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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NT Presidente Relatrice
Maria Teresa Brena Consigliera
Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7239/2024, pubblicata Parte_1 il 19/07/2024,
TRA in persona del socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Solange Parte_1 P.IVA_1
IO elettivamente domiciliata presso il suo Studio
-APPELLANTE
CONTRO
in persona del curatore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
MA RO, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
-APPELLATO
OGGETTO: revocatoria art. 67 L. Fall.
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO in integrale riforma della sentenza appellata n. 7239/2024 pubblicata in data 19/7/2024 dal
Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Agnese, Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto e diritto perché i pagamenti esplicitati nella narrativa nel presente atto disposti da in favore di CP_1 Parte_1
vengano revocati né ai sensi dell'art. 67 2° comma LF né ai sensi dell'art. 64 LF e per l'effetto riformare
[...] integralmente la sentenza n 7239/224 resa dal Tribunale di Milano e conseguentemente Respingere tutte le domande formulate dal nei confronti di nel primo e nel secondo grado di giudizio in quanto infondate in fatto e diritto Parte_2 Pt_1 pagina 1 di 12 e per l'effetto mandare assolta la appellante da qualsivoglia richiesta di pagamento formulata dal Pt_1 Controparte_1
[.. e in particolare dalla condanna al pagamento della somma di € 80.059,49, ovvero della diversa o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 ed accessori dal dovuto al saldo;
condannare il alla Controparte_1 refusione delle spese del doppio grado di giudizio ed alle successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA Solo in quanto ritenuto utile e/o necessario ammettere i capitoli di prova orale per testi e per interrogatorio formale del Sig. non CP_2 ammessi in primo grado”.
PER L'APPELLATO:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale avversario per i motivi di cui in narrativa anche avuto riguardo agli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; - respingere l'istanza di sospensione avversaria della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
- respingere
l'avversario atto di appello perché inammissibile, infondato e non provato per le ragioni di cui in narrativa, confermando per quanto di ragione la sentenza di primo grado. In ogni caso, accogliere le domande proposte in primo grado così formulate: contrariis reiectis, 1) dichiarare inefficaci, per tutte le ragioni indicate in narrativa, anche singolarmente considerate, e per l'effetto revocare i seguenti pagamenti effettuati in favore di Pt_1
22/07/2020 10.000,00
22/09/2020 21.250,00
22/09/2020 3.050,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 1.820,00
22/09/2020 780,00
22/09/2020 1.040,00
22/09/2020 10.248,00
22/09/2020 10.101,60
22/09/2020 2.856,00
22/09/2020 960,00
22/09/2020 3.495,43
22/09/2020 2.084,00
22/09/2020 8.374,46
22/09/2020 2.000,00 Totale € 80.059,49 2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o pagare in Parte_3 favore del la somma di €80.059,49, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Controparte_1 giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 o, in subordine, ai sensi di legge dal dovuto al saldo, rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo. Con vittoria del compenso giudiziale e accessori, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Sig. (di seguito , ha proposto appello per l'integrale riforma della sentenza Parte_1 Pt_1
n. 7239/2024, pubblicata in data 19/7/2024, con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda principale proposta dal ha revocato e dichiarato Controparte_1 pagina 2 di 12 inefficaci ex art. 67, comma 2, l.f. nei confronti di parte attrice i pagamenti effettuati da CP_1
[... in bonis in favore della convenuta per l'importo di € 80.059,49 e per l'effetto ha Pt_1 condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo di € 80.059,49, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese processuali.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Il ha esposto in primo grado che, dall'esame della documentazione della Controparte_1 società in bonis, è emerso che - nel semestre anteriore al deposito in data 18.12.2020 CP_1 della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Milano - ha eseguito numerosi pagamenti in favore di società partecipata dai medesimi membri di , tra Parte_3 CP_1 loro tutti legati da stretti vincoli familiari (padre, madre e figlio).
I pagamenti di oggetto di revocatoria ex art. 67, II comma L. Fall., documentati negli estratti Pt_1 del conto corrente di presso CA Popolare di Sondrio (doc. 4), ammontano al totale di CP_1
€ 80.059,49 e recano nella causale l'indicazione di un fornitore di Pinciara;
il primo pagamento, dell'importo di € 10.000,00, è stato disposto in data 22 luglio 2020, tutti gli altri pagamenti sono stati effettuati in data 22 settembre 2020:
22/07/2020 10.000,00 UNICAL Spa
22/09/2020 21.250,00 CA Costruzioni Srl
22/09/2020 3.050,00 EURONORT Srl
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 1.820,00 MA.VA.Acrobatique
22/09/2020 780,00 MA.VA. Acrobatique
22/09/2020 1.040,00 MA.VA. Arobatique
22/09/2020 10.248,00 NEW FER Srl
22/09/2020 10.101,60 NEW FER Srl
22/09/2020 2.856,00 Rugiada Service Srl
22/09/2020 960,00 Rugiada Service Srl
22/09/2020 3.495,43 SCHOK
22/09/2020 2.084,00 SM Srl
22/09/2020 8.374,46 Supersolaio Srl
22/09/2020 2.000,00 VMD IMPIANTI Totale € 80.059,49
Il ha dedotto che la compagine sociale e amministrativa delle due società- e CP_1 CP_1
è identica in quanto, al tempo dei pagamenti, i coniugi e Parte_1 Parte_1 Parte_4 erano soci di entrambe le società, lo stesso riveste anche la carica di socio Parte_1 accomandatario di era amministratore unico di ed è Pt_1 Controparte_3 CP_1 figlio dei coniugi;
tutti i componenti del nucleo familiare hanno il medesimo indirizzo di residenza, pagina 3 di 12 peraltro coincidente con la sede legale di Il ne ha dedotto che si tratta di un caso Pt_1 CP_1 eclatante d'identificazione soggettiva del destinatario del pagamento rispetto al solvens. Ha allegato, inoltre, che i pagamenti eseguiti da in favore di nel periodo sospetto sono senza CP_1 Pt_1 giustificazione causale: nella causale del pagamento “compare un curioso riferimento a un soggetto terzo che risulterebbe destinatario finale del pagamento disposto da ; non risulta una ragione Parte_5 Pt_1 giustificativa dei pagamenti disposti da “atteso che non consta che tra le due parti Parte_5 Pt_1
( vi fosse alcun rapporto di debito/credito” e, quindi, il pagamento disposto da CP_4 risulta privo di giustificazione causale “ed oggetto di eventuali passaggi di denaro Parte_6 occorse nell'imminenza del fallimento di in tutto pregiudizio dei creditori sociali”. Quanto CP_1 alla "scientia decoctionis" in capo all'accipiens, il ha dedotto la conoscenza da parte di CP_1 Pt_1
[... della situazione d'insolvenza in cui si trovava la società desunta in particolare dal CP_1 rapporto familiare esistente fra i componenti della compagine delle due società; nel corso del giudizio di primo grado il ha dedotto, inoltre, che padre e figlio hanno congiuntamente CP_1 incaricato un legale per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_5
di e dei fideiussori e , a conferma dell'intimo rapporto fra i
[...] CP_1 CP_2 Parte_1 soggetti amministratori delle due società. In subordine il ha allegato che non consta che CP_1
i pagamenti disposti da a siano assistiti da ragione causale e, quindi, il pagamento CP_1 Pt_1 direttamente intercorrente tra e isulta gratuito;
ricorre, pertanto, anche il presupposto CP_1 Pt_1 dell'art. 64 L.Fall. per ottenere la revoca dei predetti pagamenti.
- La convenuta attuale appellante, ha replicato che: come risulta dall'oggetto sociale, la
Pt_1 società si occupa di gestire beni immobili di sua proprietà; nel corso dell'anno 2017 ha
Pt_1 perfezionato un contratto di permuta con BDM6 srl, avente ad oggetto la permuta di un complesso immobiliare di proprietà di sito in Milano, per consentire a BDM6 srl di procedere alla
Pt_1 costruzione, previa demolizione dell'esistente, di un complesso residenziale, onde potesse
Pt_1 ricevere un bene futuro consistente in un attico e due box oltre all'uso esclusivo di un lastrico solare;
nel corso dell'anno 2020 l'emergenza da Covid-19 aveva procurato rallentamenti e periodi di stallo nell'edificazione dell'immobile, oltre alla crisi del settore edilizio conseguente agli incentivi fiscali del superbonus 110% nel maggio 2020; nel frattempo in persona del proprio Controparte_1 amministratore unico Sig. , comunicava alla in persona del Sig. , CP_2 Pt_1 Parte_1 un rallentamento delle opere edili “a causa di una momentanea crisi di liquidità venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza covid”; l'Amministratore di vista la manifestazione di Controparte_1 disponibilità di chiedeva un “prestito ponte” per il periodo strettamente necessario ad
Pt_1 addivenire alla erogazione del mutuo già richiesto da a un primario istituto di credito, “al CP_1 fine di regolare le fatture di alcuni fornitori onde non provocare ritardi nell'edificazione”; “
Pt_1 che aveva interesse alla spedita ripresa dei lavori, si rendeva disponibile a finanziare a condizione di CP_1 pagina 4 di 12 poter provvedere direttamente al saldo delle fatture dei fornitori rimaste insolute e di potersi surrogare nella posizione di creditrice (ovvero nella posizione dei fornitori dalla stessa saldati) nei confronti di ; raggiunto tale CP_1 accordo, aveva saldato i fornitori di pagando la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
80.059,49. La convenuta ha altresì dedotto che: l'accordo di con prevedeva che
Pt_1 CP_1 quest'ultima avrebbe restituito le somme anticipate da mediante bonifici ai singoli fornitori
Pt_1 non appena avesse avuto la disponibilità liquida per provvedervi;
in base all'accordo sul “prestito- ponte” ha pagato i fornitori di e quest'ultima ha poi provveduto a restituire a
Pt_1 Controparte_1 le somme anticipate, mediante i versamenti effettuati tra luglio e settembre del 2020, oggetto
Pt_1 di revocatoria fallimentare;
l'intervento di ha costituito un vantaggio per la società
Pt_1 CP_1
[...
che ha potuto beneficiare di un “prestito ponte mediante accollo a tasso zero” e, quindi, non vi
è stato alcun danno per “che di contro ha beneficiato di un servizio a titolo gratuito”, CP_1 per potersi avere un atto astrattamente revocabile “sarebbe dovuta essere a beneficiare di Pt_1 un atto a titolo gratuito”.
La convenuta ha contestato in primo grado il presupposto della "scientia decoctionis" ex art. 67, II comma L.Fall. affermando l'irrilevanza del rapporto di parentela e coniugale fra i componenti della compagine delle sue società; ha asserito che, per contro, se fosse stato a conoscenza Parte_1 dello stato di insolvenza di non avrebbe rilasciato in data 16/9/2020 una fideiussione
CP_1 personale di € 100.000,00 a garanzia delle obbligazioni di in favore di CA Popolare
CP_1 di Sondrio per il mutuo di € 555.000,00; tale CA aveva concesso a il mutuo in data 18
CP_1 settembre 2020, dopo aver istruito la pratica, esaminato i documenti e verificato le condizioni economiche della società e, quindi, la condizione di insolvenza di non era affatto nota
CP_1 né a né tanto meno al Sig. , legale rappresentante della società. La convenuta Pt_1 Parte_1 ha contestato, infine, la domanda subordinata proposta dal ex art. 64 LF, per difetto del
CP_1 presupposto del titolo gratuito dell'atto dispositivo;
al riguardo ha ribadito che i pagamenti effettuati da in favore di erano il rimborso del “prestito ponte concesso a
CP_1 Pt_1
e quindi la controprestazione dell'accordo di finanziamento perfezionato inter partes”: CP_1
i pagamenti di non erano a titolo gratuito, ma costituivano la restituzione delle somme CP_1 anticipatele da . Pt_1
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.
La domanda principale di revocatoria ex art. 67, II comma L. Fall. è stata accolta in quanto il
Tribunale ha rilevato che, come emerge dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa convenuta attraversava una crisi di liquidità e, trovandosi a dover attendere la concessione Pt_1 CP_1 del mutuo richiesto alla CA Popolare di Sondrio, non era in grado di saldare i propri fornitori senza ricorrere all'aiuto finanziario di dalla stessa prospettazione di parte convenuta emerge Pt_1 che lo stato di insolvenza si manifestava al momento del pagamento dei fornitori asseritamente pagina 5 di 12 eseguito da parte della stessa convenuta;
ulteriori elementi da cui si desume l'insolvenza di CP_1 riguardano sia la necessità della sottoscrizione di garanzia fideiussoria personale da parte di Pt_1
e per accedere al finanziamento bancario, che la tempistica
[...] Controparte_3 ravvicinata tra i pagamenti oggetto di causa, uno effettuato in data 22.07.2020 e tutti gli altri in data
22.09.2020, l'erogazione del mutuo, avvenuto in data 18.09.2020, e la declaratoria di fallimento, intervenuta in data 18.12.2020; dalla capitolazione istruttoria svolta dalla convenuta risulta dapprima una situazione di stallo dell'attività di impresa di asseritamente discendente CP_1 dalla emergenza da Covid-19 e poi una crisi di liquidità tale da impedire il pagamento dei fornitori,
“di queste circostanze, per sua stessa ammissione, è a conoscenza la convenuta, che afferma dunque di essere a conoscenza del fatto che la società poi fallita non era in grado di far fronte con regolarità al pagamento delle proprie obbligazioni. È la stessa convenuta, inoltre, ad affermare che i pagamenti effettuati dalla società poi fallita costituivano restituzione di un “prestito” consistito nel pagamento dei fornitori non avendo per provvedere al loro pagamento. Il Parte_7
Tribunale ha evidenziato che tale successione temporale sembra costituire indice di un disegno volto a determinare la fuoriuscita di risorse finanziarie in favore di una società sostanzialmente sovrapponibile alla fallita in vista della imminente (e consapevole) declaratoria di fallimento di
Infatti tutti i pagamenti a favore della convenuta, ad eccezione del primo, sono stati Controparte_1 eseguiti non appena è intervenuta l'erogazione del mutuo e a distanza di meno di tre mesi dalla declaratoria di fallimento, e tranne il primo, risultano eseguiti tutti nello stesso giorno;
la compagine sociale ed amministrativa delle due società risulta essere composta dagli stessi soggetti, peraltro legati da stretti rapporti di parentela o coniugale, tutti i componenti del nucleo familiare hanno l'indirizzo di residenza coincidente peraltro con la sede legale di in tale scenario è palesemente Pt_1 inverosimile la tesi della convenuta circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Il Tribunale accolto, quindi, la domanda principale del , ritenendo provata la scientia CP_1 decoctionis.
LA FASE DELL'APPELLO. ha impugnato la sentenza di primo grado per “erronea valutazione circa la conoscenza da Pt_1 parte di dello stato di insolvenza di e per “assenza dei presupposti per Pt_1 CP_1 procedersi a revocatoria ex art. 67 comma 2 LF”; ha ribadito, rispetto alla domanda subordinata proposta da ai sensi dell'art. 64 LF, che difetta del presupposto essenziale della gratuità CP_1 dell'atto: “i pagamenti effettuati dalla società poi Fallita in favore di erano il rimborso del CP_1 Pt_1 prestito ponte concesso a e quindi la controprestazione dell'accordo di finanziamento perfezionato inter CP_1 partes”.
Il Fallimento appellato ha contestato i motivi d'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza e, comunque, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. pagina 6 di 12 Con ordinanza depositata in data 22 aprile 2025 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc dell'appellante; fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 350 bis c.p.c., dopo la discussione la causa è stata decisa nella camera di consiglio in data 17 aprile 2025.
DECISIONE DELLA CORTE
1)- impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il presupposto Pt_1 ex art. 67, II comma L. Fall., della conoscenza in capo a dello stato di insolvenza di Pt_1 CP_1
[...
i pagamenti- dell'importo complessivo di € 80.059,49- sono stati effettuati da mediante Pt_1
18 bonifici bancari sul conto corrente di presso CA Popolare di Sondrio: il primo CP_1 dell'importo di € 10.000,00 in data 22 luglio 2020, tutti gli altri bonifici in data 22 settembre 2020.
La società appellante afferma: “Il Tribunale ha errato: non era a conoscenza dello stato di insolvenza Pt_1 di allorchè la stessa si determinò a perfezionare il prestito ponte con la società poi dichiarata fallita. In CP_1 particolare non si trovava a conoscenza che la società si trovasse (mutuando le parole del Pt_1 CP_1
Tribunale di Milano (pag. 7 quinto capoverso) “..in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività ...”.
L'appellante ribadisce che nel 2020 il mondo si è venuto a trovare in un'emergenza pandemica che ha comportato una situazione di lockdown ed il blocco delle attività economiche, fra cui le attività edili e i cantieri sono andati in una situazione di stallo, con conseguente diffusa situazione di crisi di liquidità; “altrettanto notoria è la facilitazione nell'accesso al credito concesso alle attività imprenditoriali nel corso dell'anno 2020 onde porre rimedio alla situazione di crisi diffusa venutasi a creare”; “per quanto noto a non versava nel maggio/giugno 2020 nella situazione CP_1 Pt_1 delineata dal Tribunale nei seguenti termini: pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, i mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo e la presenza di perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento”; per quanto noto a si trovava unicamente a gestire una situazione
Pt_1 CP_1 transitoria di difficoltà conseguente alla pandemia da Covid-19, crisi di liquidità che avrebbe trovato soluzione nel prestito richiesto alla CA Popolare di Sondrio;
ove fosse stata consapevole dello stato di insolvenza, avrebbe omesso di impegnarsi economicamente in favore di
Pt_1 CP_1 con seguente grave pregiudizio;
il Tribunale ha errato nel valutare gli elementi di fatto esposti da individuando elementi a supporto della tesi del fallimento andando addirittura oltre a ciò che
Pt_1 la procedura concorsuale ha dedotto ed argomentato in giudizio e tralasciando di considerare il peculiarissimo momento storico in cui i fatti sono stati posti in essere da .
Pt_1
L'appellante censura, quindi, la sentenza per assenza dei presupposti per procedersi a revocatoria.
Al riguardo ribadisce che ai sensi dell'art. 67 comma 2 LF possono essere revocati gli atti dispositivi a titolo oneroso compiuti dalla fallita nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento “a condizione che il Curatore dimostri che il percipiens (nel nostro caso fosse a conoscenza dello stato di Pt_1 pagina 7 di 12 insolvenza di Come già ripetutamente rappresentato non era a conoscenza dello stato di CP_1 Pt_1 insolvenza di ; le parentele tra il Sig. , la Sig.ra ed il Sig. CP_1 Parte_1 Parte_4
non possono dar prova di alcunché dovendo, per costante giurisprudenza, la CP_2 conoscenza dello stato di insolvenza essere effettivo e non solo potenziale.
L'appellante ha dedotto che “l'amministratore unico di era (ovvero soggetto diverso CP_1 CP_2 da e che neppure CA Popolare di Sondrio che ha erogato un mutuo a nel settembre 2020 dopo Pt_1 CP_1 aver attentamente esaminato la documentazione contabile, si è avveduta dello stato di insolvenza della società, a riprova che la società stessa non era in evidente stato di insolvenza”.
Ha concluso che, pertanto, non sussiste nei fatti oggetto di causa il presupposto della scientia decoctionis ai fini della revocatoria delle disposizioni effettuate da in favore di Controparte_1 Pt_1 fino alla concorrenza della somma complessiva di € 80.059,49.
1.1- La Corte osserva che i motivi di censura della sentenza formulati dall'appellante sono infondati.
Non è contestato e, comunque, è documentato da parte del , che i pagamenti oggetto CP_1 della domanda revocatoria ex art. 67, II comma L. Fall., del complessivo importo di € 80.059,49, sono stati compiuti da in favore di nel periodo dei sei mesi anteriori alla CP_1 Pt_1 dichiarazione di fallimento;
il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza depositata in data 18 dicembre 2020: il primo pagamento a mezzo bonifico bancario di € 10.000,000
è stato disposto in data 22 luglio 2020, tutti gli altri bonifici in data 22 settembre 2020.
In relazione a questi pagamenti il curatore del ha allegato e dimostrato Parte_8 elementi concreti tali da far ritenere certo il presupposto della scientia decoctionis in capo a ai Pt_1 fini della revocatoria, come ha rilevato il Tribunale nella sentenza impugnata.
Va premesso che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di azione revocatoria fallimentare, “lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non
è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (Cass.
Ordinanza n. 11357 del 02/05/2023 (Rv. 667746 - 01); ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, il giudice di merito “deve soltanto verificare se, nel periodo c.d. sospetto e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens" (Cass. Ordinanza n. 6575/2018; Cass.
4559/2011).
pagina 8 di 12 La giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre affermato che, “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729
c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass.
Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023 (Rv. 667909 - 01).
Nel caso in esame, sulla base delle seguenti documentate circostanze, complessivamente valutate, risulta provato che, alla data dei pagamenti di oggetto di revocatoria, era ben CP_1 Pt_1 consapevole dello stato di decozione che ha portato al fallimento: CP_1
- la compagine sociale ed amministrativa del solvens e dell'accipiens al tempo dei pagamenti coincidono, in quanto i coniugi e sono soci sia di sia di Parte_1 Parte_4 Pt_1
riveste anche la carica di socio accomandatario di CP_1 Parte_1 Pt_1 [...] figlio dei predetti coniugi- è amministratore unico di tutti i Controparte_3 CP_1 componenti del nucleo familiare hanno il medesimo indirizzo di residenza, coincidente peraltro con la sede legale di Pt_1
- dalle stesse allegazioni di espresse nella comparsa di costituzione in primo grado e nei Pt_1 capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, risulta che con i pagamenti oggetto di revocatoria ha restituito a le somme versate da ai creditori di CP_1 Pt_1 Pt_1
per saldare debiti già scaduti;
quei creditori sono indicati quali beneficiari dei bonifici CP_1 bancari disposti da nel periodo dal 3 aprile 2020 al 3 luglio 2020 (cfr. doc. 8 e 9 appellante) Pt_1
e nelle causali dei pagamenti eseguiti da in favore di oggetto di revocatoria (doc. 4 CP_1 Pt_1 appellato);
- secondo le allegazioni di espresse nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 5- Pt_1
7) e nei capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, si era Pt_1 determinata a pagare i creditori di in quanto in persona dell'amministratore CP_1 CP_1 unico vale a dire il figlio di aveva comunicato a in persona CP_2 Parte_1 Pt_1 dello stesso , “un rallentamento delle opere edili” nel cantiere ove erano in corso i Parte_1 lavori per l'edificazione di un immobile in Via Braccio da Montone 6 in Milano;
tale immobile da costruire era oggetto del contratto di permuta stipulato nell'ottobre del 2017 da con BDM6 Pt_1 srl, società che nella qualità di committente avrebbe affidato i lavori a , bloccati a causa a CP_1 causa della crisi di liquidità di : anche in BDM6 srl hanno una partecipazione CP_1 Parte_4
e (doc. 10 );
[...] Parte_1 CP_1 pagina 9 di 12 - secondo le allegazioni della stessa espresse nella comparsa di costituzione in primo grado Pt_1
(pag. 5-7) e nei capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, l'emergenza da Covid-19 aveva procurato rallentamenti e veri e propri periodi di stallo (lock down) nella edificazione dell'immobile e all'emergenza Covid era seguita la crisi del settore dell'edilizio conseguente agli incentivi fiscali del superbonus 110%, che aveva causato ulteriori disagi e ritardi;
, in qualità di socio accomandatario di e il figlio , in qualità di Parte_1 Pt_1 CP_2 amministratore Unico di si erano accordati- in base a quello che negli atti di causa viene CP_1 definito “prestito ponte” (doc. 8 appellante)- nel senso che avrebbe pagato alcuni fornitori Pt_1 di “con diritto di surroga per un importo massimo di 100.000,00 euro per facilitare CP_1
l'andamento dei lavori del cantiere di Via Braccio da Montone 6 ed evitare il fermo del cantiere”; in occasione di tale accordo, l'amministratore di aveva rappresentato a di aver CP_1 Pt_1 richiesto un mutuo ad un primario istituto di credito e di essere in attesa della definizione della pratica;
- in particolare, nei capitoli di prova della memoria istruttoria ex art. 171 ter cpc, ha dedotto Pt_1 le seguenti circostanze, dalle quali si desume che ra ben consapevole dell'incapacità di Pt_1 CP_1
[... di far fronte al pagamento di numerosi debiti scaduti, a causa della mancanza di liquidità:
“6- Vero che la società in persona del proprio amministratore unico Sig. comunicava CP_1 CP_2 alla in persona del Sig. un rallentamento delle opere edili a causa di una momentanea crisi Pt_1 Parte_1 di liquidità venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza covid;
7- Vero che l'Amministratore di CP_1 rappresentava a di aver richiesto un mutuo ad un primario istituto di credito e di essere in attesa della Pt_1 finalizzazione della pratica;
8- Vero che proponeva a un prestito ponte per il tempo necessario ad Pt_1 CP_1 ottenere liquidità a tasso zero con impegno di a restituire le somme a non appena avesse avuto CP_1 Pt_1 liquidità e comunque entro 90 giorni e nel tetto massimo di € 100.000,00; 9- Vero che l'Amministratore di
, alla luce della manifestazione di chiedeva a quest'ultima la disponibilità a concederle un “prestito CP_1 Pt_1 ponte” a tasso zero per il periodo necessario ad addivenire alla erogazione del mutuo già richiesto al fine di regolare le fatture di alcuni fornitori onde non provocare ritardi nell'edificazione; 10- Vero che e si Pt_1 CP_1 accordavano così come previsto al paragrafo che precede e provvedeva ad anticipare il pagamento delle fatture Pt_1 di alcuni fornitori e rimborsava a il detto importo non appena avuta la relativa liquidità; 11- CP_1 Pt_1
Vero che che aveva interesse alla spedita ripresa dei lavori, si rendeva disponibile a finanziare Pt_1 CP_1
a condizione di poter provvedere direttamente al saldo delle fatture dei fornitori rimaste insolute e di potersi surrogare nella posizione di creditrice (ovvero nella posizione dei fornitori dalla stessa saldati) nei confronti di per CP_1 il periodo compreso tra prestito e rimborso, il tutto così come risulta dal documento che si produce doc. 8 – accordo”.
Risulta, poi, che CA Popolare di Sondrio in data 18 settembre 2020 ha concesso a il CP_1 mutuo di € 555.000,00 e dopo il primo pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Pt_1
pagina 10 di 12 € 10.000,00 in data 22 luglio 2020, a distanza di 4 giorni dal mutuo bancario ha effettuato in favore di gli ulteriori i pagamenti di complessivi € 70.059,59, oggetto di revocatoria. Pt_1
Ulteriore circostanza sintomatica della conoscenza da parte di dello stato di insolvenza di Pt_1
alla data dei pagamenti, evidenziata dal Fallimento e considerata dal Tribunale, è il rilascio CP_1 di fideiussioni personali a favore di da parte degli amministratori di entrambe le società Controparte_1 in data 16.09.2020 per la concessione del predetto mutuo.
Al riguardo non vale l'obiezione dell'appellante secondo cui, se neppure CA Popolare di Sondrio dopo aver attentamente esaminato la documentazione contabile si era avveduta dello stato di insolvenza di , tale stato di decozione non poteva essere evidente neppure per lla data CP_1 Pt_1 dei pagamenti oggetto di revocatoria;
l'appellante aggiunge la domanda retorica: “perché mai Pt_1
[... avrebbe dovuto depauperare il proprio patrimonio ove fosse stata consapevole che si fosse trovata in uno CP_1 stabile e perdurante stato di insolvenza?”.
La Corte osserva in replica che, per concedere il finanziamento a la CA ha preteso CP_1 non solo la fideiussione del suo amministratore, ma anche quella dell'accomandatario di Pt_1 solo a fronte di tali garanzie personali ha ottenuto il mutuo bancario, richiesto nel CP_1 tentativo di superare quella mancanza di liquidità per la quale- secondo le allegazioni della stessa appellante- aveva ottenuto da il c.d. “prestito ponte” per saldare debiti scaduti verso i Pt_1 fornitori.
La Corte osserva, poi, che sono irrilevanti gli asseriti motivi della mancanza di liquidità in capo a allegati dall'appellante in relazione alla crisi del settore edilizio conseguente al lockdown CP_1 nel periodo della pandemia e agli incentivi fiscali del “superbonus 110%”, considerato che anche ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza- consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni- è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass. Ordinanza n. 22444/2021; Cass. Sez.
Unite n. 115/2001).
In conclusione, per tutto quanto evidenziato, la Corte deve ribadire che ha ricevuto da Pt_1
i pagamenti dell'importo complessivo di € 80.059,49, dopo essersi surrogata a creditori CP_1 di , tacitati dalla stessa n base ad un accordo con , con la piena consapevolezza CP_1 Pt_1 CP_1 dell'impossibilità per di adempiere con normali pagamenti i debiti verso fornitori- anche CP_1 di modesto importo (€ 500,00, € 960,00, € 1.040,00)- a causa del venir meno delle condizioni di liquidità necessarie all'attività d'impresa.
Ne consegue il rigetto integrale dei motivi d'appello proposti da dovendosi confermare la Pt_1 sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto provato il presupposto della "scientia decoctionis" ex art. 67, II comma L.Fall. pagina 11 di 12 2)- Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria (compresa la fase del rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c), secondo il parametro minimo della fase decisionale trattata col rito della discussione ex art. 350 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da
[...] così provvede: Parte_1
I- Rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 7239/2024, pubblicata in data 19/7/2024 e per l'effetto conferma la sentenza;
II- Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese processuali che Controparte_1 liquida in € 11.765,50 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA e
IVA se dovuta;
III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 15 ottobre 2025.
Presidente Rel. Est.
MA NT
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NT Presidente Relatrice
Maria Teresa Brena Consigliera
Francesca Vullo Consigliera ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7239/2024, pubblicata Parte_1 il 19/07/2024,
TRA in persona del socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Solange Parte_1 P.IVA_1
IO elettivamente domiciliata presso il suo Studio
-APPELLANTE
CONTRO
in persona del curatore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
MA RO, elettivamente domiciliato presso il suo Studio;
-APPELLATO
OGGETTO: revocatoria art. 67 L. Fall.
CONCLUSIONI:
PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO in integrale riforma della sentenza appellata n. 7239/2024 pubblicata in data 19/7/2024 dal
Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott.ssa Vincenza Agnese, Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di fatto e diritto perché i pagamenti esplicitati nella narrativa nel presente atto disposti da in favore di CP_1 Parte_1
vengano revocati né ai sensi dell'art. 67 2° comma LF né ai sensi dell'art. 64 LF e per l'effetto riformare
[...] integralmente la sentenza n 7239/224 resa dal Tribunale di Milano e conseguentemente Respingere tutte le domande formulate dal nei confronti di nel primo e nel secondo grado di giudizio in quanto infondate in fatto e diritto Parte_2 Pt_1 pagina 1 di 12 e per l'effetto mandare assolta la appellante da qualsivoglia richiesta di pagamento formulata dal Pt_1 Controparte_1
[.. e in particolare dalla condanna al pagamento della somma di € 80.059,49, ovvero della diversa o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 ed accessori dal dovuto al saldo;
condannare il alla Controparte_1 refusione delle spese del doppio grado di giudizio ed alle successive occorrende. IN VIA ISTRUTTORIA Solo in quanto ritenuto utile e/o necessario ammettere i capitoli di prova orale per testi e per interrogatorio formale del Sig. non CP_2 ammessi in primo grado”.
PER L'APPELLATO:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello principale avversario per i motivi di cui in narrativa anche avuto riguardo agli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; - respingere l'istanza di sospensione avversaria della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado;
- respingere
l'avversario atto di appello perché inammissibile, infondato e non provato per le ragioni di cui in narrativa, confermando per quanto di ragione la sentenza di primo grado. In ogni caso, accogliere le domande proposte in primo grado così formulate: contrariis reiectis, 1) dichiarare inefficaci, per tutte le ragioni indicate in narrativa, anche singolarmente considerate, e per l'effetto revocare i seguenti pagamenti effettuati in favore di Pt_1
22/07/2020 10.000,00
22/09/2020 21.250,00
22/09/2020 3.050,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 500,00
22/09/2020 1.820,00
22/09/2020 780,00
22/09/2020 1.040,00
22/09/2020 10.248,00
22/09/2020 10.101,60
22/09/2020 2.856,00
22/09/2020 960,00
22/09/2020 3.495,43
22/09/2020 2.084,00
22/09/2020 8.374,46
22/09/2020 2.000,00 Totale € 80.059,49 2) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire e/o pagare in Parte_3 favore del la somma di €80.059,49, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Controparte_1 giustizia, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 o, in subordine, ai sensi di legge dal dovuto al saldo, rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto al saldo. Con vittoria del compenso giudiziale e accessori, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, Sig. (di seguito , ha proposto appello per l'integrale riforma della sentenza Parte_1 Pt_1
n. 7239/2024, pubblicata in data 19/7/2024, con la quale il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda principale proposta dal ha revocato e dichiarato Controparte_1 pagina 2 di 12 inefficaci ex art. 67, comma 2, l.f. nei confronti di parte attrice i pagamenti effettuati da CP_1
[... in bonis in favore della convenuta per l'importo di € 80.059,49 e per l'effetto ha Pt_1 condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo di € 80.059,49, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese processuali.
I FATTI OGGETTO DI CAUSA.
Il ha esposto in primo grado che, dall'esame della documentazione della Controparte_1 società in bonis, è emerso che - nel semestre anteriore al deposito in data 18.12.2020 CP_1 della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Milano - ha eseguito numerosi pagamenti in favore di società partecipata dai medesimi membri di , tra Parte_3 CP_1 loro tutti legati da stretti vincoli familiari (padre, madre e figlio).
I pagamenti di oggetto di revocatoria ex art. 67, II comma L. Fall., documentati negli estratti Pt_1 del conto corrente di presso CA Popolare di Sondrio (doc. 4), ammontano al totale di CP_1
€ 80.059,49 e recano nella causale l'indicazione di un fornitore di Pinciara;
il primo pagamento, dell'importo di € 10.000,00, è stato disposto in data 22 luglio 2020, tutti gli altri pagamenti sono stati effettuati in data 22 settembre 2020:
22/07/2020 10.000,00 UNICAL Spa
22/09/2020 21.250,00 CA Costruzioni Srl
22/09/2020 3.050,00 EURONORT Srl
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 500,00 F.LI ANELI Snc
22/09/2020 1.820,00 MA.VA.Acrobatique
22/09/2020 780,00 MA.VA. Acrobatique
22/09/2020 1.040,00 MA.VA. Arobatique
22/09/2020 10.248,00 NEW FER Srl
22/09/2020 10.101,60 NEW FER Srl
22/09/2020 2.856,00 Rugiada Service Srl
22/09/2020 960,00 Rugiada Service Srl
22/09/2020 3.495,43 SCHOK
22/09/2020 2.084,00 SM Srl
22/09/2020 8.374,46 Supersolaio Srl
22/09/2020 2.000,00 VMD IMPIANTI Totale € 80.059,49
Il ha dedotto che la compagine sociale e amministrativa delle due società- e CP_1 CP_1
è identica in quanto, al tempo dei pagamenti, i coniugi e Parte_1 Parte_1 Parte_4 erano soci di entrambe le società, lo stesso riveste anche la carica di socio Parte_1 accomandatario di era amministratore unico di ed è Pt_1 Controparte_3 CP_1 figlio dei coniugi;
tutti i componenti del nucleo familiare hanno il medesimo indirizzo di residenza, pagina 3 di 12 peraltro coincidente con la sede legale di Il ne ha dedotto che si tratta di un caso Pt_1 CP_1 eclatante d'identificazione soggettiva del destinatario del pagamento rispetto al solvens. Ha allegato, inoltre, che i pagamenti eseguiti da in favore di nel periodo sospetto sono senza CP_1 Pt_1 giustificazione causale: nella causale del pagamento “compare un curioso riferimento a un soggetto terzo che risulterebbe destinatario finale del pagamento disposto da ; non risulta una ragione Parte_5 Pt_1 giustificativa dei pagamenti disposti da “atteso che non consta che tra le due parti Parte_5 Pt_1
( vi fosse alcun rapporto di debito/credito” e, quindi, il pagamento disposto da CP_4 risulta privo di giustificazione causale “ed oggetto di eventuali passaggi di denaro Parte_6 occorse nell'imminenza del fallimento di in tutto pregiudizio dei creditori sociali”. Quanto CP_1 alla "scientia decoctionis" in capo all'accipiens, il ha dedotto la conoscenza da parte di CP_1 Pt_1
[... della situazione d'insolvenza in cui si trovava la società desunta in particolare dal CP_1 rapporto familiare esistente fra i componenti della compagine delle due società; nel corso del giudizio di primo grado il ha dedotto, inoltre, che padre e figlio hanno congiuntamente CP_1 incaricato un legale per opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_5
di e dei fideiussori e , a conferma dell'intimo rapporto fra i
[...] CP_1 CP_2 Parte_1 soggetti amministratori delle due società. In subordine il ha allegato che non consta che CP_1
i pagamenti disposti da a siano assistiti da ragione causale e, quindi, il pagamento CP_1 Pt_1 direttamente intercorrente tra e isulta gratuito;
ricorre, pertanto, anche il presupposto CP_1 Pt_1 dell'art. 64 L.Fall. per ottenere la revoca dei predetti pagamenti.
- La convenuta attuale appellante, ha replicato che: come risulta dall'oggetto sociale, la
Pt_1 società si occupa di gestire beni immobili di sua proprietà; nel corso dell'anno 2017 ha
Pt_1 perfezionato un contratto di permuta con BDM6 srl, avente ad oggetto la permuta di un complesso immobiliare di proprietà di sito in Milano, per consentire a BDM6 srl di procedere alla
Pt_1 costruzione, previa demolizione dell'esistente, di un complesso residenziale, onde potesse
Pt_1 ricevere un bene futuro consistente in un attico e due box oltre all'uso esclusivo di un lastrico solare;
nel corso dell'anno 2020 l'emergenza da Covid-19 aveva procurato rallentamenti e periodi di stallo nell'edificazione dell'immobile, oltre alla crisi del settore edilizio conseguente agli incentivi fiscali del superbonus 110% nel maggio 2020; nel frattempo in persona del proprio Controparte_1 amministratore unico Sig. , comunicava alla in persona del Sig. , CP_2 Pt_1 Parte_1 un rallentamento delle opere edili “a causa di una momentanea crisi di liquidità venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza covid”; l'Amministratore di vista la manifestazione di Controparte_1 disponibilità di chiedeva un “prestito ponte” per il periodo strettamente necessario ad
Pt_1 addivenire alla erogazione del mutuo già richiesto da a un primario istituto di credito, “al CP_1 fine di regolare le fatture di alcuni fornitori onde non provocare ritardi nell'edificazione”; “
Pt_1 che aveva interesse alla spedita ripresa dei lavori, si rendeva disponibile a finanziare a condizione di CP_1 pagina 4 di 12 poter provvedere direttamente al saldo delle fatture dei fornitori rimaste insolute e di potersi surrogare nella posizione di creditrice (ovvero nella posizione dei fornitori dalla stessa saldati) nei confronti di ; raggiunto tale CP_1 accordo, aveva saldato i fornitori di pagando la somma complessiva di € Pt_1 CP_1
80.059,49. La convenuta ha altresì dedotto che: l'accordo di con prevedeva che
Pt_1 CP_1 quest'ultima avrebbe restituito le somme anticipate da mediante bonifici ai singoli fornitori
Pt_1 non appena avesse avuto la disponibilità liquida per provvedervi;
in base all'accordo sul “prestito- ponte” ha pagato i fornitori di e quest'ultima ha poi provveduto a restituire a
Pt_1 Controparte_1 le somme anticipate, mediante i versamenti effettuati tra luglio e settembre del 2020, oggetto
Pt_1 di revocatoria fallimentare;
l'intervento di ha costituito un vantaggio per la società
Pt_1 CP_1
[...
che ha potuto beneficiare di un “prestito ponte mediante accollo a tasso zero” e, quindi, non vi
è stato alcun danno per “che di contro ha beneficiato di un servizio a titolo gratuito”, CP_1 per potersi avere un atto astrattamente revocabile “sarebbe dovuta essere a beneficiare di Pt_1 un atto a titolo gratuito”.
La convenuta ha contestato in primo grado il presupposto della "scientia decoctionis" ex art. 67, II comma L.Fall. affermando l'irrilevanza del rapporto di parentela e coniugale fra i componenti della compagine delle sue società; ha asserito che, per contro, se fosse stato a conoscenza Parte_1 dello stato di insolvenza di non avrebbe rilasciato in data 16/9/2020 una fideiussione
CP_1 personale di € 100.000,00 a garanzia delle obbligazioni di in favore di CA Popolare
CP_1 di Sondrio per il mutuo di € 555.000,00; tale CA aveva concesso a il mutuo in data 18
CP_1 settembre 2020, dopo aver istruito la pratica, esaminato i documenti e verificato le condizioni economiche della società e, quindi, la condizione di insolvenza di non era affatto nota
CP_1 né a né tanto meno al Sig. , legale rappresentante della società. La convenuta Pt_1 Parte_1 ha contestato, infine, la domanda subordinata proposta dal ex art. 64 LF, per difetto del
CP_1 presupposto del titolo gratuito dell'atto dispositivo;
al riguardo ha ribadito che i pagamenti effettuati da in favore di erano il rimborso del “prestito ponte concesso a
CP_1 Pt_1
e quindi la controprestazione dell'accordo di finanziamento perfezionato inter partes”: CP_1
i pagamenti di non erano a titolo gratuito, ma costituivano la restituzione delle somme CP_1 anticipatele da . Pt_1
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.
La domanda principale di revocatoria ex art. 67, II comma L. Fall. è stata accolta in quanto il
Tribunale ha rilevato che, come emerge dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa convenuta attraversava una crisi di liquidità e, trovandosi a dover attendere la concessione Pt_1 CP_1 del mutuo richiesto alla CA Popolare di Sondrio, non era in grado di saldare i propri fornitori senza ricorrere all'aiuto finanziario di dalla stessa prospettazione di parte convenuta emerge Pt_1 che lo stato di insolvenza si manifestava al momento del pagamento dei fornitori asseritamente pagina 5 di 12 eseguito da parte della stessa convenuta;
ulteriori elementi da cui si desume l'insolvenza di CP_1 riguardano sia la necessità della sottoscrizione di garanzia fideiussoria personale da parte di Pt_1
e per accedere al finanziamento bancario, che la tempistica
[...] Controparte_3 ravvicinata tra i pagamenti oggetto di causa, uno effettuato in data 22.07.2020 e tutti gli altri in data
22.09.2020, l'erogazione del mutuo, avvenuto in data 18.09.2020, e la declaratoria di fallimento, intervenuta in data 18.12.2020; dalla capitolazione istruttoria svolta dalla convenuta risulta dapprima una situazione di stallo dell'attività di impresa di asseritamente discendente CP_1 dalla emergenza da Covid-19 e poi una crisi di liquidità tale da impedire il pagamento dei fornitori,
“di queste circostanze, per sua stessa ammissione, è a conoscenza la convenuta, che afferma dunque di essere a conoscenza del fatto che la società poi fallita non era in grado di far fronte con regolarità al pagamento delle proprie obbligazioni. È la stessa convenuta, inoltre, ad affermare che i pagamenti effettuati dalla società poi fallita costituivano restituzione di un “prestito” consistito nel pagamento dei fornitori non avendo per provvedere al loro pagamento. Il Parte_7
Tribunale ha evidenziato che tale successione temporale sembra costituire indice di un disegno volto a determinare la fuoriuscita di risorse finanziarie in favore di una società sostanzialmente sovrapponibile alla fallita in vista della imminente (e consapevole) declaratoria di fallimento di
Infatti tutti i pagamenti a favore della convenuta, ad eccezione del primo, sono stati Controparte_1 eseguiti non appena è intervenuta l'erogazione del mutuo e a distanza di meno di tre mesi dalla declaratoria di fallimento, e tranne il primo, risultano eseguiti tutti nello stesso giorno;
la compagine sociale ed amministrativa delle due società risulta essere composta dagli stessi soggetti, peraltro legati da stretti rapporti di parentela o coniugale, tutti i componenti del nucleo familiare hanno l'indirizzo di residenza coincidente peraltro con la sede legale di in tale scenario è palesemente Pt_1 inverosimile la tesi della convenuta circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo.
Il Tribunale accolto, quindi, la domanda principale del , ritenendo provata la scientia CP_1 decoctionis.
LA FASE DELL'APPELLO. ha impugnato la sentenza di primo grado per “erronea valutazione circa la conoscenza da Pt_1 parte di dello stato di insolvenza di e per “assenza dei presupposti per Pt_1 CP_1 procedersi a revocatoria ex art. 67 comma 2 LF”; ha ribadito, rispetto alla domanda subordinata proposta da ai sensi dell'art. 64 LF, che difetta del presupposto essenziale della gratuità CP_1 dell'atto: “i pagamenti effettuati dalla società poi Fallita in favore di erano il rimborso del CP_1 Pt_1 prestito ponte concesso a e quindi la controprestazione dell'accordo di finanziamento perfezionato inter CP_1 partes”.
Il Fallimento appellato ha contestato i motivi d'impugnazione, chiedendo la conferma della sentenza e, comunque, l'accoglimento delle domande formulate in primo grado. pagina 6 di 12 Con ordinanza depositata in data 22 aprile 2025 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc dell'appellante; fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 350 bis c.p.c., dopo la discussione la causa è stata decisa nella camera di consiglio in data 17 aprile 2025.
DECISIONE DELLA CORTE
1)- impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il presupposto Pt_1 ex art. 67, II comma L. Fall., della conoscenza in capo a dello stato di insolvenza di Pt_1 CP_1
[...
i pagamenti- dell'importo complessivo di € 80.059,49- sono stati effettuati da mediante Pt_1
18 bonifici bancari sul conto corrente di presso CA Popolare di Sondrio: il primo CP_1 dell'importo di € 10.000,00 in data 22 luglio 2020, tutti gli altri bonifici in data 22 settembre 2020.
La società appellante afferma: “Il Tribunale ha errato: non era a conoscenza dello stato di insolvenza Pt_1 di allorchè la stessa si determinò a perfezionare il prestito ponte con la società poi dichiarata fallita. In CP_1 particolare non si trovava a conoscenza che la società si trovasse (mutuando le parole del Pt_1 CP_1
Tribunale di Milano (pag. 7 quinto capoverso) “..in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività ...”.
L'appellante ribadisce che nel 2020 il mondo si è venuto a trovare in un'emergenza pandemica che ha comportato una situazione di lockdown ed il blocco delle attività economiche, fra cui le attività edili e i cantieri sono andati in una situazione di stallo, con conseguente diffusa situazione di crisi di liquidità; “altrettanto notoria è la facilitazione nell'accesso al credito concesso alle attività imprenditoriali nel corso dell'anno 2020 onde porre rimedio alla situazione di crisi diffusa venutasi a creare”; “per quanto noto a non versava nel maggio/giugno 2020 nella situazione CP_1 Pt_1 delineata dal Tribunale nei seguenti termini: pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, i mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo e la presenza di perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento”; per quanto noto a si trovava unicamente a gestire una situazione
Pt_1 CP_1 transitoria di difficoltà conseguente alla pandemia da Covid-19, crisi di liquidità che avrebbe trovato soluzione nel prestito richiesto alla CA Popolare di Sondrio;
ove fosse stata consapevole dello stato di insolvenza, avrebbe omesso di impegnarsi economicamente in favore di
Pt_1 CP_1 con seguente grave pregiudizio;
il Tribunale ha errato nel valutare gli elementi di fatto esposti da individuando elementi a supporto della tesi del fallimento andando addirittura oltre a ciò che
Pt_1 la procedura concorsuale ha dedotto ed argomentato in giudizio e tralasciando di considerare il peculiarissimo momento storico in cui i fatti sono stati posti in essere da .
Pt_1
L'appellante censura, quindi, la sentenza per assenza dei presupposti per procedersi a revocatoria.
Al riguardo ribadisce che ai sensi dell'art. 67 comma 2 LF possono essere revocati gli atti dispositivi a titolo oneroso compiuti dalla fallita nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento “a condizione che il Curatore dimostri che il percipiens (nel nostro caso fosse a conoscenza dello stato di Pt_1 pagina 7 di 12 insolvenza di Come già ripetutamente rappresentato non era a conoscenza dello stato di CP_1 Pt_1 insolvenza di ; le parentele tra il Sig. , la Sig.ra ed il Sig. CP_1 Parte_1 Parte_4
non possono dar prova di alcunché dovendo, per costante giurisprudenza, la CP_2 conoscenza dello stato di insolvenza essere effettivo e non solo potenziale.
L'appellante ha dedotto che “l'amministratore unico di era (ovvero soggetto diverso CP_1 CP_2 da e che neppure CA Popolare di Sondrio che ha erogato un mutuo a nel settembre 2020 dopo Pt_1 CP_1 aver attentamente esaminato la documentazione contabile, si è avveduta dello stato di insolvenza della società, a riprova che la società stessa non era in evidente stato di insolvenza”.
Ha concluso che, pertanto, non sussiste nei fatti oggetto di causa il presupposto della scientia decoctionis ai fini della revocatoria delle disposizioni effettuate da in favore di Controparte_1 Pt_1 fino alla concorrenza della somma complessiva di € 80.059,49.
1.1- La Corte osserva che i motivi di censura della sentenza formulati dall'appellante sono infondati.
Non è contestato e, comunque, è documentato da parte del , che i pagamenti oggetto CP_1 della domanda revocatoria ex art. 67, II comma L. Fall., del complessivo importo di € 80.059,49, sono stati compiuti da in favore di nel periodo dei sei mesi anteriori alla CP_1 Pt_1 dichiarazione di fallimento;
il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza depositata in data 18 dicembre 2020: il primo pagamento a mezzo bonifico bancario di € 10.000,000
è stato disposto in data 22 luglio 2020, tutti gli altri bonifici in data 22 settembre 2020.
In relazione a questi pagamenti il curatore del ha allegato e dimostrato Parte_8 elementi concreti tali da far ritenere certo il presupposto della scientia decoctionis in capo a ai Pt_1 fini della revocatoria, come ha rilevato il Tribunale nella sentenza impugnata.
Va premesso che, secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di azione revocatoria fallimentare, “lo stato di insolvenza del debitore nel cd. "periodo sospetto" anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione "iuris et de iure" derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non
è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito” (Cass.
Ordinanza n. 11357 del 02/05/2023 (Rv. 667746 - 01); ai fini della prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare, il giudice di merito “deve soltanto verificare se, nel periodo c.d. sospetto e con riguardo al tempo degli atti revocandi, si siano manifestati all'esterno i sintomi del dissesto e come tali siano stati percepiti dall'"accipiens" (Cass. Ordinanza n. 6575/2018; Cass.
4559/2011).
pagina 8 di 12 La giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre affermato che, “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729
c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass.
Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023 (Rv. 667909 - 01).
Nel caso in esame, sulla base delle seguenti documentate circostanze, complessivamente valutate, risulta provato che, alla data dei pagamenti di oggetto di revocatoria, era ben CP_1 Pt_1 consapevole dello stato di decozione che ha portato al fallimento: CP_1
- la compagine sociale ed amministrativa del solvens e dell'accipiens al tempo dei pagamenti coincidono, in quanto i coniugi e sono soci sia di sia di Parte_1 Parte_4 Pt_1
riveste anche la carica di socio accomandatario di CP_1 Parte_1 Pt_1 [...] figlio dei predetti coniugi- è amministratore unico di tutti i Controparte_3 CP_1 componenti del nucleo familiare hanno il medesimo indirizzo di residenza, coincidente peraltro con la sede legale di Pt_1
- dalle stesse allegazioni di espresse nella comparsa di costituzione in primo grado e nei Pt_1 capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, risulta che con i pagamenti oggetto di revocatoria ha restituito a le somme versate da ai creditori di CP_1 Pt_1 Pt_1
per saldare debiti già scaduti;
quei creditori sono indicati quali beneficiari dei bonifici CP_1 bancari disposti da nel periodo dal 3 aprile 2020 al 3 luglio 2020 (cfr. doc. 8 e 9 appellante) Pt_1
e nelle causali dei pagamenti eseguiti da in favore di oggetto di revocatoria (doc. 4 CP_1 Pt_1 appellato);
- secondo le allegazioni di espresse nella comparsa di costituzione in primo grado (pag. 5- Pt_1
7) e nei capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, si era Pt_1 determinata a pagare i creditori di in quanto in persona dell'amministratore CP_1 CP_1 unico vale a dire il figlio di aveva comunicato a in persona CP_2 Parte_1 Pt_1 dello stesso , “un rallentamento delle opere edili” nel cantiere ove erano in corso i Parte_1 lavori per l'edificazione di un immobile in Via Braccio da Montone 6 in Milano;
tale immobile da costruire era oggetto del contratto di permuta stipulato nell'ottobre del 2017 da con BDM6 Pt_1 srl, società che nella qualità di committente avrebbe affidato i lavori a , bloccati a causa a CP_1 causa della crisi di liquidità di : anche in BDM6 srl hanno una partecipazione CP_1 Parte_4
e (doc. 10 );
[...] Parte_1 CP_1 pagina 9 di 12 - secondo le allegazioni della stessa espresse nella comparsa di costituzione in primo grado Pt_1
(pag. 5-7) e nei capitoli di prova formulati nella seconda memoria ex art. 171 ter cpc, l'emergenza da Covid-19 aveva procurato rallentamenti e veri e propri periodi di stallo (lock down) nella edificazione dell'immobile e all'emergenza Covid era seguita la crisi del settore dell'edilizio conseguente agli incentivi fiscali del superbonus 110%, che aveva causato ulteriori disagi e ritardi;
, in qualità di socio accomandatario di e il figlio , in qualità di Parte_1 Pt_1 CP_2 amministratore Unico di si erano accordati- in base a quello che negli atti di causa viene CP_1 definito “prestito ponte” (doc. 8 appellante)- nel senso che avrebbe pagato alcuni fornitori Pt_1 di “con diritto di surroga per un importo massimo di 100.000,00 euro per facilitare CP_1
l'andamento dei lavori del cantiere di Via Braccio da Montone 6 ed evitare il fermo del cantiere”; in occasione di tale accordo, l'amministratore di aveva rappresentato a di aver CP_1 Pt_1 richiesto un mutuo ad un primario istituto di credito e di essere in attesa della definizione della pratica;
- in particolare, nei capitoli di prova della memoria istruttoria ex art. 171 ter cpc, ha dedotto Pt_1 le seguenti circostanze, dalle quali si desume che ra ben consapevole dell'incapacità di Pt_1 CP_1
[... di far fronte al pagamento di numerosi debiti scaduti, a causa della mancanza di liquidità:
“6- Vero che la società in persona del proprio amministratore unico Sig. comunicava CP_1 CP_2 alla in persona del Sig. un rallentamento delle opere edili a causa di una momentanea crisi Pt_1 Parte_1 di liquidità venutasi a creare in conseguenza dell'emergenza covid;
7- Vero che l'Amministratore di CP_1 rappresentava a di aver richiesto un mutuo ad un primario istituto di credito e di essere in attesa della Pt_1 finalizzazione della pratica;
8- Vero che proponeva a un prestito ponte per il tempo necessario ad Pt_1 CP_1 ottenere liquidità a tasso zero con impegno di a restituire le somme a non appena avesse avuto CP_1 Pt_1 liquidità e comunque entro 90 giorni e nel tetto massimo di € 100.000,00; 9- Vero che l'Amministratore di
, alla luce della manifestazione di chiedeva a quest'ultima la disponibilità a concederle un “prestito CP_1 Pt_1 ponte” a tasso zero per il periodo necessario ad addivenire alla erogazione del mutuo già richiesto al fine di regolare le fatture di alcuni fornitori onde non provocare ritardi nell'edificazione; 10- Vero che e si Pt_1 CP_1 accordavano così come previsto al paragrafo che precede e provvedeva ad anticipare il pagamento delle fatture Pt_1 di alcuni fornitori e rimborsava a il detto importo non appena avuta la relativa liquidità; 11- CP_1 Pt_1
Vero che che aveva interesse alla spedita ripresa dei lavori, si rendeva disponibile a finanziare Pt_1 CP_1
a condizione di poter provvedere direttamente al saldo delle fatture dei fornitori rimaste insolute e di potersi surrogare nella posizione di creditrice (ovvero nella posizione dei fornitori dalla stessa saldati) nei confronti di per CP_1 il periodo compreso tra prestito e rimborso, il tutto così come risulta dal documento che si produce doc. 8 – accordo”.
Risulta, poi, che CA Popolare di Sondrio in data 18 settembre 2020 ha concesso a il CP_1 mutuo di € 555.000,00 e dopo il primo pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Pt_1
pagina 10 di 12 € 10.000,00 in data 22 luglio 2020, a distanza di 4 giorni dal mutuo bancario ha effettuato in favore di gli ulteriori i pagamenti di complessivi € 70.059,59, oggetto di revocatoria. Pt_1
Ulteriore circostanza sintomatica della conoscenza da parte di dello stato di insolvenza di Pt_1
alla data dei pagamenti, evidenziata dal Fallimento e considerata dal Tribunale, è il rilascio CP_1 di fideiussioni personali a favore di da parte degli amministratori di entrambe le società Controparte_1 in data 16.09.2020 per la concessione del predetto mutuo.
Al riguardo non vale l'obiezione dell'appellante secondo cui, se neppure CA Popolare di Sondrio dopo aver attentamente esaminato la documentazione contabile si era avveduta dello stato di insolvenza di , tale stato di decozione non poteva essere evidente neppure per lla data CP_1 Pt_1 dei pagamenti oggetto di revocatoria;
l'appellante aggiunge la domanda retorica: “perché mai Pt_1
[... avrebbe dovuto depauperare il proprio patrimonio ove fosse stata consapevole che si fosse trovata in uno CP_1 stabile e perdurante stato di insolvenza?”.
La Corte osserva in replica che, per concedere il finanziamento a la CA ha preteso CP_1 non solo la fideiussione del suo amministratore, ma anche quella dell'accomandatario di Pt_1 solo a fronte di tali garanzie personali ha ottenuto il mutuo bancario, richiesto nel CP_1 tentativo di superare quella mancanza di liquidità per la quale- secondo le allegazioni della stessa appellante- aveva ottenuto da il c.d. “prestito ponte” per saldare debiti scaduti verso i Pt_1 fornitori.
La Corte osserva, poi, che sono irrilevanti gli asseriti motivi della mancanza di liquidità in capo a allegati dall'appellante in relazione alla crisi del settore edilizio conseguente al lockdown CP_1 nel periodo della pandemia e agli incentivi fiscali del “superbonus 110%”, considerato che anche ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza- consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni- è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa (Cass. Ordinanza n. 22444/2021; Cass. Sez.
Unite n. 115/2001).
In conclusione, per tutto quanto evidenziato, la Corte deve ribadire che ha ricevuto da Pt_1
i pagamenti dell'importo complessivo di € 80.059,49, dopo essersi surrogata a creditori CP_1 di , tacitati dalla stessa n base ad un accordo con , con la piena consapevolezza CP_1 Pt_1 CP_1 dell'impossibilità per di adempiere con normali pagamenti i debiti verso fornitori- anche CP_1 di modesto importo (€ 500,00, € 960,00, € 1.040,00)- a causa del venir meno delle condizioni di liquidità necessarie all'attività d'impresa.
Ne consegue il rigetto integrale dei motivi d'appello proposti da dovendosi confermare la Pt_1 sentenza con la quale il Tribunale ha ritenuto provato il presupposto della "scientia decoctionis" ex art. 67, II comma L.Fall. pagina 11 di 12 2)- Per il principio della soccombenza l'appellante dev'essere condannata a pagare le spese processuali, liquidate nel dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria (compresa la fase del rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c), secondo il parametro minimo della fase decisionale trattata col rito della discussione ex art. 350 bis cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da
[...] così provvede: Parte_1
I- Rigetta integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 7239/2024, pubblicata in data 19/7/2024 e per l'effetto conferma la sentenza;
II- Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese processuali che Controparte_1 liquida in € 11.765,50 per compenso, oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA e
IVA se dovuta;
III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 15 ottobre 2025.
Presidente Rel. Est.
MA NT
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