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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/10/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
N. R.G. 23645 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa AB ME Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento tra le parti
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRANCA RENATA Parte_1 MARIA che la rappresenta e difende per delega in atti parte ricorrente contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TRAVASCIO SABINA che lo CP_1 rappresenta e difende per delega in atti parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Per parte ricorrente e per parte convenuta (come da verbale del 29/09/2025)
Affido condiviso con collocamento presso la mamma,
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, in assenza di accordo secondo il seguente calendario: a weekend alternati dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o alle ore 10 a casa della mamma nei periodi non scolastici;
un pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'attività extrascolastica seguito da pernottamento durante la settimana, indicativamente il mercoledì; durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2025 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma); durante le vacanze di pasqua per 3 giorni comprensivi alternativamente di SQ e TT(nel 2026 SQ con il papà e TT con la mamma); durante le vacanze estive per due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in assenza di accordo le prime due settimane di agosto con il papà e le ultime due con la mamma negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
ulteriori festività e ponti e il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza.
Il padre verserà alla mamma per il mantenimento di la somma di 240 euro mensili entro il Per_1 giorno 20 di ogni mese oltre aumento Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo. pagina 1 di 3 La mamma potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
Il minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Spese legali compensate.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato in data [...]. Per_1
Con ricorso del 26/12/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Si è costituito il sig. in data 30/07/2025. CP_1
All'udienza del 29/09/2025 sono state sentite le parti ed i rispettivi difensori.
Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione ed all'esito le parti si accordavano. Il Giudice, visto l'art. 473 bis 22 co. 4 cpc invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. I difensori si richiamavano all'accordo come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse delle parti e della prole, anche sotto il profilo economico.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 473 bis 4 cpc, non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
AFFIDA il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Per_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- a weekend alternati dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o alle ore 10 a casa della mamma nei periodi non scolastici;
- un pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'attività extrascolastica seguito da pernottamento durante la settimana, indicativamente il mercoledì;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2025 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma);
- durante le vacanze di SQ per 3 giorni comprensivi alternativamente di SQ e TT (nel 2026 SQ con il papà e TT con la mamma);
- durante le vacanze estive per due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in assenza di accordo le prime due settimane di agosto con il papà e le ultime due con la mamma negli anni pari e pagina 2 di 3 viceversa negli anni dispari;
- ulteriori festività e ponti e il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza.
DISPONE che il padre versi alla sig.ra per il mantenimento di la somma di Parte_1 Per_1 240 euro entro il giorno 20 di ogni mese oltre aumento Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la mamma potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
DA' ATTO che le parti concordano che il minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa AB ME
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
Settima Sezione Civile
N. R.G. 23645 /2024
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa AB ME Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento tra le parti
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BRANCA RENATA Parte_1 MARIA che la rappresenta e difende per delega in atti parte ricorrente contro
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TRAVASCIO SABINA che lo CP_1 rappresenta e difende per delega in atti parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni
Per parte ricorrente e per parte convenuta (come da verbale del 29/09/2025)
Affido condiviso con collocamento presso la mamma,
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, in assenza di accordo secondo il seguente calendario: a weekend alternati dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o alle ore 10 a casa della mamma nei periodi non scolastici;
un pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'attività extrascolastica seguito da pernottamento durante la settimana, indicativamente il mercoledì; durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2025 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma); durante le vacanze di pasqua per 3 giorni comprensivi alternativamente di SQ e TT(nel 2026 SQ con il papà e TT con la mamma); durante le vacanze estive per due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in assenza di accordo le prime due settimane di agosto con il papà e le ultime due con la mamma negli anni pari e viceversa negli anni dispari;
ulteriori festività e ponti e il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza.
Il padre verserà alla mamma per il mantenimento di la somma di 240 euro mensili entro il Per_1 giorno 20 di ogni mese oltre aumento Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo. pagina 1 di 3 La mamma potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
Il minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
Spese legali compensate.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato in data [...]. Per_1
Con ricorso del 26/12/2024 parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. del codice civile in punto affidamento, collocazione, regime di visite con il genitore non collocatario e contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo.
Si è costituito il sig. in data 30/07/2025. CP_1
All'udienza del 29/09/2025 sono state sentite le parti ed i rispettivi difensori.
Il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione ed all'esito le parti si accordavano. Il Giudice, visto l'art. 473 bis 22 co. 4 cpc invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. I difensori si richiamavano all'accordo come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse delle parti e della prole, anche sotto il profilo economico.
L'audizione della prole minorenne è apparsa manifestamente superflua ex art. 473 bis 4 cpc, non essendovi disaccordo tra le parti in merito alle questioni che direttamente la riguardano.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
AFFIDA il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
Per_1
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente secondo accordi con la madre o, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
- a weekend alternati dal venerdì alle ore 18 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o alle ore 10 a casa della mamma nei periodi non scolastici;
- un pomeriggio dall'uscita da scuola o dall'attività extrascolastica seguito da pernottamento durante la settimana, indicativamente il mercoledì;
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (nel 2025 il primo periodo con il papà e il secondo periodo con la mamma);
- durante le vacanze di SQ per 3 giorni comprensivi alternativamente di SQ e TT (nel 2026 SQ con il papà e TT con la mamma);
- durante le vacanze estive per due settimane da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, in assenza di accordo le prime due settimane di agosto con il papà e le ultime due con la mamma negli anni pari e pagina 2 di 3 viceversa negli anni dispari;
- ulteriori festività e ponti e il compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza.
DISPONE che il padre versi alla sig.ra per il mantenimento di la somma di Parte_1 Per_1 240 euro entro il giorno 20 di ogni mese oltre aumento Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Torino fra i magistrati e gli avvocati;
DA' ATTO che le parti dichiarano che la mamma potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
DA' ATTO che le parti concordano che il minore rimarrà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa AB ME
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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