Sentenza breve 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 20/05/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01768/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2025, proposto da
RI AN AI, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Borello e Domenico Antonio Rodà, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1436 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 4/05/2023 al termine della causa RG n. 1962/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2025, RI AN AI ha chiesto l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, ormai passata in giudicato.
Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente, tramite carta elettronica, a far tempo dall'anno scolastico 2016/17, e per tutti i periodi di spettanza (sette anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 3.500,00.
Si è costituito in giudizio con memoria di stile il Ministero convenuto e la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 15 maggio 2025.
Il ricorso è fondato.
La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.
E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.
In assenza della prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del presente contenzioso, oltre che del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal diritto riconosciuto dalla sentenza da eseguire anche per il futuro, consegue, dunque, l’obbligo da parte del Ministero intimato, entro un termine di centoventi giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, di rilasciare la carta elettronica per cui è causa e di effettuare integralmente i pagamenti dovuti, senza corresponsione alcuna di interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in relazione alla circostanza, accertata nella stessa sentenza da ottemperare, secondo cui “l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione”.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Posto che, come anticipato, in questo caso il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza non può automaticamente riconoscersi, in ragione del titolo azionato e della funzionalizzazione degli importi al solo rilascio e uso della carta docenti, nemmeno può accogliersi l’ulteriore domanda di condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ex art. 112, comma 3, c.p.a., in totale assenza di prova al riguardo.
Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono il criterio della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo, che tiene conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato di cui in epigrafe, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) respinge ogni ulteriore domanda;
d) condanna l’amministrazione alla rifusione del contributo unificato e delle spese sostenute nel presente giudizio da parte ricorrente, da quantificare, quante alle seconde, nell’importo complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge, e da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO