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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 27/02/2026, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3427/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE ER AN, Presidente
PE NI, EL
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17062/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. E CARTEL n. 07120140070011191000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140070011191000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150086512412000, IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015554060000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023039853000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180072028213000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038075815000, IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210021078209000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210038853943000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210060045512000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210082164346000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210089987060000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005049015000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230012046150000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230035909950000, IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073344874000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1423/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall' Avv.to Difensore_1 e dalla Dott.ssa Nominativo_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259029953458000 notificata dall'Agenzia delle Entrate –
NE in data 11.09.2025, in riferimento alle seguenti cartelle di pagamento nn.
07120140070011191000, 07120150086512412000, 07120180015554060000, 07120180023039853000,
07120180072028213000, 07120190038075815000, 07120210021078209000, 07120210038853943000,
07120210060045512000, 07120210082164346000, 07120210089987060000, 07120230005049015000,
07120230012046150000, 07120230035909950000, 0712023007334487400.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato in quanto afferente alle succitate cartelle già annullate dalla CGT di primo grado di Napoli con la sentenza n. 15708/21/2025.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE che, contestando le avverse eccezioni, chiede in via pregiudiziale la sospensione del giudizio con riferimento alle cartelle nn. 07120180015554060000,
07120210038853943000, 07120210060045512000, 07120210089987060000, 07120230005049015000,
07120230012046150000, 07120230035909950000 e 07120230073344874000, in attesa della definizione del giudizio di appello recante n. 7027/2025 R.G.R. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Campania;
nel merito, in ogni caso, chiede il rigetto integrale dell'avversa domanda.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato in ragione della sentenza n. 15708/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha annullato le cartelle di pagamento nn.
07120140070011191000, 07120150086512412000, 07120180015554060000, 07120180023039853000, 07120180072028213000, 07120190038075815000, 07120210021078209000, 07120210038853943000,
07120210060045512000, 07120210082164346000, 07120210089987060000, 07120230005049015000,
07120230012046150000, 07120230035909950000, 07120230073344874000.
Il rilievo appare meritevole di accoglimento.
L'esistenza di una statuizione che ha annullato le succitate cartelle preclude il riesame, nel secondo giudizio, del profilo già accertato e risolto nel primo. Del resto, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte l'atto presupposto, l'Amministrazione, così come il giudice tributario investito della questione, ha l'obbligo di agire in conformità alla relativa statuizione giudiziale, essendo precluso al giudice adìto nel secondo giudizio rivalutare la medesima questione al fine di pervenire a conclusioni difformi. Va, infatti, riconosciuta l'efficacia immediata delle sentenze delle
Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria), stante l'immediata esecutività prevista – ed ampliata – dall'art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha introdotto varie modifiche al d.lgs. n.
546/1992 in attuazione dell'art. 10 della legge delega n. 23/2014 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 758/2017). Non rileva, in questa sede, la circostanza evidenziata dall'Agenzia della NE circa l'impugnazione della sentenza n. 15708/21/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione
Campania, stante, appunto, l'efficacia immediatamente esecutiva della predetta decisione. Neppure rileva l'esistenza dell'anteriore sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n.
309/2025 del 9 gennaio 2025, favorevole all'Agenzia della NE, con riferimento alle cartelle nn.
07120180023039853000, 07120180072028213000, 07120190038075815000, 07120210021078209000 e
07120210082164346000, rimanendo questo giudice vincolato, sulla base del criterio temporale, all'esito della successiva sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 15708 del 22 settembre
2025, immediatamente esecutiva.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto. La particolarità della questione trattata e la sussistenza di decisioni contrastanti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese di lite compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE ER AN, Presidente
PE NI, EL
CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17062/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. E CARTEL n. 07120140070011191000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140070011191000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150086512412000, IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180015554060000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023039853000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180072028213000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190038075815000, IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210021078209000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210038853943000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210060045512000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210082164346000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210089987060000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230005049015000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230012046150000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230035909950000, IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230073344874000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1423/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall' Avv.to Difensore_1 e dalla Dott.ssa Nominativo_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 07120259029953458000 notificata dall'Agenzia delle Entrate –
NE in data 11.09.2025, in riferimento alle seguenti cartelle di pagamento nn.
07120140070011191000, 07120150086512412000, 07120180015554060000, 07120180023039853000,
07120180072028213000, 07120190038075815000, 07120210021078209000, 07120210038853943000,
07120210060045512000, 07120210082164346000, 07120210089987060000, 07120230005049015000,
07120230012046150000, 07120230035909950000, 0712023007334487400.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato in quanto afferente alle succitate cartelle già annullate dalla CGT di primo grado di Napoli con la sentenza n. 15708/21/2025.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-NE che, contestando le avverse eccezioni, chiede in via pregiudiziale la sospensione del giudizio con riferimento alle cartelle nn. 07120180015554060000,
07120210038853943000, 07120210060045512000, 07120210089987060000, 07120230005049015000,
07120230012046150000, 07120230035909950000 e 07120230073344874000, in attesa della definizione del giudizio di appello recante n. 7027/2025 R.G.R. dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Campania;
nel merito, in ogni caso, chiede il rigetto integrale dell'avversa domanda.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnato in ragione della sentenza n. 15708/2025 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha annullato le cartelle di pagamento nn.
07120140070011191000, 07120150086512412000, 07120180015554060000, 07120180023039853000, 07120180072028213000, 07120190038075815000, 07120210021078209000, 07120210038853943000,
07120210060045512000, 07120210082164346000, 07120210089987060000, 07120230005049015000,
07120230012046150000, 07120230035909950000, 07120230073344874000.
Il rilievo appare meritevole di accoglimento.
L'esistenza di una statuizione che ha annullato le succitate cartelle preclude il riesame, nel secondo giudizio, del profilo già accertato e risolto nel primo. Del resto, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte l'atto presupposto, l'Amministrazione, così come il giudice tributario investito della questione, ha l'obbligo di agire in conformità alla relativa statuizione giudiziale, essendo precluso al giudice adìto nel secondo giudizio rivalutare la medesima questione al fine di pervenire a conclusioni difformi. Va, infatti, riconosciuta l'efficacia immediata delle sentenze delle
Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria), stante l'immediata esecutività prevista – ed ampliata – dall'art. 9 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha introdotto varie modifiche al d.lgs. n.
546/1992 in attuazione dell'art. 10 della legge delega n. 23/2014 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 758/2017). Non rileva, in questa sede, la circostanza evidenziata dall'Agenzia della NE circa l'impugnazione della sentenza n. 15708/21/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione
Campania, stante, appunto, l'efficacia immediatamente esecutiva della predetta decisione. Neppure rileva l'esistenza dell'anteriore sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n.
309/2025 del 9 gennaio 2025, favorevole all'Agenzia della NE, con riferimento alle cartelle nn.
07120180023039853000, 07120180072028213000, 07120190038075815000, 07120210021078209000 e
07120210082164346000, rimanendo questo giudice vincolato, sulla base del criterio temporale, all'esito della successiva sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 15708 del 22 settembre
2025, immediatamente esecutiva.
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e va accolto. La particolarità della questione trattata e la sussistenza di decisioni contrastanti giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
spese di lite compensate.