Articolo 3 della Legge 3 agosto 1985, n. 411
Articolo 2Articolo 4
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29 agosto 1985
Art. 3. 1. La societa' "Dante Alighieri" presenta al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni nei quali riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attivita' svolta nell'anno finanziario immediatamente precedente.
2. Il Ministero degli affari esteri provvede a trasmettere, entro trenta giorni, tale documento al Parlamento.
Entrata in vigore il 29 agosto 1985