Sentenza breve 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 24/04/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03363/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Centro Revisioni Lombardi S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Casertano, Gianni Emilio Iacobelli, Ada Melissa Iacobelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LI RD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ge.Se.Sa. Gestione Servizi Sannio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile, Silvia Felicetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a - del verbale di gara datato 16.01.2025, non comunicato, con il quale la GE.SE.SA. S.p.A., una volta eseguito il collegamento al sito “sorteggio online - generatore casuale (www.randraw.it)”, ha proceduto all’estrazione dell’operatore economico, dando atto che il concorrente estratto è la società LI RD S.r.l., nonché trasmettendo gli atti selettivi al RUP per la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata indetta per l’affidamento del "Servizio di manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche, il servizio di riparazione e sostituzione di pneumatici, nonché il servizio di revisione periodica di tutti gli autocarri ed autoveicoli in gestione di Gesesa S.p.A”;
b - ove adottato, del provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione in favore della contro interessata;
c - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, tra cui, segnatamente:
c.1 - il disciplinare di gara datato 25.11.2024, nella parte in cui dispone che “in caso di offerte aggiudicatarie uguali si procede alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio”, non prevedendone peraltro espressamente le relative modalità (cfr. art. 8 del medesimo);
c.2 - il provvedimento di affidamento del RUP del 13.01.2025 (prot. n. 1943/2025 del 13.01.2025), se ritenuto lesivo, nella parte in cui ha disposto (genericamente) di procedere al sorteggio in via telematica tramite applicativo “Sorteggio on – line” tra le due offerte che avevano indicato un ribasso del 45%;
c.3 - ove occorrer possa: il disciplinare di gara, nella parte in cui (cfr. art. 8) esso ha previsto che, in caso di offerte aggiudicatarie uguali, si proceda alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio, senza il preventivo esperimento migliorativo di cui all'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827;
c.4 - qualsiasi atto e/o documento relativo alla presente procedura concorsuale, ivi compreso il regolamento contrattuale di Gesesa per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nella parte in cui si pongano in antitesi alle pretese azionate dall’odierna ricorrente nel presente gravame;
B. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Revisioni Lombardi Sas il 3/04/2025:
d - della nota del 20.01.2025 prot. 2657/25, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso all’Amm.re Delegato della Gesesa la determina per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui è causa all’operatore economico LI RD s.r.l.;
d.1 - della determina del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento del 20.01.2025, entrambe richiamate nel provvedimento dell’amm.re delegato di Gesesa prot. n. 4774 del 5.2.2025, già impugnato con il ricorso introduttivo;
nonché per l’accertamento e la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a., del diritto dell’odierno ricorrente a conseguire la declaratoria dell’inefficacia del contratto illegittimamente stipulato con un altro concorrente nelle more della trattazione del gravame, ai sensi dell’art. 121 c.p.a.; in subordine, in virtù dell’art. 122 c.p.a., del diritto a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarandosi, sin da ora, la disponibilità al relativo subingresso; in ogni caso, solo in via subordinata e salvo gravame,
per la condanna
al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 124, c. 1, c.p.a., nonché al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ge.Se.Sa. Gestione Servizi Sannio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con il ricorso introduttivo, notificato il 17 febbraio 2025, la Società ricorrente ha impugnato gli atti endoprocedimentali della procedura negoziata ad evidenza pubblica e non, specificatamente, il provvedimento conclusivo di aggiudicazione (“ove adottato”), sebbene quest’ultimo (prot. n. 4774 del 5.02.2025), fosse stato già pubblicato, in data 6 febbraio, sull’apposita piattaforma di e-procurement e di tale pubblicazione fosse stata data comunicazione, tramite il medesimo applicativo ed in pari data, alla stessa società con email certificata (cfr. deposito in atti); con i motivi aggiunti, notificati il 3.04.2025, la medesima parte ha poi impugnato ulteriori atti endoprocedimentali (gli atti del Responsabile del procedimento recanti la proposta di aggiudicazione), contestualmente deducendo, per il provvedimento di aggiudicazione, apposite censure sul presupposto che la relativa impugnativa dovesse comunque ricondursi al ricorso introduttivo che, nella specie, in epigrafe, menzionava anche l’eventuale “provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione in favore della contro interessata”, “ove adottato”;
Valutato che, secondo pacifico e consolidato principio giurisprudenziale, “nelle gare pubbliche, l'atto di aggiudicazione definitiva presenta una sua autonomia decisoria che lo rende l'unico atto della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva”, mentre “non può proporsi impugnazione avverso atti endoprocedimentali in sé non pregiudizievoli” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11.04.2024, n.7013; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 30.01.2024, n.316) e che, in ragione del carattere di inoppugnabilità del provvedimento finale, attributivo della utilitas all’aggiudicatario, il concorrente che abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione, pena l’inammissibilità o improcedibilità del gravame ( ex plurimis , Cons. di St., sez. V, 15.07.2020 n. 4572);
Considerato, nella specie, che l’onere di specifica impugnazione del provvedimento di aggiudicazione – unico provvedimento lesivo della serie procedimentale - non viene assolto inserendo nell’epigrafe del ricorso la generica formula di stile che estende l’impugnativa all’eventuale provvedimento di aggiudicazione “ove adottato”: in ossequio all'art. 40 c.p.a., i provvedimenti impugnati devono invece essere puntualmente indicati nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ed invero, solo l’inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente, infatti, alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa (cfr. Cons. di St., sez. II 11/02/2025, n.1099);
Valutato che la Società ricorrente ha presentato un ricorso in cui ha esplicitamente affermato di non avere conoscenza dell’eventuale conclusione della procedura, tanto da presentare una specifica “istanza istruttoria”, così articolata: “La ricorrente non ha contezza delle ulteriori fasi della presente procedura concorsuale. Pertanto, chiede espressamente che la stazione appaltante, nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti relativi all’espletamento della stessa, e fa espressa riserva di produrre motivi aggiuntivi”;
Considerato pertanto che, come eccepito dall’Amministrazione resistente, non è plausibile ritenere che il ricorso introduttivo sia da interpretarsi nel senso di avere a specifico oggetto anche l’aggiudicazione, già intervenuta e comunicata, per il solo fatto di essere indicata in epigrafe secondo la comune formula di stile “ove adottata”, della cui esistenza il ricorrente affermava, però, di non avere contezza, tanto da richiederne l’acquisizione in via istruttoria, con espressa riserva di impugnazione con motivi aggiunti;
Stimato che, in definitiva, non risulta sufficiente la mera generica menzione, tra gli atti consequenziali ai quali sarebbe estesa l’impugnazione, l’indicazione anche, “ove adottato, del provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione in favore della contro interessata”, mancando nella specie l’articolazione di motivi di ricorso specifici e puntuali, diretti all’annullamento del provvedimento finale e, prioritariamente, formulati entro il termine decadenziale;
Ritenuto, quindi, che la formula utilizzata non possa ritenersi idonea ad assolvere all’onere di specifica impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, maggiormente nel caso in cui l’adozione di quest’ultimo sia anteriore alla notifica del ricorso, non essendo ammessa, nel processo amministrativo, alcuna impugnazione generica e dubitativa dei provvedimenti adottati, ostandovi il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40 c.p.a.;
Valutato che, pertanto, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, debba essere dichiarato inammissibile per essere l’impugnativa proposta avverso atti endoprocedimentali e solo tardivamente estesa al provvedimento di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica, unico effettivamente e definitivamente lesivo;
Valutato che, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso, le spese di giudizio vadano poste a carico di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Ge.Se.Sa. Gestione Servizi Sannio S.p.A., delle spese di giudizio che liquida in € 2000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A.. Nulla spese per la controinteressata, non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO