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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16626/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 16626 dell'anno 2022
TRA
, C.F. , con l'Avv. COCIMANO GIULIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con l'avv. ADORNO VALENTINA
[...] P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale – pagamento somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 30 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'Arch. ha convenuto in giudizio la Parte_1
(ora Controparte_2 Controparte_3
), per sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento della somma
[...] di € 121.059,38 (al lordo della ritenuta d'acconto), a norma degli artt. 2229 e seguenti c.c., per le prestazioni rese in suo favore tra il dicembre 2016 ed il dicembre 2019, prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
In particolare, ha esposto:
- di aver prestato la propria opera professionale in favore della al 6.12.2016 al CP_2
31.12.2019 in forza dei seguenti contratti “di conferimento di incarico professionale”:
a) il contratto del 6.12.2016, prot. 6061, con decorrenza dal 1°.12.2016 e scadenza al il 31.12.2017;
b) il contratto del 6.12.2017, prot. 5768, della durata dal 1°.
1.2018 al 31.3.2018;
c) il contratto del 9.4.2018, prot. 1474, per il periodo dal 9.4.2018 al 30.6.2018;
d) il contratto 9.7.2018, prot. 3149, con decorrenza dal 9.7.2018 al 31.12.2018;
e) il contratto 18.7.2018, prot. 6439, per il periodo dal 21.1.2019 al 30.6.2019;
f) il contratto 19.6.2019, prot. 3235, della durata dal 1°7.2019 al 31.12.2019;
- di aver ottenuto il corrispettivo per l'attività svolta come pattuito nei suddetti contratti;
- di aver eseguito su richiesta della durante ciascun periodo di ogni singolo CP_2
contratto una serie di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite, per le quali non è stato pattuito alcun compenso e che non sono state remunerate;
e precisamente: a) con riferimento al contratto 6.12.2016, prot. 6061, per il periodo 1°.12.2016 – 31.12.2017, attività del valore complessivo di € 29.487,50; b) per il contratto 6.12.2017, prot. 5768, per il periodo
1°.1.2018 – 31.3.2018, attività del valore complessivo di € 10.500,00; c) relativamente al contratto
9.4.2018, per il periodo 9.4.2018 – 30.6.2018, attività del valore complessivo di € 9.200,00; d) con riferimento al contratto 9.7.2018, prot. 3149, attività del valore complessivo di € 17.625,00; e) relativamente al contratto 18.12.2018, prot. 6439, nonchè durante i giorni dall'1.1.2019 al
20.1.2019 (esclusi dal contratto 18.12.2018 per scelta unilaterale della per Controparte_4
timore di contenziosi aventi ad oggetto la dissimulazione di un contratto di lavoro subordinato) attività del valore complessivo di € 12.800,00; f) con riguardo al contratto 19.6.2019, prot. 3235, per il periodo 1°.7.2019 – 31.12.2019, attività del valore complessivo di € 15.800,00; il tutto oltre oneri di legge;
tanto premesso ha dedotto di aver diritto ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., al pagamento dei compensi per le prestazioni “fuori contratto” rese in favore della convenuta per l'importo complessivo di € 121.059,38 (al lordo della ritenuta d'acconto),
Pagina 2 quantificato facendo applicazione dei parametri ministeriali e, in particolare, del criterio delle vacazioni.
La si è costituita in giudizio, contestando le domande attoree e chiedendone il CP_2
rigetto. Ha eccepito la carenza di allegazione dei fatti principali costitutivi delle medesime, rilevando sia l'inidoneità del rinvio “per relationem” alle produzioni documentali, del tutto inidonee a supplire il difetto originario di allegazione, sia, la genericità, indeterminatezza ed astrattezza delle pretese avverse, con ogni conseguenza giuridica, anche in termini probatori e di violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.
Nel merito, ha contestato la debenza delle ulteriori somme richieste deducendo che l'arch. è Pt_1 stato integralmente remunerato per l'opera svolta, come previsto dai diversi contratti intercorsi tra le parti. In particolare, ha dedotto che:
- la si è avvalsa dell'opera professionale dell'arch. quale CP_2 Pt_1
“assistente al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione” al fine di ricevere dal professionista consulenza e supporto tecnico con riferimento a diverse ed ampie commesse meglio dettagliate nei singoli contratti;
- l'oggetto dei contratti stipulati tra le parti era generico ed ampio e comprendeva una serie di attività collaterali e connesse alle commesse indicate nelle medesime pattuizioni;
- tutte le prestazioni svolte dall'arch. erano già contemplate e previste nei contratti e Pt_1
connaturate al tipo di incarico assunto dal libero professionista;
- le parti sottoscrivevano singole clausole volte a disciplinare l'eventuale esigenza, da manifestare in corso d'opera, di esecuzione di ulteriori attività c.d. “fuori contratto” e/o
“extra” rispetto a quelle – già di ampio raggio – definite contrattualmente e che avrebbero potuto comportare una revisione dei compensi concordati, con conseguente stipula di un diverso e specifico accordo, previa informativa reciproca tra le medesime parti;
- alcuna prestazione “diversa o ulteriore” è stata richiesta né autorizzata dalla e, in CP_2
particolare, dal personale direttivo della società.
Ha eccepito la carenza di prova circa: -le “richieste della Società” all'architetto in ordine alle prestazioni “ulteriori e diverse” dai contratti;
- l'effettività delle prestazioni “diverse e ulteriori”; - le circostanze di tempo e luogo delle presunte prestazioni.
Ha, in ogni caso, contestato l'avversaria quantificazione del compenso eccependo l'inapplicabilità del criterio a vacazione.
***
Pagina 3 In via preliminare occorre dare atto che con nota depositata il 7.10.2024 la parte convenuta ha comunicato che la è stata fusa per incorporazione con la che, pertanto, è CP_2 CP_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici della stessa, inclusi quelli processuali pendenti.
Ancora in via preliminare devono essere respinte le eccezioni formulate da parte convenuta circa la
“violazione dell'onere di allegazione ex art. 112 c.p.c….essendo la domanda proposta del tutto generica ed indeterminata perché priva di deduzioni specifiche dei fatti materiali e principali costitutivi delle pretese, essendosi l'attore limitato a mere enunciazioni astratte e generiche”; di
“violazione del principio di ordinata produzione documentale nel processo telematico e degli artt.
74 e 87 disp. att. c.p.c.” e di “violazione dei principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)”.
Quanto alle suddette violazioni, premesso che l'art. 112 c.c. si riferisce alla pronuncia del giudice e al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'eccezione, nei termini in cui è stata formulata, sembra piuttosto riferirsi a una carenza di indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda e dei documenti che la parte ha offerto in comunicazione secondo il disposto dell'art. 163 comma 3 n. 4 e 5 c.p.c.
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751)
e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n.
1681).
Nella fattispecie in esame, la parte attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio ha esposto, allegato e dedotto, in maniera chiara, esaustiva e tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, sia i fatti posti a fondamento della domanda sia i titoli in forza dei quali la domanda di condanna è stata proposta. Difatti, ha esposto in maniera chiara ed esaustiva di aver agito per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali eseguite in favore della convenuta
Pagina 4 nell'arco temporale tra il 2016 e il 2019 non ricomprese nei plurimi contratti con la medesima stipulati poiché ritenute attività extra contratto, dettagliando per ciascuna annualità e rispetto a ciascun contratto le attività svolte e i compensi richiesti.
E' evidente che il lungo arco temporale in cui si è sviluppato il rapporto nonché la tipologia e la complessità delle prestazioni rese hanno determinato la necessità della dettagliata elencazione delle attività svolte e la produzione di una notevole mole di documentazione volta a dimostrare l'esecuzione delle stesse;
ciò, tuttavia, non ha affatto determinato una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, anzi proprio l'elencazione dettagliata delle prestazioni svolte contenuta nei numerosi documenti prodotti sin dall'atto di citazione e specificamente richiamati con riguardo a ciascuna richiesta di compenso ha consentito alla parte convenuta di espletare la propria attività difensiva, previa puntuale analisi della stessa.
Sul punto occorre, peraltro, rilevare, quanto alla dedotta violazione dell'onere di allegazione stante il richiamo per relationem ad oltre “2.000” documenti che, da un lato, in base ai già esposti principi,
l'identificazione della domanda deve essere fatta mediante una disamina complessiva dell'atto di citazione e della documentazione allegata e, dall'altro, che l'introduzione dell'intero contenuto degli elenchi delle prestazioni eseguite nel corpo dell'atto di citazione – come avvenuto nella memoria ex art. 183 n. 1c.p.c. su sollecitazione del giudice che ha preceduto la scrivente – ha in realtà solo “appesantito” il contenuto dell'atto processuale, senza aggiungere alcun elemento di novità rispetto all'atto introduttivo che avrebbe dovuto essere analizzato con la suddetta integrazione documentale, idonea sin dall'inizio a fornire un quadro completo ed esaustivo delle prestazioni svolte e dei compensi richiesti.
Peraltro, va rilevato, che parte attrice aveva richiesto l'autorizzazione alla produzione cartacea della documentazione da produrre stante l'eccessiva dimensione della stessa ma la relativa istanza è stata respinta dalla giudice che ha preceduto la scrivente.
Quanto poi all'ordinanza del 12.06.2023 emessa dalla giudice che ha preceduto la scrivente con la quale sono stati chiesti chiarimenti alle parti sui fatti dedotti per procedere ad una più completa formulazione del quesito da proporre al CTU, va confermata la motivazione nella parte in cui si è dato atto che “parte attrice non possa dirsi decaduta dalla prova in senso stretto, poiché i documenti erano già depositati”, mentre, alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene che il termine concesso per il deposito di una tabella riassuntiva con le indicazioni ivi fornite abbia solo agevolato la formulazione del quesito, senza alcuna violazione degli oneri di allegazione, del diritto di difesa o al contraddittorio.
La domanda attorea principale non ha, difatti, subito alcuna modifica o integrazione nè sotto il profilo della causa petendi nè del petitum, nè sono state aggiunte circostanze o attività nuove;
la
Pagina 5 “tabella” prodotta da parte attrice il 5.9.2023 costituisce di fatto mera esplicazione maggiormente dettagliata di quanto già allegato e dedotto sin dall'atto introduttivo, al solo fine di consentire una migliore intellegibilità alla controparte, al CTU e al giudice delle attività effettivamente svolte, giustificata dalla complessità delle stesse e dal lungo arco temporale nel corso in cui sono state svolte (circa 4 anni). La suddetta tabella, difatti, oltre a essere stata depositata in ottemperanza all'ordine del giudice di cui all'ordinanza del 12 giugno 2023 è meramente riepilogativa di quanto già indicato nelle tabelle prodotte ai docc. 14, 19, 21, 23, 28 e 32 prodotti precedentemente da parte attrice. Nessun termine decadenziale ex art. 183, comma 6, c.p.c. è stato, quindi, violato.
Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità del “doc. 33 parte seconda” prodotto da parte attrice solo in data in data 5.9.2023 in quanto trattasi di documentazione nuova non prodotta nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dunque tardiva e inutilizzabile ai fini della decisione. Si anticipa sin da ora che il suddetto documento, difatti, non è stato preso in considerazione dal CTU nel corso dell'espletamento dell'incarico e ai fini della redazione della relazione finale che, pertanto, ne prescinde totalmente.
Nel merito, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dagli artt. 2230
e seguenti cod. civ. in materia di prestazione d'opera intellettuale.
È pacifico fra le parti e provato documentalmente che la abbia conferito CP_2
l'incarico professionale all'Arch. per il periodo 6.12.2016 al 31.12.2019 in forza di n. 6 Pt_1 contratti aventi ad oggetto il “conferimento di incarico professionale” a norma dell'art. 2229 e ss.
c.c. (cfr. doc. da 2 a 7 parte attrice).
Sono, invece, oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
- l'Arch sostiene di aver svolto durante ciascun periodo di ogni singolo contratto Pt_1
una serie di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente pattuite, prestazioni che sarebbero state richieste da ma non sono mai state remunerate;
la CP_2
da un lato ha eccepito la carenza di prova della richiesta di tali attività ulteriori CP_2
e, dall'altro, ha comunque dedotto che le stesse, ove eseguite, rientrerebbero tra quelle attività connaturate o collaterali a quelle oggetto del contratto, per le quali il professionista è già stato integralmente retribuito come da accordi contrattuali;
- vi è, inoltre, contrasto tra le parti sui criteri utilizzati per la quantificazione del compenso, stante l'assenza di un preventivo accordo.
L'arch. ha dedotto di aver svolto le prestazioni extra di cui chiede il compenso sia in Pt_1
orario diurno, sia in orario notturno e che le stesse siano consistite (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in attività d'ufficio (verifica dei POS, redazione di PSC e relative varianti), in
Pagina 6 partecipazione a riunioni di coordinamento delle attività per conto della direzione lavori e in sopralluoghi in cantiere;
ha così quantificato i compensi dovuti:
1) contratto n. 6061/16: attività extra contratto per un ammontare di € 29.487,50 (ore lavorate:
589,75);
2) contratto n. 5768/17: attività extra contratto per un ammontare di € 10.500,00 pari a ore 210;
3) contratto n. 1474/18: attività extra contratto per un ammontare di € 9.200,00 (ore lavorate
184);
4) contratto n. 3149/18: attività extra contratto per un ammontare di € 17.625,00 (ore lavorate
352,50);
5) contratto n. 6439/18: attività extra contratto per un ammontare di € 12.800,00 (ore lavorate
256);
6) contratto n. 3235/19: attività extra contratto per un ammontare di € 15.800,00 (ore lavorate
316); le ore complessive calcolate sono, dunque, 1908,25 con un compenso che ammonta a € 95.412,50
(oltre CPA e IVA come per legge) (cfr. doc. 39 parte attrice).
Al fine di determinare i suoi compensi per l'attività prestata in favore della “extra Controparte_1 contratto”, l'Arch. ha ritenuto di adottare il criterio a vacazione, applicando il parametro Pt_1 di calcolo di € 50,00 per ciascuna ora lavorata.
La ha integralmente contestato la domanda attorea, eccependo che alcuna prestazione CP_2
“diversa o ulteriore” è stata richiesta né autorizzata dalla e, in particolare, dal personale CP_2 direttivo della società; che le parti sottoscrivevano singole clausole volte a disciplinare l'eventuale esigenza, manifestanda in corso d'opera, di esecuzione di ulteriori attività c.d. “fuori contratto” e/o
“extra” rispetto a quelle definite contrattualmente e che avrebbero potuto comportare una revisione dei compensi concordati, con conseguente stipula di un diverso e specifico accordo, previa informativa reciproca tra le medesime parti.
Ciò posto, la domanda principale è parzialmente fondata e va accolta nei termini e nei limiti che seguono.
Va premesso che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista (cfr. Cass. n. 29812 del 19/11/2018; conforme ordinanza n.
21522 /2019).
Dunque, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la
Pagina 7 determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
In merito alla fonte negoziale, sebbene non risulti prodotto un accordo “integrativo” che delinei precisamente il perimetro dell'assistenza “extra contrattuale” cui era tenuta parte attrice, all'esito del quadro probatorio formatosi in corso di causa, il conferimento degli ulteriori incarichi espletati, nei limiti di seguito esposti, può ritenersi provato per facta concludentia.
Quanto alla prova dell'intervenuto accordo tra le parti sulle attività extra contratto da svolgere, seppur in assenza di un accordo integrativo come previsto dalle clausole dei singoli contratti stipulati fra le parti (cfr. doc. 3, pag. 9; art. 15, doc. 4 e art. 11 sub docc. 5,6,7 e 8 parte convenuta), occorre, in primo luogo, rilevare che le parti non avevano previsto la forma scritta né ad substantiam né ad probationem per la redazione di un eventuale accordo integrativo.
Si legge, difatti, testualmente nei contratti stipulati che “il presente incarico comprende esclusivamente le prestazioni sopra indicate … tutto ciò che non è ivi espressamente indicato non rientra nel presente incarico professionale. qualora la società ravvisasse la necessità di ricevere una delle suddette prestazioni dovrà farne esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico”; ne consegue che, da un lato il compenso contrattualmente pattuito era destinato a coprire esclusivamente le prestazioni espressamente previste dall'allegato, per cui le attività che sono state effettivamente eseguite al di fuori di tale perimetro, su richiesta in qualsiasi forma della società, devono essere oggetto di separata remunerazione;
dall'altro, non era necessaria alcuna forma scritta per il conferimento di ulteriori incarichi o per lo svolgimento di singole attività non comprese in contratto.
In secondo luogo, l'effettivo svolgimento di talune prestazioni da parte del professionista e l'accettazione delle stesse da parte della società che, di fatto, si è avvalsa integralmente dell'opera prestata senza nulla contestare lascia presumere, in uno con la fitta corrispondenza intercorsa tra le parti sulle attività da svolgere, la conclusione per facta concludentia degli accordi “integrativi”.
A titolo esemplificativo, sebbene le relative prestazioni non siano oggetto del presente giudizio, risulta che la conferì di fatto all'arch. il ruolo di “Direttore operativo”, senza CP_2 Pt_1
procedere con alcun incarico in forma scritta. Tanto risulta dalla e-mail del 30.10.2018 indirizzata all'attore (cfr. doc. 35 parte attrice) in cui si legge “Tu sei un D.O. ed il compito è quello di verificare e coordinare l'impresa in tempo reale per far si che rispetti tempi e fasi lavorative…”;
l'Arch. ha, poi, riscontrato la suddetta comunicazione ribadendo il suo ruolo e Pt_1 rispondendo: “Scusami ma non è compito mio dare ordini all'impresa. Il mio compito Pt_2
come consulente libero professionista è di verificare, informare la Direzione Lavori su quanto riscontrato. Alla Direzione Lavori e alla spetta il compito di comunicare degli ordini Controparte_1
Pagina 8 di servizio all'impresa”. Anche dal doc. 42 (e-mail del 11.12.2018 prodotta da parte attrice, pag.
5/35) si evince l'attribuzione dell'incarico di rilievo di ll'Arch. in quanto si legge che Per_1 Pt_1
l'Ing. della informava terze persone “come da comunicazione del Persona_2 Controparte_1
D.O. Arch. , presente questa notte durante le attività di rimozione del portale Parte_1 segnaletico giochi olimpici 2016”
Prescindendo da ogni valutazione sull'effettiva esecuzione dell'incarico – non oggetto del presente giudizio – la circostanza rileva in quanto indicativa delle modalità con cui venivano commissionate attività non specificamente dedotte in contratto e della possibilità concreta di conferimento di incarichi anche particolarmente rilevanti – quali quello di direttore operativo – senza alcuna formalizzazione scritta.
Risulta, inoltre, depositata in atti una fitta corrispondenza tra le parti o comunque documentazione relativa alla attività da svolgere o svolta o agli esiti di quanto commissionato che comprova come la modalità adottata nel corso del rapporto contrattuale per l'espletamento di attività non espressamente contemplate in contratto sia stata quella della comunicazione tramite mail delle attività da svolgere e l'esecuzione delle stesse da parte del professionista, generalmente con report di quanto eseguito, sebbene senza una immediata richiesta di compenso aggiuntivo.
Ad esempio, a mero titolo esemplificativo, risulta che l'arch. sia intervenuto in qualità di Pt_1 coordinatore per la sicurezza presso il cantiere di “Serre La Voute” a seguito di un “incendio vettura”, come risulta dal verbale di sopralluogo del 25.5.2017; ebbene, pare ragionevole presumere che trattandosi di un cantiere “fuori commessa”, l'attore sia intervenuto su richiesta della società convenuta, in quanto diversamente non avrebbe neanche potuto sapere della necessità di intervento, trattandosi di un incidente imprevisto (cfr. doc. n. 16).
Ancora, sempre a titolo esemplificativo, con mail del 12.9.2017 (doc. 15 all. C19) risulta inoltrata una mail alla con oggetto “tavola richiesta”, a comprova che l'attività svolta era CP_2
evidentemente stata preventivamente commissionata ed era anche in tal caso da considerarsi extra contratto, come accertato dal CTU in base alla tabella redatta sub all. B;
analogamente, sempre a titolo esemplificativo, si richiamano le mail del 5.2.2018 con le quali venivano trasmessi anche alla i file dell'attività svolta non compresa in contratto, sempre in base a quanto accertato dal CP_2
CTU nei termini che di seguito saranno esposti.
E', dunque, ragionevole desumere in via presuntiva che nell'intero svolgimento del rapporto professionale le parti abbiano utilizzato le stesse modalità operative per il conferimento all'arch. di attività ulteriori e distinte da quelle dedotte in contratto a seconda delle esigenze e delle Pt_1
necessità di volta in volta venute in rilievo.
Pagina 9 Vi è, inoltre, da considerare che l'attività contrattuale è stata interamente remunerata dalla CP_1 che nulla ha mai contestato rispetto all'attività integralmente svolta, accettando di fatto e
[...]
avvantaggiandosi anche di quelle prestazioni non espressamente dedotte in contratto.
Peraltro, nella lettera del 25 agosto 2019 inviata alla dall'Arch. CP_2 [...]
, quest'ultimo aveva fatto presente alla società dell'esigenza “in vista di una futura Pt_1 collaborazione” di “rinnovare la richiesta di regolarizzazione del rapporto con la società”. In particolare, al punto “4. incarichi extra contrattuali” si legge che “spesso viene richiesto al sottoscritto di effettuare sopralluoghi e /o redigere documenti per lavori di cui non ha titolo di presenziare. Inoltre, l'attuale confusione di incarichi contrattuali ed extracontrattuali ha portato più volte discussioni fra lo scrivente e i membri del vostro staff ove ho posto come regola che prima si sarebbe eseguito quanto presente nel contratto e successivamente i servizi extra contrattuali. Spesso però tale giusta regola viene disattesa e spesso la professionalità dello stesso è sminuita” (doc. 36 parte attrice).
Alla luce delle esposte considerazioni e della documentazione prodotta, l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. deve ritenersi assolto quanto alla fonte negoziale nonché in relazione all'esecuzione delle prestazioni per le quali ha richiesto il compenso, nei limiti che sono stati accertati all'esito della ctu, sulla base della documentazione tempestivamente prodotta, ossia entro la scadenza dei termini processuali di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In particolare, l'elenco delle prestazioni extra contratto svolte di cui parte attrice ha chiesto la remunerazione risulta dalla tabella prodotta il 5.9.2023.
Al fine di verificare se e quali attività tra quelle elencate siano state effettivamente svolte, sulla base della documentazione prodotta, e quali tra esse fossero o meno già comprese in quelle oggetto del contratto, è stato necessario disporre una CTU, solo all'esito della quale, previa analitica e dettagliata disamina della consistente mole di documenti prodotti e delle allegazioni e dei rilievi delle parti, è stato possibile accertare, quali siano le attività da considerarsi “extra contratto” poiché afferenti ad altri cantieri o comunque non ricomprese nel dettaglio dei singoli contratti o non qualificabili come attività ad esse connaturate e strettamente correlate.
In particolare, il CTU, le cui argomentazioni e conclusioni e il cui metodo operativo sono integralmente condivisi da questo Tribunale poiché lineari e immuni da vizi logici, previa analitica descrizione delle attività espressamente dedotte in ciascun contratto e dei compensi pattuiti, inclusa la concessione in comodato di un'auto aziendale, e premesso che “Quanto riportato nella tabella prodotta il 05/09/2023 costituisce attività extra contratto”, ha poi specificato per ciascuna voce, quale attività fosse da intendersi già inclusa nei contratti intercorsi tra le parti e quale fosse
Pagina 10 qualificabile come vera e propria attività extra contratto, redigendo a tal fine la tabella di cui all'allegato B.
Nella suddetta tabella sono state distinte le “OPERE EXTRA CONTRATTO: CON DOCUMENTO
RIPORTATO, MA NON VISIONABILE” che, correttamente, non sono state computate in quanto non è stata fornita prova sufficiente dell'effettiva esecuzione delle stesse;
“OPERE EXTRA
CONTRATTO. VERIFICATE CON DOCUMENTI”, ritenute parzialmente congrue e “OPERE
RIFERITE A COMMESSE RIENTRANTI IN QUELLE CONTRATTURALI”, ossia riconducibili a quelle di cui ai contratti sopra citati e, quindi, non remunerabili separatamente ma da intendersi già ricomprese nelle attività descritte in contratto.
Ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista il CTU ha, pertanto, correttamente analizzato solo quelle “extra contratto verificate con documenti”, ritenendo congrua l'applicazione del parametro di calcolo a vacazioni con applicazione del minimo pari a € 50,00/h in riferimento al D.M. Giustizia 17/06/2016 art 6. In replica alle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice, il CTU ha ulteriormente precisato che “come tutte le voci per le quali non si è potuto verificare e non è stato possibile avere precisa contezza delle ore impiegate, dei verbali e del contenuto dei files trasmessi, non sono state considerate” quantificando, come aggiornato nell'allegato B.2, le attività svolte in riferimento ad ogni singolo contratto ossia:
“- Contratto n. 06061/16 dal 01/12/2016 al 31/12/2017: si sono ritenute congrue le attività per
195,25 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 9.762,50;
- Contratto n. 05768/17 dal 01/01/18 al 31/03/18: si sono ritenute congrue le attività per 92 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 4.600,00;
- Contratto n. 01474/18 dal 09/04/18 al 30/06/18: si sono ritenute congrue le attività per 67 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 3.350,00;
- Contratto n. 03149/18 dal 09/07/18 al 31/12/18: si sono ritenute congrue le attività per 189,50 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 9.475,00;
- Contratto n. 06439/18 dal 21/01/19 al 30/06/19: si sono ritenute congrue le attività per 86,50 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 4.325,00;
- Contratto n. 03235/19 dal 01/07/19 al 31/12/19: si sono ritenute congrue le attività per 46,50 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 2.325,00”.
Il CTU ha, altresì, precisato “che ogni voce extra contratto presente nella tabella dell'Allegato B non costituisce duplicazione di prestazioni già eseguite e pagate dalla convenuta e le stesse non risultano eseguite da altri professionisti”.
All'udienza dell'8.10.2024, il CTU convocato a chiarimenti ha, altresì, precisato che “Per il criterio delle opere extra contratto (rosse) all. B non si è stato in grado di stabilire cosa sia stato
Pagina 11 modificato dall'arch. per in quanto vi era solo il logo Word, ad esempio, ma non Pt_1 CP_2
il documento da visionare. Su 539 documenti vi erano 327 documenti non visionabili, sui quali non si è riusciti a valutare la prestazione e sono il 61%. Ad esempio c'erano dei POS o dei PSC, dei rilievi, sopralluoghi ma non essendo visionabili i verbali o le fotografie dei sopralluoghi non si poteva valutare e quantificare la prestazione, non avendo a disposizione neanche il documento iniziale e quello finale, senza possibilità di confronto….Rispetto a eventuali mail non visibili o anche alla lettura di POS non prodotti sarebbe del tutto aleatorio fare una stima anche minima di ore lavorate. Sono certo che vi sia stata la modifica del POS ma siccome non vi erano i documenti per valutare non ho potuto procedere. Se avessi avuto il documento originale del POS e poi quello finale avrei potuto riscontrare le modifiche.”
In definitiva, il CTU ha ritenuto congruo riconoscere un credito a favore di parte attrice pari a €
33.837,50, arrotondato a € 33.800,00, oltre oneri di legge. Tale credito indicato risulta dalla verifica voce per voce della tabella Allegato B sulla base di idonea documentazione giustificativa mentre non sono state considerate e quantificate le prestazioni pur eseguite ma già incluse nei contratti intercorsi tra le parti o delle quali non è stata fornita idonea documentazione giustificativa e, dunque, rispetto alle quali la parte attrice non ha compiutamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Pare, ancora, opportuno rilevare che per l'ipotesi in cui il compenso non sia convenuto tra le parti,
l'art. 2233 cod. civ. dispone che lo stesso sia determinato secondo le tariffe o gli usi e, in mancanza, dal giudice “sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”; nel caso di specie, questo Tribunale aderisce integralmente agli esiti della CTU svolta e alla valutazione di congruità e conformità delle tariffe applicate per la quantificazione del compenso.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma complessiva di €33.800,00, oltre oneri di legge se dovuti e interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte, atteso che l'espletamento della consulenza è stato necessario per l'accertamento dell'entità delle prestazioni extra contratto eseguite e per la quantificazione delle stesse, risultata di gran lunga inferiore alla domanda proposta;
l'incombente è, dunque, stato disposto nell'interesse di ciascuna di esse (cfr. Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per
Pagina 12 frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1
in favore della somma complessiva di € 33.800,00 (oltre oneri di legge Parte_3
se dovuti) e interessi legali dalla domanda al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre c.u. e marca, nonché rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Torino, 6 giugno 2025
La giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 16626 dell'anno 2022
TRA
, C.F. , con l'Avv. COCIMANO GIULIA Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , con l'avv. ADORNO VALENTINA
[...] P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale – pagamento somme rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 30 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pagina 1 Con atto di citazione ritualmente notificato l'Arch. ha convenuto in giudizio la Parte_1
(ora Controparte_2 Controparte_3
), per sentir accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il pagamento della somma
[...] di € 121.059,38 (al lordo della ritenuta d'acconto), a norma degli artt. 2229 e seguenti c.c., per le prestazioni rese in suo favore tra il dicembre 2016 ed il dicembre 2019, prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente pattuite.
In particolare, ha esposto:
- di aver prestato la propria opera professionale in favore della al 6.12.2016 al CP_2
31.12.2019 in forza dei seguenti contratti “di conferimento di incarico professionale”:
a) il contratto del 6.12.2016, prot. 6061, con decorrenza dal 1°.12.2016 e scadenza al il 31.12.2017;
b) il contratto del 6.12.2017, prot. 5768, della durata dal 1°.
1.2018 al 31.3.2018;
c) il contratto del 9.4.2018, prot. 1474, per il periodo dal 9.4.2018 al 30.6.2018;
d) il contratto 9.7.2018, prot. 3149, con decorrenza dal 9.7.2018 al 31.12.2018;
e) il contratto 18.7.2018, prot. 6439, per il periodo dal 21.1.2019 al 30.6.2019;
f) il contratto 19.6.2019, prot. 3235, della durata dal 1°7.2019 al 31.12.2019;
- di aver ottenuto il corrispettivo per l'attività svolta come pattuito nei suddetti contratti;
- di aver eseguito su richiesta della durante ciascun periodo di ogni singolo CP_2
contratto una serie di prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite, per le quali non è stato pattuito alcun compenso e che non sono state remunerate;
e precisamente: a) con riferimento al contratto 6.12.2016, prot. 6061, per il periodo 1°.12.2016 – 31.12.2017, attività del valore complessivo di € 29.487,50; b) per il contratto 6.12.2017, prot. 5768, per il periodo
1°.1.2018 – 31.3.2018, attività del valore complessivo di € 10.500,00; c) relativamente al contratto
9.4.2018, per il periodo 9.4.2018 – 30.6.2018, attività del valore complessivo di € 9.200,00; d) con riferimento al contratto 9.7.2018, prot. 3149, attività del valore complessivo di € 17.625,00; e) relativamente al contratto 18.12.2018, prot. 6439, nonchè durante i giorni dall'1.1.2019 al
20.1.2019 (esclusi dal contratto 18.12.2018 per scelta unilaterale della per Controparte_4
timore di contenziosi aventi ad oggetto la dissimulazione di un contratto di lavoro subordinato) attività del valore complessivo di € 12.800,00; f) con riguardo al contratto 19.6.2019, prot. 3235, per il periodo 1°.7.2019 – 31.12.2019, attività del valore complessivo di € 15.800,00; il tutto oltre oneri di legge;
tanto premesso ha dedotto di aver diritto ai sensi degli artt. 2229 e ss. c.c., o in subordine ex art. 2041 c.c., al pagamento dei compensi per le prestazioni “fuori contratto” rese in favore della convenuta per l'importo complessivo di € 121.059,38 (al lordo della ritenuta d'acconto),
Pagina 2 quantificato facendo applicazione dei parametri ministeriali e, in particolare, del criterio delle vacazioni.
La si è costituita in giudizio, contestando le domande attoree e chiedendone il CP_2
rigetto. Ha eccepito la carenza di allegazione dei fatti principali costitutivi delle medesime, rilevando sia l'inidoneità del rinvio “per relationem” alle produzioni documentali, del tutto inidonee a supplire il difetto originario di allegazione, sia, la genericità, indeterminatezza ed astrattezza delle pretese avverse, con ogni conseguenza giuridica, anche in termini probatori e di violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.
Nel merito, ha contestato la debenza delle ulteriori somme richieste deducendo che l'arch. è Pt_1 stato integralmente remunerato per l'opera svolta, come previsto dai diversi contratti intercorsi tra le parti. In particolare, ha dedotto che:
- la si è avvalsa dell'opera professionale dell'arch. quale CP_2 Pt_1
“assistente al Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione” al fine di ricevere dal professionista consulenza e supporto tecnico con riferimento a diverse ed ampie commesse meglio dettagliate nei singoli contratti;
- l'oggetto dei contratti stipulati tra le parti era generico ed ampio e comprendeva una serie di attività collaterali e connesse alle commesse indicate nelle medesime pattuizioni;
- tutte le prestazioni svolte dall'arch. erano già contemplate e previste nei contratti e Pt_1
connaturate al tipo di incarico assunto dal libero professionista;
- le parti sottoscrivevano singole clausole volte a disciplinare l'eventuale esigenza, da manifestare in corso d'opera, di esecuzione di ulteriori attività c.d. “fuori contratto” e/o
“extra” rispetto a quelle – già di ampio raggio – definite contrattualmente e che avrebbero potuto comportare una revisione dei compensi concordati, con conseguente stipula di un diverso e specifico accordo, previa informativa reciproca tra le medesime parti;
- alcuna prestazione “diversa o ulteriore” è stata richiesta né autorizzata dalla e, in CP_2
particolare, dal personale direttivo della società.
Ha eccepito la carenza di prova circa: -le “richieste della Società” all'architetto in ordine alle prestazioni “ulteriori e diverse” dai contratti;
- l'effettività delle prestazioni “diverse e ulteriori”; - le circostanze di tempo e luogo delle presunte prestazioni.
Ha, in ogni caso, contestato l'avversaria quantificazione del compenso eccependo l'inapplicabilità del criterio a vacazione.
***
Pagina 3 In via preliminare occorre dare atto che con nota depositata il 7.10.2024 la parte convenuta ha comunicato che la è stata fusa per incorporazione con la che, pertanto, è CP_2 CP_1
subentrata in tutti i rapporti giuridici della stessa, inclusi quelli processuali pendenti.
Ancora in via preliminare devono essere respinte le eccezioni formulate da parte convenuta circa la
“violazione dell'onere di allegazione ex art. 112 c.p.c….essendo la domanda proposta del tutto generica ed indeterminata perché priva di deduzioni specifiche dei fatti materiali e principali costitutivi delle pretese, essendosi l'attore limitato a mere enunciazioni astratte e generiche”; di
“violazione del principio di ordinata produzione documentale nel processo telematico e degli artt.
74 e 87 disp. att. c.p.c.” e di “violazione dei principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)”.
Quanto alle suddette violazioni, premesso che l'art. 112 c.c. si riferisce alla pronuncia del giudice e al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'eccezione, nei termini in cui è stata formulata, sembra piuttosto riferirsi a una carenza di indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda e dei documenti che la parte ha offerto in comunicazione secondo il disposto dell'art. 163 comma 3 n. 4 e 5 c.p.c.
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cassazione civile, sez. III, del 15 maggio 2013, n. 11751)
e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2015, n.
1681).
Nella fattispecie in esame, la parte attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio ha esposto, allegato e dedotto, in maniera chiara, esaustiva e tale da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, sia i fatti posti a fondamento della domanda sia i titoli in forza dei quali la domanda di condanna è stata proposta. Difatti, ha esposto in maniera chiara ed esaustiva di aver agito per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali eseguite in favore della convenuta
Pagina 4 nell'arco temporale tra il 2016 e il 2019 non ricomprese nei plurimi contratti con la medesima stipulati poiché ritenute attività extra contratto, dettagliando per ciascuna annualità e rispetto a ciascun contratto le attività svolte e i compensi richiesti.
E' evidente che il lungo arco temporale in cui si è sviluppato il rapporto nonché la tipologia e la complessità delle prestazioni rese hanno determinato la necessità della dettagliata elencazione delle attività svolte e la produzione di una notevole mole di documentazione volta a dimostrare l'esecuzione delle stesse;
ciò, tuttavia, non ha affatto determinato una lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, anzi proprio l'elencazione dettagliata delle prestazioni svolte contenuta nei numerosi documenti prodotti sin dall'atto di citazione e specificamente richiamati con riguardo a ciascuna richiesta di compenso ha consentito alla parte convenuta di espletare la propria attività difensiva, previa puntuale analisi della stessa.
Sul punto occorre, peraltro, rilevare, quanto alla dedotta violazione dell'onere di allegazione stante il richiamo per relationem ad oltre “2.000” documenti che, da un lato, in base ai già esposti principi,
l'identificazione della domanda deve essere fatta mediante una disamina complessiva dell'atto di citazione e della documentazione allegata e, dall'altro, che l'introduzione dell'intero contenuto degli elenchi delle prestazioni eseguite nel corpo dell'atto di citazione – come avvenuto nella memoria ex art. 183 n. 1c.p.c. su sollecitazione del giudice che ha preceduto la scrivente – ha in realtà solo “appesantito” il contenuto dell'atto processuale, senza aggiungere alcun elemento di novità rispetto all'atto introduttivo che avrebbe dovuto essere analizzato con la suddetta integrazione documentale, idonea sin dall'inizio a fornire un quadro completo ed esaustivo delle prestazioni svolte e dei compensi richiesti.
Peraltro, va rilevato, che parte attrice aveva richiesto l'autorizzazione alla produzione cartacea della documentazione da produrre stante l'eccessiva dimensione della stessa ma la relativa istanza è stata respinta dalla giudice che ha preceduto la scrivente.
Quanto poi all'ordinanza del 12.06.2023 emessa dalla giudice che ha preceduto la scrivente con la quale sono stati chiesti chiarimenti alle parti sui fatti dedotti per procedere ad una più completa formulazione del quesito da proporre al CTU, va confermata la motivazione nella parte in cui si è dato atto che “parte attrice non possa dirsi decaduta dalla prova in senso stretto, poiché i documenti erano già depositati”, mentre, alla luce delle su esposte considerazioni, si ritiene che il termine concesso per il deposito di una tabella riassuntiva con le indicazioni ivi fornite abbia solo agevolato la formulazione del quesito, senza alcuna violazione degli oneri di allegazione, del diritto di difesa o al contraddittorio.
La domanda attorea principale non ha, difatti, subito alcuna modifica o integrazione nè sotto il profilo della causa petendi nè del petitum, nè sono state aggiunte circostanze o attività nuove;
la
Pagina 5 “tabella” prodotta da parte attrice il 5.9.2023 costituisce di fatto mera esplicazione maggiormente dettagliata di quanto già allegato e dedotto sin dall'atto introduttivo, al solo fine di consentire una migliore intellegibilità alla controparte, al CTU e al giudice delle attività effettivamente svolte, giustificata dalla complessità delle stesse e dal lungo arco temporale nel corso in cui sono state svolte (circa 4 anni). La suddetta tabella, difatti, oltre a essere stata depositata in ottemperanza all'ordine del giudice di cui all'ordinanza del 12 giugno 2023 è meramente riepilogativa di quanto già indicato nelle tabelle prodotte ai docc. 14, 19, 21, 23, 28 e 32 prodotti precedentemente da parte attrice. Nessun termine decadenziale ex art. 183, comma 6, c.p.c. è stato, quindi, violato.
Va invece accolta l'eccezione di inammissibilità del “doc. 33 parte seconda” prodotto da parte attrice solo in data in data 5.9.2023 in quanto trattasi di documentazione nuova non prodotta nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. e dunque tardiva e inutilizzabile ai fini della decisione. Si anticipa sin da ora che il suddetto documento, difatti, non è stato preso in considerazione dal CTU nel corso dell'espletamento dell'incarico e ai fini della redazione della relazione finale che, pertanto, ne prescinde totalmente.
Nel merito, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dagli artt. 2230
e seguenti cod. civ. in materia di prestazione d'opera intellettuale.
È pacifico fra le parti e provato documentalmente che la abbia conferito CP_2
l'incarico professionale all'Arch. per il periodo 6.12.2016 al 31.12.2019 in forza di n. 6 Pt_1 contratti aventi ad oggetto il “conferimento di incarico professionale” a norma dell'art. 2229 e ss.
c.c. (cfr. doc. da 2 a 7 parte attrice).
Sono, invece, oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
- l'Arch sostiene di aver svolto durante ciascun periodo di ogni singolo contratto Pt_1
una serie di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle contrattualmente pattuite, prestazioni che sarebbero state richieste da ma non sono mai state remunerate;
la CP_2
da un lato ha eccepito la carenza di prova della richiesta di tali attività ulteriori CP_2
e, dall'altro, ha comunque dedotto che le stesse, ove eseguite, rientrerebbero tra quelle attività connaturate o collaterali a quelle oggetto del contratto, per le quali il professionista è già stato integralmente retribuito come da accordi contrattuali;
- vi è, inoltre, contrasto tra le parti sui criteri utilizzati per la quantificazione del compenso, stante l'assenza di un preventivo accordo.
L'arch. ha dedotto di aver svolto le prestazioni extra di cui chiede il compenso sia in Pt_1
orario diurno, sia in orario notturno e che le stesse siano consistite (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in attività d'ufficio (verifica dei POS, redazione di PSC e relative varianti), in
Pagina 6 partecipazione a riunioni di coordinamento delle attività per conto della direzione lavori e in sopralluoghi in cantiere;
ha così quantificato i compensi dovuti:
1) contratto n. 6061/16: attività extra contratto per un ammontare di € 29.487,50 (ore lavorate:
589,75);
2) contratto n. 5768/17: attività extra contratto per un ammontare di € 10.500,00 pari a ore 210;
3) contratto n. 1474/18: attività extra contratto per un ammontare di € 9.200,00 (ore lavorate
184);
4) contratto n. 3149/18: attività extra contratto per un ammontare di € 17.625,00 (ore lavorate
352,50);
5) contratto n. 6439/18: attività extra contratto per un ammontare di € 12.800,00 (ore lavorate
256);
6) contratto n. 3235/19: attività extra contratto per un ammontare di € 15.800,00 (ore lavorate
316); le ore complessive calcolate sono, dunque, 1908,25 con un compenso che ammonta a € 95.412,50
(oltre CPA e IVA come per legge) (cfr. doc. 39 parte attrice).
Al fine di determinare i suoi compensi per l'attività prestata in favore della “extra Controparte_1 contratto”, l'Arch. ha ritenuto di adottare il criterio a vacazione, applicando il parametro Pt_1 di calcolo di € 50,00 per ciascuna ora lavorata.
La ha integralmente contestato la domanda attorea, eccependo che alcuna prestazione CP_2
“diversa o ulteriore” è stata richiesta né autorizzata dalla e, in particolare, dal personale CP_2 direttivo della società; che le parti sottoscrivevano singole clausole volte a disciplinare l'eventuale esigenza, manifestanda in corso d'opera, di esecuzione di ulteriori attività c.d. “fuori contratto” e/o
“extra” rispetto a quelle definite contrattualmente e che avrebbero potuto comportare una revisione dei compensi concordati, con conseguente stipula di un diverso e specifico accordo, previa informativa reciproca tra le medesime parti.
Ciò posto, la domanda principale è parzialmente fondata e va accolta nei termini e nei limiti che seguono.
Va premesso che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista le prove dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombono al professionista (cfr. Cass. n. 29812 del 19/11/2018; conforme ordinanza n.
21522 /2019).
Dunque, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la
Pagina 7 determinazione quantitativa del suo compenso, cosicché la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
In merito alla fonte negoziale, sebbene non risulti prodotto un accordo “integrativo” che delinei precisamente il perimetro dell'assistenza “extra contrattuale” cui era tenuta parte attrice, all'esito del quadro probatorio formatosi in corso di causa, il conferimento degli ulteriori incarichi espletati, nei limiti di seguito esposti, può ritenersi provato per facta concludentia.
Quanto alla prova dell'intervenuto accordo tra le parti sulle attività extra contratto da svolgere, seppur in assenza di un accordo integrativo come previsto dalle clausole dei singoli contratti stipulati fra le parti (cfr. doc. 3, pag. 9; art. 15, doc. 4 e art. 11 sub docc. 5,6,7 e 8 parte convenuta), occorre, in primo luogo, rilevare che le parti non avevano previsto la forma scritta né ad substantiam né ad probationem per la redazione di un eventuale accordo integrativo.
Si legge, difatti, testualmente nei contratti stipulati che “il presente incarico comprende esclusivamente le prestazioni sopra indicate … tutto ciò che non è ivi espressamente indicato non rientra nel presente incarico professionale. qualora la società ravvisasse la necessità di ricevere una delle suddette prestazioni dovrà farne esplicita richiesta e quindi tali prestazioni formeranno oggetto di specifico incarico”; ne consegue che, da un lato il compenso contrattualmente pattuito era destinato a coprire esclusivamente le prestazioni espressamente previste dall'allegato, per cui le attività che sono state effettivamente eseguite al di fuori di tale perimetro, su richiesta in qualsiasi forma della società, devono essere oggetto di separata remunerazione;
dall'altro, non era necessaria alcuna forma scritta per il conferimento di ulteriori incarichi o per lo svolgimento di singole attività non comprese in contratto.
In secondo luogo, l'effettivo svolgimento di talune prestazioni da parte del professionista e l'accettazione delle stesse da parte della società che, di fatto, si è avvalsa integralmente dell'opera prestata senza nulla contestare lascia presumere, in uno con la fitta corrispondenza intercorsa tra le parti sulle attività da svolgere, la conclusione per facta concludentia degli accordi “integrativi”.
A titolo esemplificativo, sebbene le relative prestazioni non siano oggetto del presente giudizio, risulta che la conferì di fatto all'arch. il ruolo di “Direttore operativo”, senza CP_2 Pt_1
procedere con alcun incarico in forma scritta. Tanto risulta dalla e-mail del 30.10.2018 indirizzata all'attore (cfr. doc. 35 parte attrice) in cui si legge “Tu sei un D.O. ed il compito è quello di verificare e coordinare l'impresa in tempo reale per far si che rispetti tempi e fasi lavorative…”;
l'Arch. ha, poi, riscontrato la suddetta comunicazione ribadendo il suo ruolo e Pt_1 rispondendo: “Scusami ma non è compito mio dare ordini all'impresa. Il mio compito Pt_2
come consulente libero professionista è di verificare, informare la Direzione Lavori su quanto riscontrato. Alla Direzione Lavori e alla spetta il compito di comunicare degli ordini Controparte_1
Pagina 8 di servizio all'impresa”. Anche dal doc. 42 (e-mail del 11.12.2018 prodotta da parte attrice, pag.
5/35) si evince l'attribuzione dell'incarico di rilievo di ll'Arch. in quanto si legge che Per_1 Pt_1
l'Ing. della informava terze persone “come da comunicazione del Persona_2 Controparte_1
D.O. Arch. , presente questa notte durante le attività di rimozione del portale Parte_1 segnaletico giochi olimpici 2016”
Prescindendo da ogni valutazione sull'effettiva esecuzione dell'incarico – non oggetto del presente giudizio – la circostanza rileva in quanto indicativa delle modalità con cui venivano commissionate attività non specificamente dedotte in contratto e della possibilità concreta di conferimento di incarichi anche particolarmente rilevanti – quali quello di direttore operativo – senza alcuna formalizzazione scritta.
Risulta, inoltre, depositata in atti una fitta corrispondenza tra le parti o comunque documentazione relativa alla attività da svolgere o svolta o agli esiti di quanto commissionato che comprova come la modalità adottata nel corso del rapporto contrattuale per l'espletamento di attività non espressamente contemplate in contratto sia stata quella della comunicazione tramite mail delle attività da svolgere e l'esecuzione delle stesse da parte del professionista, generalmente con report di quanto eseguito, sebbene senza una immediata richiesta di compenso aggiuntivo.
Ad esempio, a mero titolo esemplificativo, risulta che l'arch. sia intervenuto in qualità di Pt_1 coordinatore per la sicurezza presso il cantiere di “Serre La Voute” a seguito di un “incendio vettura”, come risulta dal verbale di sopralluogo del 25.5.2017; ebbene, pare ragionevole presumere che trattandosi di un cantiere “fuori commessa”, l'attore sia intervenuto su richiesta della società convenuta, in quanto diversamente non avrebbe neanche potuto sapere della necessità di intervento, trattandosi di un incidente imprevisto (cfr. doc. n. 16).
Ancora, sempre a titolo esemplificativo, con mail del 12.9.2017 (doc. 15 all. C19) risulta inoltrata una mail alla con oggetto “tavola richiesta”, a comprova che l'attività svolta era CP_2
evidentemente stata preventivamente commissionata ed era anche in tal caso da considerarsi extra contratto, come accertato dal CTU in base alla tabella redatta sub all. B;
analogamente, sempre a titolo esemplificativo, si richiamano le mail del 5.2.2018 con le quali venivano trasmessi anche alla i file dell'attività svolta non compresa in contratto, sempre in base a quanto accertato dal CP_2
CTU nei termini che di seguito saranno esposti.
E', dunque, ragionevole desumere in via presuntiva che nell'intero svolgimento del rapporto professionale le parti abbiano utilizzato le stesse modalità operative per il conferimento all'arch. di attività ulteriori e distinte da quelle dedotte in contratto a seconda delle esigenze e delle Pt_1
necessità di volta in volta venute in rilievo.
Pagina 9 Vi è, inoltre, da considerare che l'attività contrattuale è stata interamente remunerata dalla CP_1 che nulla ha mai contestato rispetto all'attività integralmente svolta, accettando di fatto e
[...]
avvantaggiandosi anche di quelle prestazioni non espressamente dedotte in contratto.
Peraltro, nella lettera del 25 agosto 2019 inviata alla dall'Arch. CP_2 [...]
, quest'ultimo aveva fatto presente alla società dell'esigenza “in vista di una futura Pt_1 collaborazione” di “rinnovare la richiesta di regolarizzazione del rapporto con la società”. In particolare, al punto “4. incarichi extra contrattuali” si legge che “spesso viene richiesto al sottoscritto di effettuare sopralluoghi e /o redigere documenti per lavori di cui non ha titolo di presenziare. Inoltre, l'attuale confusione di incarichi contrattuali ed extracontrattuali ha portato più volte discussioni fra lo scrivente e i membri del vostro staff ove ho posto come regola che prima si sarebbe eseguito quanto presente nel contratto e successivamente i servizi extra contrattuali. Spesso però tale giusta regola viene disattesa e spesso la professionalità dello stesso è sminuita” (doc. 36 parte attrice).
Alla luce delle esposte considerazioni e della documentazione prodotta, l'onere probatorio gravante sull'attore ex art. 2697 c.c. deve ritenersi assolto quanto alla fonte negoziale nonché in relazione all'esecuzione delle prestazioni per le quali ha richiesto il compenso, nei limiti che sono stati accertati all'esito della ctu, sulla base della documentazione tempestivamente prodotta, ossia entro la scadenza dei termini processuali di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
In particolare, l'elenco delle prestazioni extra contratto svolte di cui parte attrice ha chiesto la remunerazione risulta dalla tabella prodotta il 5.9.2023.
Al fine di verificare se e quali attività tra quelle elencate siano state effettivamente svolte, sulla base della documentazione prodotta, e quali tra esse fossero o meno già comprese in quelle oggetto del contratto, è stato necessario disporre una CTU, solo all'esito della quale, previa analitica e dettagliata disamina della consistente mole di documenti prodotti e delle allegazioni e dei rilievi delle parti, è stato possibile accertare, quali siano le attività da considerarsi “extra contratto” poiché afferenti ad altri cantieri o comunque non ricomprese nel dettaglio dei singoli contratti o non qualificabili come attività ad esse connaturate e strettamente correlate.
In particolare, il CTU, le cui argomentazioni e conclusioni e il cui metodo operativo sono integralmente condivisi da questo Tribunale poiché lineari e immuni da vizi logici, previa analitica descrizione delle attività espressamente dedotte in ciascun contratto e dei compensi pattuiti, inclusa la concessione in comodato di un'auto aziendale, e premesso che “Quanto riportato nella tabella prodotta il 05/09/2023 costituisce attività extra contratto”, ha poi specificato per ciascuna voce, quale attività fosse da intendersi già inclusa nei contratti intercorsi tra le parti e quale fosse
Pagina 10 qualificabile come vera e propria attività extra contratto, redigendo a tal fine la tabella di cui all'allegato B.
Nella suddetta tabella sono state distinte le “OPERE EXTRA CONTRATTO: CON DOCUMENTO
RIPORTATO, MA NON VISIONABILE” che, correttamente, non sono state computate in quanto non è stata fornita prova sufficiente dell'effettiva esecuzione delle stesse;
“OPERE EXTRA
CONTRATTO. VERIFICATE CON DOCUMENTI”, ritenute parzialmente congrue e “OPERE
RIFERITE A COMMESSE RIENTRANTI IN QUELLE CONTRATTURALI”, ossia riconducibili a quelle di cui ai contratti sopra citati e, quindi, non remunerabili separatamente ma da intendersi già ricomprese nelle attività descritte in contratto.
Ai fini della determinazione del compenso spettante al professionista il CTU ha, pertanto, correttamente analizzato solo quelle “extra contratto verificate con documenti”, ritenendo congrua l'applicazione del parametro di calcolo a vacazioni con applicazione del minimo pari a € 50,00/h in riferimento al D.M. Giustizia 17/06/2016 art 6. In replica alle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice, il CTU ha ulteriormente precisato che “come tutte le voci per le quali non si è potuto verificare e non è stato possibile avere precisa contezza delle ore impiegate, dei verbali e del contenuto dei files trasmessi, non sono state considerate” quantificando, come aggiornato nell'allegato B.2, le attività svolte in riferimento ad ogni singolo contratto ossia:
“- Contratto n. 06061/16 dal 01/12/2016 al 31/12/2017: si sono ritenute congrue le attività per
195,25 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 9.762,50;
- Contratto n. 05768/17 dal 01/01/18 al 31/03/18: si sono ritenute congrue le attività per 92 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 4.600,00;
- Contratto n. 01474/18 dal 09/04/18 al 30/06/18: si sono ritenute congrue le attività per 67 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 3.350,00;
- Contratto n. 03149/18 dal 09/07/18 al 31/12/18: si sono ritenute congrue le attività per 189,50 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 9.475,00;
- Contratto n. 06439/18 dal 21/01/19 al 30/06/19: si sono ritenute congrue le attività per 86,50 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 4.325,00;
- Contratto n. 03235/19 dal 01/07/19 al 31/12/19: si sono ritenute congrue le attività per 46,50 ore, alla tariffa di 50,00 €/h, per un totale di € 2.325,00”.
Il CTU ha, altresì, precisato “che ogni voce extra contratto presente nella tabella dell'Allegato B non costituisce duplicazione di prestazioni già eseguite e pagate dalla convenuta e le stesse non risultano eseguite da altri professionisti”.
All'udienza dell'8.10.2024, il CTU convocato a chiarimenti ha, altresì, precisato che “Per il criterio delle opere extra contratto (rosse) all. B non si è stato in grado di stabilire cosa sia stato
Pagina 11 modificato dall'arch. per in quanto vi era solo il logo Word, ad esempio, ma non Pt_1 CP_2
il documento da visionare. Su 539 documenti vi erano 327 documenti non visionabili, sui quali non si è riusciti a valutare la prestazione e sono il 61%. Ad esempio c'erano dei POS o dei PSC, dei rilievi, sopralluoghi ma non essendo visionabili i verbali o le fotografie dei sopralluoghi non si poteva valutare e quantificare la prestazione, non avendo a disposizione neanche il documento iniziale e quello finale, senza possibilità di confronto….Rispetto a eventuali mail non visibili o anche alla lettura di POS non prodotti sarebbe del tutto aleatorio fare una stima anche minima di ore lavorate. Sono certo che vi sia stata la modifica del POS ma siccome non vi erano i documenti per valutare non ho potuto procedere. Se avessi avuto il documento originale del POS e poi quello finale avrei potuto riscontrare le modifiche.”
In definitiva, il CTU ha ritenuto congruo riconoscere un credito a favore di parte attrice pari a €
33.837,50, arrotondato a € 33.800,00, oltre oneri di legge. Tale credito indicato risulta dalla verifica voce per voce della tabella Allegato B sulla base di idonea documentazione giustificativa mentre non sono state considerate e quantificate le prestazioni pur eseguite ma già incluse nei contratti intercorsi tra le parti o delle quali non è stata fornita idonea documentazione giustificativa e, dunque, rispetto alle quali la parte attrice non ha compiutamente assolto all'onere probatorio posto a suo carico.
Pare, ancora, opportuno rilevare che per l'ipotesi in cui il compenso non sia convenuto tra le parti,
l'art. 2233 cod. civ. dispone che lo stesso sia determinato secondo le tariffe o gli usi e, in mancanza, dal giudice “sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”; nel caso di specie, questo Tribunale aderisce integralmente agli esiti della CTU svolta e alla valutazione di congruità e conformità delle tariffe applicate per la quantificazione del compenso.
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma complessiva di €33.800,00, oltre oneri di legge se dovuti e interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 197/2020) e in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte, atteso che l'espletamento della consulenza è stato necessario per l'accertamento dell'entità delle prestazioni extra contratto eseguite e per la quantificazione delle stesse, risultata di gran lunga inferiore alla domanda proposta;
l'incombente è, dunque, stato disposto nell'interesse di ciascuna di esse (cfr. Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per
Pagina 12 frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la al pagamento Controparte_1
in favore della somma complessiva di € 33.800,00 (oltre oneri di legge Parte_3
se dovuti) e interessi legali dalla domanda al saldo.
• Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre c.u. e marca, nonché rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Torino, 6 giugno 2025
La giudice
dr.ssa Valeria Di Donato
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