a) in corpi idrici superficiali, purche' la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purche' vengano osservati i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dagli enti di governo dell'ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
-------------- AGGIORNAMENTO (134)
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 , ha disposto (con l'art. 50, comma 3) che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.