Decreto presidenziale 25 febbraio 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2022, proposto da
SO MO LA e NN IS LA, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Pizzutilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. RE Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GI VE, RI OS, OV VE, SS OS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del dirigente area III, urbanistica, del Comune di Monopoli, prot. 12843 del 24.2.2022, indirizzata ai ricorrenti per il tramite del loro patrocinatore legale, di riscontro a diffida avente ad oggetto “ Richiesta 9.3.2020 di tipizzazione urbanistica di area urbana, in catasto al foglio di mappa n. 29 – p.lle 322/328 e 314 ”;
- della nota prot. 46064 in data 5.8.2021, dello stesso dirigente, di riscontro a precedente richiesta dei ricorrenti datata 23.7.2021 (prot. n. 43506), mai pervenuta ai destinatari e dagli stessi conosciuta solo in esito ad istanza di accesso del 22.3.2022 (prot. n. 18803 del 23.3.22) a seguito di trasmissione del 5.4.2022 con nota dell'Ufficio prot. 21674;
- ove occorra, della delibera di C.C. n. 36 del 4.8.2014 recante “ Variante del PUG programmatico del Comune di Monopoli per tipizzare i contesti in formazione e adeguare il piano agli esiti delle sentenze; controdeduzioni ed approvazione definitiva ”, mai comunicata ai ricorrenti e conosciuta solo in esito alla predetta istanza di accesso, a seguito di trasmissione del 5.4.2022 con nota dell''Ufficio prot. 21674;
- di ogni atto e condotta connessi, presupposti e consequenziali ai predetti provvedimenti, richiamati nei predetti atti e non altrimenti conosciuti, ivi compresa la nota prot. n. 21674 del 5.4.2022 di accompagnamento degli atti richiesti con istanza di accesso del 22.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli (BA);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori avv. Francesca Pizzutilo, per la parte ricorrente, e avv. RE Dibello, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come sancito in rito, gli istanti pretendevano una diversa tipizzazione dei loro terreni, già inclusi, a suo tempo, in un piano PIRP, che, per la parte privata, hanno omesso di realizzare, per alquanto generiche motivazioni di convenienza.
In particolare, deducevano: I) violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 30/P NTA del PUG. violazione ed erronea applicazione della legge reg. n. 20/2001, violazione dei principi generali di legalità, imparzialità e buon andamento; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente ed erronea motivazione, sviamento; II) la violazione ed erronea applicazione dell’art. 30/P NTA del PUG, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 9, 12 e ss. legge reg. Puglia n. 20/2001, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2020, l’incompetenza, la violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento; l’eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria, carente/erronea motivazione; lo sviamento; l’illegittimità diretta e derivata.
2.- Si costituiva il Comune, il quale depositava gli atti del procedimento e resisteva funditus.
3.- Depositati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Come emerge dal contraddittorio instaurato, il Comune ha dato attuazione al piano esecutivo PIRP, con la realizzazione delle previste opere pubbliche, sia di quelle infrastrutturali, a carico del Comune, sia, in sostituzione di parte degli interventi posti a carico dei privati ricorrenti, da quest’ultimi non realizzati. Come dichiarato, a pag. 3 del ricorso, dagli stessi ricorrenti, inequivocabilmente, “ i privati non hanno realizzato le opere a loro appannaggio per […] difficoltà del mercato ”; talché, a tal riguardo, la Regione Puglia, con la determinazione n. 266 del 13 luglio 2015, ha dovuto attribuito al Comune di Monopoli un finanziamento integrativo.
Per effetto dell’art 12 dell’accordo di programma, ex art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sottoscritto il 10 giugno 2010 (pag. 9), opera dunque la caducazione automatica degli effetti dell’accordo, a partire proprio da quelli urbanistici, con specifico riferimento alla “variante urbanistica” ivi prevista, per la realizzazione delle opere programmate, ma non realizzate.
L’accordo di programma è stato approvato dalla Regione Puglia, giusto decreto del presidente della Giunta regionale 27 luglio 2010, n. 921 (in BURP n. 130 del 5 agosto 2010); in base a tale decreto: “ nel caso in cui l’Accordo di Programma non abbia attuazione, ovvero i privati non stipulino le convenzioni con il Comune, ovvero i privati non inizino i lavori nei tempi fissati dai Protocolli di Intesa, le determinazioni assunte in precedenza si intendono caducate di diritto ”. Detta caducazione ha dunque travolto la “variante urbanistica”, che era stata prevista, al solo fine di poter attuare gli interventi programmati, e, quindi, con effetto teleologicamente vincolato, all’esito della realizzazione degli interventi nelle aree di interesse dei ricorrenti. Cosa che però non è avvenuta.
Come rilevato dal Comune resistente, opera, in prima battuta, la qualificazione degli opinati terreni, alla stregua della disciplina riveniente dal PRG del 1977, che li destinava in parte a “ servizi di interesse collettivo ” e in parte a “ verde pubblico ”.
Inoltre – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – la disposizione dell’art 30/P “ Contesti in formazione ” delle nuove NTA del PUG, approvato il 22 ottobre 2010, alcuni mesi dopo l’accordo di programma, “imponeva” la destinazione di cui all’art. 30/P, sulle aree dei ricorrenti, stante l’effetto della retrattabilità alla destinazione prevista dal PRG previgente; ovverosia – per naturale successione degli atti di pianificazione urbanistica – alla eventuale successiva destinazione prevista dal nuovo PUG, ragion per cui non si pone alcuna questione di assenza di pianificazione o di “zona bianca”.
Il nuovo PUG ha infatti tipizzato le aree in discussione quali “ Contesti in formazione ”, disciplinandole all’art. 30/P delle NTA-programmatiche: “ 30.01 Si applicano le norme di cui ai relativi strumenti urbanistici attuativi del PRG Piccinato, adottati, approvati o in corso di elaborazione, indicati nelle tavole del PUG, o le disposizioni derivanti da sentenze di Tribunale ”.
Peraltro, con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 22 ottobre 2010, si è concluso l’ iter di approvazione del nuovo PUG, durante il quale, per la verità, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei ricorrenti, nonostante in quella precipua sede avrebbero potuto meglio osservare, al fine di un migliore apprezzamento di opportunità nel procedimento, quanto lamentato nell’odierno ricorso sul piano della legittimità; ciò stante, la disciplina urbanistica, che è venuta a consolidarsi, secondo la discrezionalità tecnico-pianificatoria esplicata nelle forme previste dall’ente territoriale resistente, risulta coerente allo stato dei luoghi e scevro da vizi di legittimità di manifesta illogicità.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla spese per i controinteressati, non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore del Comune resistente, che si liquidano in €. 4.000,00, oltre accessori di legge. Nulla spese per i controinteressati, non costituitisi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
RE IE, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | VI LA |
IL SEGRETARIO