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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2561/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quater - 281 quinquies I co. c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
C.F. residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'avv. Gabriella Lucchetti Cigarini e dall'avv. Lorenzo
RA entrambi del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Seregno (MB), Via
Lazzaretto n. 56 (PEC: – Email_1
Email_2
-attrice-
CONTRO
C.F. residente in [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Michele Spagnuolo del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
BA (CO), via G. Leopardi n. 7/D (PEC: Email_3
-convenuto-
E CONTRO
C.F. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Verona, Via Cosimo Del Controparte_2 P.IVA_1
Fante n. 21, rappresenta e difesa dall'Avv. Michele Colombo del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Monza, Piazza del Carrobiolo n. 5 (PEC: ; Email_4
-terza chiamata-
Oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2052 c.c. – 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 7 luglio 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto la responsabilità esclusiva ex art. 2052 c.c., del sig.
, alla data del 16.08.2021, nell'allora sua qualità di proprietario del cane lupo identificato come CP_3
“BA” n. microchip 3802601120114494, della produzione e conseguenze del sinistro avvenuto in Lurate
Caccivio a danno della sig.ra , con rigetto di tutte le domande ed eccezioni che verranno Parte_1 avanzate dalla parte convenuta e dal terzo chiamato in manleva.
Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite CP_3 dall'attrice sig.ra per complessivi euro 47.542,10 comprensivi del danno patrimoniale e Parte_1 delle spese mediche sostenute e documentate, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata.
IN VIA SUBORDINATA
Ritenere in ogni caso responsabile ex art. 2043 c.c. il sig. , per tutto quanto già esposto e per CP_3 quanto emergerà in sede istruttoria, e/o se ravvisasse un concorso colposo dell'attrice, ritenere responsabile il convenuto considerando anche la condotta processuale reticente ed appositamente equivoca, a risarcire tutti i danni che verranno accertati e/o non contestati, oltre alle spese mediche, alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, nella misura di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sulle seguenti circostanze: CP_3
[…]
Si chiede ammettersi la consulenza tecnica d'ufficio medio legale atta a verificare il nesso causale dell'evento con le lesioni riportate dall'attrice e la loro entità e valutazione dei danni patrimoniali e non nelle sue componenti biologiche e di sofferenza soggettiva e morale.
Si richiamano tutti i documenti prodotti con atto di citazione, con la prima memoria autorizzata e con la seconda memoria dal n. 1 al n. 19. Si chiede altresì, pur non avendo il convenuto contestato l'allegato n. 19 e qualora il Signor Giudice lo ritenesse rilevante, di autorizzare, per la messaggistica riportata in tale documentazione, la produzione dei file-audio come reso possibile dal 30.09.2024 a seguito delle specifiche tecniche del Ministero pubblicate sul Portale dei servizi telematici il 07.08.2024. Con vittoria delle spese processuali e del compenso professionale. In ogni caso, condannare il solo convenuto al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale per la chiamata in causa della terza chiamata”.
per parte convenuta CP_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda formulata da parte attrice siccome infondata in fatto e in diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, ridurre il quantum a quanto provato a seguito di rigorosa istruttoria e con riduzione ex art. 1227, co. 1 cod. civ. e solo laddove il Tribunale non ritenesse di escludere il risarcimento ex art. 1227, co. 2 cod. civ.
2 IN OGNI CASO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne il Sig. e, conseguentemente, Controparte_2 CP_3 condannare al pagamento in favore del sig. i una somma pari a quella Controparte_2 CP_3 che lo stesso sarà tenuto a pagare alla Sig.ra all'uopo rigettando la domanda svolta in via gradata Pt_1 da nella propria comparsa di risposta. Controparte_2
IN PUNTO SPESE: con vittoria delle spese oltre Generali, IVA e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
[…]
Si chiede ammettere prova per interrogatorio formale di parte attrice sui capitoli da n. 1) a n. 7) nonché sui seguenti capitoli:
[…]
per parte terza chiamata Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale assenza di civile responsabilità in capo all'assicurato\contraente sig. ex art. 2052 e\o 2043 c.c., e, per l'effetto, dichiarare assorbita o CP_1 comunque respingere, la domanda di garanzia e manleva dallo stesso cautelativamente proposta nei confronti di Controparte_2
IN VIA GRADATA: Per la denegatissima e non creduta ipotesi di accertamento, anche solo parziale e\o residuale, della civile responsabilità in capo al contraente sig. rigettare la domanda di manleva CP_1 dallo stesso a formulata per carenza del requisito di terzietà in capo al soggetto affidatario dell'animale (articoli 78 lettera “N” e 79 lettera “A” delle condizioni di polizza).
IN OGNI CASO:Con integrale rimborso delle spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c. secondo parametri medi ex DM 55/2014 e successive modifiche con rimborso forfettario, iva e cpa nella misura di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 18.7.2023 conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. –in via subordinata ex CP_1 art.2043 c.c.- del convenuto per l'evento lesivo occorsole in data 16.08.2021 e, conseguentemente, la condanna del al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 47.542,10, il tutto oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria.
Deduceva, infatti, l'attrice che, mentre stava portando a passeggio il cane di proprietà del l'animale, CP_3 vedendo un gatto nelle vicinanze, si divincolava bruscamente e la faceva rovinare a terra determinandole plurime fratture scomposte dell'arto superiore sinistro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il quale, contestando la ricostruzione storica così come CP_1 operata dall'attrice e la quantificazione del danno svolta, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, il rigetto delle domande attoree per totale assenza di prova nell'accadimento del fatto nonché per l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'evento.
Evidenziava il convenuto che, ferma la qualificazione corretta della fattispecie concreta come rientrante in quella astratta di cui all'art. 2052 c.c., specifica, e non dunque nella diversa, generale, di cui all'art. 2043 cc,
3 doveva comunque escludersi la sussumibilità in tale disposizione per carenza di un presupposto, ovvero la qualità di terzo della danneggiata, che nel caso di specie era la custode affidataria dell'animale.
Con decreto del 30.10.2023 assunto in sede di controlli ex art. 171 bis cpc propedeutici alla prima udienza il
G.I. autorizzava la chiamata in causa di la quale si costituiva tempestivamente in Controparte_2 giudizio associandosi in toto alle difese del convenuto, anche nella difesa relativa all'impossibilità di azionare la garanzia invocata in manleva atteso che al momento dell'evento, non potesse considerarsi “soggetto Pt_1 terzo” ai fini della copertura assicurativa, quanto piuttosto esercente il potere di custodia sull'animale.
Il G.I., con ordinanza istruttoria del 1.4.2024 accoglieva l'istanza formulata dal convenuto e dalla terza chiamata nelle proprie memorie istruttorie relativamente alle richieste ex art. 210 c.p.c. e pertanto ordinava al terzo
–compagnia assicurativa dell'attrice- l'esibizione di ogni documento relativo a Controparte_4 polizze assicurative per gli eventi di danno intestate all'attrice, o comunque in suo favore, ed operative alla data del 16.08.2021.
In ottemperanza al predetto ordine, provvedeva al deposito in data 03.06.2024 di polizza CP_4 assicurativa n. 109280788 intesta al marito di specificando che l'attrice, in quanto membro della Pt_1 famiglia del contraente, alla data del 16.08.2021 era garantita da tale polizza anche per gli eventi di danno causati da animali. Precisava, inoltre, la Compagnia che mai nessuna denuncia di sinistro era pervenuta dalla o dal marito per i fatti di causa. Pt_1
Alla successiva udienza cartolare del 20.06.2024 il G.I., previo deposito degli scritti difensivi ex art. 171 ter c.p.c. delle parti costitute, rigettava le istanze di ammissione prova orale (interrogatorio formale di controparte e prova testi per parte attrice, e per parte convenuta, interrogatorio formale di parte attrice per parte terza chiamata, ctu medico legale richiesta da parte attrice) e fissava l'udienza del 07.07.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.(per come riformulato con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque a ritroso); in tale data, preso atto dell'avvenuto deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di tutte e tre le parti costituite, la causa veniva pertanto trattenuta in decisone.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale nel circondario del
Tribunale di Como;
medesime valutazioni debbono farsi in relazione alle condizioni dell'azione ed ai presupposti processuali.
Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, con costituzione tempestiva di parte convenuta e della terza chiamata, cui è stato tempestivamente notificato l'atto introduttivo.
Soddisfatta anche la condizione di procedibilità della domanda prodromica al presente giudizio, tenuto conto dell'esperito tentativo (doc.6), seppur infruttuoso (docc.7,8) di negoziazione assistita operato dell'attrice.
III. La domanda dell'attrice non è meritevole di accoglimento.
Seppur infatti risulti pacifico che in data 16.8.2021 l'attrice avesse portato il cane BA a passeggio, così come le lesioni dalla medesima subite, tuttavia, nessuna prova è stata offerta nel corso dell'odierno giudizio per determinare tanto il fatto storico che avrebbe originato una ipotetica responsabilità del convenuto (ovvero, la caduta dell'attrice determinata da una brusca reazione del cane tenuto al guinzaglio) quanto il nesso causale tra tale fatto e le conseguenze lesive subite dalla Pt_1
4 Tutto quanto dedotto dall'attrice sul punto non ha trovato riscontro probatorio, con la conseguenza che, sebbene siano evidenti le lesioni patite da all'arto superiore sinistro, rimangono del tutto sprovviste di Pt_1 prova le cause che hanno determinato tali lesioni: parte attrice non ha infatti portato prove documentali a suffragio, né la prova orale richiesta –non ammessa- avrebbe potuto essere a ciò funzionale, nessuno dei sedici capitoli di prova profferti avendo ad oggetto la dinamica del sinistro (il capitolo 8, infatti, da rivolgersi al marito recita “8)Vero che la mattina del 16.08.2021 verso le h.
5.50 sua moglie Controparte_5 Parte_1 Per_ usciva con il cane per portarlo ai giardini su incarico del sig. ”, mentre il successivo si CP_3 riferisce già all'accompagnamento in Ospedale a sinistro verificatosi).
Difetta, pertanto, nel caso di specie la prova necessaria a fondamento della domanda, il cui onere grava sul danneggiato, a cominciare proprio dal fatto storico.
L'attrice non ha soddisfatto conseguentemente, neppure quella afferente al nesso causale, che le avrebbe imposto di dimostrare come la già provata caduta avesse determinato in modo univoco e diretto le conseguenze lesive subite.
Per tali ragioni, dunque, nessun risarcimento può essere riconosciuto all'attrice in virtù della mancata prova fornita nel procedimento de quo.
IV. Richiamato quanto precede quale indefettibile presupposto logico per il rigetto della domanda, in ogni caso, anche ove per ipotesi si ritenesse, ciò che non è, astrattamente provato il fatto storico e il nesso causale, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento per almeno un altro duplice ordine di motivi.
Dal complessivo ventaglio probatorio offerto, costituito dalle deduzioni della stessa attrice, da quelle di controparte non contestate e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero (vds verbale di prima udienza del 27.3.24) emerge che l'attrice non deteneva il cane BA contro la sua volontà né per ragioni d'ordine professionale (e vds Cass. civ. n. 10189/2010), e disponeva dell'animale in modo autonomo (tant'è che era in possesso delle chiavi del giardino di proprietà del convenuto) ed in maniera tale da potersi escludere, al momento del verificarsi dell'evento, ogni ingerenza di nel governo dell'animale (e vds Cass. civ. n. CP_3
4742/2021): il sinistro è avvenuto infatti fuori dalla proprietà di sulla pubblica via, ed in un momento CP_3 nel quale il proprietario convenuto si trovava in altra regione, ad oltre mille km di distanza (come affermato in comparsa di costituzione) o comunque “impossibilitato”, come rappresentato dalla stessa dichiarante al Pt_1 doc.15, e dunque in ogni caso all'infuori della sua sfera di controllo.
Il comportamento tenuto da e dalla sua famiglia, sia prima del sinistro che successivamente, Pt_1 allorquando la figlia ne diventa proprietaria il 15.2.22 (come dedotto dalla stessa attrice in citazione), ovvero tre giorni prima del trasferimento di residenza da via Galliano a Via Carovelli, sempre in Lurate Caccivio ma ove disponeva di giardino pertinenziale (trasferimento avvenuto formalmente il 18.2.22, come da certificato storico di residenza sub doc.3 risulta dimostrativo, nella sua interezza, della circostanza che agisse quale CP_3 proprietaria o custode: sia prima che dopo il fatto, si è comportata pertanto uti domina. Pt_1
La parificazione alla stregua di proprietario, dunque, fa ricadere l'attrice non nella qualità di terza danneggiata, vittima della condotta di cui all'art. 2052 c.c., quanto, invece, di proprietario dell'animale “o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”, privando automaticamente a far valere la propria domanda. Pt_1
Anche nell'ipotesi non si intenda parificare la figura dell'attrice a quella del proprietario, nondimeno ineludibile
è il ruolo da lei svolto quale custode dell'animale, dunque escludente la qualità di terzo danneggiato poiché integrante quella di soggetto responsabile: si richiami sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui (Cass. sezz. 3, n. 16023 del 07/07/2010) “la responsabilità per il danno causato dall'animale,
5 prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario” e ancora (Cass. n. 2414 del 04/02/2014) “la responsabilità di chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell'uso, sia dalla presenza dell'utilizzatore al momento in cui l'animale arreca il danno”.
Sul punto pertanto non risulta distonica –rispetto all'inquadramento ordinamentale- la previsione di cui all'art.78 lett.N della polizza laddove include la responsabilità, parificandola a quella del proprietario, “dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia”.
Differentemente opinando, d'altronde, ove non si ritenesse di aderire alla tesi suesposta, differenziando quindi le figure del proprietario e dell'utilizzatore/custode, deve comunque richiamarsi l'orientamento (vds Cass. n.
12025 del 12/09/2000) per cui “in tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso
l'animale stesso, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto, o di fatto traeva”; in altri termini, ove per assurdo si escludesse in capo all'attrice la qualifica di responsabile della condotta dell'animale in ragione del rapporto giuridico (proprietà) o di fatto (utilizzo contingente), non potrebbe comunque la domanda trovare accoglimento poiché il rapporto -anche solo ipotizzandolo- di mero fatto dell'animale con la danneggiata escluderebbe la responsabilità del convenuto proprietario (e di conseguenza della compagnia assicurativa chiamata in manleva), in presenza della “realizzazione di un interesse autonomo”, circostanza emersa inequivocabilmente nel caso di specie, atteso che –a prescindere dal comportamento non encomiabile di nel badare all'animale, come dallo stesso riconosciuto- la cura che e la sua figlia CP_3 Pt_1 CP_6 dedicavano all'animale trascendeva il rapporto di cortesia caratterizzandosi per un qualcosa di diverso e di Per_ altro che è sfociato poi, anche formalmente, nell'adozione di (doc.3 . Pt_1
V. Anche l'invocata responsabilità in capo al convenuto ex art. 2043 c.c. non può trovare accoglimento:
(I) anzitutto, per le medesime ragioni illustrate al § III in ordine alla mancata prova del fatto storico e del nesso causale, tenuto conto che la carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato;
(II) ed inoltre laddove si consideri che la stessa attrice dichiarava di non disporre dei requisiti fisici per poter Per_ custodire efficacemente il cane e ciò nondimeno aveva deciso di portare per la prima volta l'animale a passeggio da sola, consapevolmente ponendo in essere una condotta che, già prima del verificarsi della presunta caduta, sapeva essere potenzialmente pericolosa e/o foriera di possibili danni a sé stessa o a terzi, andando così ad integrare il disposto normativo di cui all'art. 1227 II co. c.c..
VI. Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea non può trovare accoglimento, con assorbimento di ogni valutazione tanto in ordine al quantum, quanto in relazione ai rapporti tra parte assicurata e la terza chiamata ed all'operatività o meno della polizza.
VII. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza in applicazione dell'art. 91 co. I, c.p.c.
6 Essa trova applicazione, in danno di parte attrice, non solo nei rapporti, diretti, fra questa e parte convenuta, ma anche nei riguardi della terza chiamata: nonostante quest'ultima sia stata meramente subordinata e cautelativa, e non da lei operata, infatti, “costituisce effetto normale e necessitato dalla altrui iniziativa giudiziaria” e pertanto il “relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (vds Cass 2492/2016 e Cass. n.
23123/2019).
La liquidazione viene attuata tenuto conto dello scaglione individuato in domanda (entro € 52.000,00), ai medi in relazione alle prime due fasi, tra i minimi e i medi per quella decisionale, e ai minimi per quella di trattazione
(in difetto di sostanziale istruttoria) ed operando una riduzione sui parametri nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Non può, viceversa, essere accolta la domanda di parte convenuta e terza chiamata in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice, non ritenendo il Tribunale sussistenti in capo alla soccombente i presupposti normativi fondanti l'aggravata responsabilità della parte soccombente, nemmeno con riferimento al III co. del medesimo articolo, come dimostrato anche dagli esiti del riscontro dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della propria (rectius di familiare) compagnia presso cui aveva polizza astrattamente Controparte_7
a copertura di danni causati da animali ma che non è stata azionata (vds dep.3.6.24), a riprova della genuina convinzione dell'operatività di quella di parte convenuta (non risultando provato l'assunto (vds conclusionale per cui non sarebbe stata attivata per “verosimile timore dell'incremento del premio”, ed anzi CP_3 emergendo ex actis l'accordo tra le parti sul punto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente sulla domanda proposta con rito ordinario da nei confronti di e con la chiamata in giudizio di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_2
Rigetta la domanda di risarcimento promossa da nei confronti di tanto ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 2052 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c. .
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1 procedimento, liquidate in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Condanna l pagamento in favore di al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del presente procedimento, liquidate in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 12 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott. Vittorio F.M.D. Duvia.
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quater - 281 quinquies I co. c.p.c.
nella causa iscritta al n. 2561 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
C.F. residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'avv. Gabriella Lucchetti Cigarini e dall'avv. Lorenzo
RA entrambi del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Seregno (MB), Via
Lazzaretto n. 56 (PEC: – Email_1
Email_2
-attrice-
CONTRO
C.F. residente in [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Michele Spagnuolo del Foro di Como ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
BA (CO), via G. Leopardi n. 7/D (PEC: Email_3
-convenuto-
E CONTRO
C.F. , in persona del l.r.p.t., con sede legale in Verona, Via Cosimo Del Controparte_2 P.IVA_1
Fante n. 21, rappresenta e difesa dall'Avv. Michele Colombo del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Monza, Piazza del Carrobiolo n. 5 (PEC: ; Email_4
-terza chiamata-
Oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2052 c.c. – 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 7 luglio 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice Pt_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra esposto la responsabilità esclusiva ex art. 2052 c.c., del sig.
, alla data del 16.08.2021, nell'allora sua qualità di proprietario del cane lupo identificato come CP_3
“BA” n. microchip 3802601120114494, della produzione e conseguenze del sinistro avvenuto in Lurate
Caccivio a danno della sig.ra , con rigetto di tutte le domande ed eccezioni che verranno Parte_1 avanzate dalla parte convenuta e dal terzo chiamato in manleva.
Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite CP_3 dall'attrice sig.ra per complessivi euro 47.542,10 comprensivi del danno patrimoniale e Parte_1 delle spese mediche sostenute e documentate, ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata.
IN VIA SUBORDINATA
Ritenere in ogni caso responsabile ex art. 2043 c.c. il sig. , per tutto quanto già esposto e per CP_3 quanto emergerà in sede istruttoria, e/o se ravvisasse un concorso colposo dell'attrice, ritenere responsabile il convenuto considerando anche la condotta processuale reticente ed appositamente equivoca, a risarcire tutti i danni che verranno accertati e/o non contestati, oltre alle spese mediche, alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, nella misura di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi l'interrogatorio formale del sig. sulle seguenti circostanze: CP_3
[…]
Si chiede ammettersi la consulenza tecnica d'ufficio medio legale atta a verificare il nesso causale dell'evento con le lesioni riportate dall'attrice e la loro entità e valutazione dei danni patrimoniali e non nelle sue componenti biologiche e di sofferenza soggettiva e morale.
Si richiamano tutti i documenti prodotti con atto di citazione, con la prima memoria autorizzata e con la seconda memoria dal n. 1 al n. 19. Si chiede altresì, pur non avendo il convenuto contestato l'allegato n. 19 e qualora il Signor Giudice lo ritenesse rilevante, di autorizzare, per la messaggistica riportata in tale documentazione, la produzione dei file-audio come reso possibile dal 30.09.2024 a seguito delle specifiche tecniche del Ministero pubblicate sul Portale dei servizi telematici il 07.08.2024. Con vittoria delle spese processuali e del compenso professionale. In ogni caso, condannare il solo convenuto al pagamento delle spese processuali e del compenso professionale per la chiamata in causa della terza chiamata”.
per parte convenuta CP_3
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Como, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare la domanda formulata da parte attrice siccome infondata in fatto e in diritto.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, ridurre il quantum a quanto provato a seguito di rigorosa istruttoria e con riduzione ex art. 1227, co. 1 cod. civ. e solo laddove il Tribunale non ritenesse di escludere il risarcimento ex art. 1227, co. 2 cod. civ.
2 IN OGNI CASO: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne il Sig. e, conseguentemente, Controparte_2 CP_3 condannare al pagamento in favore del sig. i una somma pari a quella Controparte_2 CP_3 che lo stesso sarà tenuto a pagare alla Sig.ra all'uopo rigettando la domanda svolta in via gradata Pt_1 da nella propria comparsa di risposta. Controparte_2
IN PUNTO SPESE: con vittoria delle spese oltre Generali, IVA e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
[…]
Si chiede ammettere prova per interrogatorio formale di parte attrice sui capitoli da n. 1) a n. 7) nonché sui seguenti capitoli:
[…]
per parte terza chiamata Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale assenza di civile responsabilità in capo all'assicurato\contraente sig. ex art. 2052 e\o 2043 c.c., e, per l'effetto, dichiarare assorbita o CP_1 comunque respingere, la domanda di garanzia e manleva dallo stesso cautelativamente proposta nei confronti di Controparte_2
IN VIA GRADATA: Per la denegatissima e non creduta ipotesi di accertamento, anche solo parziale e\o residuale, della civile responsabilità in capo al contraente sig. rigettare la domanda di manleva CP_1 dallo stesso a formulata per carenza del requisito di terzietà in capo al soggetto affidatario dell'animale (articoli 78 lettera “N” e 79 lettera “A” delle condizioni di polizza).
IN OGNI CASO:Con integrale rimborso delle spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c. secondo parametri medi ex DM 55/2014 e successive modifiche con rimborso forfettario, iva e cpa nella misura di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 18.7.2023 conveniva Parte_1 in giudizio chiedendo l'accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. –in via subordinata ex CP_1 art.2043 c.c.- del convenuto per l'evento lesivo occorsole in data 16.08.2021 e, conseguentemente, la condanna del al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 47.542,10, il tutto oltre interessi e CP_3 rivalutazione monetaria.
Deduceva, infatti, l'attrice che, mentre stava portando a passeggio il cane di proprietà del l'animale, CP_3 vedendo un gatto nelle vicinanze, si divincolava bruscamente e la faceva rovinare a terra determinandole plurime fratture scomposte dell'arto superiore sinistro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il quale, contestando la ricostruzione storica così come CP_1 operata dall'attrice e la quantificazione del danno svolta, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, il rigetto delle domande attoree per totale assenza di prova nell'accadimento del fatto nonché per l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella verificazione dell'evento.
Evidenziava il convenuto che, ferma la qualificazione corretta della fattispecie concreta come rientrante in quella astratta di cui all'art. 2052 c.c., specifica, e non dunque nella diversa, generale, di cui all'art. 2043 cc,
3 doveva comunque escludersi la sussumibilità in tale disposizione per carenza di un presupposto, ovvero la qualità di terzo della danneggiata, che nel caso di specie era la custode affidataria dell'animale.
Con decreto del 30.10.2023 assunto in sede di controlli ex art. 171 bis cpc propedeutici alla prima udienza il
G.I. autorizzava la chiamata in causa di la quale si costituiva tempestivamente in Controparte_2 giudizio associandosi in toto alle difese del convenuto, anche nella difesa relativa all'impossibilità di azionare la garanzia invocata in manleva atteso che al momento dell'evento, non potesse considerarsi “soggetto Pt_1 terzo” ai fini della copertura assicurativa, quanto piuttosto esercente il potere di custodia sull'animale.
Il G.I., con ordinanza istruttoria del 1.4.2024 accoglieva l'istanza formulata dal convenuto e dalla terza chiamata nelle proprie memorie istruttorie relativamente alle richieste ex art. 210 c.p.c. e pertanto ordinava al terzo
–compagnia assicurativa dell'attrice- l'esibizione di ogni documento relativo a Controparte_4 polizze assicurative per gli eventi di danno intestate all'attrice, o comunque in suo favore, ed operative alla data del 16.08.2021.
In ottemperanza al predetto ordine, provvedeva al deposito in data 03.06.2024 di polizza CP_4 assicurativa n. 109280788 intesta al marito di specificando che l'attrice, in quanto membro della Pt_1 famiglia del contraente, alla data del 16.08.2021 era garantita da tale polizza anche per gli eventi di danno causati da animali. Precisava, inoltre, la Compagnia che mai nessuna denuncia di sinistro era pervenuta dalla o dal marito per i fatti di causa. Pt_1
Alla successiva udienza cartolare del 20.06.2024 il G.I., previo deposito degli scritti difensivi ex art. 171 ter c.p.c. delle parti costitute, rigettava le istanze di ammissione prova orale (interrogatorio formale di controparte e prova testi per parte attrice, e per parte convenuta, interrogatorio formale di parte attrice per parte terza chiamata, ctu medico legale richiesta da parte attrice) e fissava l'udienza del 07.07.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.(per come riformulato con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, dunque a ritroso); in tale data, preso atto dell'avvenuto deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di tutte e tre le parti costituite, la causa veniva pertanto trattenuta in decisone.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale nel circondario del
Tribunale di Como;
medesime valutazioni debbono farsi in relazione alle condizioni dell'azione ed ai presupposti processuali.
Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, con costituzione tempestiva di parte convenuta e della terza chiamata, cui è stato tempestivamente notificato l'atto introduttivo.
Soddisfatta anche la condizione di procedibilità della domanda prodromica al presente giudizio, tenuto conto dell'esperito tentativo (doc.6), seppur infruttuoso (docc.7,8) di negoziazione assistita operato dell'attrice.
III. La domanda dell'attrice non è meritevole di accoglimento.
Seppur infatti risulti pacifico che in data 16.8.2021 l'attrice avesse portato il cane BA a passeggio, così come le lesioni dalla medesima subite, tuttavia, nessuna prova è stata offerta nel corso dell'odierno giudizio per determinare tanto il fatto storico che avrebbe originato una ipotetica responsabilità del convenuto (ovvero, la caduta dell'attrice determinata da una brusca reazione del cane tenuto al guinzaglio) quanto il nesso causale tra tale fatto e le conseguenze lesive subite dalla Pt_1
4 Tutto quanto dedotto dall'attrice sul punto non ha trovato riscontro probatorio, con la conseguenza che, sebbene siano evidenti le lesioni patite da all'arto superiore sinistro, rimangono del tutto sprovviste di Pt_1 prova le cause che hanno determinato tali lesioni: parte attrice non ha infatti portato prove documentali a suffragio, né la prova orale richiesta –non ammessa- avrebbe potuto essere a ciò funzionale, nessuno dei sedici capitoli di prova profferti avendo ad oggetto la dinamica del sinistro (il capitolo 8, infatti, da rivolgersi al marito recita “8)Vero che la mattina del 16.08.2021 verso le h.
5.50 sua moglie Controparte_5 Parte_1 Per_ usciva con il cane per portarlo ai giardini su incarico del sig. ”, mentre il successivo si CP_3 riferisce già all'accompagnamento in Ospedale a sinistro verificatosi).
Difetta, pertanto, nel caso di specie la prova necessaria a fondamento della domanda, il cui onere grava sul danneggiato, a cominciare proprio dal fatto storico.
L'attrice non ha soddisfatto conseguentemente, neppure quella afferente al nesso causale, che le avrebbe imposto di dimostrare come la già provata caduta avesse determinato in modo univoco e diretto le conseguenze lesive subite.
Per tali ragioni, dunque, nessun risarcimento può essere riconosciuto all'attrice in virtù della mancata prova fornita nel procedimento de quo.
IV. Richiamato quanto precede quale indefettibile presupposto logico per il rigetto della domanda, in ogni caso, anche ove per ipotesi si ritenesse, ciò che non è, astrattamente provato il fatto storico e il nesso causale, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento per almeno un altro duplice ordine di motivi.
Dal complessivo ventaglio probatorio offerto, costituito dalle deduzioni della stessa attrice, da quelle di controparte non contestate e dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero (vds verbale di prima udienza del 27.3.24) emerge che l'attrice non deteneva il cane BA contro la sua volontà né per ragioni d'ordine professionale (e vds Cass. civ. n. 10189/2010), e disponeva dell'animale in modo autonomo (tant'è che era in possesso delle chiavi del giardino di proprietà del convenuto) ed in maniera tale da potersi escludere, al momento del verificarsi dell'evento, ogni ingerenza di nel governo dell'animale (e vds Cass. civ. n. CP_3
4742/2021): il sinistro è avvenuto infatti fuori dalla proprietà di sulla pubblica via, ed in un momento CP_3 nel quale il proprietario convenuto si trovava in altra regione, ad oltre mille km di distanza (come affermato in comparsa di costituzione) o comunque “impossibilitato”, come rappresentato dalla stessa dichiarante al Pt_1 doc.15, e dunque in ogni caso all'infuori della sua sfera di controllo.
Il comportamento tenuto da e dalla sua famiglia, sia prima del sinistro che successivamente, Pt_1 allorquando la figlia ne diventa proprietaria il 15.2.22 (come dedotto dalla stessa attrice in citazione), ovvero tre giorni prima del trasferimento di residenza da via Galliano a Via Carovelli, sempre in Lurate Caccivio ma ove disponeva di giardino pertinenziale (trasferimento avvenuto formalmente il 18.2.22, come da certificato storico di residenza sub doc.3 risulta dimostrativo, nella sua interezza, della circostanza che agisse quale CP_3 proprietaria o custode: sia prima che dopo il fatto, si è comportata pertanto uti domina. Pt_1
La parificazione alla stregua di proprietario, dunque, fa ricadere l'attrice non nella qualità di terza danneggiata, vittima della condotta di cui all'art. 2052 c.c., quanto, invece, di proprietario dell'animale “o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”, privando automaticamente a far valere la propria domanda. Pt_1
Anche nell'ipotesi non si intenda parificare la figura dell'attrice a quella del proprietario, nondimeno ineludibile
è il ruolo da lei svolto quale custode dell'animale, dunque escludente la qualità di terzo danneggiato poiché integrante quella di soggetto responsabile: si richiami sul punto la giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui (Cass. sezz. 3, n. 16023 del 07/07/2010) “la responsabilità per il danno causato dall'animale,
5 prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull'annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull'utilizzazione dell'animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l'animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario” e ancora (Cass. n. 2414 del 04/02/2014) “la responsabilità di chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell'uso, sia dalla presenza dell'utilizzatore al momento in cui l'animale arreca il danno”.
Sul punto pertanto non risulta distonica –rispetto all'inquadramento ordinamentale- la previsione di cui all'art.78 lett.N della polizza laddove include la responsabilità, parificandola a quella del proprietario, “dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia”.
Differentemente opinando, d'altronde, ove non si ritenesse di aderire alla tesi suesposta, differenziando quindi le figure del proprietario e dell'utilizzatore/custode, deve comunque richiamarsi l'orientamento (vds Cass. n.
12025 del 12/09/2000) per cui “in tema di danno cagionato da animali, la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., essendo alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso
l'animale stesso, è esclusa in tutti i casi in cui il danno sia cagionato mentre l'animale, in virtù di un rapporto anche di mero fatto, sia utilizzato da altri, con il consenso del proprietario, per la realizzazione di un interesse autonomo, ancorché diverso da quello che il proprietario avrebbe tratto, o di fatto traeva”; in altri termini, ove per assurdo si escludesse in capo all'attrice la qualifica di responsabile della condotta dell'animale in ragione del rapporto giuridico (proprietà) o di fatto (utilizzo contingente), non potrebbe comunque la domanda trovare accoglimento poiché il rapporto -anche solo ipotizzandolo- di mero fatto dell'animale con la danneggiata escluderebbe la responsabilità del convenuto proprietario (e di conseguenza della compagnia assicurativa chiamata in manleva), in presenza della “realizzazione di un interesse autonomo”, circostanza emersa inequivocabilmente nel caso di specie, atteso che –a prescindere dal comportamento non encomiabile di nel badare all'animale, come dallo stesso riconosciuto- la cura che e la sua figlia CP_3 Pt_1 CP_6 dedicavano all'animale trascendeva il rapporto di cortesia caratterizzandosi per un qualcosa di diverso e di Per_ altro che è sfociato poi, anche formalmente, nell'adozione di (doc.3 . Pt_1
V. Anche l'invocata responsabilità in capo al convenuto ex art. 2043 c.c. non può trovare accoglimento:
(I) anzitutto, per le medesime ragioni illustrate al § III in ordine alla mancata prova del fatto storico e del nesso causale, tenuto conto che la carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato;
(II) ed inoltre laddove si consideri che la stessa attrice dichiarava di non disporre dei requisiti fisici per poter Per_ custodire efficacemente il cane e ciò nondimeno aveva deciso di portare per la prima volta l'animale a passeggio da sola, consapevolmente ponendo in essere una condotta che, già prima del verificarsi della presunta caduta, sapeva essere potenzialmente pericolosa e/o foriera di possibili danni a sé stessa o a terzi, andando così ad integrare il disposto normativo di cui all'art. 1227 II co. c.c..
VI. Per tutte le ragioni che precedono la domanda attorea non può trovare accoglimento, con assorbimento di ogni valutazione tanto in ordine al quantum, quanto in relazione ai rapporti tra parte assicurata e la terza chiamata ed all'operatività o meno della polizza.
VII. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza in applicazione dell'art. 91 co. I, c.p.c.
6 Essa trova applicazione, in danno di parte attrice, non solo nei rapporti, diretti, fra questa e parte convenuta, ma anche nei riguardi della terza chiamata: nonostante quest'ultima sia stata meramente subordinata e cautelativa, e non da lei operata, infatti, “costituisce effetto normale e necessitato dalla altrui iniziativa giudiziaria” e pertanto il “relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (vds Cass 2492/2016 e Cass. n.
23123/2019).
La liquidazione viene attuata tenuto conto dello scaglione individuato in domanda (entro € 52.000,00), ai medi in relazione alle prime due fasi, tra i minimi e i medi per quella decisionale, e ai minimi per quella di trattazione
(in difetto di sostanziale istruttoria) ed operando una riduzione sui parametri nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Non può, viceversa, essere accolta la domanda di parte convenuta e terza chiamata in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice, non ritenendo il Tribunale sussistenti in capo alla soccombente i presupposti normativi fondanti l'aggravata responsabilità della parte soccombente, nemmeno con riferimento al III co. del medesimo articolo, come dimostrato anche dagli esiti del riscontro dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della propria (rectius di familiare) compagnia presso cui aveva polizza astrattamente Controparte_7
a copertura di danni causati da animali ma che non è stata azionata (vds dep.3.6.24), a riprova della genuina convinzione dell'operatività di quella di parte convenuta (non risultando provato l'assunto (vds conclusionale per cui non sarebbe stata attivata per “verosimile timore dell'incremento del premio”, ed anzi CP_3 emergendo ex actis l'accordo tra le parti sul punto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile – in composizione monocratica, definitivamente sulla domanda proposta con rito ordinario da nei confronti di e con la chiamata in giudizio di Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: Controparte_2
Rigetta la domanda di risarcimento promossa da nei confronti di tanto ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 2052 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c. .
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite del presente Parte_1 CP_1 procedimento, liquidate in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e
I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Condanna l pagamento in favore di al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 del presente procedimento, liquidate in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Como, il 12 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott. Vittorio F.M.D. Duvia.
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