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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2024, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e
Previdenza per l'anno 2023 al n.298, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione al 7.3.2024, e vertente
TRA
, nata il giorno 21.01.1959 in VICO EQUENSE, C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura CodiceFiscale_1
telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Giuseppe
RUOCCO e Cristiano DE ROSA, con loro elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via PIETRO
CARRESE n.3
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
CONVENUTA
OGGETTO: indennità di coordinamento.
CONCLUSIONI: quelle dell'atto costitutivo e delle pregresse note difensive, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DESIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 18.01.2023 la IG.ra Parte_1
, già dipendente della , in servizio presso
[...] Controparte_2
l'Unità Operativa Complessa “Blocco Operazioni” del P.O. di CP_3
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, inquadrata, da epoca non precisata ma comunque antecedente al gennaio 2006, nella categoria “D” del C.C.N.L. Comparto
Sanità, si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, instando per:
l'accertamento giudiziale dell'effettivo espletamento di funzioni di coordinamento (del personale infermieristico) della di Pt_2
riferimento per il periodo -asseritamente non coperto da prescrizione- decorrente dal novembre 2015 al novembre 2020, data del pensionamento;
l'accertamento giudiziale del suo diritto alla corresponsione della indennità di coordinamento prevista dalle clausole di fonte collettiva succedutesi dal 20 settembre 2001;
la conseguente condanna dell' convenuta al pagamento della CP_1
somma di euro 9.091,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
la declaratoria sentenziale del diritto al computo della suddetta indennità ai fini delle ferie, della 14^ mensilità e del T.F.R.
Non si costituiva in giudizio l' che, pertanto, Controparte_2
veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita, oltre che su base documentale, con l'esame dei testi di parte ricorrente preventivamente ammessi.
Acquisita la prova orale, il Giudice mandava la controversia prontamente in decisione.
2 Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione al giorno 7.3.2024, il Giudice introitava il contenzioso a sentenza.
= = =
(1)
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va disattesa.
La premessa da cui muove la ricorrente può essere così sintetizzata.
La IG.ra , già collaboratore professionale sanitario di Livello Parte_1
“D”, in servizio presso l'U.O.C “Blocco Operatorio” del P.O. di CP_3
sarebbe rimasta destinataria di un provvedimento formale di assegnazione delle funzioni di coordinamento in data 30 gennaio 2006.
Anche sulla base di ulteriori formali provvedimenti dei vertici della Struttura presso cui operava, la ricorrente avrebbe continuato ad assicurare compiti del tutto sovrapponibili a quelli del “coordinatore”, essendole, in particolare, stata affidata la responsabilità dell'approvvigionamento di tutto ciò che era necessario al buon funzionamento dell'Unità, della predisposizione dei turni di servizio, poi controfirmati dal Direttore della Struttura.
Ciò fino al 30 novembre 2020, data del sopraggiunto pensionamento.
Allega, peraltro, l'istante che in riferimento al periodo febbraio 2006- novembre 2009 gli emolumenti concernenti l'indennità di coordinamento le sono stati riconosciuti con sentenza resa dal G.U.L. del Tribunale di TORRE
ANNUNZIATA l'1 febbraio 2012.
Ragione per la quale -conclude la IG.ra a fronte dell'espletamento Pt_1
continuativo nel tempo delle attività proprie del “coordinatore”, l'ex dipendente avrebbe maturato il diritto in questa sede azionato, CP_2
quantificato in complessivi euro 9.091,55, oltre accessori.
3 (2)
La questione prioritaria da risolvere consiste nello stabilire gli effetti delle pregresse statuizioni sentenziali sul presente contenzioso.
In realtà la ricorrente non affronta ex professo il problema, sollecitando tuttavia una prova orale essenzialmente basata sulla circostanza che la dipendente avrebbe continuato a svolgere gli stessi compiti lavorativi anche all'indomani del periodo “coperto” dalla prima pronuncia giudiziale.
Con la sentenza n.578/2012 si è decisa, in senso favorevole alla prospettazione attorea, la controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di coordinamento per il periodo dedotto in giudizio (cfr. testo letterale della sentenza).
Nel presente contenzioso la causa petendi del rivendicato viene individuata nello svolgimento di funzioni di coordinamento per il periodo successivo all'ottobre 2015, cui conseguirebbe il diritto della IG.ra a Pt_1
vedersi corrispondere la relativa indennità negozial-collettiva.
Emerge chiaramente dalla lettura della sentenza del 2012 che in quel contesto non si è affrontato il problema della fonte dell'espletamento delle funzioni di coordinamento, il Tribunale essendo pervenuto alla decisione finale privilegiando un diverso percorso argomentativo.
Tanto ciò è vero che la questione della revoca della delibera di conferimento di funzioni risulta posta ma non risolta.
Può, quindi, agevolmente concludersi che il giudicato copre il solo diritto dell'istante ad ottenere la corresponsione dell'indennità rivendicata per un determinato arco temporale sulla base dell'accertato espletamento delle relative funzioni.
Quel giudicato, invece, non attrae a sé, al di fuori del periodo cui direttamente si riferisce, l'equazione “disimpegno di compiti di coordinamento=diritto all'indennità di coordinamento”. Equazione che, a ben
4 vedere, rimanda piuttosto ad una regula juris non rapportabile alla efficacia di giudicato di una sentenza.
Del resto si desume dall'articolazione della “nuova” domanda attorea una diversa e più ampia prospettazione giuridica, che muove dal dato storico/documentale del conferimento dell'incarico quale necessaria premessa per ottenere, si potrebbe dire in maniera diretta e specifica, l'erogazione dell'indennità di coordinamento.
(3)
Dunque, l'assunto attoreo privilegia una duplice realtà: il conferimento delle funzioni di coordinamento ed il successivo, concreto espletamento di compiti rapportabili a dette funzioni.
Se non che, per come anticipato, è un dato processualmente apprezzabile in termini di certezza che la determina dirigenziale n.4 del 30 gennaio 2006, di conferimento di funzioni di coordinamento in favore della IG.ra , è Pt_1
stata revocata. E ciò si -apprende ancora dalla pregressa sentenza, prodotta dall'istante- con delibera n.622 del 24 novembre 2006.
Ora, la questione non è stata affrontata dalla ricorrente che ha sempre fatto riferimento ad un “formale atto” di conferimento quale premessa dell'intera impalcatura rivendicativa (cfr. note illustrative del 9 febbraio 2024).
E tuttavia, la spia della erroneità in fatto di tale premessa è facilmente individuabile nello stesso supporto cartolare di parte attrice.
In particolare, l'atto ricognitivo aziendale del 7 giugno 2016, prot. 50687 (all.
n.8 produzione attorea), attesta che la IG.ra rientra nel novero del Pt_1
personale addetto a funzioni di coordinamento, dal 2009, quale “facente funzioni”.
Il che evidentemente IGnifica che, a monte, non c'era nessun atto formale di conferimento. E siccome l'esistenza di un tale atto è, al contrario, documentata, l'unica spiegazione razionale è quella della successiva revoca di
5 questo originario conferimento, dalla quale l' non si è mai Controparte_1
discostata.
A questo punto, il problema da risolvere è prettamente esegetico. Id est: negozial-collettivo e giuridico-ermeneutico.
(4)
Deve, all'uopo, muoversi dalla ineludibile premessa contrattuale che funge da contesto interpretativo.
I riferimenti alle fonti negozial-collettive di supporto sono corretti nella loro individuazione formale.
Tuttavia, non è ben chiaro quale scenario contrattuale privilegi l'istante per sostenere la pretesa azionata.
Superata l'epoca di applicazione diretta dell'originario art. 10
C.C.N.L. del 0.09.2001, i cui riferimenti restano comunque necessari in termini di perimetrazione sostanziale dell'indennità in disamina, restano da considerare i contratti collettivi successivi.
Il richiamo, operato in ricorso, all'art. 19, lett. “C”, seconda ipotesi,
C.C.N.L. quadriennio 2002-2005, sembra reggere solo fino ad un certo punto in quanto i requisiti legittimanti l'incarico sono variegati e non tutti risultano presi in considerazione dall'istante.
Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria “D” cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di un posto vacante nel livello economico “Ds” partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.>
E lo stesso vale per il contratto collettivo del quadriennio successivo che all'art. 4 contiene norme mirate con le quali la ricorrente non si è confrontata.
6 Ai sensi di quanto previsto dalla L. n.43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento …, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL del 20.09.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello …, nonchè un'esperienza professionale complessiva nella categoria “D”, compreso il livello economico “Ds”, di tre anni.>
La prospettazione attorea, nella buona sostanza, rimanda ad ambiti negoziali indistinti, ai quali è comunque impossibile ricondurre la situazione della ricorrente per la oggettiva lacunosità dei dati da scrutinare con la lente della clausole contrattuali.
(5)
Deve, a questo punto, segnalarsi che il tracciato ermeneutico desumibile da plurimi, e nemmeno più tanto recenti, interventi dei Giudici di legittimità sconfessa in maniera evidente l'iter argomentativo sviluppato dall'istante nei suoi scritti difensivi.
Ed invero, la “regola” fissata in sede interpretativa dalla Corte
Regolatrice individua nel combinato disposto delle clausole negoziali del 2004
e del 2008 il meccanismo di attribuzione delle funzioni di coordinamento.
Meccanismo all'infuori del quale non è giuridicamente possibile riconoscere l'affidamento delle stesse e, quindi, la rivendicabilità della connessa indennità.
Che, devesi ribadire sulla scorta di precedenti pronunciamenti, costituisce pretesa a sé stante, diversa da quelle in teoria azionabili a fronte di una ipotetica inerzia dell' generatrice, in astratto e salva verifica in fatto, di CP_2
altre, non sovrapponibili situazioni soggettive. Variegate, ma tutte a sponda risarcitoria. <e' indubbio che «l'indennità di coordinamento cui all'art. 10 del c.c.n.l. sanità 20 settembre 2001 compete, in sede prima applicazione, ai collaboratori professionali sanitari–caposala con reali funzioni
7 di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001» (C.
14507/2019; C. 10009/2010);
… il caso di specie non è tuttavia interessato da nessuna di tali ipotesi, perché esso, riguardando il periodo dal 2005 in poi, non rientra nella fase di “prima applicazione”, ma nella fase “a regime”;
a questo proposito, questa S.C. ha ancora di recente ribadito (C.
15955/2021) che per la disciplina “a regime” «valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall'art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle con propri specifici atti ed CP_1
avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339)»
e che «ancora successivamente l'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo Accordo Stato-
Regioni»; sempre C. 15955/2021 ha ribadito che «la disciplina sulla 'prima applicazione' ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass. 10009/2010 cit.» per aggiungere, ricostruendo l'assetto giurisprudenziale, come «l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio
2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si
8 dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a IGnificare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.i.) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 L.
n. 43/2006 e richiamati dall'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008»;
… la normativa collettiva sopra individuata fa dipendere il diritto da altri presupposti consistenti nell'individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle previa concertazione (art. 5, co. 2, CCNI CP_1
20.9.2001), in conformità ai criteri di anzianità ivi previsti e previe procedure selettive (art. 19, lett. c CCNL 19.4.2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 L. 43/2006 e richiamati dall'art. 4 del CCNL 10.4.2008
(v. anche C. 187/2021); nulla di tutto ciò è stato accertato nella sentenza impugnata che ha attribuito il diritto sulla base di presupposti non propri della fattispecie e del regime temporale ad essa pertinente;
…>>.
Così in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.217/23.
Tali statuizioni si palesano, nel caso di specie, dirimenti atteso che, per come verificato:
-- manca un atto formale di attribuzione di funzioni di coordinamento, quello originario essendo stato revocato dalla stessa;
Controparte_1
-- l' ha mostrato di annettere valenza sostanziale oltre che formale CP_2
all'atto di revoca collocando la ricorrente, già nel 2016, fra i dipendenti
“facenti funzioni” di coordinatori, a decorrere proprio dal 2009.
In una direzione interpretativa contigua si è mossa anche la Corte di Appello di NAPOLI che, con la sentenza n.4533/21, del 20 ottobre 2021, ha, fra l'altro, precisato.
9 Orbene, a parte la questione del soggetto legittimato ad emanare l'atto formale di conferimento dell'incarico di coordinamento, che, secondo la resistente, è esclusivamente il Direttore Generale, non può non concordarsi con il Tribunale che ha escluso il diritto all'indennità rivendicata sul corretto rilievo dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 4 del CCNL
2006/2009, ratione temporis applicabile, per l'affidamento dell'incarico di coordinamento in particolare di una esperienza professionale complessiva nella cat. D, compreso il livello Ds di almeno tre anni, pacificamente non posseduto dall . Pt_3
Non cambia la situazione l'invocata lett. c dell'art. 19 del CCNL precedente laddove si stabilisce che “il personale di cat. D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL 1999, con precedenza nel passaggio”;
l'assunto dell'inadempienza della per non avere indetto tale selezione interna è del tutto irrilevante perchè, come già osservato dal primo giudice, potrebbe fondare altre richieste, ma non giustificare il riconoscimento della indennità in oggetto in assenza dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva.>
La domanda attorea deve, quindi, essere disattesa.
Nulla per le spese di lite, stante la posizione contumaciale mantenuta dall' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio
VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
10 nei confronti della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. nulla per le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 12/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
11
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e
Previdenza per l'anno 2023 al n.298, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione al 7.3.2024, e vertente
TRA
, nata il giorno 21.01.1959 in VICO EQUENSE, C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura CodiceFiscale_1
telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Giuseppe
RUOCCO e Cristiano DE ROSA, con loro elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in CASTELLAMMARE di STABIA alla via PIETRO
CARRESE n.3
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t.
CONVENUTA
OGGETTO: indennità di coordinamento.
CONCLUSIONI: quelle dell'atto costitutivo e delle pregresse note difensive, da intendersi qui integralmente riportate.
1 MOTIVI della DESIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 18.01.2023 la IG.ra Parte_1
, già dipendente della , in servizio presso
[...] Controparte_2
l'Unità Operativa Complessa “Blocco Operazioni” del P.O. di CP_3
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario, personale infermieristico, inquadrata, da epoca non precisata ma comunque antecedente al gennaio 2006, nella categoria “D” del C.C.N.L. Comparto
Sanità, si rivolgeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale, instando per:
l'accertamento giudiziale dell'effettivo espletamento di funzioni di coordinamento (del personale infermieristico) della di Pt_2
riferimento per il periodo -asseritamente non coperto da prescrizione- decorrente dal novembre 2015 al novembre 2020, data del pensionamento;
l'accertamento giudiziale del suo diritto alla corresponsione della indennità di coordinamento prevista dalle clausole di fonte collettiva succedutesi dal 20 settembre 2001;
la conseguente condanna dell' convenuta al pagamento della CP_1
somma di euro 9.091,55, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo;
la declaratoria sentenziale del diritto al computo della suddetta indennità ai fini delle ferie, della 14^ mensilità e del T.F.R.
Non si costituiva in giudizio l' che, pertanto, Controparte_2
veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita, oltre che su base documentale, con l'esame dei testi di parte ricorrente preventivamente ammessi.
Acquisita la prova orale, il Giudice mandava la controversia prontamente in decisione.
2 Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in ultima trattazione al giorno 7.3.2024, il Giudice introitava il contenzioso a sentenza.
= = =
(1)
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va disattesa.
La premessa da cui muove la ricorrente può essere così sintetizzata.
La IG.ra , già collaboratore professionale sanitario di Livello Parte_1
“D”, in servizio presso l'U.O.C “Blocco Operatorio” del P.O. di CP_3
sarebbe rimasta destinataria di un provvedimento formale di assegnazione delle funzioni di coordinamento in data 30 gennaio 2006.
Anche sulla base di ulteriori formali provvedimenti dei vertici della Struttura presso cui operava, la ricorrente avrebbe continuato ad assicurare compiti del tutto sovrapponibili a quelli del “coordinatore”, essendole, in particolare, stata affidata la responsabilità dell'approvvigionamento di tutto ciò che era necessario al buon funzionamento dell'Unità, della predisposizione dei turni di servizio, poi controfirmati dal Direttore della Struttura.
Ciò fino al 30 novembre 2020, data del sopraggiunto pensionamento.
Allega, peraltro, l'istante che in riferimento al periodo febbraio 2006- novembre 2009 gli emolumenti concernenti l'indennità di coordinamento le sono stati riconosciuti con sentenza resa dal G.U.L. del Tribunale di TORRE
ANNUNZIATA l'1 febbraio 2012.
Ragione per la quale -conclude la IG.ra a fronte dell'espletamento Pt_1
continuativo nel tempo delle attività proprie del “coordinatore”, l'ex dipendente avrebbe maturato il diritto in questa sede azionato, CP_2
quantificato in complessivi euro 9.091,55, oltre accessori.
3 (2)
La questione prioritaria da risolvere consiste nello stabilire gli effetti delle pregresse statuizioni sentenziali sul presente contenzioso.
In realtà la ricorrente non affronta ex professo il problema, sollecitando tuttavia una prova orale essenzialmente basata sulla circostanza che la dipendente avrebbe continuato a svolgere gli stessi compiti lavorativi anche all'indomani del periodo “coperto” dalla prima pronuncia giudiziale.
Con la sentenza n.578/2012 si è decisa, in senso favorevole alla prospettazione attorea, la controversia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità di coordinamento per il periodo dedotto in giudizio (cfr. testo letterale della sentenza).
Nel presente contenzioso la causa petendi del rivendicato viene individuata nello svolgimento di funzioni di coordinamento per il periodo successivo all'ottobre 2015, cui conseguirebbe il diritto della IG.ra a Pt_1
vedersi corrispondere la relativa indennità negozial-collettiva.
Emerge chiaramente dalla lettura della sentenza del 2012 che in quel contesto non si è affrontato il problema della fonte dell'espletamento delle funzioni di coordinamento, il Tribunale essendo pervenuto alla decisione finale privilegiando un diverso percorso argomentativo.
Tanto ciò è vero che la questione della revoca della delibera di conferimento di funzioni risulta posta ma non risolta.
Può, quindi, agevolmente concludersi che il giudicato copre il solo diritto dell'istante ad ottenere la corresponsione dell'indennità rivendicata per un determinato arco temporale sulla base dell'accertato espletamento delle relative funzioni.
Quel giudicato, invece, non attrae a sé, al di fuori del periodo cui direttamente si riferisce, l'equazione “disimpegno di compiti di coordinamento=diritto all'indennità di coordinamento”. Equazione che, a ben
4 vedere, rimanda piuttosto ad una regula juris non rapportabile alla efficacia di giudicato di una sentenza.
Del resto si desume dall'articolazione della “nuova” domanda attorea una diversa e più ampia prospettazione giuridica, che muove dal dato storico/documentale del conferimento dell'incarico quale necessaria premessa per ottenere, si potrebbe dire in maniera diretta e specifica, l'erogazione dell'indennità di coordinamento.
(3)
Dunque, l'assunto attoreo privilegia una duplice realtà: il conferimento delle funzioni di coordinamento ed il successivo, concreto espletamento di compiti rapportabili a dette funzioni.
Se non che, per come anticipato, è un dato processualmente apprezzabile in termini di certezza che la determina dirigenziale n.4 del 30 gennaio 2006, di conferimento di funzioni di coordinamento in favore della IG.ra , è Pt_1
stata revocata. E ciò si -apprende ancora dalla pregressa sentenza, prodotta dall'istante- con delibera n.622 del 24 novembre 2006.
Ora, la questione non è stata affrontata dalla ricorrente che ha sempre fatto riferimento ad un “formale atto” di conferimento quale premessa dell'intera impalcatura rivendicativa (cfr. note illustrative del 9 febbraio 2024).
E tuttavia, la spia della erroneità in fatto di tale premessa è facilmente individuabile nello stesso supporto cartolare di parte attrice.
In particolare, l'atto ricognitivo aziendale del 7 giugno 2016, prot. 50687 (all.
n.8 produzione attorea), attesta che la IG.ra rientra nel novero del Pt_1
personale addetto a funzioni di coordinamento, dal 2009, quale “facente funzioni”.
Il che evidentemente IGnifica che, a monte, non c'era nessun atto formale di conferimento. E siccome l'esistenza di un tale atto è, al contrario, documentata, l'unica spiegazione razionale è quella della successiva revoca di
5 questo originario conferimento, dalla quale l' non si è mai Controparte_1
discostata.
A questo punto, il problema da risolvere è prettamente esegetico. Id est: negozial-collettivo e giuridico-ermeneutico.
(4)
Deve, all'uopo, muoversi dalla ineludibile premessa contrattuale che funge da contesto interpretativo.
I riferimenti alle fonti negozial-collettive di supporto sono corretti nella loro individuazione formale.
Tuttavia, non è ben chiaro quale scenario contrattuale privilegi l'istante per sostenere la pretesa azionata.
Superata l'epoca di applicazione diretta dell'originario art. 10
C.C.N.L. del 0.09.2001, i cui riferimenti restano comunque necessari in termini di perimetrazione sostanziale dell'indennità in disamina, restano da considerare i contratti collettivi successivi.
Il richiamo, operato in ricorso, all'art. 19, lett. “C”, seconda ipotesi,
C.C.N.L. quadriennio 2002-2005, sembra reggere solo fino ad un certo punto in quanto i requisiti legittimanti l'incarico sono variegati e non tutti risultano presi in considerazione dall'istante.
Successivamente all'entrata in vigore del presente contratto il personale della categoria “D” cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione positiva, in presenza di un posto vacante nel livello economico “Ds” partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con precedenza nel passaggio.>
E lo stesso vale per il contratto collettivo del quadriennio successivo che all'art. 4 contiene norme mirate con le quali la ricorrente non si è confrontata.
6 Ai sensi di quanto previsto dalla L. n.43/2006 (relativamente alle funzioni di coordinamento …, a far data dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL del 20.09.2001, II biennio economico, è necessario il possesso del master di primo livello …, nonchè un'esperienza professionale complessiva nella categoria “D”, compreso il livello economico “Ds”, di tre anni.>
La prospettazione attorea, nella buona sostanza, rimanda ad ambiti negoziali indistinti, ai quali è comunque impossibile ricondurre la situazione della ricorrente per la oggettiva lacunosità dei dati da scrutinare con la lente della clausole contrattuali.
(5)
Deve, a questo punto, segnalarsi che il tracciato ermeneutico desumibile da plurimi, e nemmeno più tanto recenti, interventi dei Giudici di legittimità sconfessa in maniera evidente l'iter argomentativo sviluppato dall'istante nei suoi scritti difensivi.
Ed invero, la “regola” fissata in sede interpretativa dalla Corte
Regolatrice individua nel combinato disposto delle clausole negoziali del 2004
e del 2008 il meccanismo di attribuzione delle funzioni di coordinamento.
Meccanismo all'infuori del quale non è giuridicamente possibile riconoscere l'affidamento delle stesse e, quindi, la rivendicabilità della connessa indennità.
Che, devesi ribadire sulla scorta di precedenti pronunciamenti, costituisce pretesa a sé stante, diversa da quelle in teoria azionabili a fronte di una ipotetica inerzia dell' generatrice, in astratto e salva verifica in fatto, di CP_2
altre, non sovrapponibili situazioni soggettive. Variegate, ma tutte a sponda risarcitoria. <e' indubbio che «l'indennità di coordinamento cui all'art. 10 del c.c.n.l. sanità 20 settembre 2001 compete, in sede prima applicazione, ai collaboratori professionali sanitari–caposala con reali funzioni
7 di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001» (C.
14507/2019; C. 10009/2010);
… il caso di specie non è tuttavia interessato da nessuna di tali ipotesi, perché esso, riguardando il periodo dal 2005 in poi, non rientra nella fase di “prima applicazione”, ma nella fase “a regime”;
a questo proposito, questa S.C. ha ancora di recente ribadito (C.
15955/2021) che per la disciplina “a regime” «valgono le regole desumibili dall'art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall'art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle con propri specifici atti ed CP_1
avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339)»
e che «ancora successivamente l'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all'articolata disciplina delle 'funzioni di coordinamento' introdotta dall'art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo Accordo Stato-
Regioni»; sempre C. 15955/2021 ha ribadito che «la disciplina sulla 'prima applicazione' ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass. 10009/2010 cit.» per aggiungere, ricostruendo l'assetto giurisprudenziale, come «l'attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio
2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si
8 dovettero governare - con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 - situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a IGnificare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.i.) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 L.
n. 43/2006 e richiamati dall'art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008»;
… la normativa collettiva sopra individuata fa dipendere il diritto da altri presupposti consistenti nell'individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle previa concertazione (art. 5, co. 2, CCNI CP_1
20.9.2001), in conformità ai criteri di anzianità ivi previsti e previe procedure selettive (art. 19, lett. c CCNL 19.4.2004) e, poi, con l'osservanza dei requisiti formalizzati dall'art. 6 L. 43/2006 e richiamati dall'art. 4 del CCNL 10.4.2008
(v. anche C. 187/2021); nulla di tutto ciò è stato accertato nella sentenza impugnata che ha attribuito il diritto sulla base di presupposti non propri della fattispecie e del regime temporale ad essa pertinente;
…>>.
Così in termini, parte motiva di Cass., ordinanza n.217/23.
Tali statuizioni si palesano, nel caso di specie, dirimenti atteso che, per come verificato:
-- manca un atto formale di attribuzione di funzioni di coordinamento, quello originario essendo stato revocato dalla stessa;
Controparte_1
-- l' ha mostrato di annettere valenza sostanziale oltre che formale CP_2
all'atto di revoca collocando la ricorrente, già nel 2016, fra i dipendenti
“facenti funzioni” di coordinatori, a decorrere proprio dal 2009.
In una direzione interpretativa contigua si è mossa anche la Corte di Appello di NAPOLI che, con la sentenza n.4533/21, del 20 ottobre 2021, ha, fra l'altro, precisato.
9 Orbene, a parte la questione del soggetto legittimato ad emanare l'atto formale di conferimento dell'incarico di coordinamento, che, secondo la resistente, è esclusivamente il Direttore Generale, non può non concordarsi con il Tribunale che ha escluso il diritto all'indennità rivendicata sul corretto rilievo dell'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 4 del CCNL
2006/2009, ratione temporis applicabile, per l'affidamento dell'incarico di coordinamento in particolare di una esperienza professionale complessiva nella cat. D, compreso il livello Ds di almeno tre anni, pacificamente non posseduto dall . Pt_3
Non cambia la situazione l'invocata lett. c dell'art. 19 del CCNL precedente laddove si stabilisce che “il personale di cat. D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di anno con valutazione positiva, in presenza di posto vacante nel livello Ds partecipa alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL 1999, con precedenza nel passaggio”;
l'assunto dell'inadempienza della per non avere indetto tale selezione interna è del tutto irrilevante perchè, come già osservato dal primo giudice, potrebbe fondare altre richieste, ma non giustificare il riconoscimento della indennità in oggetto in assenza dei requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva.>
La domanda attorea deve, quindi, essere disattesa.
Nulla per le spese di lite, stante la posizione contumaciale mantenuta dall' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio
VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
10 nei confronti della , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. nulla per le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 12/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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