pertanto alla convalida dello sfratto per morosità nonché all'ingiunzione di pagamento dei canoni, chiedendo il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. nonché, per la domanda riconvenzionale, la fissazione dell'udienza ex art. 418 c.p.c..
Con provvedimento del 14.4.2022, il Giudice, ritenuti sussistenti gravi motivi a giustificazione del rigetto dell'istanza di concessione dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, rigettava l'istanza di convalida e di concessione dell' ordinanza di cui agli art. 665 e 666
c.p.c., disponendo il mutamento del rito con termine alle parti per l'integrazione degli atti introduttivi e termine per introdurre il procedimento di mediazione. Nella memoria depositata in data 19.7.2022 la dava atto dell'esito negativo del tentativo di Controparte_1
mediazione e precisava che al momento della decisione la morosità persisteva ed erano maturati i canoni di dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022, per ulteriori € 86.010,00, onde il debito complessivo ascendeva ad € 258.030,00. Pertanto, rilevava che, anche ove si fosse voluta autorizzare un'inammissibile compensazione, l'importo da compensare era inferiore al dovuto, ragione per la quale si sarebbe dovuta comunque emettere la ordinanza provvisoria di rilascio. rilevava altresì che l'intervenuto pagamento del Controparte_1
canone, dopo la intimazione, non era stato eccepito dalla controparte perché non effettuato e che la stessa aveva invece eccepito solo una compensazione maturata prima della intimazione.
Nella memoria integrativa con domanda riconvenzionale del 8.9.2022 la Parte_1
precisava che i lavori si sostanziavano in interventi necessari a rendere l'immobile
[...] agibile e funzionale attesa l'impossibilità di concepire lo svolgimento dell'attività di impresa nell'incombenza del pericolo di incendi, e contro la normativa stabilita all'uopo. Precisava che dette riparazioni, all'epoca pari ad € 195.250,00 e poi ammontanti ad € 762.850,00 rappresentavano un credito compensabile anche a titolo di arricchimento senza causa ove, in termini residuali, non si trovasse la fonte nella convenzione, nella legge o nel contratto.
Insisteva altresì per il rigetto della domanda di risoluzione della atteso che i Controparte_1
canoni erano già stati pagati per effetto della compensazione volontaria ex art. 1252 c.c..
Evidenziava poi che il credito e la sua compensazione trovavano giustificazione nella salvaguardia della salute dei lavoratori e nella tutela del valore dei beni commerciali;
che
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l'esistenza dei lavori pari ad € 762.850 era documentata dalla perizia dell'Ing. e Per_1
dalla stessa memoria di controparte;
che la compensazione doveva ritenersi di natura legale in quanto il credito si fondava, in primo luogo, sul credito vantato da onde riparare Pt_1 all'inadempimento della e in secondo e residuale luogo sull'arricchimento Controparte_1
senza causa;
che il capannone era stato sublocato dalla alla CEVA e che lo sfratto Pt_1
avrebbe fatto perdere ad entrambe le società i rispettivi investimenti con riflessi anche occupazionali, a vantaggio della locatrice. Eccepiva poi la compensazione volontaria o in subordine la parziale compensazione legale, ex art. 1243, co. 1, c.c. e fino a concorrenza, tra il maggior credito vantato da essa conduttrice nei confronti della locatrice per il ripristino dell'immobile locato dai vizi dello stesso (pari ad € 762.805) ed il controcredito della relativo ai crediti per canoni fatti valere nel giudizio. La 1 Parte_4 Parte_1
chiedeva, pertanto, dichiararsi l'estinzione del credito principale per compensazione - legale o volontaria - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e il rigetto della domanda di pagamento della nella denegata ipotesi in cui il credito opposto in Controparte_1
compensazione fosse stato accertato come certo ma non liquido, chiedeva la relativa liquidazione, in quanto facile e pronta in virtù della documentazione in atti ovvero a seguito di
CTU; verificata la ricorrenza dei requisiti della certezza e dell'esigibilità, richiedeva la liquidazione delle lavorazioni compiute dalla afferenti l'impianto antincendio e Pt_1
dichiarare estinto il credito della per compensazione giudiziale ex art. 1243, Controparte_1
co. 2, c.c. (ovvero prima ancora volontaria o legale) fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, ovvero, subordinatamente, sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, nonché condannarla al pagamento del maggior debito.
Al fascicolo R.G. 4222/2022 veniva riunito il giudizio R.G. 6502/2022 con il quale la aveva altresì promosso un ulteriore sfratto per il mancato pagamento dei Controparte_1
canoni di locazione per i mesi di marzo e aprile 2022 (R.G. 5196/2022). La , Pt_1
costituitasi anche nel secondo giudizio, aveva riproposto le medesime difese già esposte.
Giudizio R.G. 4900/23
Nelle more la aveva fatto valere in via monitoria il credito per € Parte_1
762.805,00 oltre interessi e rivalutazione vantato per i lavori di adeguamento dell'immobile acquisito in locazione dalla adducendo che i lavori si erano resi necessari Controparte_1
a seguito di una modifica normativa in tema di prevenzioni incendi e producendo a fondamento della richiesta contratto di locazione, fatture dalla stessa emesse a carico della e risultanze dei propri registri contabili. Controparte_1
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Avverso il decreto ingiuntivo n. 1570/2023 del 23.4.2023 la proponeva Controparte_1
opposizione lamentando la nullità/inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo stante l'inesistenza dei presupposti per l'emissione, la violazione del ne bis in idem e da ultimo l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla ribadendo quanto già dedotto nei Pt_1
precedenti giudizi .
La si costituiva nel predetto giudizio di opposizione riproponendo quanto già Pt_1
esposto nei suoi scritti difensivi ed insistendo sulla sussistenza del credito per i costi anticipati per l'istallazione dell'impianto antincendio avendo supplito all'inadempimento della che, in base al dettato dell'art. 1575 c.c., lett. b), avrebbe dovuto Parte_4
“mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto”, ed evitare danni alla salute ex art. 1577 c.c.. Precisava che la vicenda era sussumibile all'ipotesi di cui agli artt. 1575,
1576, 1577, 1580 e 1581 c.c. stante il pericolo di danno alla salute e richiamava altresì la perizia tecnica asseverata dell'Ing. che aveva riconosciuto lavori per almeno € Per_1
522.000; faceva altresì presente che il Comando dei VV.FF. di Caserta aveva approvato il progetto dell'impianto antincendio, con ciò comprovando l'imprescindibilità degli interventi stessi ai fini dell'agibilità dell'intero immobile ovvero al fine di consentire l'uso pattuito.
Giudizio R.G. 4927/2023 ( poi 6285/23)
Con autonomo atto del 15.1.2023 la intimava alla Controparte_1 Parte_1
sfratto per morosità, citandola per la convalida, per il mancato pagamento dei canoni di locazione a partire da maggio 2022 per un importo pari ad € 344.040,00. Si costituiva nel giudizio la che proponeva opposizione alla convalida sulla base delle Parte_1
medesime argomentazioni svolte negli altri giudizi in corso . Con ordinanza del 26.6.2023 veniva emessa ordinanza di rilascio e mutato il rito per il prosieguo del giudizio .
Giudizio R.G. 5251/2023.
La , con atto depositato in data 25 maggio 2023, proponeva opposizione avverso il Pt_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1848/2023 del 22.5.2023 emesso da questo
Tribunale per il pagamento in favore dell' della somma di € 516.060,00 oltre Parte_4
interessi e spese della procedura per il mancato pagamento dei canoni di locazione da dicembre 2021 a maggio 2023 .
La eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Giudice che aveva emesso il decreto Pt_1
ingiuntivo stante la litispendenza, individuando come Giudice naturale quello del giudizio RG
4900/2023. Sul punto precisava che la aveva ottenuto – per il medesimo titolo Pt_1
contrattuale – il decreto ingiuntivo notificato il 27.4.2023 evidenziando altresì che la
P. si era opposta ed in quella sede avrebbe dovuto e potuto realizzare la domanda CP_1
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riconvenzionale. Svolgeva nel merito le medesime difese dei precedenti giudizi sulle medesime questioni controverse.
Assumeva, inoltre, che l'obbligazione di € 573.400 (su cui la P. aveva fondato i 3 CP_1 sfratti per morosità) era stata estinta in parte mediante il pagamento della somma di €
172.020,00 ed in parte mediante compensazione con il maggior credito di per € Pt_1
762.805. Di conseguenza rilevava che la risultava creditrice della residua somma di Pt_1
€ 361.425,00 oltre interessi del decreto ingiuntivo. Si costituiva l' svolgendo Controparte_1
le sue difese e ribadendo quanto già rilevato nei precedenti scritti.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto veniva rigettata.
R.G. 6285/23
Nel giudizio R.G. 4927/23, rinominato all'esito del mutamento di rito in R.G. 6285/23, veniva intimato dalla per il mancato pagamento delle Parte_7
mensilità da maggio 2022 ad aprile 2023 per euro 344.040,00. Si costituiva la Pt_1
opponendosi alla convalida e svolgendo le medesime difese degli altri giudizi anteriormente pendenti.
Con provvedimento del 26.6.2023 , veniva ordinato il rilascio dell'immobile con fissazione della data di esecuzione per il 4.9.2023 e mutato il rito per il prosieguo del giudizio.
Con provvedimento del 11.1.2024, veniva disposta la riunione alla causa anteriormente pendente (R.G. 225/2022) anche del giudizio R.G. 6285/2023 .
All'esito della riunione dei giudizi con ordinanza del 16.2.2024 il Giudice, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio R.G. 4900/2023 per € 762.805,00 e, ritenute non rilevanti le richieste istruttorie avanzate, rinviava per la discussione all'udienza del 31.10.2024 e successivamente all'udienza del 5.2. 2025 svoltasi a trattazione scritta.
Nelle note depositate con riferimento a tutte le cause riunite così le parti concludevano:
Controparte_1
“1°) Quanto alle opposizioni proposte da avverso i decreti ingiuntivi Parte_1
ottenuti da ( RR.GG. nn. 225/2022 e 5251/2023), rigettarle, siccome Controparte_1
inammissibili, improcedibili e infondate, con condanna comunque della società opponente al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come richiesti. E con condanna della società
al pagamento di spese e onorari di giudizio;
Parte_1
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2°) Quanto ai procedimenti di sfratto per morosità proposti da (RR.GG. Controparte_1
nn. 4222/2002 – al quale è già stato riunito quello pendente con il 6502/2022 - e 6285/2023, pure riunito): a°) Dato atto del mancato pagamento dei canoni di locazione dell' immobile industriale denominato Sirio 4, sito nella zona industriale di Aversa Nord, territorio del
Comune di Carinaro, riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5185, sub 3, a decorrere dal giugno
2021, e dichiarato l' inadempimento della convalidare gli sfratti come Controparte_5
intimato dalla e/o comunque risolvere per inadempimento il contratto di Controparte_1 locazione stipulato il 28.12.2018, con condanna della società locataria all'immediato rilascio dell'immobile; b°) rigettare le domande riconvenzionali (rilevando anche la violazione del principio del ne bis in idem) e dichiarare inammissibile quella per danni proposta nel giudizio
6285/2023; c°) Condannare la società al pagamento di spese e onorari Parte_1
di giudizio.
3°) Quanto all'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo ottenuto da Controparte_1
(R.G. 4900/2023), a°) Accertata la violazione del principio del ne bis Parte_1 in idem, e/o la insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, revocare il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando altresì inesistente il credito azionato dalla
[...]
, e rigettando altresì ogni richiesta della predetta;
b°) Parte_1 Parte_1
Condannare la in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al Parte_1 risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, da liquidarsi, in forza della richiamata norma, anche in via equitativa;
c°) Condannare la società convenuta al pagamento di spese e onorari di giudizio”.
Parte_1
“Con riferimento ai giudizi RG 4222/2022 e 6502/2022 relativi agli sfratti per morosità
RIGETTARE le domande di controparte in quanto infondate. anche IN VIA RICONVENZIONALE
A) accerti e dichiari l'inadempimento della locatrice per gli irrinunciabili interventi eseguiti all'interno del capannone per renderlo conforme alla legge, mediante le modalità che sono già indicate nel progetto di impianto antincendio approvato dai VV.FF di Caserta (cfr docc.ti 6.1
e 6.2), oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal convenuto a causa della negligenza del locatore, da determinarsi in prosieguo di trattazione e stimato in almeno 50.000 euro;
B) accerti e dichiari l'esistenza del credito di in euro 762.805 oltre interessi e Pt_1 rivalutazione e l'estinzione del credito dei canoni di locazione di cui all'intimazione per compensazione volontaria ex art. 1252 cpc, ovvero, gradatamente, previo accertamento dei
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presupposti, per compensazione legale ex art. 1243, co. 1, c.c. ovvero per compensazione giudiziale ex art. 1243, co. 2, c.c.;
C) accerti l'esistenza di un credito della nei confronti della Parte_1 [...]
pari ad euro 762.805 stante il credito della fondato CP_1 Parte_1
sulla convenzione, sulla legge ovvero ex art. 2041 c.c.. Tanto salvo diverse somme accertate dal Tribunale. Condanni la al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 762.805 oltre interessi e rivalutazione, ovvero la diversa somma di
[...]
giustizia.
Con riferimento ai giudizi RG 225/2022 e 4900/2023 relativi alle opposizione proposte da avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da dichiarare Pt_1 Controparte_1 stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio delle somme intimate la cessata materia del contendere.
Con riferimento al giudizio RG 5251/2023 relativo all'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per euro 762.805 oltre Controparte_1 Pt_1
interessi e 2.- - respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1570/2023 del Tribunale di
Napoli Nord per l'intera somma di € 762.805, oltre interessi rivalutazione e spese liquidate nel decreto, condannando l'opponente al pagamento delle dette somme, ovvero ogni diversa somma ritenuta di giustizia;
- rigettare ogni altra domanda ed eccezione avversa in quanto infondate e, in ogni caso, non provate;
- In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre IVA, CPA, rimb. forf. spese come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatore”.
Le domande avanzate dalla sono fondate. Controparte_1
La domanda di risoluzione del contratto avanzata nei procedimenti di sfratto per morosità nei giudizi R.G. 4222/22 ( già 144/22), R.G. 6502/22 ( già 5196/22) e R.G. 6285/23 ( già
4927/23) è fondata sul mancato pagamento di canoni di locazione oggetto anche delle richieste di decreto ingiuntivo emessi in favore dell' ed oggetto di Controparte_1
opposizione.
La mancata corresponsione dei canoni non è circostanza contestata ma la ha Pt_1
tuttavia sostenuto l'insussistenza del credito e pertanto della corrispondente morosità ad essa imputata, invocando l'inadempimento della locatrice ex art. 1575 c.c. e il diritto della conduttrice ad eseguire le riparazioni urgenti direttamente, onde pretenderne il rimborso (artt.
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1580, 1577, 1581 c.c.), con conseguente compensazione volontaria, legale o giudiziale degli ingenti costi asseritamente sostenuti dalla conduttrice e ritenuti invece spettanti alla locatrice.
La ha lamentato che nel corso del rapporto ed in ragione dell'evoluzione della Pt_1
normativa, l'immobile (costituito da un capannone locato per uso deposito e logistica) non era risultato più conforme alla normativa antincendio e che, quindi, a seguito di incontro tenutisi tra i proprietari, i rappresentanti ed i tecnici delle società, fu stabilito di comune accordo, di compensare l'importo corrispondente ai canoni di locazione, con le spese per i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio dell'immobile all'attuale normativa in materia.
Di tale accordo tuttavia non vi è alcuna prova scritta e la circostanza è stata sempre contestata dalla , come risulta anche nella documentazione allegata agli atti di causa ,ed Controparte_1
è in contrasto con le iniziative giudiziarie intraprese dalla e non può pertanto Parte_4
ritenersi provata sicché non sussistono i presupposti per la compensazione volontaria invocata in via principale dalla conduttrice . Pt_1
Neppure sussistono presupposti per la compensazione legale o giudiziale dei crediti .
La giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato, per cui, escluso che sia onere del locatore conseguire tali autorizzazioni, ove il conduttore non riesca ad ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento in capo al proprietario, e ciò quand'anche il diniego di autorizzazione sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato ( Cass. sent.
1735/2011).
Nel contratto di locazione è prevista la destinazione contrattuale ad uso deposito e logistica e all'art. 5 non è data facoltà alla conduttrice di mutare tale destinazione. L'art. 6 prevede inoltre, che “La Conduttrice, a seguito dell'analisi dell'immobile e delle indagini fatte dichiara che la cosa locata è adatta all'uso convenuto” e tale previsione esclude la rilevanza di eventuali vizi originari del bene locato riconoscibili.
Ovviamente, appare precluso imputare al locatore una responsabilità per inadempimento anche nel caso in cui, come prospettato dal conduttore, l'impossibilità di utilizzare l'immobile sia conseguita ad una modifica dei requisiti previsti per il certificato antincendio, sopravvenuta dopo l'instaurazione del rapporto.
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La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che “gli obblighi derivanti dagli artt. 1575 e
1576 c.c. non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa specificamente idonea all'esercizio dell'attività per la quale è stata locata, né il locatore è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per
l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti”
(cfr. Cass., 13.7.1977, n. 3154; Cass. Civ., Sez. III, 25.11.2014, n. 24987; Cass. civ., Sez. III,
29.9.2015, n. 19226; Cass. Civ., 30.1.2009, n. 2458).
In ogni caso, inoltre, va rilevato che dal combinato disposto degli articoli 1578 e 1581c.c. non risulta che, anche nel caso di vizi sopravvenuti, il conduttore abbia la facoltà di eseguire direttamente degli interventi per riparare tali vizi ma unicamente di chiedere una riduzione proporzionale del canone ovvero la risoluzione del contratto, evidentemente in relazione alla possibilità che l'immobile sia suscettibile di un uso residuo o meno;
ne consegue che nella specie, il conduttore atteso che secondo la prospettazione della il capannone sarebbe Pt_1
stato inutilizzabile per la destinazione di deposito logistica pattuita in sede di instaurazione del rapporto, avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del contratto e non certo eseguire a proprie spese lavori di adeguamento per importi decisamente rilevanti.
Neppure il credito potrebbe ritenersi sussistente ai sensi dell'art. 2041 c.c. stante la disciplina specifica in tema di addizioni e miglioramenti nella locazione dettata dagli artt. 1592 e 1593
c.c. che escludono comunque il diritto del conduttore ad indennità nel caso di opere eseguite senza il consenso del locatore. Inoltre, poiché la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale ai fini dell'indennizzo per ingiusto arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., non s'identifica con il danno soggettivamente ingiusto sofferto dall'altra parte, ma va accertata con riferimento alla posizione giuridica dell'arricchito, detta causa giustificatrice è comunque integrata nel caso di specie dal rapporto di locazione intercorrente tra le parti. con esclusione dei presupposti di operatività dell'art. 2041 c.c.
L'insussistenza del diritto della a pretendere il rimborso delle spese di adeguamento Pt_1 sostenute per l'immobile condotto in locazione senza l'espressa autorizzazione del locatore comporta l'insussistenza del vantato credito ed esclude pertanto la possibilità di qualsiasi compensazione anche legale o giudiziale, pure invocate dalla parte, rendendo ingiustificato il mancato pagamento dei canoni di locazione .
In relazione alla gravità dell'inadempimento per le locazioni non abitative -qual è quella in esame- la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 cod. civ. e se ne deve, conseguentemente, accertare la
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gravità in concreto, cioè l'idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla sua prosecuzione, da valutare tenendo conto dell'elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell'economia generale del negozio, e dell'elemento soggettivo, legato principalmente al comportamento della parte inadempiente, all'importanza assunta per il locatore dalla mancata corresponsione dei canoni e all'entità del turbamento causato all'equilibrio del rapporto sinallagmatico.
La gravità dell'inadempimento posto a fondamento della domanda dev'essere, inoltre, valutata, in tema di locazioni, anche alla luce del comportamento successivo alla proposizione della domanda, non operando per i contratti di durata la regola generale posta dall'art. 1453
c.c., secondo la quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni dei contraenti fino alla pronunzia giudiziale definitiva, essendo vietato al conduttore di eseguire la sua prestazione e al locatore di pretenderla, atteso che nel caso della locazione il locatore non è in condizione di sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione ed ha interesse all'adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale rimane nella detenzione della cosa locata senza che il locatore possa impedirlo ed è tenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., a versare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il maggior danno (Cass. n.
8076/02).
Orbene nel caso di specie il mancato pagamento dei canoni di locazione da giugno 2021 ad aprile 2023 e nel corso dei giudizi integra senza alcun dubbio, stante l'entità della morosità, la durata della stessa e la persistenza, grave inadempimento, idoneo giustificare la domanda di risoluzione contrattuale.
Non risulta, invece, rilevante ad escludere l'inadempimento il tardivo pagamento dovuto solo a seguito della esecutività dei decreti ingiuntivi e a seguito di procedura di pignoramento, come dedotto dalla ma invero neppure documentato in giudizio. . Pt_8
Ricorrendo, pertanto, le condizioni dell'art. 1455 c.c., in accoglimento della domanda avanzata dalla nei giudizi di sfatto per morosità indicati dev'essere Controparte_1
dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice
, con condanna al rilascio dell'immobile. Al riguardo va confermata la data di Pt_1 esecuzione del 4.9.2023 fissata nell'ordinanza del 26.6.2023 emessa nel giudizio R.g.
4927/2023 (rinumerato dopo il mutamento del rito in R.G. 6285/23) .
Risultando fondato il credito per i canoni di locazione non corrisposti, vantato dalla CP_1
nei confronti della , per i motivi già esposti, le eccezione e domande
[...] Pt_1
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riconvenzionali spiegate dalla anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1
n. 4904/2021 del 30.11.202- R.G. n. 225/2022, n. 1848/2023 del 22.5.2023 - R.G. n.
5251/2023, e le opposizioni avanzate dalla vanno rigettate e vanno dichiarati Pt_1
definitivamente esecutivi gli opposti decreti ingiuntivi.
Va invece accolta l'opposizione avanzata a sua volta dalla averso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1570 del 23.4.2023 nel giudizio R.G. 4900/23, stante l'insussistenza del diritto della conduttrice alla restituzione dei costi per gli interventi di adeguamento non autorizzati dalla locatrice. L'insussistenza della pretesa nell'an assorbe le contestazioni pure avanzate dalla opponente sul quantum. Conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo n. 1570 del
23.4.2023 .
Le spese di lite seguono la soccombenza della e vanno liquidate come da dispositivo Pt_1 con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Trattandosi di cause successivamente riunite, la quantificazione dei compensi, pur globalmente espressa in dispositivo, è espressione della somma dei compensi spettanti per ciascuna causa per l'attività svolta prima della riunione e dell'unitario compenso per la fase successiva alla riunione .
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando nelle cause indicate in epigrafe tra la e la Parte_1 Controparte_1
[...
così provvede:
- con riferimento ai giudizi di risoluzione contrattuale avanzate dalla nei Controparte_1
procedimenti R.G. 4222/22, 6202/22 e 6285/23 dichiara la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e condanna la Parte_1
al rilascio in favore della dell'immobile industriale denominato “ Sirio Controparte_1
4” sito nel Comune di Carinaro e riportato in catasto al foglio 52, p.lla 5185 sub 3,come descritto in atti, confermando la data di esecuzione del 4.9.2023 fissata nell'ordinanza del
26.6.2023 emessa nel giudizio R.g. 4927/2023 , rinumerato dopo il mutamento del rito in
R.G. 6285/23;
-con riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4904/2021 del 30.11.2021-
R.G. n. 225/2022 e n. 1848/2023 del 22.5.2023-R.G. n. 5251/2023, rigetta le opposizioni avanzate dalla e dichiara definitivamente esecutivi i decreti ingiuntivi opposti;
Pt_1
Pag. 18 di 19
-con riferimento al giudizio R.G. 4900/23 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1570 del
23.4.2023 accoglie l'opposizione avanzata dalla e per l'effetto revoca Controparte_1
l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che liquidano globalmente in €. 4.344,50 per spese e €. 45.124,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Aversa, 6.2.2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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