Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 27 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Anna Maria Guerri in sostituzione dell'avv. Edoardo Nesci per la parte opponente e l'avv. Federica Leporelli in sostituzione dell'avv. Luigi Coluccino per parte opposta.
L'Avv. Guerri, per la parte opponente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Chiede la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Edoardo Nesci.
L'Avv. Leporelli, per la parte opposta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 117 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
v Ladispoli Piazza Riga n. 7, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: - P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 te press vv. Federica n
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n dal Tribunale di Civitavecchia che la vedeva ingiunta al pagamento in favore di della somma di euro 34.035,65, oltre interessi e spese della Controparte_1 fase monitoria, per saldo debitore del finanziamento. Deduceva, in particolare: -che non vi era prova della titolarità del credito ingiunto;
-che era maturata la prescrizione decennale. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - In accoglimento dell'opposizione spiegata, accertare e dichiarare infondata la domanda formulata dalla Controparte_1
e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. IN V Dichiarare la prescrizione del credito azionato e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ex art. 14 D.M. n. 127/2004, IVA e CPA”.
2.Si costituiva in giudizio contestando l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione sia in fatto ndo la conferma del decreto ingiuntivo.
3.Respinta la provvisoria esecuzione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva ritenuta di natura documentale e rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve, preliminarmente, rilevarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione. A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità
“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
5.L'eccezione di prescrizione svolta con l'opposizione è fondata in relazione ad entrambi i rapporti bancari sottesi al credito ingiunto. Il decreto ingiuntivo è relativo ad un credito derivante dal rapporto contrattuale di conto corrente n. 0400547445 e dal contratto di finanziamento n. 0010811826. Quanto al rapporto di finanziamento vale richiamare il principio secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 30/08/2011, n. 17798). Infatti, costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte l'assunto secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/08/2013, n. 18951). A fronte di termine di prescrizione di 10 anni, può ritenersi maturata la fattispecie estintiva del credito, infatti il finanziamento, concluso nel maggio 2009, prevedeva 36 rate mensili per cui alla data di giugno 2012 il debito risultava interamente scaduto. Non sono rinvenibili nel fascicolo atti interruttivi (per le messe in mora non vi è stata produzione della prova della comunicazione e ricezione, né delle cartoline di avviso di ricevimento) e il decreto ingiuntivo, notificato il 29.11.2022, risulta intervenuto quando il credito era prescritto.
6.Del pari, è prescritto il credito sorto dal contratto di conto corrente. Infatti, se è vero che la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto, si evince dall'estratto conto del secondo trimestre 2010, ultimo estratto conto trimestrale prodotto, che il debito di euro 21.899,97 veniva segnato con la seguente dicitura “PASSAGGIO A CREDITI RISOLTI/SCADUTI Trasferimento del saldo a vostro debito a Crediti risolti/scaduti”. Dunque, il debito di euro 21.899,97 risultava credito risolto e scaduto, segno inequivocabile della chiusura del rapporto da parte della banca, con l'inizio della decorrenza del termine decennale di prescrizione.
7.In conclusione l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo va confermato. Le ulteriori questioni risultano assorbite in virtù del principio della ragione più liquida.
8.In conclusione, l'opposizione accolta e il decreto ingiuntivo n. 1099/2022 va revocato.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE l'opposizione e REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1099/2022 emesso dal Tribunale di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese d nella somma di euro 5.00 oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Edoardo Nesci dichiaratosi difensore antistatario.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani