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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 209/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente e Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
REALE ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2136/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-00000-2 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 19.11.2025 a mezzo p.e.c. all'Agenzia Entrate, Direzione Prov.le di Ragusa,
Ufficio territoriale di Vittoria e depositato il 21.11.2025 presso la Segreteria di questa Corte, la Sig.ra Ricorrente_2 propose ricorso avverso l'avviso di accertamento e liquidazione – successione n. 2025-00000-2 avviso n. A001, notificato il 03.10.2025, con il quale il suddetto Ufficio richiese la complessiva somma di €. 51.891,31 in dipendenza della liquidazione delle imposte relative alla successione del de cuius Ricorrente_2.
La ricorrente sostenne la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai accettato l'eredità del defunto padre, Ricorrente_2, e non avendo mai posseduto beni facenti parte dell'asse ereditario, per cui non poteva essere qualificata come erede.
L'Agenzia Entrate, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 19.01.2026, valutò l'estraneità della ricorrente al vincolo ereditario, per cui, non rivestendo la qualità di erede, non poteva essere considerata obbligata al pagamento dell'imposta. Pertanto, l'Ufficio accolse le doglianze della ricorrente e depositò il provvedimento di annullamento, in autotutela, dell'atto impositivo. Chiese, quindi, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, quest'ultima ha chiesto che la controversia fosse definita con l'adozione della sentenza in forma semplificata con vittoria di spese. L'Agenzia Entrate ha chiesto la compensazione delle spese.
La Corte, preso atto della documentazione prodotta dall'Ufficio e cioè del provvedimento di annullamento, in autotutela, dell'atto impositivo, ritiene che può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 46 D.
Lgs. n. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna alle spese dell'Agenzia Entrate.
Infatti, questo giudice osserva che la norma su citata avvantaggia ingiustamente la parte che ha determinato la cessazione della materia del contendere e che, nella maggior parte dei casi, si identifica con l'Amministrazione finanziaria la quale agisce attraverso lo strumento dell'autotutela. Tutto ciò è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.274/05, in quanto il processo tributario, al pari di quello civile ed amministrativo, si conforma al principio di attribuzione delle spese alla parte virtualmente soccombente, per cui la compensazione “ope legis” è in aperto contrasto con detto principio, determinando un ingiusto privilegio a vantaggio di chi pone in essere un comportamento capace di porre fine alla controversia. In attuazione di questo principio, la giurisprudenza (Cass. n.1230/07 e n.21380/06) ha riconosciuto che, alla cessazione della lite giudiziaria, provocata dall'annullamento dell'atto impugnato ad opera dello stesso Ufficio che lo ha emanato, non può conseguire meccanicamente la compensazione delle spese processuali, non essendo una siffatta soluzione rispettosa dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di pari trattamento dei contendenti e del “giusto processo”, poiché riserva alla parte pubblica una posizione privilegiata, carente di obiettiva giustificazione. Pertanto, fatte salve le ipotesi
(conciliazione giudiziale, condoni, sanatorie fiscali) previste dalla legge quando definiscono l'intero contesto, nelle altre ipotesi in cui la controversia viene meno per effetto di un comportamento posto in essere dalle parti e normalmente determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, come accade quando il Fisco riconosce, in via di autotutela, l'illegittimità o infondatezza della propria pretesa, la Corte deve pronunciarsi sulle spese, facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” con la conseguenza di esaminare ugualmente la vicenda su cui verte la lite, condannando al pagamento delle spese la parte che sarebbe risultata soccombente se si fosse giunti ad una pronuncia di merito. Nel caso in esame, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l'infondatezza della sua pretesa tributaria e, pertanto, in considerazione di quanto sopra illustrato, le spese sono poste a suo carico e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €.3.000,00, oltre accessori, come per legge, e rimborso del contributo unificato, se assolto, in favore della ricorrente con distrazione delle stesse al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRANOVA VINCENZO, Presidente e Relatore
DONZELLA ANTONIETTA, Giudice
REALE ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2136/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025-00000-2 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato il 19.11.2025 a mezzo p.e.c. all'Agenzia Entrate, Direzione Prov.le di Ragusa,
Ufficio territoriale di Vittoria e depositato il 21.11.2025 presso la Segreteria di questa Corte, la Sig.ra Ricorrente_2 propose ricorso avverso l'avviso di accertamento e liquidazione – successione n. 2025-00000-2 avviso n. A001, notificato il 03.10.2025, con il quale il suddetto Ufficio richiese la complessiva somma di €. 51.891,31 in dipendenza della liquidazione delle imposte relative alla successione del de cuius Ricorrente_2.
La ricorrente sostenne la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo mai accettato l'eredità del defunto padre, Ricorrente_2, e non avendo mai posseduto beni facenti parte dell'asse ereditario, per cui non poteva essere qualificata come erede.
L'Agenzia Entrate, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 19.01.2026, valutò l'estraneità della ricorrente al vincolo ereditario, per cui, non rivestendo la qualità di erede, non poteva essere considerata obbligata al pagamento dell'imposta. Pertanto, l'Ufficio accolse le doglianze della ricorrente e depositò il provvedimento di annullamento, in autotutela, dell'atto impositivo. Chiese, quindi, che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare formulata dalla ricorrente, quest'ultima ha chiesto che la controversia fosse definita con l'adozione della sentenza in forma semplificata con vittoria di spese. L'Agenzia Entrate ha chiesto la compensazione delle spese.
La Corte, preso atto della documentazione prodotta dall'Ufficio e cioè del provvedimento di annullamento, in autotutela, dell'atto impositivo, ritiene che può essere dichiarata, ai sensi dell'art. 46 D.
Lgs. n. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna alle spese dell'Agenzia Entrate.
Infatti, questo giudice osserva che la norma su citata avvantaggia ingiustamente la parte che ha determinato la cessazione della materia del contendere e che, nella maggior parte dei casi, si identifica con l'Amministrazione finanziaria la quale agisce attraverso lo strumento dell'autotutela. Tutto ciò è stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.274/05, in quanto il processo tributario, al pari di quello civile ed amministrativo, si conforma al principio di attribuzione delle spese alla parte virtualmente soccombente, per cui la compensazione “ope legis” è in aperto contrasto con detto principio, determinando un ingiusto privilegio a vantaggio di chi pone in essere un comportamento capace di porre fine alla controversia. In attuazione di questo principio, la giurisprudenza (Cass. n.1230/07 e n.21380/06) ha riconosciuto che, alla cessazione della lite giudiziaria, provocata dall'annullamento dell'atto impugnato ad opera dello stesso Ufficio che lo ha emanato, non può conseguire meccanicamente la compensazione delle spese processuali, non essendo una siffatta soluzione rispettosa dei canoni costituzionali di ragionevolezza, di pari trattamento dei contendenti e del “giusto processo”, poiché riserva alla parte pubblica una posizione privilegiata, carente di obiettiva giustificazione. Pertanto, fatte salve le ipotesi
(conciliazione giudiziale, condoni, sanatorie fiscali) previste dalla legge quando definiscono l'intero contesto, nelle altre ipotesi in cui la controversia viene meno per effetto di un comportamento posto in essere dalle parti e normalmente determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, come accade quando il Fisco riconosce, in via di autotutela, l'illegittimità o infondatezza della propria pretesa, la Corte deve pronunciarsi sulle spese, facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” con la conseguenza di esaminare ugualmente la vicenda su cui verte la lite, condannando al pagamento delle spese la parte che sarebbe risultata soccombente se si fosse giunti ad una pronuncia di merito. Nel caso in esame, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l'infondatezza della sua pretesa tributaria e, pertanto, in considerazione di quanto sopra illustrato, le spese sono poste a suo carico e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/92, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €.3.000,00, oltre accessori, come per legge, e rimborso del contributo unificato, se assolto, in favore della ricorrente con distrazione delle stesse al procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.