Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 10333
TAR
Sentenza 21 novembre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione nella valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato

    Il Collegio ritiene che il GSE abbia svolto valutazioni conformi ai criteri indicati dall'art. 21-nonies della legge 241/1990, valorizzando l'interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse finanziarie, escludendo la tutela dell'interesse privato in ragione della tipologia di violazione accertata (mancata titolarità dell'autorizzazione unica), e valutando complessivamente le circostanze, la gravità della violazione e il comportamento tenuto dall'operatore.

  • Rigettato
    Indebito sindacato del GSE sul titolo autorizzativo regionale

    Il GSE non ha contestato la legittimità dell'autorizzazione, ma ha escluso che fosse riferibile alle società richiedenti l'incentivo. Tale accertamento rientra nei poteri di controllo del GSE.

  • Rigettato
    Illegittimità dei provvedimenti per violazione del principio di allineamento e assenza di fondamento normativo

    Il principio di allineamento si desume da diverse disposizioni. Il mutamento di titolarità non risulta formalmente autorizzato dalla Regione e non può essere surrogato da strumenti privatistici. Il precedente giurisprudenziale invocato non è pertinente al caso di specie.

  • Rigettato
    Irrilevanza della violazione accertata

    La rilevanza della violazione non si misura sull'assenza di un vantaggio economico indebito, ma sulla mancanza di un requisito essenziale per l'accesso agli incentivi. L'argomento della spettanza alla holding presuppone la titolarità dell'autorizzazione, non dimostrata.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di autotutela, proporzionalità e tutela dell'affidamento

    Il provvedimento di decadenza non origina da un riesame in autotutela, ma dall'ordinario potere di controllo ex art. 42 d.lgs. 28/2011, poiché il difetto di legittimazione soggettiva è emerso solo all'esito del procedimento di controllo. L'ammissione iniziale agli incentivi si basa su autocertificazioni e non genera un affidamento tutelabile prima del controllo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento e dei principi euro-unitari

    Il principio di legittimo affidamento non può radicarsi prima del positivo superamento dell'attività di controllo. L'operatore è tenuto alla completezza e veridicità delle dichiarazioni. La tutela dell'affidamento presuppone l'incolpevolezza dell'aspettativa.

  • Rigettato
    Applicazione della decurtazione dell'incentivo anziché la decadenza

    La fattispecie non rientra nelle violazioni suscettibili di mera decurtazione, ma nella mancanza di un titolo autorizzativo soggettivamente riferibile, che comporta la decadenza integrale del beneficio.

  • Inammissibile
    Applicazione automatica dell'art. 56 del d.l. 76/2020

    La censura è inammissibile per difetto di interesse, essendo la questione già stata esaminata dal GSE. Nel merito, l'art. 56, comma 7, si applica solo a seguito di apposita istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 10333
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10333
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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