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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
In persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2095/2024 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Beatrice Arganese, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Beatrice Arganese, giusta procura in CP_1 atti)
Parte resistente
NONCHÉ
Con l'intervento del PM in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
19/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
Le parti istanti deducevano che con sentenza nr. 1725/2019 il Tribunale di EN aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8/6/2008 in EN (atto nr. 60, parte II, serie A, anno 2008), che, tuttavia, , avendo intrapreso una relazione stabile con che Parte_1 Persona_1 da circa due anni lavora in Germania, ha rappresentato l'esigenza di ivi trasferirsi al fine di garantire ai suoi figli un ambiente familiare stabile, proposta rispetto alla quale non si è opposto. Su tali CP_1 premesse, gli istanti, sopravvenuti giustificati motivi ex art. 473 bis 29 c.p.c., chiedevano disporsi le modifiche delle condizioni di divorzio al fine di renderle maggiormente rispondenti alle sopravvenute esigenze.
p. 1/3 Le parti e hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro Parte_1 CP_1 debitamente sottoscritto, in particolare, fermo quanto previsto in sede di divorzio in punto di affidamento congiunto dei minori e in punto di esercizio del diritto di visita da parte del padre verso gli stessi, si sono accordate nel senso che:
- i minori sono collocati prevalentemente presso la madre, stante il trasferimento della stessa in
Germania; i figli della coppia, e si sposteranno con la stessa e vivranno presso Per_2 Per_3
l'abitazione di , sita in Wasserweg 100, 102 in 48143 Munster (cfr. all. nr. 3); Persona_1
- si impegna a far vedere a i propri figli ogni qual volta quest'ultimo Parte_1 CP_1 lo desideri e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e con le esigenze lavorative del padre. In ogni caso, potrà comunicare telefonicamente con i propri figli CP_1 quotidianamente;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire il diritto dei propri figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori in comune accordo. Viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno i figli con sé per decisioni quotidiane o improcrastinabili;
- i figli dovranno essere iscritti presso la scuola pubblica di Munster da previo Parte_1 rilascio ad opera degli Istituti scolastici frequentati in Italia dei rispettivi nulla osta, per i quali
[...]
ha già rilasciato espresso consenso. In ogni caso, espletata l'iscrizione scolastica, CP_1 Parte_1 provvederà a comunicare al padre il nome degli Istituti scolastici;
[...]
- i ricorrenti si obbligano a tenersi sempre informati sugli spostamenti di breve durata e ciò anche con il telefono ovvero nel caso di lunga permanenza fuori dal loro domicilio;
in ogni caso i ricorrenti sono tenuti a comunicarsi in forma legale e tempestivamente le variazioni di domicilio o residenza;
- e , confermano i punti nr. 2, 3 e 4 delle condizioni concertate di Parte_1 CP_1 comune accordo in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, ritiene il Collegio di accoglierli e recepirli nella presente sentenza, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura congiunta della richiesta. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 9/12/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o
[...] CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - dispone la modifica delle condizioni di divorzio integrando a quanto previsto con sentenza nr.
1725/2019 del Tribunale di EN (in punto di affidamento congiunto dei minori e di esercizio del diritto di visita di ) gli accordi specificamente indicati in parte motiva;
CP_1
- compensa le spese di lite.
EN, 19 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
In persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2095/2024 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Beatrice Arganese, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Beatrice Arganese, giusta procura in CP_1 atti)
Parte resistente
NONCHÉ
Con l'intervento del PM in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
19/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
Le parti istanti deducevano che con sentenza nr. 1725/2019 il Tribunale di EN aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l'8/6/2008 in EN (atto nr. 60, parte II, serie A, anno 2008), che, tuttavia, , avendo intrapreso una relazione stabile con che Parte_1 Persona_1 da circa due anni lavora in Germania, ha rappresentato l'esigenza di ivi trasferirsi al fine di garantire ai suoi figli un ambiente familiare stabile, proposta rispetto alla quale non si è opposto. Su tali CP_1 premesse, gli istanti, sopravvenuti giustificati motivi ex art. 473 bis 29 c.p.c., chiedevano disporsi le modifiche delle condizioni di divorzio al fine di renderle maggiormente rispondenti alle sopravvenute esigenze.
p. 1/3 Le parti e hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro Parte_1 CP_1 debitamente sottoscritto, in particolare, fermo quanto previsto in sede di divorzio in punto di affidamento congiunto dei minori e in punto di esercizio del diritto di visita da parte del padre verso gli stessi, si sono accordate nel senso che:
- i minori sono collocati prevalentemente presso la madre, stante il trasferimento della stessa in
Germania; i figli della coppia, e si sposteranno con la stessa e vivranno presso Per_2 Per_3
l'abitazione di , sita in Wasserweg 100, 102 in 48143 Munster (cfr. all. nr. 3); Persona_1
- si impegna a far vedere a i propri figli ogni qual volta quest'ultimo Parte_1 CP_1 lo desideri e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici degli stessi e con le esigenze lavorative del padre. In ogni caso, potrà comunicare telefonicamente con i propri figli CP_1 quotidianamente;
- entrambi i genitori si impegnano a garantire il diritto dei propri figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione e alla salute dei figli saranno assunte dai genitori in comune accordo. Viceversa, ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente quando avranno i figli con sé per decisioni quotidiane o improcrastinabili;
- i figli dovranno essere iscritti presso la scuola pubblica di Munster da previo Parte_1 rilascio ad opera degli Istituti scolastici frequentati in Italia dei rispettivi nulla osta, per i quali
[...]
ha già rilasciato espresso consenso. In ogni caso, espletata l'iscrizione scolastica, CP_1 Parte_1 provvederà a comunicare al padre il nome degli Istituti scolastici;
[...]
- i ricorrenti si obbligano a tenersi sempre informati sugli spostamenti di breve durata e ciò anche con il telefono ovvero nel caso di lunga permanenza fuori dal loro domicilio;
in ogni caso i ricorrenti sono tenuti a comunicarsi in forma legale e tempestivamente le variazioni di domicilio o residenza;
- e , confermano i punti nr. 2, 3 e 4 delle condizioni concertate di Parte_1 CP_1 comune accordo in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, ritiene il Collegio di accoglierli e recepirli nella presente sentenza, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura congiunta della richiesta. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 9/12/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o
[...] CP_1 deduzione disattesa, così provvede:
p. 2/3 - dispone la modifica delle condizioni di divorzio integrando a quanto previsto con sentenza nr.
1725/2019 del Tribunale di EN (in punto di affidamento congiunto dei minori e di esercizio del diritto di visita di ) gli accordi specificamente indicati in parte motiva;
CP_1
- compensa le spese di lite.
EN, 19 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3