Sentenza 28 maggio 1987
Massime • 1
In tema di separazione personale tra coniugi la violazione del dovere di fedeltà non legittima automaticamente la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero, dovendo il giudice del merito valutare globalmente e comparativamente i comportamenti di entrambi i coniugi, talché una trasgressione ai doveri familiari da parte di un coniuge non può essere considerata apoditticamente come assorbente si da rendere influenti nella genesi della separazione le trasgressioni ai propri doveri da parte dell'altro coniuge ove non siano precisati gli elementi che in concreto danno sostegno a detta decisione. ( V 1198/84, mass n 433343; ( V 2494/82, mass n 420366; ( V 5584/81, mass n 416304; ( V 3900/80, mass n 407784).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/1987, n. 4767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4767 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1987 |
Testo completo
In tema di separazione personale tra coniugi la violazione del dovere di fedeltà non legittima automaticamente la pronuncia di separazione con addebito al coniuge adultero, dovendo il giudice del merito valutare globalmente e comparativamente i comportamenti di entrambi i coniugi, talché una trasgressione ai doveri familiari da parte di un coniuge non può essere considerata apoditticamente come assorbente si da rendere influenti nella genesi della separazione le trasgressioni ai propri doveri da parte dell'altro coniuge ove non siano precisati gli elementi che in concreto danno sostegno a detta decisione. ( V 1198/84, mass n 433343; ( V 2494/82, mass n 420366; ( V 5584/81, mass n 416304; ( V 3900/80, mass n 407784).*