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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9132/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] l'[...], Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], e ,
[...] Parte_3
nata a [...] il [...], tutte elettivamente domiciliate ai fini del presente giudizio in Palermo, via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell'avv. Ermanno Zancla, dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliata ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni – lesione personale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 maggio 2025, le attrici precisavano le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art.183,
sesto comma, c.p.c.. In assenza del convenuto, devono intendersi CP_1
richiamate le conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05 luglio 2022, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del loro congiunto,
(rispettivamente marito della e padre delle Persona_1 Pt_1
), nella misura da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione.
Assumevano, infatti, che:
- in data 19.12.1963 era stato ricoverato presso Persona_1
l'allora Ospedale Specializzato Villa Sofia Whitaker di Palermo;
- in occasione del predetto ricovero, aveva effettuato delle trasfusioni di sangue infetto, a causa delle quali aveva contratto l'epatite HCV
correlata;
- nel gennaio del 2001, scoperto il contagio, aveva Persona_1
presentato domanda di indennizzo ex L. 210/1992, a seguito della quale la C.M.O. di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale tra la
2 trasfusione e l'epatite cronica HCV, come comunicato con nota ministeriale del 3 giugno 2003;
- il loro congiunto , tuttavia, era successivamente Persona_1
deceduto in data 03.12.2021, a causa della cirrosi epatica in cui era evoluta la patologia HCV correlata;
- con nota ministeriale del 22.09.2022 era stato loro riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'assegno una tantum, sulla base del giudizio formulato dalla di Messina, che, con verbale del 31.08.2022, Parte_4
aveva ritenuto l'esistenza del nesso causale tra la patologia contratta dal loro congiunto e il suo decesso;
- il convenuto doveva, pertanto, ritenersi responsabile a CP_1
titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il danno da perdita del rapporto parentale loro cagionato.
Il , costituitosi, contestava nel merito la fondatezza Controparte_1
delle domande avversarie, eccependo, in primo luogo, l'insussistenza di una propria responsabilità da omessa vigilanza, sulla base dell'assunto per cui solo a partire dall'entrata in vigore della legge n. 592 del 1967 gli erano stati attribuiti poteri attivi di controllo, volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante l'impiego di sangue infetto. A sostegno della propria tesi difensiva, citava, un recente arresto giurisprudenziale col quale i Giudici di legittimità avevano escluso la configurabilità di una responsabilità in capo al medesimo per trasfusioni di sangue eseguite in epoca anteriore al CP_1
3 Inoltre, eccepiva il difetto del nesso causale nonché la mancata prova dei danni lamentati, e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie o,
in subordine, la riduzione delle relative pretese risarcitorie, in considerazione dell'indennizzo percepito e percipiendo riconosciuto ex legge n.210/1992.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice precisava che la condotta omissiva colposa rimproverabile al convenuto non CP_1
consisteva solo nel mancato svolgimento di un'attività di controllo e vigilanza, bensì, innanzitutto, nella mancata adozione di provvedimenti di tipo precauzionale atti a prevenire i rischi collegati all'utilizzo di materiale ematico. Sosteneva, infatti, che tali rischi fossero noti alla comunità scientifica già a partire dagli anni '40 e '50, allegandone i relativi studi, e che i predetti obblighi di prevenzione ricadessero in capo al già in forza della CP_1
legge del 1958, istitutiva dello stesso.
Quindi all'udienza del 14 maggio 2025, la causa, dopo l'espletamento della prova orale, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che la responsabilità del
(oggi ), in ipotesi di contagio di epatite B o Controparte_2 CP_1
C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè,
nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
4 quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Muovendo, quindi, la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di
5 oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo,
nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato
dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale,
all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia
6 civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne
consegue che – sussistendo a carico del (oggi Controparte_2 Controparte_1
, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e
[...]
di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso
terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle
cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la
condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nell'ipotesi in esame, il nesso di causa fra l'emotrasfusione subita da e il contagio da virus HCV è stato accertato dalla Persona_1
C.M.O. di Palermo, il cui giudizio è stato comunicato con nota ministeriale del 3 giugno 2003; mentre la riconducibilità causale del decesso del alla Epatite cronica HCV correlata è stata oggetto Parte_2
dell'accertamento condotto da parte della di Messina, sulla base Parte_4
del cui giudizio, è stato riconosciuto alle attrici il diritto all'assegno una
tantum, così come loro comunicato con nota ministeriale del 22 settembre
2022 (si vedano, rispettivamente, allegato n.3 dell'atto di citazione e allegato n. 13 della memoria di replica ex art 183 VI comma, n. 2, c.p.c. depositata il
04.03.2023).
7 In proposito, occorre precisare che recentemente la Suprema Corte di
Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, si è espressa in merito all'efficacia probatoria attribuibile al verbale di accertamento delle
Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992
nell'ambito di un giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
[...]
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, CP_1
ritenendo che lo stesso “non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto
redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le
diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario
soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova
legale.".
Tuttavia, la medesima Corte ha poi precisato che "Il verbale della
Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo
efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Controparte_1
per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del
[...]
nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti
(quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043
c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il
medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività." (in termini la massima di
Cass. civ. n. 36504/2023) e che "Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di
8 riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non
integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da
solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato,
per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma Controparte_1
anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie
la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di
presunzione semplice del mezzo di prova."(in termini la massima di Cass. civ. n.
16780/2024).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, si ritiene che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova della riconducibilità del contagio all'emotrasfusione ricevuta dal , nonché quella del Parte_2
nesso causale tra il suo decesso e la patologia epatica HCV correlata dallo stesso contratta, e ciò in forza delle summenzionate prove documentali prodotte da parte attrice, costituenti elementi gravi, precisi e concordanti.
Quanto, poi, al profilo della colpevolezza del , in Controparte_1
base al parametro della prevedibilità delle conseguenze dannose derivanti dal proprio comportamento omissivo, la Corte di Cassazione, già in data risalente, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del , ha CP_1
affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite
B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni
o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico
9 evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in
conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla
data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva
competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la
responsabilità del sia pure col limite dei danni prevedibili, Controparte_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass.
civ., sez. un., n. 576/2008).
In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, giova evidenziare che, a seguito di recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, non si registra una uniformità di indirizzo della giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In passato, infatti, la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che fin dal 1955 era nota la corrispondenza tra alterazioni delle transaminasi ed epatite e aveva, conseguentemente, ravvisato la responsabilità del
[...]
per trasfusioni infette effettuate nell'anno 1965, precisando che CP_1
“Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il
[...]
è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di CP_1
fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del
1958, art.1 attribuisce al il compito di provvedere alla tutela della salute CP_1
pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome
dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento,
nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per
tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari” (in termini
10 Cass. civ. n. 24163 del 2019; conformi Cass. n. 31544/2018 e Cass. n.
21145/2021, pronunce tutte relative a casi di emotrasfusioni effettuate nell'anno 1965).
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che “In
caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a
seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le Controparte_1
trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e
all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1°
gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al CP_1
specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di
fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso CP_1
di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e
controllo.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 14748/2022).
Con una più recente sentenza, la Suprema Corte, uniformandosi solo in parte alla precedente pronuncia n.14748/2022, ha statuito che “In caso di
patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di
emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Controparte_1
- sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle
[...]
procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima
della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50
del 1966, a condizione che vengano accertate: a) l'inosservanza, da parte
dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata
11 circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al
medico provinciale nel dare attuazione alle direttive;
c) un legame causale tra
l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di
condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che,
all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del , ad esso organicamente CP_1
riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata,
poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in
vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata,
l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento
dannoso).” (in termini la massima di Cass. civ. n. 28626/2023).
Ora, ritiene questo Giudice di doversi uniformare all'indirizzo più
risalente della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la responsabilità
del è ravvisabile già a partire dalla legge istitutiva n.286 del 1958, CP_1
in quanto la predetta legge, oltre ad avere finalità organizzativa, impone anche degli obblighi di normazione secondaria, oltre che di vigilanza e controllo.
Invero, l'art.1 della legge attribuisce al il compito di provvedere CP_1
alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici,
provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
12 La legge istitutiva del 1958, quindi, a parere di questo giudicante, fonda obblighi di carattere generale a tutela della salute pubblica, che non si esauriscono nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo, ma impongono anche lo svolgimento di un'attività di normazione secondaria a tutela e protezione appunto della salute pubblica.
E che gli obblighi del in materia di emotrasfusioni non derivino CP_1
soltanto dalla legge n.592 del 1967 è comprovato dal fatto che, già prima della predetta legge, il aveva emanato la circolare n. 50 del 1966, con la CP_1
quale aveva disposto, per l'appunto, di escludere i donatori che presentassero un aumento del tasso delle transaminasi sieriche G.O.T. e
G.P.T., ritenendolo un indicatore che consentiva l'individuazione di gran parte soggetti infetti (cfr. pag. 3, sez. III. – ACCERTAMENTO
DIAGNIOSTICO e pag. 6 punto F) Trasfusione di sangue e derivati, della citata circolare ministeriale).
L'emanazione della circolare del 1966 costituiva quindi l'adempimento –
sia pure tardivo, per quanto verrà di seguito precisato, – di un obbligo di normazione secondaria che gravava sul già in forza della legge CP_1
istitutiva del 1958.
Ora, costituisce ormai fatto notorio, in base agli studi della comunità
scientifica, che era nota già fin dal 1955 una netta corrispondenza tra alterazione degli indici di citolisi epatica (transaminasi ALT soprattutto e
AST e gamma GT) ed epatite e che tali transaminasi fossero già dosabili (cfr.
anche studi citati da parte attrice nella memoria ex art.183, sesto comma, n.1).
13 Infatti, è stato accertato che i suddetti indici, utilizzati nello screening di campioni di sangue provenienti da donatori, consentivano di escludere una alta percentuale di donatori, potenziali veicoli di contagio.
Ciononostante, il impose lo screening delle transaminasi solo CP_1
oltre dieci anni dopo, attraverso la circolare n° 50 del 28.3.1966 paragrafo F,
secondo cui “…occorre indagare se nei precedenti dei donatori esistano
manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati
colpiti da questa affezione o, in genere da ittero, nel corso dei sei mesi
precedenti…tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle
transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai
singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di
risultati abnormi…nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus
epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti…”.
Peraltro, detta circolare non venne mai applicata, tant'è che nelle disposizioni successive (Legge 14.07.1967 n. 592, DM 18.06.1971, DPR
24.08.1971 n. 1256) non venne fatto alcun cenno alla determinazione del valore delle transaminasi.
Nella fattispecie, ricorre, quindi, una responsabilità colposa del
[...]
per non avere assolto ai suoi obblighi di adozione delle misure CP_1
idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve infatti svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma
14 anche dalla norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97
Cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.,
atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (così Cass. civ. n. 3132/2001).
Dunque, se in astratto, – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti –
possono ritenersi presenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale del congiunto
, ai fini della condanna del al Persona_1 Controparte_1
risarcimento in favore delle attrici, occorre effettuare un accertamento in ordine alla sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che le legava al de
cuius.
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice - “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio
patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a
mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di
un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re
ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed
15 ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una
conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della
vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini
del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la
morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato
qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente
stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n.
22397/2022; conforme Cass. n. 9010/2022).
Nella specie, il danno parentale iure proprio dei ricorrenti, oltre a fondarsi su una presunzione di comune esperienza, è stato oggetto specifico di prova.
In particolare, il teste , dopo aver dichiarato di essere il Testimone_1
marito dell'attrice e di non avere interesse alla causa, ha Parte_3
riferito:
“ADR: “è vero il cap. 1 della memoria n. 2 delle attrici;
è vero, infatti, che tutti i
familiari, compresi mia moglie, mia cognata con suo marito, i miei CP_3
suoceri e tutti i nipoti ci riunivamo tutti durante le festività natalizie e in estate.
Preciso che, soprattutto nel periodo estivo, affittavamo tutti insieme un villino a
e ci trasferivamo tutti li. Mio suocero era un appassionato di pesca e, quindi, Pt_5
16 aveva molto piacere di stare con noi in estate in questo villino. Anche a Natale e le
domeniche eravamo tutti insieme”;
Testi
“è vero che trascorrevamo tutti gli anniversari, i compleanni e gli
onomastici dei familiari sempre insieme;
”
ADR: “è vero il cap. 3 e preciso che, se le figlie non riuscivano ad andare a trovare
il padre, lo sentivano per telefono;
se un giorno non ci vedevamo, era mio suocero
stesso a chiamare noi per informarsi sui suoi nipoti. Era molto affezionato ai suoi
nipoti e a tutti noi familiari”;
Testi
“nel villino di ci ritrovavamo i miei suoceri, le loro figlie, e Pt_5 Pt_3
noi generi e i tre nipotini”; Pt_2
ADR: “in occasione delle varie ricorrenze di cui abbiamo parlato, eravamo sempre
tutti insieme. Io conosco i miei suoceri da quando avevo 16 anni e faccio parte di
quella famiglia da allora” (vedi verbale di udienza del 26 ottobre 2023).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
17 precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri
18 enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del coniuge, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (12
punti per 74 anni compiuti di ), per l'età del congiunto Persona_1
(12 punti per 71 anni compiuti di ), per la convivenza tra Parte_1
congiunto e vittima (16 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario
(12 punti per la presenza di due superstite del nucleo primario e precisamente le figlie, odierne attrici, come risultante dal certificato storico di famiglia allegato al ricorso), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
262.037,00 (€ 3.911,00 x 67 punti), che porta a riconoscere all'attrice
[...]
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio pari ad € Parte_1
262.037,00.
Passando alla liquidazione del danno patito dalle attrici Parte_2
e figlie del de cuius, tenuto conto del valore del punto base
[...] Pt_3
di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (12 punti per 74 anni compiuti di Persona_1
), per l'età del congiunto (12 punti per 54 anni compiuti di
[...]
19 e per i 50 anni compiuti di , per il Parte_2 Parte_3
numero di familiari nel nucleo primario (12 punti per la presenza di due superstiti del nucleo primario, come risultante dal certificato storico di famiglia allegato alla citazione), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
222.927,00 (€ 3.911,00 x 57 punti), che porta a riconoscere a ciascuna delle attrici, e un risarcimento del danno non Parte_2 Pt_3
patrimoniale iure proprio pari ad € 222.927,00.
Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (3 dicembre 2021), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
20 Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale”
originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per
21 procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ 262.037,00) e Parte_1
e (€ 222.927,00 ciascuna), subito sopra Parte_2 Pt_3
indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto del 03.12.2021 (€ 228.454,23 per il danno parentale iure proprio patito da , € 194.356,58 per il danno Parte_1
parentale iure proprio patito da ciascuna figlia, e Parte_2
, questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna decisione, al Pt_3
contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 288.001,38 (di cui € 262.037,00 per capitale ed € 25.964,38 per interessi)
per il danno parentale iure proprio patito da e ad € 245.016,10 Parte_1
(di cui € 222.927,00 per capitale ed € 22.089,10 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da ciascuna figlia e Parte_2
. Pt_3
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al
22 tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Nessuno scomputo dell'indennizzo può essere effettuato dal danno come sopra liquidato, sebbene astrattamente ammissibile (vedi per tutte di recente
Cass. n.8532/2020), in assenza di prova della corresponsione dell'indennizzo e/o del suo ammontare da parte del , su cui gravava il relativo CP_1
onere probatorio (in tal senso vedi Cass. n.8866/2021 e Cass. n. 21837/2019).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 260.001,00 a € 520.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
23 anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
24 in proprio, contro il con ricorso Parte_3 Controparte_1
notificato il 5 luglio 2022:
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento in favore di della somma di € 288.001,38, in Parte_1
favore di e della somma di € Parte_2 Parte_3
245.016,10, per le causali di cui in parte motiva, oltre, in tutti i casi, interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute,
che liquida in € 25.696,84, di cui € 545,00 per spese vive ed euro 25.151,84 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Palermo, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Angela TA
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Angela TA, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1968 (Cass. civile n.14748/2022).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9132/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] l'[...], Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], e ,
[...] Parte_3
nata a [...] il [...], tutte elettivamente domiciliate ai fini del presente giudizio in Palermo, via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell'avv. Ermanno Zancla, dal quale sono rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliata ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni – lesione personale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 maggio 2025, le attrici precisavano le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art.183,
sesto comma, c.p.c.. In assenza del convenuto, devono intendersi CP_1
richiamate le conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05 luglio 2022, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del loro congiunto,
(rispettivamente marito della e padre delle Persona_1 Pt_1
), nella misura da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione.
Assumevano, infatti, che:
- in data 19.12.1963 era stato ricoverato presso Persona_1
l'allora Ospedale Specializzato Villa Sofia Whitaker di Palermo;
- in occasione del predetto ricovero, aveva effettuato delle trasfusioni di sangue infetto, a causa delle quali aveva contratto l'epatite HCV
correlata;
- nel gennaio del 2001, scoperto il contagio, aveva Persona_1
presentato domanda di indennizzo ex L. 210/1992, a seguito della quale la C.M.O. di Palermo aveva riconosciuto il nesso causale tra la
2 trasfusione e l'epatite cronica HCV, come comunicato con nota ministeriale del 3 giugno 2003;
- il loro congiunto , tuttavia, era successivamente Persona_1
deceduto in data 03.12.2021, a causa della cirrosi epatica in cui era evoluta la patologia HCV correlata;
- con nota ministeriale del 22.09.2022 era stato loro riconosciuto il diritto alla liquidazione dell'assegno una tantum, sulla base del giudizio formulato dalla di Messina, che, con verbale del 31.08.2022, Parte_4
aveva ritenuto l'esistenza del nesso causale tra la patologia contratta dal loro congiunto e il suo decesso;
- il convenuto doveva, pertanto, ritenersi responsabile a CP_1
titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il danno da perdita del rapporto parentale loro cagionato.
Il , costituitosi, contestava nel merito la fondatezza Controparte_1
delle domande avversarie, eccependo, in primo luogo, l'insussistenza di una propria responsabilità da omessa vigilanza, sulla base dell'assunto per cui solo a partire dall'entrata in vigore della legge n. 592 del 1967 gli erano stati attribuiti poteri attivi di controllo, volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante l'impiego di sangue infetto. A sostegno della propria tesi difensiva, citava, un recente arresto giurisprudenziale col quale i Giudici di legittimità avevano escluso la configurabilità di una responsabilità in capo al medesimo per trasfusioni di sangue eseguite in epoca anteriore al CP_1
3 Inoltre, eccepiva il difetto del nesso causale nonché la mancata prova dei danni lamentati, e chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie o,
in subordine, la riduzione delle relative pretese risarcitorie, in considerazione dell'indennizzo percepito e percipiendo riconosciuto ex legge n.210/1992.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., parte attrice precisava che la condotta omissiva colposa rimproverabile al convenuto non CP_1
consisteva solo nel mancato svolgimento di un'attività di controllo e vigilanza, bensì, innanzitutto, nella mancata adozione di provvedimenti di tipo precauzionale atti a prevenire i rischi collegati all'utilizzo di materiale ematico. Sosteneva, infatti, che tali rischi fossero noti alla comunità scientifica già a partire dagli anni '40 e '50, allegandone i relativi studi, e che i predetti obblighi di prevenzione ricadessero in capo al già in forza della CP_1
legge del 1958, istitutiva dello stesso.
Quindi all'udienza del 14 maggio 2025, la causa, dopo l'espletamento della prova orale, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che la responsabilità del
(oggi ), in ipotesi di contagio di epatite B o Controparte_2 CP_1
C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè,
nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
4 quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Muovendo, quindi, la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di
5 oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo,
nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato
dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale,
all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia
6 civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne
consegue che – sussistendo a carico del (oggi Controparte_2 Controparte_1
, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e
[...]
di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso
terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle
cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la
condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nell'ipotesi in esame, il nesso di causa fra l'emotrasfusione subita da e il contagio da virus HCV è stato accertato dalla Persona_1
C.M.O. di Palermo, il cui giudizio è stato comunicato con nota ministeriale del 3 giugno 2003; mentre la riconducibilità causale del decesso del alla Epatite cronica HCV correlata è stata oggetto Parte_2
dell'accertamento condotto da parte della di Messina, sulla base Parte_4
del cui giudizio, è stato riconosciuto alle attrici il diritto all'assegno una
tantum, così come loro comunicato con nota ministeriale del 22 settembre
2022 (si vedano, rispettivamente, allegato n.3 dell'atto di citazione e allegato n. 13 della memoria di replica ex art 183 VI comma, n. 2, c.p.c. depositata il
04.03.2023).
7 In proposito, occorre precisare che recentemente la Suprema Corte di
Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, si è espressa in merito all'efficacia probatoria attribuibile al verbale di accertamento delle
Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992
nell'ambito di un giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
[...]
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, CP_1
ritenendo che lo stesso “non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto
redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le
diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario
soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova
legale.".
Tuttavia, la medesima Corte ha poi precisato che "Il verbale della
Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo
efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Controparte_1
per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del
[...]
nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti
(quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043
c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il
medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività." (in termini la massima di
Cass. civ. n. 36504/2023) e che "Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di
8 riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non
integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da
solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato,
per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma Controparte_1
anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie
la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di
presunzione semplice del mezzo di prova."(in termini la massima di Cass. civ. n.
16780/2024).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, si ritiene che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova della riconducibilità del contagio all'emotrasfusione ricevuta dal , nonché quella del Parte_2
nesso causale tra il suo decesso e la patologia epatica HCV correlata dallo stesso contratta, e ciò in forza delle summenzionate prove documentali prodotte da parte attrice, costituenti elementi gravi, precisi e concordanti.
Quanto, poi, al profilo della colpevolezza del , in Controparte_1
base al parametro della prevedibilità delle conseguenze dannose derivanti dal proprio comportamento omissivo, la Corte di Cassazione, già in data risalente, mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità scientifica rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del , ha CP_1
affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite
B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni
o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico
9 evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in
conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla
data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva
competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la
responsabilità del sia pure col limite dei danni prevedibili, Controparte_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass.
civ., sez. un., n. 576/2008).
In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, giova evidenziare che, a seguito di recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, non si registra una uniformità di indirizzo della giurisprudenza di legittimità al riguardo.
In passato, infatti, la Suprema Corte aveva avuto modo di chiarire che fin dal 1955 era nota la corrispondenza tra alterazioni delle transaminasi ed epatite e aveva, conseguentemente, ravvisato la responsabilità del
[...]
per trasfusioni infette effettuate nell'anno 1965, precisando che CP_1
“Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell'interesse pubblico il
[...]
è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di CP_1
fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del
1958, art.1 attribuisce al il compito di provvedere alla tutela della salute CP_1
pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome
dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento,
nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per
tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari” (in termini
10 Cass. civ. n. 24163 del 2019; conformi Cass. n. 31544/2018 e Cass. n.
21145/2021, pronunce tutte relative a casi di emotrasfusioni effettuate nell'anno 1965).
Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha, invece, ritenuto che “In
caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a
seguito di emotrasfusioni, la responsabilità del anche per le Controparte_1
trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e
all'apprestamento dei relativi test identificativi è configurabile solo a partire dal 1°
gennaio 1968, posto che solo con la l. n. 592 del 1967 (che ha attribuito al CP_1
specifiche funzioni in materia di "raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano") vennero enucleati gli obblighi di cautela la cui violazione è suscettibile di
fondare la condotta omissiva colposa del medesimo, e tenuto conto del lasso CP_1
di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e
controllo.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 14748/2022).
Con una più recente sentenza, la Suprema Corte, uniformandosi solo in parte alla precedente pronuncia n.14748/2022, ha statuito che “In caso di
patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di
emotrasfusioni, è configurabile la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del Controparte_1
- sebbene sprovvisto, all'epoca dell'evento lesivo, di compiti e poteri sulle
[...]
procedure relative all'attività trasfusionale - anche per le trasfusioni praticate prima
della l. n. 592 del 1967 e nella vigenza della circolare del Ministero della sanità n. 50
del 1966, a condizione che vengano accertate: a) l'inosservanza, da parte
dell'operatore, delle specifiche prescrizioni di cautela e profilassi dettate dalla citata
11 circolare; b) la riferibilità di tale inosservanza anche a manchevolezze imputabili al
medico provinciale nel dare attuazione alle direttive;
c) un legame causale tra
l'inosservanza e l'evento dannoso, poiché la citata circolare, pur dettando norme di
condotta con finalità di generica profilassi, era rivolta ai medici provinciali che,
all'epoca, costituivano articolazioni periferiche del , ad esso organicamente CP_1
riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto impugnata,
poiché, trattandosi di infezione contratta nel giugno 1967, prima dell'entrata in
vigore della l. n. 592 del 24 luglio 1967, non era stata allegata, né dimostrata,
l'inosservanza della circolare n. 50 del 1966 ed il nesso causale tra essa e l'evento
dannoso).” (in termini la massima di Cass. civ. n. 28626/2023).
Ora, ritiene questo Giudice di doversi uniformare all'indirizzo più
risalente della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la responsabilità
del è ravvisabile già a partire dalla legge istitutiva n.286 del 1958, CP_1
in quanto la predetta legge, oltre ad avere finalità organizzativa, impone anche degli obblighi di normazione secondaria, oltre che di vigilanza e controllo.
Invero, l'art.1 della legge attribuisce al il compito di provvedere CP_1
alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici,
provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari.
12 La legge istitutiva del 1958, quindi, a parere di questo giudicante, fonda obblighi di carattere generale a tutela della salute pubblica, che non si esauriscono nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo, ma impongono anche lo svolgimento di un'attività di normazione secondaria a tutela e protezione appunto della salute pubblica.
E che gli obblighi del in materia di emotrasfusioni non derivino CP_1
soltanto dalla legge n.592 del 1967 è comprovato dal fatto che, già prima della predetta legge, il aveva emanato la circolare n. 50 del 1966, con la CP_1
quale aveva disposto, per l'appunto, di escludere i donatori che presentassero un aumento del tasso delle transaminasi sieriche G.O.T. e
G.P.T., ritenendolo un indicatore che consentiva l'individuazione di gran parte soggetti infetti (cfr. pag. 3, sez. III. – ACCERTAMENTO
DIAGNIOSTICO e pag. 6 punto F) Trasfusione di sangue e derivati, della citata circolare ministeriale).
L'emanazione della circolare del 1966 costituiva quindi l'adempimento –
sia pure tardivo, per quanto verrà di seguito precisato, – di un obbligo di normazione secondaria che gravava sul già in forza della legge CP_1
istitutiva del 1958.
Ora, costituisce ormai fatto notorio, in base agli studi della comunità
scientifica, che era nota già fin dal 1955 una netta corrispondenza tra alterazione degli indici di citolisi epatica (transaminasi ALT soprattutto e
AST e gamma GT) ed epatite e che tali transaminasi fossero già dosabili (cfr.
anche studi citati da parte attrice nella memoria ex art.183, sesto comma, n.1).
13 Infatti, è stato accertato che i suddetti indici, utilizzati nello screening di campioni di sangue provenienti da donatori, consentivano di escludere una alta percentuale di donatori, potenziali veicoli di contagio.
Ciononostante, il impose lo screening delle transaminasi solo CP_1
oltre dieci anni dopo, attraverso la circolare n° 50 del 28.3.1966 paragrafo F,
secondo cui “…occorre indagare se nei precedenti dei donatori esistano
manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati
colpiti da questa affezione o, in genere da ittero, nel corso dei sei mesi
precedenti…tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle
transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai
singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di
risultati abnormi…nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus
epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti…”.
Peraltro, detta circolare non venne mai applicata, tant'è che nelle disposizioni successive (Legge 14.07.1967 n. 592, DM 18.06.1971, DPR
24.08.1971 n. 1256) non venne fatto alcun cenno alla determinazione del valore delle transaminasi.
Nella fattispecie, ricorre, quindi, una responsabilità colposa del
[...]
per non avere assolto ai suoi obblighi di adozione delle misure CP_1
idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve infatti svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma
14 anche dalla norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97
Cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.,
atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (così Cass. civ. n. 3132/2001).
Dunque, se in astratto, – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti –
possono ritenersi presenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale del congiunto
, ai fini della condanna del al Persona_1 Controparte_1
risarcimento in favore delle attrici, occorre effettuare un accertamento in ordine alla sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che le legava al de
cuius.
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice - “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio
patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a
mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di
un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re
ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed
15 ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una
conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della
vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini
del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la
morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato
qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente
stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n.
22397/2022; conforme Cass. n. 9010/2022).
Nella specie, il danno parentale iure proprio dei ricorrenti, oltre a fondarsi su una presunzione di comune esperienza, è stato oggetto specifico di prova.
In particolare, il teste , dopo aver dichiarato di essere il Testimone_1
marito dell'attrice e di non avere interesse alla causa, ha Parte_3
riferito:
“ADR: “è vero il cap. 1 della memoria n. 2 delle attrici;
è vero, infatti, che tutti i
familiari, compresi mia moglie, mia cognata con suo marito, i miei CP_3
suoceri e tutti i nipoti ci riunivamo tutti durante le festività natalizie e in estate.
Preciso che, soprattutto nel periodo estivo, affittavamo tutti insieme un villino a
e ci trasferivamo tutti li. Mio suocero era un appassionato di pesca e, quindi, Pt_5
16 aveva molto piacere di stare con noi in estate in questo villino. Anche a Natale e le
domeniche eravamo tutti insieme”;
Testi
“è vero che trascorrevamo tutti gli anniversari, i compleanni e gli
onomastici dei familiari sempre insieme;
”
ADR: “è vero il cap. 3 e preciso che, se le figlie non riuscivano ad andare a trovare
il padre, lo sentivano per telefono;
se un giorno non ci vedevamo, era mio suocero
stesso a chiamare noi per informarsi sui suoi nipoti. Era molto affezionato ai suoi
nipoti e a tutti noi familiari”;
Testi
“nel villino di ci ritrovavamo i miei suoceri, le loro figlie, e Pt_5 Pt_3
noi generi e i tre nipotini”; Pt_2
ADR: “in occasione delle varie ricorrenze di cui abbiamo parlato, eravamo sempre
tutti insieme. Io conosco i miei suoceri da quando avevo 16 anni e faccio parte di
quella famiglia da allora” (vedi verbale di udienza del 26 ottobre 2023).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai
17 precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri
18 enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del coniuge, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (12
punti per 74 anni compiuti di ), per l'età del congiunto Persona_1
(12 punti per 71 anni compiuti di ), per la convivenza tra Parte_1
congiunto e vittima (16 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario
(12 punti per la presenza di due superstite del nucleo primario e precisamente le figlie, odierne attrici, come risultante dal certificato storico di famiglia allegato al ricorso), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
262.037,00 (€ 3.911,00 x 67 punti), che porta a riconoscere all'attrice
[...]
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio pari ad € Parte_1
262.037,00.
Passando alla liquidazione del danno patito dalle attrici Parte_2
e figlie del de cuius, tenuto conto del valore del punto base
[...] Pt_3
di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (12 punti per 74 anni compiuti di Persona_1
), per l'età del congiunto (12 punti per 54 anni compiuti di
[...]
19 e per i 50 anni compiuti di , per il Parte_2 Parte_3
numero di familiari nel nucleo primario (12 punti per la presenza di due superstiti del nucleo primario, come risultante dal certificato storico di famiglia allegato alla citazione), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
222.927,00 (€ 3.911,00 x 57 punti), che porta a riconoscere a ciascuna delle attrici, e un risarcimento del danno non Parte_2 Pt_3
patrimoniale iure proprio pari ad € 222.927,00.
Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (3 dicembre 2021), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
20 Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale”
originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per
21 procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ 262.037,00) e Parte_1
e (€ 222.927,00 ciascuna), subito sopra Parte_2 Pt_3
indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto del 03.12.2021 (€ 228.454,23 per il danno parentale iure proprio patito da , € 194.356,58 per il danno Parte_1
parentale iure proprio patito da ciascuna figlia, e Parte_2
, questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna decisione, al Pt_3
contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 288.001,38 (di cui € 262.037,00 per capitale ed € 25.964,38 per interessi)
per il danno parentale iure proprio patito da e ad € 245.016,10 Parte_1
(di cui € 222.927,00 per capitale ed € 22.089,10 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da ciascuna figlia e Parte_2
. Pt_3
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al
22 tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Nessuno scomputo dell'indennizzo può essere effettuato dal danno come sopra liquidato, sebbene astrattamente ammissibile (vedi per tutte di recente
Cass. n.8532/2020), in assenza di prova della corresponsione dell'indennizzo e/o del suo ammontare da parte del , su cui gravava il relativo CP_1
onere probatorio (in tal senso vedi Cass. n.8866/2021 e Cass. n. 21837/2019).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 260.001,00 a € 520.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
23 anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2
24 in proprio, contro il con ricorso Parte_3 Controparte_1
notificato il 5 luglio 2022:
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento in favore di della somma di € 288.001,38, in Parte_1
favore di e della somma di € Parte_2 Parte_3
245.016,10, per le causali di cui in parte motiva, oltre, in tutti i casi, interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_4
pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute,
che liquida in € 25.696,84, di cui € 545,00 per spese vive ed euro 25.151,84 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Palermo, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Angela TA
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Angela TA, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1968 (Cass. civile n.14748/2022).