TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/08/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1662/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 26.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in RA LI (SV) – Piazza San Nicolò 3 presso lo studio dell'avv. Monica Ponti, del Foro di Savona che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.ta in RA LI (SV) – Piazza San Nicolò 3 presso lo studio dell'avv. Monica Ponti, del Foro di Savona che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti così concludeva:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Taggia in data 23/07/2022, celebrato tra i Signori Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]de Gran Canaria
[...] (Spagna) C.F e , nata a [...] il [...] e C.F._1 CP_1 residente a [...]de Gran Canaria (Spagna) – C.F. e trascritto C.F._2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taggia (IM) dell'anno 2022, Parte II, Serie C, n. 43, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune, a mezzo di rituale
1 N. 1662/2024 R.G.V.G.
comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza di entrambi i coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 898/1970; 2. dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
3. i coniugi sono entrambi occupati lavorativamente e si dichiarano economicamente autosufficienti e null'altro hanno o avranno in futuro a pretendere reciprocamente;
4. i coniugi hanno risolto prima della separazione ogni rapporto patrimoniale e quindi nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra.
5. i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio;
6. le spese legali sono integralmente compensate tra i coniugi”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 14.12.2024 e - premettendo di essersi Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio civile in Taggia (IM) il 23.7.2022 e che nel corso dell'unione non sono nati figli;
che con accordo di negoziazione assistita in data 15.5.2024 gli stessi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi riportate;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza – chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 26.6.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nel ricorso introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E', inoltre, trascorso oltre il semestre dalla data dell'accordo di negoziazione assistita con la quale le parti si sono separate consensualmente.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
2 N. 1662/2024 R.G.V.G.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Taggia (IM) il 23.7.2022 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2022, al n. 43, parte II, serie C;
2) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere entrambe occupate lavorativamente, di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
3) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver risolto prima della separazione ogni rapporto patrimoniale e di non avere, quindi, nulla hanno a pretendere l'una dall'altra;
4) con reciproca autorizzazione tra le parti al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio;
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 18.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Paolo LUPPI …..….……… Giudice dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1662 del registro generale per gli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 26.6.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in RA LI (SV) – Piazza San Nicolò 3 presso lo studio dell'avv. Monica Ponti, del Foro di Savona che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
CP_1 elett.te dom.ta in RA LI (SV) – Piazza San Nicolò 3 presso lo studio dell'avv. Monica Ponti, del Foro di Savona che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti così concludeva:
per le parti congiuntamente ricorrenti: “1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di Taggia in data 23/07/2022, celebrato tra i Signori Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...]de Gran Canaria
[...] (Spagna) C.F e , nata a [...] il [...] e C.F._1 CP_1 residente a [...]de Gran Canaria (Spagna) – C.F. e trascritto C.F._2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taggia (IM) dell'anno 2022, Parte II, Serie C, n. 43, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune, a mezzo di rituale
1 N. 1662/2024 R.G.V.G.
comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza di entrambi i coniugi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 L. 898/1970; 2. dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
3. i coniugi sono entrambi occupati lavorativamente e si dichiarano economicamente autosufficienti e null'altro hanno o avranno in futuro a pretendere reciprocamente;
4. i coniugi hanno risolto prima della separazione ogni rapporto patrimoniale e quindi nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra.
5. i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio;
6. le spese legali sono integralmente compensate tra i coniugi”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso...”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 14.12.2024 e - premettendo di essersi Parte_1 CP_1 uniti in matrimonio civile in Taggia (IM) il 23.7.2022 e che nel corso dell'unione non sono nati figli;
che con accordo di negoziazione assistita in data 15.5.2024 gli stessi si sono separati consensualmente alle condizioni ivi riportate;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza – chiedevano congiuntamente al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ante causam congiuntamente concordate.
Il Tribunale, preso atto del ricorso ex art. 3 e ss. L.898/70 congiuntamente presentato dalle parti e della richiesta dalle stesse avanzata di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di “note scritte” ex art. 473-bis.51, c.2 c.p.c., fissava per tali incombenti il termine perentorio del 26.6.2025.
Depositate dalle parti le “note scritte” entro il termine di cui sopra e preso atto di come le parti, nel ricorso introduttivo, avessero esplicitamente dichiarato di non volersi riconciliare, il Tribunale – ritenuto non necessario chiedere chiarimenti ed acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero - rimetteva la causa in decisione.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile congiuntamente avanzata dalle parti, in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nel ricorso introduttivo e resa esplicita dalla dichiarata volontà di non volersi riconciliare. E', inoltre, trascorso oltre il semestre dalla data dell'accordo di negoziazione assistita con la quale le parti si sono separate consensualmente.
Ciò premesso in punto status, le parti nel ricorso congiuntamente presentato hanno dato atto di aver definitivamente risolto, ante causam, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio.
Nulla per le spese trattandosi di ricorso congiuntamente presentato.
P.Q.M.
2 N. 1662/2024 R.G.V.G.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Taggia (IM) il 23.7.2022 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2022, al n. 43, parte II, serie C;
2) dandosi atto di come le parti dichiarino di essere entrambe occupate lavorativamente, di essere economicamente autosufficienti e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente;
3) dandosi atto di come le parti dichiarino di aver risolto prima della separazione ogni rapporto patrimoniale e di non avere, quindi, nulla hanno a pretendere l'una dall'altra;
4) con reciproca autorizzazione tra le parti al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti equipollenti validi per l'espatrio;
5) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 18.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
3