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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N___4890/2022____ R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 4890/2022 promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Colonna Parte_1
NZ e IS NO
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Belli Francesca Romana e Petrucci Maria
Teresa
RESISTENTE
Nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. De Rossi
AN
RESISTENTE
Nonché contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Vinci Alessandra RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920229001401451000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.05.2022, il ricorrente indicato in proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05920229001401451000, notificata in data 14.04.2022, limitatamente alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito per contributi e premi 1) 05920110038473480000; 2) CP_1 CP_3
05920130000221839000; 3) 05920140011258591000; 4)
05920150022187185000; 5) 05920160013205901000; 6)
05920170010214617000; 7) 5920170021794733000; 8)
05920180015468890000; 9) 05920190000035022000; 10)
35920112000173221000; 11) 35920112000762454000; 12)
35920120000338202000; 13) 35920120000395618000; 14)
35920120001662943000; 15) 35920120001917679000; 16)
35920120002210330000; 17) 35920120003876343000; 18)
35920130001268076000; 19) 35920130002193026000; 20)
35920130002641143000; 21) 35920140000693075000; 22)
35920140001953027000; 23) 35920140004937115000;
24)35920150002113736000; 25)35920150003186872000; 26)
35920160000467922000; 27) 35920160003342834000;
28)35920160006028211000; 29) 35920180002856566000; 30)
35920190000204231000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9 e 10 l. Concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, per l'annullamento dell'atto e per la prescrizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano e che contestavano gli avversi assunti CP_1 CP_3 poiché infondati in fatto ed in diritto e chiedevano il rigetto del ricorso. Si costituiva eccependo Controparte_4
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, rinviata all'udienza del 17.12.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole stanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente deve ritenersi infondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'intimazione opposta per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, giacché l' omessa notifica degli atti presupposti non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato, bensì determina la rimessione in termini di parte ricorrente nella formulazione delle eccezioni formali e di merito.
Dev'essere, altresì, disattesa l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014).
***
Tanto premesso, va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Giova ricordare che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett.
b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti, risulta la regolare notifica delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta.
In particolare, si rileva che la cartella: 1) 05920110038473480000 è stata notificata in data 13.12.2011 a mezzo racc. a.r.;
2) 05920130000221839000 è stata notificata in data 01.02.2012 a mezzo racc. a.r.;
4) 05920150022187185000 è stata notificata in data 29.03.2016 a mezzo racc. a.r.;
5) 05920160013205901000 è stata notificata in data 03.11.2016 a mezzo racc. a.r.;
7) 5920170021794733000 è stata notificata in data 17.04.2018 mediante deposito presso la casa comunale;
8) 05920180015468890000 è stata notificata in data 11.10.2018 mediante deposito presso la casa comunale;
9) 05920190000035022000 è stata notificata in data 15.03.2019 mediante deposito presso la casa comunale;
11) 35920112000762454000 è stato notificato in data 05.01.2012
a mezzo racc. a.r.;
12) 35920120000338202000 è stato notificato in data 21.03.2012
a mezzo racc. a.r;
13) 35920120000395618000 è stato notificato in data 21.03.2012
a mezzo racc. a.r.;
14) 35920120001662943000 è stato notificato in data 25.05.2012
a mezzo racc. a.r.;
15) 35920120001917679000 è stato notificato in data 06.08.2012
a mezzo racc. a.r.;
16) 35920120002210330000 è stato notificato in data 24.09.2012
a mezzo racc. a.r;
17) 35920120003876343000 è stato notificato in data 02.01.2013
a mezzo racc. a.r.;
18) 35920130001268076000 è stato notificato in data 15.04.2013
a mezzo racc. a.r.;
19) 35920130002193026000 è stato notificato in data 19.11.2013
a mezzo racc. a.r.;
20) 35920130002641143000 è stato notificato in data 17.12.2013
a mezzo racc. a.r.; 21) 35920140000693075000 è stato notificato in data 28.05.2012
a mezzo racc. a.r.;
22) 35920140001953027000 è stato notificato in data 18.09.2014
a mezzo racc. a.r.;
23) 35920140004937115000 è stato notificato in data 12.01.2015
a mezzo racc. a.r.;
24) 35920150002113736000 è stato notificato in data 28.10.2015
a mezzo racc. a.r;
25) 35920150003186872000 è stato notificato in data 24.11.2015
a mezzo racc. a.r.;
26) 35920160000467922000 è stato notificato in data 13.04.2016
a mezzo racc. a.r.;
27) 35920160003342834000 è stato notificato in data 11.11.2016
a mezzo racc. a.r.;
28) 35920160006028211000 è stato notificato in data 30.01.2017
a mezzo racc. a.r.;
29) 35920180002856566000 è stato notificato in data 30.07.2018
a mezzo racc. a.r.;
30) 35920190000204231000 è stato notificato in data 12.03.2019
a mezzo racc. a.r.
Si rileva che le parti resistenti non hanno fornito prova della notifica della cartella 3) 05920140011258591000 e 6)
05920170010214617000 e dell'avviso di addebito 10)
35920112000173221000.
Dagli atti risulta, altresì, che per i crediti portati dalle cartelle 1) 05920110038473480000, 2) 05920130000221839000, 3)
05920140011258591000 e dagli avvisi di addebito 10)
35920112000173221000; 11) 35920112000762454000; 12)
35920120000338202000; 13) 35920120000395618000; 14)
35920120001662943000; 15) 35920120001917679000; 16)
35920120002210330000; 17) 35920120003876343000; 18)
35920130001268076000; 19) 35920130002193026000; 20)
35920130002641143000; 21) 35920140000693075000; 22)
35920140001953027000; 23) 35920140004937115000 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 05920169004749763000 in data 15.09.2016.
Non può essere invece considerato valido atto di interruzione della prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201800001890000, giacché priva dell'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e della notifica al ricorrente del relativo avviso di deposito.
Alla luce della suddetta documentazione, dunque, si deve ritenere che nessuna prescrizione sia maturata per il credito portato dalle cartelle 1) 05920110038473480000, 2)
05920130000221839000 e dagli avvisi di addebito n. 11)
35920112000762454000; 12) 35920120000338202000; 13)
35920120000395618000; 14) 35920120001662943000; 15)
35920120001917679000; 16) 35920120002210330000; 17)
35920120003876343000; 18) 35920130001268076000; 19)
35920130002193026000; 20) 35920130002641143000; 21)
35920140000693075000; 22) 35920140001953027000; 23)
35920140004937115000, giacché il termine quinquennale è stato interrotto con l' intimazione n. 05920169004749763000
(effettuata in data 15.09.2016) nonché con l'intimazione n.
05920229001401451000 (oggetto del presente giudizio), anche in considerazione della normativa che ha sospeso i termini di prescrizione durante l'emergenza Covid per un totale di 311 giorni.
Appaiono altresì non prescritti i crediti portati dalle cartelle
3) 05920140011258591000 (premi 2013-2014) e 6) CP_3
05920170010214617000 (premi 2016-2017), giacché non sembra CP_3 essere decorso il termine quinquennale tra la data di scadenza del pagamento dei premi e la notifica dell'intimazione n. CP_3
05920229001401451000 qui opposta, anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione durante l'emergenza da
Covid-19. Si precisa che con riferimento alla cartella n 3)
05920140011258591000 i termini di prescrizione sono stati interrotti anche con la notifica dell' intimazione di pagamento n. 05920169004749763000 (effettuata in data 15.09.2016).
Si deve ritenere altresì non maturata la prescrizione per i crediti portati dalle cartelle n. 5) 05920160013205901000, 7)
5920170021794733000; 8) 05920180015468890000; 9)
05920190000035022000 e dagli avvisi di addebito 27)
35920160003342834000; 28)35920160006028211000; 29)
35920180002856566000; 30) 35920190000204231000, giacché non appare decorso il termine quinquennale tra la notifica dei suddetti atti ed il 14.4.2022, data di notifica dell'intimazione impugnata, anche alla luce della normativa che ha sospeso i termini di prescrizione durante l'emergenza Covid.
Si deve ritenere non prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 10) 35920112000173221000, poiché il termine quinquennale è stato interrotto in data 01.03.2013 dalla presentazione di un'istanza di rateizzazione, in data 15.09.2016 dalla notifica dell'intimazione 05920169004749763000 ed in data
14.04.2022 dalla notifica dell'intimazione qui opposta, considerando anche la sospensione dei termini di prescrizione operata dalla normativa emergenziale.
Giova, infatti, ricordare che l'art. 37, comma 2, dl. 18/2020 conv. con modificazioni in l. n. 27/2020 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, successivamente, l'art. 11, comma 9, dl. 183/183 conv. con modificazioni in l. 21/2021 ha previsto la sospensione dei predetti termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni (129+182).
Diversamente, si deve ritenere prescritto il credito portato dalla cartella 4) 05920150022187185000, poiché appaiono trascorsi oltre cinque anni tra il 29.03.2016 (data di notifica della cartella di pagamento) ed il 14.04.2022 (data di notifica dell'intimazione impugnata), pur considerando la sospensione dei termini durante il periodo di emergenza Covid-19 (Gli atti
Cont interruttivi prodotti da non appaiono validi. Invero
[...] ha prodotto la ricevuta della Controparte_2 raccomandata notificata in data 6.4.2017 relativa all' intimazione di pagamento n 0592017900150971000 senza produrre l' intimazione di pagamento notificata. Non può altresì essere considerato valido atto di interruzione della prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976201800001890000, giacché priva dell'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e della notifica al ricorrente del relativo avviso di deposito).
Devono, altresì, ritenersi prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito 24)35920150002113736000,
25)35920150003186872000 e 26) 35920160000467922000, giacché appare decorso il termine quinquennale tra la data di notifica dei suddetti avvisi e l'atto impugnato.
Per tutte le ragioni che precedono, l' eccezione di prescrizione appare fondata limitatamente al credito richiesto con la cartella di pagamento 4) 05920150022187185000 e con gli avvisi di addebito 24)35920150002113736000, 25)35920150003186872000 e
26) 35920160000467922000.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' e dall' con l' intimazione di CP_1 CP_3 pagamento impugnata n 05920229001401451000 notificata il
14.4.2022 limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n 4) 05920150022187185000 e agli avvisi di addebito
24)35920150002113736000, 25)35920150003186872000 e 26)
35920160000467922000.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' e dall' con l'intimazione di pagamento n CP_1 CP_3 05920229001401451000 notificata il 14.4.2022 limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n 4)
05920150022187185000 e agli avvisi di addebito
24)35920150002113736000, 25)35920150003186872000 e 26)
35920160000467922000.
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 17.12.2025 Il Giudice
dott. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 4890/2022 promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Colonna Parte_1
NZ e IS NO
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Belli Francesca Romana e Petrucci Maria
Teresa
RESISTENTE
Nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. De Rossi
AN
RESISTENTE
Nonché contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Vinci Alessandra RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920229001401451000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04.05.2022, il ricorrente indicato in proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05920229001401451000, notificata in data 14.04.2022, limitatamente alle seguenti cartelle ed avvisi di addebito per contributi e premi 1) 05920110038473480000; 2) CP_1 CP_3
05920130000221839000; 3) 05920140011258591000; 4)
05920150022187185000; 5) 05920160013205901000; 6)
05920170010214617000; 7) 5920170021794733000; 8)
05920180015468890000; 9) 05920190000035022000; 10)
35920112000173221000; 11) 35920112000762454000; 12)
35920120000338202000; 13) 35920120000395618000; 14)
35920120001662943000; 15) 35920120001917679000; 16)
35920120002210330000; 17) 35920120003876343000; 18)
35920130001268076000; 19) 35920130002193026000; 20)
35920130002641143000; 21) 35920140000693075000; 22)
35920140001953027000; 23) 35920140004937115000;
24)35920150002113736000; 25)35920150003186872000; 26)
35920160000467922000; 27) 35920160003342834000;
28)35920160006028211000; 29) 35920180002856566000; 30)
35920190000204231000. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, l'intervenuta prescrizione del credito ex art 3 commi 9 e 10 l. Concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, per l'annullamento dell'atto e per la prescrizione, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituivano e che contestavano gli avversi assunti CP_1 CP_3 poiché infondati in fatto ed in diritto e chiedevano il rigetto del ricorso. Si costituiva eccependo Controparte_4
l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La causa, rinviata all'udienza del 17.12.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole stanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Preliminarmente deve ritenersi infondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'intimazione opposta per omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, giacché l' omessa notifica degli atti presupposti non costituisce causa di nullità dell'atto impugnato, bensì determina la rimessione in termini di parte ricorrente nella formulazione delle eccezioni formali e di merito.
Dev'essere, altresì, disattesa l' eccezione relativa al difetto di motivazione dell' atto impugnato atteso che l' intimazione di pagamento indica chiaramente i motivi della pretesa consentendo al contribuente di svolgere le proprie difese (ed invero vengono precisate le ragioni della richiesta di pagamento consistenti nel mancato pagamento del carico complessivo scaduto “meglio precisato nel prospetto allegato” contenente un dettagliato elenco degli importi dovuti con la precisazione del numero di cartella e/o avviso di addebito, della data di notifica, dell' ente impositore, del tipo di contributo, dell'importo di ciascun contributo e dell' importo residuo o accessorio) sicché non sussiste alcun ulteriore onere motivazionale (v Cass 24258/2014).
***
Tanto premesso, va ora esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Giova ricordare che la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori
- diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma 19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al 17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett.
b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Orbene, alla luce della documentazione depositata in atti, risulta la regolare notifica delle seguenti cartelle di pagamento e avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta.
In particolare, si rileva che la cartella: 1) 05920110038473480000 è stata notificata in data 13.12.2011 a mezzo racc. a.r.;
2) 05920130000221839000 è stata notificata in data 01.02.2012 a mezzo racc. a.r.;
4) 05920150022187185000 è stata notificata in data 29.03.2016 a mezzo racc. a.r.;
5) 05920160013205901000 è stata notificata in data 03.11.2016 a mezzo racc. a.r.;
7) 5920170021794733000 è stata notificata in data 17.04.2018 mediante deposito presso la casa comunale;
8) 05920180015468890000 è stata notificata in data 11.10.2018 mediante deposito presso la casa comunale;
9) 05920190000035022000 è stata notificata in data 15.03.2019 mediante deposito presso la casa comunale;
11) 35920112000762454000 è stato notificato in data 05.01.2012
a mezzo racc. a.r.;
12) 35920120000338202000 è stato notificato in data 21.03.2012
a mezzo racc. a.r;
13) 35920120000395618000 è stato notificato in data 21.03.2012
a mezzo racc. a.r.;
14) 35920120001662943000 è stato notificato in data 25.05.2012
a mezzo racc. a.r.;
15) 35920120001917679000 è stato notificato in data 06.08.2012
a mezzo racc. a.r.;
16) 35920120002210330000 è stato notificato in data 24.09.2012
a mezzo racc. a.r;
17) 35920120003876343000 è stato notificato in data 02.01.2013
a mezzo racc. a.r.;
18) 35920130001268076000 è stato notificato in data 15.04.2013
a mezzo racc. a.r.;
19) 35920130002193026000 è stato notificato in data 19.11.2013
a mezzo racc. a.r.;
20) 35920130002641143000 è stato notificato in data 17.12.2013
a mezzo racc. a.r.; 21) 35920140000693075000 è stato notificato in data 28.05.2012
a mezzo racc. a.r.;
22) 35920140001953027000 è stato notificato in data 18.09.2014
a mezzo racc. a.r.;
23) 35920140004937115000 è stato notificato in data 12.01.2015
a mezzo racc. a.r.;
24) 35920150002113736000 è stato notificato in data 28.10.2015
a mezzo racc. a.r;
25) 35920150003186872000 è stato notificato in data 24.11.2015
a mezzo racc. a.r.;
26) 35920160000467922000 è stato notificato in data 13.04.2016
a mezzo racc. a.r.;
27) 35920160003342834000 è stato notificato in data 11.11.2016
a mezzo racc. a.r.;
28) 35920160006028211000 è stato notificato in data 30.01.2017
a mezzo racc. a.r.;
29) 35920180002856566000 è stato notificato in data 30.07.2018
a mezzo racc. a.r.;
30) 35920190000204231000 è stato notificato in data 12.03.2019
a mezzo racc. a.r.
Si rileva che le parti resistenti non hanno fornito prova della notifica della cartella 3) 05920140011258591000 e 6)
05920170010214617000 e dell'avviso di addebito 10)
35920112000173221000.
Dagli atti risulta, altresì, che per i crediti portati dalle cartelle 1) 05920110038473480000, 2) 05920130000221839000, 3)
05920140011258591000 e dagli avvisi di addebito 10)
35920112000173221000; 11) 35920112000762454000; 12)
35920120000338202000; 13) 35920120000395618000; 14)
35920120001662943000; 15) 35920120001917679000; 16)
35920120002210330000; 17) 35920120003876343000; 18)
35920130001268076000; 19) 35920130002193026000; 20)
35920130002641143000; 21) 35920140000693075000; 22)
35920140001953027000; 23) 35920140004937115000 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 05920169004749763000 in data 15.09.2016.
Non può essere invece considerato valido atto di interruzione della prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976201800001890000, giacché priva dell'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e della notifica al ricorrente del relativo avviso di deposito.
Alla luce della suddetta documentazione, dunque, si deve ritenere che nessuna prescrizione sia maturata per il credito portato dalle cartelle 1) 05920110038473480000, 2)
05920130000221839000 e dagli avvisi di addebito n. 11)
35920112000762454000; 12) 35920120000338202000; 13)
35920120000395618000; 14) 35920120001662943000; 15)
35920120001917679000; 16) 35920120002210330000; 17)
35920120003876343000; 18) 35920130001268076000; 19)
35920130002193026000; 20) 35920130002641143000; 21)
35920140000693075000; 22) 35920140001953027000; 23)
35920140004937115000, giacché il termine quinquennale è stato interrotto con l' intimazione n. 05920169004749763000
(effettuata in data 15.09.2016) nonché con l'intimazione n.
05920229001401451000 (oggetto del presente giudizio), anche in considerazione della normativa che ha sospeso i termini di prescrizione durante l'emergenza Covid per un totale di 311 giorni.
Appaiono altresì non prescritti i crediti portati dalle cartelle
3) 05920140011258591000 (premi 2013-2014) e 6) CP_3
05920170010214617000 (premi 2016-2017), giacché non sembra CP_3 essere decorso il termine quinquennale tra la data di scadenza del pagamento dei premi e la notifica dell'intimazione n. CP_3
05920229001401451000 qui opposta, anche in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione durante l'emergenza da
Covid-19. Si precisa che con riferimento alla cartella n 3)
05920140011258591000 i termini di prescrizione sono stati interrotti anche con la notifica dell' intimazione di pagamento n. 05920169004749763000 (effettuata in data 15.09.2016).
Si deve ritenere altresì non maturata la prescrizione per i crediti portati dalle cartelle n. 5) 05920160013205901000, 7)
5920170021794733000; 8) 05920180015468890000; 9)
05920190000035022000 e dagli avvisi di addebito 27)
35920160003342834000; 28)35920160006028211000; 29)
35920180002856566000; 30) 35920190000204231000, giacché non appare decorso il termine quinquennale tra la notifica dei suddetti atti ed il 14.4.2022, data di notifica dell'intimazione impugnata, anche alla luce della normativa che ha sospeso i termini di prescrizione durante l'emergenza Covid.
Si deve ritenere non prescritto il credito portato dall'avviso di addebito n. 10) 35920112000173221000, poiché il termine quinquennale è stato interrotto in data 01.03.2013 dalla presentazione di un'istanza di rateizzazione, in data 15.09.2016 dalla notifica dell'intimazione 05920169004749763000 ed in data
14.04.2022 dalla notifica dell'intimazione qui opposta, considerando anche la sospensione dei termini di prescrizione operata dalla normativa emergenziale.
Giova, infatti, ricordare che l'art. 37, comma 2, dl. 18/2020 conv. con modificazioni in l. n. 27/2020 ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, successivamente, l'art. 11, comma 9, dl. 183/183 conv. con modificazioni in l. 21/2021 ha previsto la sospensione dei predetti termini dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni (129+182).
Diversamente, si deve ritenere prescritto il credito portato dalla cartella 4) 05920150022187185000, poiché appaiono trascorsi oltre cinque anni tra il 29.03.2016 (data di notifica della cartella di pagamento) ed il 14.04.2022 (data di notifica dell'intimazione impugnata), pur considerando la sospensione dei termini durante il periodo di emergenza Covid-19 (Gli atti
Cont interruttivi prodotti da non appaiono validi. Invero
[...] ha prodotto la ricevuta della Controparte_2 raccomandata notificata in data 6.4.2017 relativa all' intimazione di pagamento n 0592017900150971000 senza produrre l' intimazione di pagamento notificata. Non può altresì essere considerato valido atto di interruzione della prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05976201800001890000, giacché priva dell'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e della notifica al ricorrente del relativo avviso di deposito).
Devono, altresì, ritenersi prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito 24)35920150002113736000,
25)35920150003186872000 e 26) 35920160000467922000, giacché appare decorso il termine quinquennale tra la data di notifica dei suddetti avvisi e l'atto impugnato.
Per tutte le ragioni che precedono, l' eccezione di prescrizione appare fondata limitatamente al credito richiesto con la cartella di pagamento 4) 05920150022187185000 e con gli avvisi di addebito 24)35920150002113736000, 25)35920150003186872000 e
26) 35920160000467922000.
Deve pertanto dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' e dall' con l' intimazione di CP_1 CP_3 pagamento impugnata n 05920229001401451000 notificata il
14.4.2022 limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n 4) 05920150022187185000 e agli avvisi di addebito
24)35920150002113736000, 25)35920150003186872000 e 26)
35920160000467922000.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse possono essere compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara l'estinzione per prescrizione del credito azionato dall' e dall' con l'intimazione di pagamento n CP_1 CP_3 05920229001401451000 notificata il 14.4.2022 limitatamente al credito di cui alla cartella di pagamento n 4)
05920150022187185000 e agli avvisi di addebito
24)35920150002113736000, 25)35920150003186872000 e 26)
35920160000467922000.
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Lecce, 17.12.2025 Il Giudice
dott. ssa Francesca Costa