Sentenza 21 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 10333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10333 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10333/2025REG.PROV.COLL.
N. 03436/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3436 del 2025, proposto da
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
QCII Basilicata II S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata III S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata IV S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata V S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata VI S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata VII S.r.l. in liquidazione e QCII Basilicata S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, 21 novembre 2024, n. 20821, resa tra le parti;
per quanto riguarda l’appello principale, proposto dal GSE :
nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti al ricorso di primo grado e annullato il provvedimento prot. GSE/P20210005855, del 5 marzo 2021;
per quanto riguarda l’appello incidentale, proposto dalle società QCII Basilicata II S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata III S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata IV S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata V S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata VI S.r.l. in liquidazione, QCII Basilicata VII S.r.l. in liquidazione e QCII Basilicata S.r.l. in liquidazione :
nella parte in cui ha respinto il ricorso introduttivo di primo grado e i primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, con contestuale appello incidentale, delle società QCII Basilicata II, QCII Basilicata III, QCII Basilicata IV, QCII Basilicata V, QCII Basilicata VI, QCII Basilicata VII e QCII Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il consigliere UC MA IC e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Andrea Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio ha ad oggetto i provvedimenti con cui il Gestore dei servizi energetici ha prima disposto e poi confermato, a seguito di istanza di riesame presentata ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8 del d.l. 76 del 2020, la decadenza della società QCII Basilicata II, QCII Basilicata III, QCII Basilicata IV, QCII Basilicata V, QCII Basilicata VI e QCII Basilicata VII S.r.l. dal diritto a percepire le tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007 (c.d. “Secondo Conto Energia”), con riferimento agli impianti identificati dai nn. 96246, 96267, 96491, 96407, 96447 e 96453
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati:
- le società QCII Basilicata II, QCII Basilicata III, QCII Basilicata IV, QCII Basilicata V, QCII Basilicata VI e QCII Basilicata VII S.r.l. (d’ora in avanti, “le società”) sono titolari degli impianti fotovoltaici identificati dai numeri 96246, 96267, 96491, 96407, 96447 e 96453, siti in località “Paolone”, nel Comune di Pisticci (MT), di potenza pari a circa 47-48 kW ciascuno.
- gli impianti sono stati ammessi alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 19 febbraio 2007 ed è stata loro riconosciuta la tariffa incentivante richiesta, in misura pari a 0,353 €/kWh;
- con atti del 6 settembre 2017 (prott. GSE/P20170066416, GSE/P20170066418, GSE/P20170066419, GSE/P20170066421, GSE/P20170066422 e GSE/P20170066423), il GSE ha comunicato l’avvio un procedimento di verifica ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 31 gennaio 2014, avendo riscontrato – in particolare – una situazione di “disallineamento” tra titolarità dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e assunzione della qualifica di soggetto responsabile ai fini dell’accesso agli incentivi (« le predette autorizzazioni … sono state rilasciate ad una società diversa dal Soggetto Responsabile che ha presentato al GSE istanza di riconoscimento delle tariffe incentivanti spettanti ai sensi del Decreto» );
- con atti del 28 novembre 2017 (prott. GSE/P20170092561, GSE/P20170092562, GSE/P20170092563, GSE/P20170092564, GSE/P20170092565 e GSE/P20170092566), il GSE, a seguito delle osservazioni presentate dalle società, ha sospeso il procedimento di verifica e richiesto ulteriori chiarimenti istruttori;
- all’esito del procedimento, con provvedimenti del 19 novembre 2019 (prott. GSE/P20190071035, GSE/P20190071036, GSE/P20190071037, GSE/P20190071038, GSE/P20190071039 e GSE/P20190071040), il GSE ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti, ritenendo definitivamente accertato il mancato possesso, da parte delle società, di « un titolo autorizzativo valido ed efficace per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto » e qualificando tale circostanza come violazione rilevante ai sensi dell’Allegato 1, lett. j), del d.m. 31 gennaio 2014 (« insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi »);
- in data 9 ottobre 2020, essendo entrato in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120) che ha sottoposto il potere di disporre la decadenza degli incentivi ai presupposti dell’art. 21- nonies della l. 241 del 1990 , le società hanno presentato istanza di riesame ai sensi degli artt. 56, commi 7 e 8 del predetto decreto;
- con provvedimento del 5 marzo 2021 (prot. GSE/P20210005855), il GSE ha respinto tale istanza, ritenendo prevalente l’interesse pubblico alla corretta gestione degli incentivi e quindi legittimo il sacrificio della situazione soggettiva del privato, non assistita da buona fede.
3. Le società del gruppo QCII Basilicata – unitamente alla capogruppo QCII Basilicata S.r.l. – hanno i impugnato i due provvedimenti da ultimo menzionati davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
3.1. Con la sentenza appellata, il primo giudice:
a) ha respinto il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, proposti avverso il provvedimento di decadenza;
b) ha accolto in parte – « in relazione al dedotto difetto di motivazione » – il secondo ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento emesso all’esito del riesame, ordinando al GSE di pronunciarsi nuovamente sull’istanza delle società;
c) ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
4. La sentenza è stata appellata dal GSE in relazione al capo sopra indicato con la lett. b), ossia « nella parte in cui il TAR Lazio – parzialmente accogliendo i secondi motivi aggiunti dispiegati da parte avversaria – ha ritenuto che il GSE non abbia valutato in concreto l’interesse pubblico e quello privato».
4.1. Nell’unico motivo di appello, il Gestore ha dedotto i vizi di « erroneità “in parte qua” della motivazione della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 per come novellato dall’art. 56 co. 7 e 8 del d.l. n. 76 del 2020: in particolar modo, erronea interpretazione della comparazione dell’interesse pubblico in relazione all’interesse privato ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 ».
5. La medesima sentenza è stata poi appellata dalle società del gruppo QCII Basilicata con appello incidentale, in relazione al capo sub lett. a), cioè « nella parte in cui non ha accolto il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti ».
5.1. La parte appellante ha dedotto i seguenti motivi:
I. « Error in iudicando con riferimento al primo motivo di ricorso “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 42, d.lgs. n. 28 del 2011. Indebito sindacato del GSE sul titolo autorizzativo inerente agli impianti »;
II. « Error in iudicando con riferimento al secondo motivo di ricorso “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge: violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e dell’art. 11 del d.m. 31.1.2014, nonché dell’All. 1, lett. j). Violazione del d.m. 19.2.2007 e della Deliberazione dell’AEEG n. 90/07. Difetto di istruttoria. Sviamento. Contraddittorietà. Irragionevolezza manifesta. Violazione dei principi di buona fede, certezza dei rapporti giuridici e legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità e buon andamento. Violazione dell’art. 1, 1° Protocollo addizionale alla Cedu ”»;
III. « Omessa pronuncia e/o Error in iudicando con riferimento al terzo motivo di ricorso “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, dell’art. 11 del d.m. 31.1.2014. Irrilevanza della violazione”»
IV. « Error in iudicando con riferimento al quarto motivo di ricorso “ Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi in materia di autotutela. Violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990 e dell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004. Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost. ”»;
V. « Error in iudicando con riferimento al quinto motivo di ricorso “Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi euro-unitari in materia di legittimo affidamento. Violazione della Direttiva 2009/28/CE. Violazione dell’art. 1, 1° protocollo addizionale alla CEDU. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. Sviamento” »;
VI. « Error in iudicando con riferimento al sesto motivo di ricorso illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 3 e co. 5, lett. c-bis), d. lgs. n. 28 del 2011, come introdotto dall’art. 1, co. 960, lett. a), della l. n. 205 del 2017 e, da ultimo, modificato dall’art. 13-bis del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in l. 2 novembre 2019, n. 128. violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento. violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. sviamento ».
VII. « Error in iudicando con riferimento ai ricorsi per motivi aggiunti in relazione alla violazione dei principi che governano l’autotutela alla luce dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020» .
6. In vista dell’udienza di trattazione, entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese e chiedendo il rigetto dell’appello proposto dalla controparte.
6.1. Le società hanno eccepito, inoltre, l’inammissibilità del ricorso del GSE, per carenza di interesse alla proposizione dell’appello – avendo il Gestore sostanzialmente ottemperato alla sentenza, riattivando il procedimento di riesame – e per mancata articolazione di motivi specifici.
7. Con istanza depositata l’8 ottobre 2025, la difesa delle società del gruppo QCII Basilicata ha chiesto il rinvio della trattazione, in ragione della pendenza del nuovo procedimento di riesame, avviato dal GSE in ottemperanza alla sentenza impugnata, e delle interlocuzioni in corso con la Regione Basilicata « al fine di ottenere i provvedimenti espressi di intestazione del titolo ». La richiesta è stata rinnovata nella memoria di replica del 28 ottobre 2010.
8. Da ultimo, il GSE ha depositato il provvedimento prot. GSE/P20250105949 del 17 novembre 2025 che ha nuovamente respinto l’istanza di riesame presentata dalle società.
9. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, non può trovare accoglimento la richiesta di rinvio della trattazione avanzata dalle società, non rinvenendosi nella pendenza del nuovo procedimento di riesame e nelle interlocuzioni in corso con l’amministrazione una ragione assistita dal requisito di eccezionalità richiesto dall’art. 73, comma 1- bis del c.p.a.
10.1. La circostanza dedotta attiene, infatti, a un distinto procedimento amministrativo e non è idonea a incidere sull’esito del presente giudizio né a pregiudicare il diritto di difesa della parte – alla cui tutela l’istituto del rinvio è esclusivamente preordinato (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8048).
11. Nemmeno può attribuirsi rilievo al provvedimento prot. P20250105949 del 17 novembre 2025, con il quale il GSE ha nuovamente respinto l’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, confermando, all’esito di rinnovate valutazioni, il precedente diniego annullato dal T.a.r. con la sentenza impugnata.
11.1. Tale atto, infatti, è stato depositato nel tardo pomeriggio del giorno antecedente l’udienza, senza che le parti abbiano potuto instaurare un effettivo contraddittorio in relazione al suo contenuto e alle sue ricadute processuali.
12. Ciò premesso, e passando all’esame dell’appello principale del GSE, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle società del gruppo QCII Basilicata, relative al difetto di interesse dell’appellante e alla mancanza di motivi specifici.
12.1. Quanto al dedotto difetto di interesse, che secondo le società deriverebbe dalla riattivazione del procedimento di riesame, va osservato che tale procedimento è stato avviato in dichiarata esecuzione della sentenza di primo grado e « salvo e impregiudicato l’esito degli appelli proponendi innanzi al Consiglio di Stato » avverso le decisioni che hanno sancito tale obbligo (cfr. il preavviso di rigetto del 17 aprile 2025). La condotta del Gestore non integra, dunque, una spontanea conformazione all’assetto di interessi determinato dalla sentenza, bensì il compimento di un’attività doverosa, imposta dalla provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado, che non lo priva di interesse a proporre e coltivare l’appello (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2019, n. 3911).
12.2. È infondata anche la censura relativa alla carenza di specificità dell’atto di appello. Il motivo proposto, infatti, individua puntualmente i parametri giuridici delle censure e sviluppa una critica lineare, coerente e pienamente intelligibile alla sentenza di primo grado, con specifico riferimento alla ritenuta carenza motivazionale dell’atto di riesame. Né l’autosufficienza del motivo può essere esclusa per il solo fatto che il GSE abbia diffusamente richiamato un precedente di questo Consiglio, trattandosi di un riferimento strumentale alla costruzione dell’argomentazione difensiva e all’inquadramento della censura nel solco di un orientamento giurisprudenziale ritenuto pertinente.
13. Nel merito, il GSE impugna la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha accolto i secondi motivi aggiunti proposti dalle società del gruppo QCII Basilicata, annullando il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame ai sensi degli artt. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020. Il Gestore censura, in particolare, le affermazioni del primo giudice circa la mancanza, nell’atto, di una valutazione concreta della posizione delle società e di una comparazione tra l’interesse pubblico al recupero degli incentivi e l’interesse privato alla loro conservazione. Tale conclusione deriverebbe, secondo l’appellante principale, da una lettura « atomistica e astratta » del provvedimento, già censurata da questo Consiglio di Stato in relazione ad analoga vicenda (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2025, n. 2087). Il GSE sostiene, infatti, di aver adeguatamente motivato sia in ordine all’interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse, sia in ordine all’interesse privato al mantenimento dell’incentivo, considerando la specifica vicenda e la natura della violazione accertata.
13.1. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
13.2. Nell’ambito del procedimento di riesame, avviato ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020, il GSE è chiamato ad applicare alla fattispecie i presupposti indicati dall’art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui il citato art. 56, comma 7 rinvia. In particolare, nella materia de qua assumono rilievo (cfr. Cons. Stato, n. 2087 del 2025 cit.): i) l’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse finanziarie; ii) l’interesse privato alla produzione energetica e al mantenimento del beneficio incentivante; iii) la complessiva situazione di fatto incisa dai provvedimenti.
13.3 Il Collegio ritiene che il GSE abbia svolto valutazioni conformi ai predetti criteri, idonee quindi a sorreggere il provvedimento di riesame alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
13.4. Il GSE ha anzitutto valorizzato l’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse finanziarie destinate ad incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili, evidenziando che esse gravano sull’intera collettività e incidono sul prezzo finale dell’energia elettrica. Tali considerazioni, pur nella loro apparente generalità, riflettono la logica del sistema di incentivazione, che implica la gestione di risorse pubbliche e impone al Gestore un presidio costante sulla loro corretta allocazione.
13.5. Quanto all’interesse privato, il GSE ha escluso che esso possa essere ritenuto meritevole di tutela – e quindi prevalente sull’interesse pubblico anzidetto – in ragione della tipologia di violazione accertata. Come risulta dalle premesse dell’atto, infatti, la decadenza è stata disposta a seguito dell’accertamento della violazione rilevante di cui all’Allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014, lett. j) – « insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell’impianto, per l’accesso agli incentivi ovvero autorizzativi » – derivante dalla mancata titolarità, in capo al responsabile dell’impianto, dell’autorizzazione unica relativa alla sua costruzione e al suo esercizio. Si tratta, dunque, di un impianto che non avrebbe avuto titolo per accedere agli incentivi del “Secondo Conto Energia”, ai quali tuttavia era stato originariamente ammesso sulla base delle dichiarazioni dall’operatore, poi risultate – all’esito dell’attività di verifica svolta dal GSE – non conformi ai presupposti normativamente previsti.
13.6. Il provvedimento impugnato reca altresì una valutazione complessiva delle circostanze, con riferimento alla gravità della violazione, agli effetti che un eventuale ripristino degli incentivi determinerebbe sull’assetto del sistema e al comportamento tenuto dall’operatore economico. Tali elementi confermano l’esito del bilanciamento di interessi e impediscono di accordare tutela all’affidamento del percettore.
13.7. In relazione al primo profilo, il GSE ha correttamente evidenziato che il ripristino di un incentivo non spettante confliggerebbe con il fondamentale principio di legalità e con i canoni di buon andamento e razionale utilizzo delle risorse pubbliche. A tale proposito, questo Consiglio ha già rilevato che « una differente soluzione (i.e. nel senso della conservazione degli incentivi da parte delle società QCII Basilicata) avrebbe importato una intollerabile distorsione del mercato energetico, venendo in rilievo importi significativi idonei a incidere in modo rilevante sulle dinamiche del settore, e non si comprende, d’altra parte, in quali termini il GSE potrebbe riconoscere un interesse privato prevalente senza avallare un comportamento contra legem » (Cons. Stato, sent. n. 2087 del 2025 cit.).
13.8. Quanto alla valutazione del comportamento dell’operatore, non può ritenersi improprio – contrariamente a quanto affermato dal T.a.r. – il richiamo al difetto del requisito della buona fede, « la quale implica anche il dovere di rendere una completa e attendibile rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto, nonché di astenersi dal rendere dichiarazioni false o mendaci o comunque non veritiere ». Se è vero, infatti, che ai fini della decadenza non è stata specificamente contestata la violazione di cui alla lett. a) dell’Allegato 1 al d.m. 31 gennaio 2014 – ossia la violazione consistente nella presentazione di « dati non veritieri » – risulta nondimeno accertata l’oggettiva non corrispondenza tra la qualità di “soggetto responsabile”, dichiarata da ciascuna società ai fini dell’accesso all’incentivo (cfr. le richieste di ammissione alle tariffe, depositate in primo grado), e i presupposti normativamente richiesti per l’assunzione di tale qualifica, la quale presuppone (art. 2, comma 1, lett. h), del d.m. 19 febbraio 2007) la responsabilità dell’esercizio dell’impianto e, dunque, la titolarità della relativa autorizzazione. Tale riferimento, del resto, non è utilizzato quale autonoma contestazione di ulteriori violazioni, ma come elemento rilevante ai fini dell’apprezzamento della situazione fattuale e dell’esclusione di un affidamento giuridicamente tutelabile.
13.9. Quanto, infine, all’ulteriore condizione del rispetto del limite temporale sancito dall’art. 21- nonies (per cui il potere di autotutela deve esercitarsi « entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici »), il T.a.r. ne ha correttamente escluso l’applicazione retroattiva ai procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2020, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2025, n. 5641; 5 maggio 2025, n. 3824; 5 settembre 2025, n. 7212).
13.10. In definitiva, la motivazione del provvedimento, pur nella sua sinteticità, consente di ricostruire in modo chiaro e coerente il percorso logico seguito dall’Amministrazione nella ponderazione degli interessi contrapposti e risulta conforme all’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020. Per le ragioni esposte, l’appello del GSE deve essere accolto.
13.11. Ne consegue la riforma della sentenza appellata nella parte in cui ha annullato il provvedimento prot. GSE/P20210005855 del 5 marzo 2021 e il rigetto dei secondi motivi aggiunti al ricorso di primo grado, proposti dalle società avverso tale atto.
14. Si procede, quindi, all’esame dell’appello incidentale proposto dalle società del gruppo QCII Basilicata, avverso i capi della sentenza che hanno respinto il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, entrambi diretti a contestare i provvedimenti di decadenza (prott. GSE/P20190071035, GSE/P20190071036, GSE/P20190071037, GSE/P20190071038, GSE/P20190071039 e GSE/P20190071040) del 19 novembre 2019.
15. Con il primo motivo, le appellanti censurano la sentenza di primo grado per non aver riscontrato l’indebita ingerenza del GSE nelle competenze amministrative spettanti, in via esclusiva, alla Regione Basilicata. Secondo le società, infatti, il GSE avrebbe illegittimamente sindacato la validità ed efficacia dell’autorizzazione unica regionale alla costruzione e all’esercizio degli impianti fotovoltaici (n. 545 del 2008), valicando l’ambito dei poteri di controllo attribuiti dall’art. 42 del d.lgs. 28/2011 e violando il principio di separazione di competenze tra i diversi organi amministrativi.
15.1. Il motivo è infondato.
15.2. È senz’altro meritevole di conferma l’orientamento, richiamato dalle stesse appellanti, secondo cui il controllo esercitato dal GSE rispetto ad atti e procedimenti di competenza di altre amministrazioni « ha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore » ( ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2018, n. 2859).
15.3. Tali principi, tuttavia, non sono pertinenti al caso di specie. Nella presente vicenda, il GSE non ha contestato la legittimità o l’efficacia dell’autorizzazione unica n. 545 del 2008, rilasciata dalla Regione Basilicata alla Valceresa S.r.l., ma ha escluso che essa fosse riferibile a ciascuna delle società richiedenti l’incentivo e quindi idonea a fondare la loro legittimazione ai fini della richiesta di incentivi.
15.4. Si è trattato, dunque, di un riscontro effettuato ab externo , sulla base del solo contenuto formale degli atti disponibili, nell’ambito della doverosa verifica circa l’esistenza di un titolo autorizzativo in capo al soggetto richiedente gli incentivi. Tale accertamento, vertendo su un presupposto necessario all’assunzione della qualifica di “soggetto responsabile” in sede di domanda di incentivazione, ricade pienamente nei poteri di controllo attribuiti dalla legge al GSE e non implica alcuna indebita ingerenza del Gestore nelle competenze spettanti all’amministrazione regionale.
16. Con il secondo motivo, le appellanti contestano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il riscontrato “ disallineamento ” tra il soggetto dichiaratosi responsabile dell’impianto e il titolare dell’autorizzazione alla sua costruzione e al suo esercizio integri una violazione “rilevante” ai sensi del d.m. 31 gennaio 2014 e giustifichi, pertanto, la decadenza dagli incentivi. In particolare, le appellanti individuano quattro distinti profili di censura, rilevando che:
i) l’autorizzazione unica n. 545 del 2008 era stata rilasciata alla società realizzatrice degli impianti, per la costruzione e l’esercizio “in condominio” degli stessi, sicché dovrebbe ritenersi legittima la successiva voltura in favore della sola holding , soggetto esercente poteri di direzione e coordinamento sulle singole società;
ii) il mutamento della titolarità dell’autorizzazione sarebbe stato comunque perfezionato per effetto della nota dell’8 novembre 2016, con cui le società hanno comunicato alla Regione Basilicata di gestire l’impianto sin dal 2009;
iii) il c.d. “principio di allineamento” tra responsabilità dell’impianto e titolarità delle relative autorizzazioni non troverebbe, secondo le appellanti, alcun fondamento normativo – né nell’art. 2, comma 1, lett. h), del d.m. 19 febbraio 2007, né nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 – dovendosi al contrario ravvisare una netta distinzione tra la responsabilità assunta dal richiedente l’incentivo nei confronti del GSE e quella derivante dalla titolarità dell’autorizzazione unica, riferita ai soli profili ambientali, edilizi e paesaggistici.
iv) in ogni caso, la mancanza di titolarità del titolo autorizzativo non potrebbe fondare la decadenza dagli incentivi, essendo tale fattispecie ricondotta, dal nuovo Regolamento controlli del 2023, tra le violazioni sanzionabili con la sola decurtazione del dieci percento, limitatamente al periodo di disallineamento.
16.1. Il motivo è infondato.
16.2. In primo luogo, le deduzioni delle appellanti incidentali circa la sufficienza dell’intestazione del titolo alla holding non considerano che l’unica voltura effettivamente assentita dalla Regione è quella disposta dall’originaria titolare RA in favore di LL NA (cfr. la delibera della Giunta n. 1234 del 19 luglio 2010). Gli ulteriori mutamenti di titolarità dell’autorizzazione unica, compreso quello in favore della società controllante, non risultano mai formalmente autorizzati dalla Regione, ma emergono da mere comunicazioni (cfr. docc. 5 e 6 del giudizio di primo grado) mai formalmente riscontrate, estranee a qualsiasi schema procedimentale e provvedimentale e, come tali, inidonee a determinare una novazione soggettiva del titolo. Né tale carenza può essere surrogata mediante strumenti di natura privatistica – quali contratti di locazione dell’impianto o assetti partecipativi societari – « non controllabili né opponibili all’amministrazione » (Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2484; 31 luglio 2023, n. 7404).
16.3. Peraltro, anche a voler ipotizzare l’intervenuto trasferimento dell’autorizzazione unica in favore della holding , la sua riferibilità alle singole società controllate, tra cui le odierne appellanti, presupporrebbe non solo un ulteriore mutamento di titolarità dell’atto di assenso, ma anche la sostanziale frammentazione di un titolo giuridico unitario in una pluralità di titoli soggettivamente ed oggettivamente diversi ed autonomi. L’autorizzazione n. 545 del 2008, rilasciata per l’esercizio in condominio dell’intero complesso di impianti, non appare suscettibile di suddivisione “ideale” in più atti autorizzativi singoli – ciascuno riferito a un particolare impianto e a un distinto soggetto – sulla base di un’iniziativa rimessa al solo privato e in assenza di un previo accertamento dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2018, n. 5412).
16.4. Quanto alle contestazioni riferite in generale al c.d. “principio di allineamento”, il Collegio intende ribadire l’orientamento ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2484) secondo il quale tale principio si desume da una pluralità di disposizioni, anche di rango legislativo, che individuano nel titolare dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto l’unico soggetto legittimato a richiedere gli incentivi, in qualità di “soggetto responsabile”. In particolare:
- l’art. 12, commi 3 e 4 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un’autorizzazione unica e che il rilascio dell’autorizzazione costituisce “ titolo a costruire e esercire l’impianto ”;
- l’art. 2, comma 1, lett. h) del d.m. 19 febbraio 2007 definisce il “soggetto responsabile” , come il « soggetto responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti »;
- la deliberazione dell’AEEG n. 90/2007, recante disposizioni attuative del d.m. 19 febbraio 2007, al punto 4.3 prevede che « ai fini dell’ammissibilità alla tariffa incentivante, il soggetto responsabile deve … aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ».
16.5. Anche il precedente richiamato dalle appellanti a sostegno della propria tesi (Cons. Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7404) non conduce a conclusioni diverse da quelle sopra esposte. La pronuncia, infatti, conferma che « non è pensabile una cesura tra responsabilità dell’impianto per il quale si chiede l’incentivo e possibilità di avanzare tale richiesta » e che « per regola, la ridetta cesura è evitata sul piano formale dal possesso del titolo alla realizzazione e gestione del primo da parte del secondo, sicché non rilevano giustificazioni postume o narrazioni di accordi civilistici o operazioni societarie ». Essa, tuttavia, nega l’operatività del “principio di allineamento” nello specifico caso ivi esaminato, sulla base di circostanze del tutto peculiari:
- la « chiarezza rappresentativa » della situazione sin dall’origine, che poneva il Gestore in condizione di rilevare immediatamente il “disallineamento”;
- la conseguente riconducibilità della successiva contestazione a un vero e proprio « ripensamento postumo » dell’amministrazione, soggetto alle regole della riedizione del potere;
- l’intervenuto superamento del “disallineamento” mediante l’immediata voltura dell’autorizzazione;
- « la continuità dell’impianto » dal punto di vista soggettivo, essendo questo sempre rimasto nella titolarità del richiedente il beneficio.
Tali elementi difettano nella fattispecie in esame, rendendo il precedente invocato non pertinente, né idoneo a sostenere le conclusioni cui pervengono le appellanti.
16.6. Quanto, infine, al richiamo al nuovo Regolamento controlli del GSE, la censura introduce un’argomentazione nuova, ampliativa del thema decidendum di primo grado e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Se è vero che il Regolamento – pubblicato il 22 dicembre 2023 e, dunque, successivo all’adozione degli atti impugnati – è menzionato dalla stessa motivazione della sentenza del T.a.r., tale richiamo assume valore meramente confermativo di una soluzione già fondata su autonome e distinte ragioni giuridiche. L’atto non può, invece, essere valorizzato quale parametro di legittimità del provvedimento impugnato, ciò equivalendo all’introduzione, in grado di appello, di una censura nuova.
16.7. In ogni caso, la disposizione richiamata dalle appellanti prevede la mera decurtazione dell’incentivo nell’ipotesi di « voltura del titolo autorizzativo in data successiva a quella prevista ai fini dell’accesso agli incentivi » (Allegato 2, n. 1), mentre nella vicenda in esame non risulta essere intervenuta alcuna voltura, neppure in favore della società controllante. Come già rilevato, peraltro, il trasferimento dell’autorizzazione all’appellante implicherebbe – più che una “voltura” in senso proprio, come tale incidente sulla sola intestazione soggettiva del provvedimento – il frazionamento di un titolo unitario, originariamente rilasciato per l’esercizio congiunto degli impianti. La fattispecie appare pertanto riconducibile – come correttamente rilevato dal T.a.r. – all’ipotesi di radicale « assenza » del titolo autorizzativo che, anche secondo il nuovo Regolamento (cfr. Allegato 1, n. 4), comporta la decadenza dal diritto a percepire l’incentivo.
17. Con il terzo motivo, le appellanti contestano nuovamente la “rilevanza” della violazione accertata, sostenendo che il dedotto “disallineamento” tra soggetto responsabile e titolare dell’autorizzazione non avrebbe inciso sull’accesso al regime incentivante né sulla misura dell’incentivo, che sarebbe comunque spettato, alle medesime condizioni, considerando – in luogo di più singoli impianti, ciascuno facente capo a una diversa società del gruppo QCII Basilicata – un unico impianto di potenza complessiva equivalente, nella titolarità della holding .
17.1. Il motivo è infondato. L’argomento secondo cui l’incentivo sarebbe comunque spettato ove richiesto direttamente dalla holding presuppone la titolarità dell’autorizzazione unica da parte di quest’ultima, circostanza che – come già chiarito – non risulta dagli atti di causa, non avendo l’amministrazione mai assentito il trasferimento dell’autorizzazione in suo favore. La deduzione dell’irrilevanza della violazione si fonda, pertanto, su un presupposto fattuale non dimostrato.
17.2. In ogni caso, la “rilevanza” della violazione non può essere misurata in funzione dell’assenza di un vantaggio economico indebito, né in relazione all’ipotetico trattamento che avrebbe ricevuto una diversa configurazione dell’impianto, mai realizzatasi e giuridicamente distinta da quella oggetto di verifica. Ciò che rileva, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 e dell’art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, è la mancanza, in capo al soggetto percettore, di un requisito essenziale per la qualificazione dell’impianto e per l’accesso al regime incentivante, espressamente qualificata come violazione “rilevante” dall’Allegato 1 al medesimo decreto.
17.3. Ne consegue che correttamente il GSE ha ritenuto la violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi, a prescindere dalla circostanza che, in un diverso e ipotetico assetto soggettivo e autorizzatorio, l’iniziativa avrebbe potuto accedere al medesimo livello di incentivazione.
18. Con il quarto motivo, le appellanti deducono l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicabilità alla fattispecie dei principi che regolano l’esercizio dell’autotutela amministrativa, nonché dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento. Secondo le società, la questione relativa al presunto “disallineamento” tra soggetto responsabile dell’impianto e titolare dell’autorizzazione avrebbe potuto – e dovuto – essere scrutinata dal GSE già in sede di istruttoria iniziale, atteso che tutta la documentazione rilevante era stata allegata alla domanda di ammissione agli incentivi. Il successivo provvedimento di decadenza non costituirebbe, pertanto, esercizio del potere di controllo previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, ma integrerebbe una rivalutazione di presupposti già positivamente apprezzati e, quindi, una rimozione in autotutela di precedenti determinazioni favorevoli, soggetta alle condizioni di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990.
18.1. Il motivo è infondato. I provvedimenti adottati dal GSE all’esito dei controlli di legge – ordinariamente espressione di un potere vincolato di decadenza (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 11 settembre 2020, n. 18) – possono costituire espressione del potere di autotutela, ed essere quindi assoggettati alle condizioni dell’art. 21- nonies , solo quando il Gestore proceda a rivalutare elementi già positivamente accertati, in sede di ammissione all’incentivazione o in un momento successivo.
18.2. Ciò presuppone, tuttavia, l’esistenza di un’esplicita presa di posizione del Gestore sul requisito in discussione o, quantomeno, il compimento di una specifica attività istruttoria in relazione ad esso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461; 27 maggio 2024, n. 4695; 6 maggio 2024, n. 4387). La positiva valutazione del requisito non può invece desumersi dal mero riconoscimento della tariffa incentivante, che viene ordinariamente attribuita sulla base delle autodichiarazioni del privato e senza che il GSE disponga, in quella fase, di tutti gli elementi informativi necessari a verificare la rispondenza al vero delle circostanze rappresentate. Proprio per questo, la giurisprudenza ritiene che l’originaria ammissione al beneficio costituisca solo una fase del relativo procedimento amministrativo, priva di stabilità e inidonea a generare un affidamento tutelabile in capo all’operatore, in quanto ordinariamente seguita dalla fase del prescritto controllo in ordine alle dichiarazioni rese e della verifica dell’impianto medesimo (Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2025, n. 7881).
18.3. Nel caso di specie, l’assenza di un titolo autorizzativo riferibile alle singole società del gruppo QCII Basilicata è emersa solo all’esito del procedimento di controllo avviato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 in data 6 settembre 2017 (cfr. la relativa comunicazione di avvio). L’esigenza di un approfondimento istruttorio era stata, a sua volta, innescata dal riscontro di una serie di circostanze – in particolare, l’esistenza di una pluralità di impianti fotovoltaici facenti capi a società collegate e insistenti su particelle catastali originate da un precedente frazionamento, la conseguente difformità tra i siti di installazione degli impianti dichiarati al GSE e quelli indicati nel piano particellare presentato alla Regione Basilicata ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica n. 545 del 2008 – che rendevano necessario verificare la legittimazione delle singole società qualificatesi come soggetti responsabili. Solo nell’ambito di tale attività di controllo è stato richiesto alle società di produrre le « volture a proprio favore delle autorizzazioni mediante le quali è stata assentita la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto ».
18.4. Nemmeno può sostenersi che i documenti allegati all’originaria domanda – l’autorizzazione intestata alla RA S.r.l., la dichiarazione di cessione del titolo a favore della LL NA Italia S.r.l., nonché l’autorizzazione alla costruzione degli impianti rilasciata dalla holding QCII Basilicata alle singole controllate – fossero, di per sé, idonei a consentire l’accertamento del profilo in contestazione. In primo luogo, tali atti non consentivano di ricostruire tutta la sequenza dei mutamenti di titolarità dell’impianto e della relativa autorizzazione (non vi era, ad esempio, evidenza documentale della dedotta successione dalla LL NA alla holding QCII Basilicata). In ogni caso, la violazione contestata dal GSE non attiene alla validità dei titoli originariamente prodotti, bensì alla mancata dimostrazione – anche all’esito del successivo procedimento di controllo – della legittimazione soggettiva all’esercizio dell’impianto da parte di ciascuna delle società. Il corredo documentale allegato all’istanza non consentiva, pertanto, di accertare con immediatezza alcuna irregolarità, giacché la mancata produzione, in quella fase, di un titolo autorizzativo intestato al richiedente non permetteva di escludere l’esistenza di ulteriori atti idonei a comprovarne la legittimazione soggettiva, che sono stati espressamente richiesti dal GSE solo in sede di controllo. A ciò si aggiunga che, nella stessa domanda, le società si qualificavano ciascuna come “soggetto responsabile” di un determinato impianto – il che, come detto, presuppone la titolarità dell’autorizzazione al suo esercizio – circostanza che ha ulteriormente impedito, in fase di ammissione agli incentivi, l’emersione e la verifica del profilo oggi contestato.
18.5. Deve dunque escludersi che l’irregolarità fosse immediatamente percepibile dal GSE in sede di ammissione agli incentivi e che il suo successivo riscontro costituisca espressione del potere di autotutela. Il provvedimento di decadenza origina, invece, da un esame dell’originaria istanza condotto alla luce di un quadro istruttorio più completo rispetto a quello inizialmente disponibile, riconducibile all’ordinario potere di controllo ex art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, di natura doverosa e ad esito vincolato (cfr., tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594).
19. Con il quinto motivo, le appellanti deducono la violazione del principio di legittimo affidamento, di matrice costituzionale ed euro-unitaria, quale effetto dell’adozione di un provvedimento di decadenza dagli incentivi a distanza di oltre dieci anni dall’ammissione al Secondo Conto Energia, in assenza di condotte mendaci e sulla base di una violazione che il GSE avrebbe potuto accertare sin dall’origine. La sentenza di primo grado avrebbe erroneamente omesso di attribuire rilievo all’affidamento consolidatosi nel tempo, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di stabilità degli investimenti tutelati dalla direttiva 2009/28/CE, nonché con la garanzia del diritto di proprietà sancita dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
19.1. Il motivo è infondato. L’impianto argomentativo della censura si fonda su una ricostruzione della vicenda non condivisibile, nella misura in cui presuppone che la decadenza sia stata disposta all’esito di una rivalutazione di presupposti già positivamente accertati – o comunque accertabili – dal GSE in sede di ammissione agli incentivi. Tale premessa, tuttavia, è stata già disattesa, dovendosi ribadire che il difetto di legittimazione soggettiva all’esercizio dell’impianto, per mancanza della relativa autorizzazione, è emerso solo all’esito del successivo procedimento di controllo ex art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011.
19.2. Con riferimento al principio di legittimo affidamento nella materia in esame, deve comunque richiamarsi la costante giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui:
- fino allo svolgimento dell’attività di controllo e al suo positivo superamento non può radicarsi alcun legittimo affidamento in capo all’operatore in ordine alla spettanza e alla debenza degli incentivi, trattandosi di un procedimento strutturalmente articolato in una fase di ammissione e in una successiva fase di verifica ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2025, n. 2343; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9);
- il principio di legittimo affidamento incontra il limite dell’autoresponsabilità, in forza del quale l’operatore è tenuto a garantire la completezza e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta, assumendosi il rischio delle eventuali omissioni o irregolarità (Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594);
- la tutela dell’affidamento presuppone la legittimità e l’incolpevolezza dell’aspettativa del privato, essendo necessario che la causa di illegittimità dell’atto non fosse conoscibile con l’ordinaria diligenza. Del resto, la violazione dell’affidamento solo eccezionalmente incide sulla validità degli atti amministrativi, operando di regola sul distinto piano della responsabilità, in applicazione del principio di distinzione tra regole di validità e regole di responsabilità (Cons. Stato, sez. II, 30 dicembre 2022, n. 11757);
- né la direttiva 2009/28/CE, né la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea escludono la compatibilità del potere di verifica e di decadenza con la tutela dell’affidamento degli investitori, la quale risulta anzi garantita dal corretto funzionamento dei regimi di sostegno, che presuppongono controlli non limitati alla sola fase iniziale di incentivazione (Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640, che richiama Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 6 ottobre 2021, causa C-561/19, punto 47);
- la decadenza dall’incentivo, pur se disposta a distanza di tempo dall’ammissione, non è di per sé incompatibile con gli obiettivi di stabilità e affidabilità dei regimi di sostegno, poiché l’istituzione di procedure di controllo non è idonea a generare sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti (Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594):
- anche ai fini della tutela del diritto di proprietà riconosciuta dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, la posizione soggettiva dell’interessato è meritevole di protezione solo ove il beneficio sia stato conseguito in circostanze tali da fondare una situazione di buona fede o di legittimo affidamento (Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2022, n. 2488).
19.3. Nel caso di specie, la chiarezza del dettato normativo (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, art. 2, comma 1, lett. h) del d.m 19 febbraio 2007), la qualificazione professionale dell’operatore coinvolto e l’esistenza di un espresso onere dichiarativo in ordine al requisito in discussione escludono la possibilità di ravvisare un affidamento incolpevole. Del resto, in un settore connotato dalla scarsità delle risorse pubbliche, quale quello dei regimi di incentivazione, l’azione di recupero nei confronti dei percettori non legittimati non solo è doverosa, ma costituisce presidio essenziale del corretto funzionamento dei meccanismi di sostegno, che possono essere riconosciuti esclusivamente in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge (Cons. Stato, 2484/2022 cit.)
20. Con il sesto motivo, le appellanti deducono, in via subordinata, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l’applicazione del meccanismo della decurtazione dell’incentivo in luogo della decadenza, in violazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011. Secondo le società, una volta accertata la percezione in atto degli incentivi, il GSE avrebbe dovuto valutare l’applicabilità della deroga legislativa che impone la decurtazione dell’incentivo, graduata in ragione dell’entità della violazione, anziché disporre automaticamente la decadenza. Tali valutazioni sarebbero state del tutto omesse.
20.1. Il motivo è infondato. La censura muove dall’erroneo presupposto secondo cui la fattispecie accertata possa essere ricondotta alle ipotesi di violazioni suscettibili di mera decurtazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 42, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 28 del 2011. Come già esposto nei precedenti paragrafi, tuttavia, la violazione riscontrata dal GSE non concerne una tardiva voltura del titolo autorizzativo – fattispecie cui fa riferimento anche il nuovo Regolamento citato dall’appellante – bensì la mancanza di un titolo autorizzativo soggettivamente riferibile a ciascuna delle società che hanno richiesto e percepito l’incentivo, presupposto essenziale per l’accesso al regime incentivante. Trattandosi di violazione considerata “rilevante” ai fini dell’erogazione dell’incentivo, l’ordinamento non contempla margini per una graduazione sanzionatoria e impone la decadenza integrale del beneficio.
20.2. La giurisprudenza ha chiarito, infatti, che il potere di riduzione previsto dall’art. 42, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 28/2011 riguarda le sole violazioni di minore entità e non quelle rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivo (Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832; 12 giugno 2024, n. 5290; 4 aprile 2022, n. 2486; sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 462). Diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe al GSE il potere di mantenere – sia pure informa ridotta – un beneficio economico non spettante, perché erogato in carenza dei suoi presupposti fondamentali, in contrasto con le finalità proprie del sistema incentivante e con i principi di corretta allocazione delle risorse pubbliche.
21. Con il settimo motivo, infine, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha respinto i primi motivi aggiunti, diretti a invocare la diretta e automatica applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 120/2020). Secondo le società, infatti, le modifiche introdotte dalla disposizione richiamata avrebbero reso il potere di decadenza sempre soggetto ai presupposti dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241/1990, con effetto esteso alle violazioni già accertate.
21.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. La valutazione della vicenda alla luce della novella legislativa invocata è stata infatti già compiutamente svolta dal Gestore con il provvedimento GSE/P20210005855 del 5 marzo 2021 – e, successivamente, con il provvedimento GSE/P20250105949 del 17 novembre 2025. La censura risulta, pertanto, superata dallo sviluppo dei fatti e priva di attualità.
21.2. In ogni caso, il motivo è infondato nel merito. La giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che la modifica introdotta dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020 è applicabile ai provvedimenti adottati anteriormente alla sua entrata in vigore e oggetto di giudizio pendente solo a condizione che l’interessato presenti apposita istanza, come espressamente previsto dal comma 8 della medesima disposizione ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n. 2743). Nel caso di specie, l’istanza è stata presentata dalle appellanti solo in data 9 ottobre 2020 e non risultava ancora esaminata dal GSE alla data di notifica del ricorso per motivi aggiunti, intervenuta pochi giorni dopo, il 15 ottobre 2020.
22. Per le ragioni esposte, l’appello incidentale proposto dalle società QCII Basilicata II, QCII Basilicata III, QCII Basilicata IV, QCII Basilicata V, QCII Basilicata VI, QCII Basilicata VII e QCII Basilicata deve essere respinto.
23. Alla luce della complessità della vicenda e delle questioni giuridiche esaminate, le spese del grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
- accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- respinge l’appello incidentale.
Compensa le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RL, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
UC MA IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC MA IC | AN RL |
IL SEGRETARIO