Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2022, proposto da
AR PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Congiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Laore Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elisabetta Corona e Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO CH AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 288/2021 del 6 aprile 2021, comprensiva dell’allegato 1, del Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito LAORE), con cui è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi del disposto dell’art. 1 comma 2 bis , della Legge Regionale della Sardegna n. 47 del 2018, come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 34 del 2020, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei istruttori tecnici geometri di categoria C e livello retributivo C1;
- del provvedimento di attribuzione al ricorrente, quale partecipante al concorso de quo , del punteggio dei titoli, iuxta determinazione del presidente della commissione giudicatrice del 17 settembre 2021;
- della determinazione n. 1121/2021 di LAORE del 5 novembre 2021, di approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale di cui si discetta ed allegata graduatoria finale medesima;
- di ogni atto prodromico ovvero consequenziale ovvero presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’agenzia Laore Sardegna;
Vista la memoria del 23 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR ER e lette le note d’udienza con cui le parti hanno chiesto la decisione sulla scorta degli scritti;
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, lamentando la mancata attribuzione di quattro punti correlati al possesso del diploma di laurea specialistica in Architettura delle Costruzioni LM-4S, equipollente alla laurea magistrale in ingegneria civile LM-23, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del bando di concorso.
Il 23 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale, dato conto della propria assunzione presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal 7 novembre 2023 e della conseguente carenza di interesse alla decisione del ricorso, ha chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese.
Alla richiesta ha presentato adesione LAORE, rimettendosi al Collegio per l’imputazione delle spese.
Ciò considerato, al Collegio non rimane che procedere nel senso richiesto dal ricorrente, anche in ragione del fatto che l’Amministrazione si è costituita solo formalmente e che nel giudizio non è intervenuta alcuna pronuncia, non avendo la ricorrente presentato istanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
AR CE, Presidente
AR ER, Consigliere, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ER | AR CE |
IL SEGRETARIO