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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 09/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 845/2022 con riunito R.G. 222/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentata e E_ C.F._1 difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Fabio Russian e dall'Avv. Sebastiano Markovic, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori e;
Email_1 Email_2
Parte attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Simonetta Previde Prato del Foro di Gorizia e dall'Avv. Eliana Lobuono del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_3 Email_4
Parte convenuta
Oggetto: Opposizione a D.I. – Azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI:
Per : - con riferimento al proc. 845/2022 R.G., nel merito come da atto di E_ citazione dd. 22.09.2022 e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dd. 20.03.2023, di seguito riportate: nel merito:
.in via preliminare, si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
.in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
.nel merito, in via principale, accertare che nulla deve a e per E_ _1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
.nel merito, in via subordinata, ridurre le pretese avverse a quanto risulterà di giustizia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
1 con vittoria di spese e onorari di lite. in via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)vero che, nel corso della relazione tra
e , quest'ultima sovente si occupava della spesa per entrambi? _1 E_
2)vero che, nel corso della relazione tra e , il primo si offriva di _1 E_ farsi carico di spese riferibili a quest'ultima, senza chiedere alcuna ripetizione?
3)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima si faceva _1 E_ carico di spese riferibili al primo? indicando quali testimoni: da da Testimone_1 Per_1 Testimone_2 Per_1
- con riferimento al proc. 222 /2023 R.G., nel merito come da comparsa di costituzione e risposta dd. 29.05.2023 e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dd. 20.09.2023, di seguito riportate: nel merito:
•in via pregiudiziale, rigettare la richiesta di riunione con il procedimento sub R.G. 845/2022;
•nel merito, rigettare le attoree domande poiché infondate e/o inammissibili e/o improponibili in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e onorari di lite. in via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima sovente _1 E_ si occupava della spesa per entrambi?
2)vero che, nel corso della relazione tra e , il primo si offriva di _1 E_ farsi carico di spese riferibili a quest'ultima, senza chiedere alcuna ripetizione?
3)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima si faceva _1 E_ carico di spese riferibili al primo?
4)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima si _1 E_ occupava delle faccende domestiche (pulizia casa, lavaggio e stiro vestiti, preparazione pasti) anche in favore del primo?
5)vero che, nel corso della relazione tra e , questi convivevano di _1 E_ fatto nello stesso appartamento?
6)vero che i n. 4 fondi di investimento polacchi, tramite la cui liquidazione è stato corrisposto parte del prezzo dell'immobile di Cracovia, provengono da risorse fornite dai genitori e dal fratello della sig.ra
Pt_1
7)vero che le rate del mutuo relativo all'immobile di Cracovia sono pagate di fatto direttamente dal figlio della sig.ra ? Parte_2 indicando quali testimoni:
da sui capitoli da 1 a 5; Testimone_1 Per_1 da sui capitoli da 1 a 5; Testimone_2 Per_1
sui capitoli 6 e 7; Testimone_3
sul capitolo 7. Testimone_4
Per parte convenuta: quanto al procedimento sub RG 845/2022 come in comparsa di costituzione e risposta dd. 20.12.2022, che si trascrivono di seguito: Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
2 In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
In via principale: - Respingere tutte le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto respingere la presente opposizione;
- Accertare e dichiarare che la convenuta si è ingiustamente arricchita con E_ depauperamento dell'attore dell .421,75 ai sensi dell'art. 2041 c.c e _1 per effetto accertare e dichiarare che la stessa è tenuta ad indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale pari all'importo di Euro 14.421,75 e per l'ulteriore effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese di lite;
quanto al procedimento sub RG 222/2023 come in atto di citazione dd. 24.02.2023 e memoria ex art. 183, VI co. n. 1 dd.19.07.2023, che si trascrivono di seguito: Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
In via pregiudiziale:
- Ai sensi dell'art. 274 cpc disporsi riunione del presente procedimento con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente sub n. RG 845/2022 innanzi a Codesto Tribunale;
In via principale:
- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo intercorso tra le parti del giudizio è viziato da errore e per l'effetto dichiararne la nullità ai sensi degli artt. 1427 e ss. cc. e per l'ulteriore effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di Euro 64.700,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a mezzo versamento allo stesso della predetta somma;
In via subordinata: - Nelle denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la convenuta si è ingiustamente E_ arricchita con depauperamento dell'attore dell'i 4.700,00 ai sensi _1 dell'art. 2041 c.c e per effetto condannarla ad indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale pari all'importo di Euro 64.700,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a mezzo versamento allo stesso della predetta somma;
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 246/2022 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 01/07/2022, ha ingiunto a _1 E_ al pagamento 421,75, oltre in spese della procedura monitoria;
a fondamento della pretesa monitoria _1
ha allegato di aver conferito all'ingiunta somme di denaro, per la
[...] somma di € 14.415,00, oltre commissioni, tramite bonifici bancari, mediante accrediti effettuati sul conto corrente o di quest'ultima o di soggetti terzi per saldare debiti della stessa e, segnatamente:
• La somma di € 201,50 pagata in data 10/04/2017 al Geom. a saldo di CP_2 fattura per consulenza tecnica prestata dal professi avore di;
E_
• La somma di € 2.000,00 accreditata a in data E_
28/11/2017;
3 • La somma di € 1.140,00 pagata in data 17/10/2019 alla ditta LA SI a saldo di fattura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di
[...]
; E_
• La somma di € 73,50 pagata in data 13/11/2019 alla ditta BR ND a saldo di fattura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di E_
[...]
• La somma di € 500,00 accreditata a in data E_
31/12/2019;
• La somma di complessivi € 10.000,00 accreditata a E_ in data 19/05/2020 e 20/05/2020 per l'acquisto dell'autovettura Kia;
[...]
• La somma di € 500,00 accreditata a in data E_
26/02/2021;
e di aver chiesto la restituzione di tali somme, senza esito, mediante invio di raccomandata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha
E_ proposto tempestiva opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, parte attrice ha allegato: a) che tra le parti era intercorsa, dal 2016 al 2021, una relazione sentimentale, tanto che indicava quale unica beneficiaria, in caso di _1 morte, relativamente alla polizza n. 762924863
E_ stipulata con b) che le parti vivevano in due distinti appartamenti siti Controparte_3 nello stesso Via Gorizia n. 84; c) che nell'ambito della predetta relazione, in cui si occupava delle faccende
E_ domestiche, al pagamento di alcune spese _1 della compagna per spirito di liberalità, così come la stessa
E_ provvedeva ad effettuare alcune spese nell'inter
[...] relazione terminava nel settembre del 2021; f) che il saldo della fattura emessa dal Geom. Con
avvenuto in data 10/04/2017 era relativa alla prestazione fornita dal professionista in favore di entrambe le parti;
g)che la dazione della somma di denaro di € 10.000,00 per l'acquisto di un'automobile costituisse un rimborso delle spese effettuate dalla stessa opponente in favore di controparte;
h) di lavorare come OSS presso una struttura sanitaria, percependo uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili e che , _1 pensionato, era stato amministratore di diverse società e godeva di buone capacità economiche.
Sulla scorta di tali allegazioni, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso monitorio per omessa indicazione della causa petendi, ha dedotto come gli esborsi di denaro effettuati da controparte non costituissero prestiti, ma atti di liberalità elargiti nel corso di una relazione durata cinque anni e proporzionali ed adeguati rispetto alle condizioni economiche delle parti e ha chiesto la revoca del D.I. opposto o comunque donazioni di modico valore.
Si è costituito in giudizio , allegando: a) di aver conosciuto la _1 controparte nel 2010, trasfer obile di Cormons con l'allora moglie;
b) che , amica della moglie del convenuto, assisteva E_ nel 20 aveva ricevuto un cospicuo _1 rimborso;
c) che da allora era sempre più presente E_ nella vita del convenuto t relazione e _1
divorziava dalla moglie;
d) che da allora ,
[...] E_
giovane di e , _1 domandava somme di denaro a quest'ultimo con le motivazioni più varie, facendosi dare
4 ingenti somme di denaro contante;
e) che nonostante la relazione
[...]
continuava a vivere nel proprio appartamento, pur avendo ottenuto la E_ ppartamento del convenuto;
f) che durante la relazione era sempre a provvedere a tutti i pagamenti, dalla spesa comune alle uscite;
g) di _1
una carta prepagata a sé intestata E_ per provvedere alle esigenze della stessa e di aver effettuato numerose ricariche sulla stessa;
e) che , a giustificazione di tali dazioni de denaro, E_ E_ prometteva che sarebbe stata con e che lo avrebbe assistito durante _1 gli anni della vecchiaia;
f) che a della disponibilità economica di
, nel settembre 2021 _1 E_
e n facoltoso ottantenne austriaco;
g) di percepire pensione di vecchiaia di € 2.000,00 circa e di dover versare all'ex moglie assegno divorzile.
Sulla scorta di tali allegazioni, contestando l'eccepita nullità del ricorso introduttivo, parte convenuta opposta ha dedotto come la relazione delle parti non potesse essere qualificata come una convivenza more uxorio e come le dazioni di denaro effettuate dovessero essere ricondotte alla fattispecie di ingiustificato arricchimento, non essendo applicabile la disciplina delle obbligazioni naturali, e come il pagamento dell'autoveicolo non costituisse alcun rimborso. Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato il _1 rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
All'esito della prima udienza del 18/01/2023 il Giudice ha rigettato la domanda di provvisoria esecuzione al D.I. opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Nel frattempo, con atto di citazione regolarmente notificato, _1 instaurava il giudizio iscritto sub R.G. 222/2023 nei confronti della
[...]
, allegando, oltre alle vicende già sopra esposte: a) di aver accredita E_ in uso alla convenuta la somma complessiva di € 14.700,00 nel corso della durata del rapporto sentimentale;
b) di aver consegnato a E_ la somma di € 50.000,00 in denaro contante, utilizza
[...] una casa in Polonia in comproprietà con il figlio (nato da una precedente relazione); c) che tali dazioni di denaro costituivano prestiti che si E_ impegnava a restituire;
d) di aver prestato tali somme di denaro in virtù della relazione in essere con la convenuta.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha dedotto l'annullabilità dei contratti _1 di mutuo stipulati con per errore essenziale sulla E_ natura del contratto (avendo lo stesso erogato le somme di denaro con la prospettiva di una loro restituzione) e sulle qualità personali della stessa E_
la quale avrebbe indotto in errore l'attore sulla restituzione delle somme stesse;
[...] rdinata, ha argomentato come si fosse E_ ingiustificatamente arricchita a fronte delle dazioni di denaro suddetto. Sulla scorta di tali argomentazioni, ha domandato la condanna di alla E_ restituzione della somma di € 64.700,00.
All'udienza del 23/05/2025 il Presidente del Tribunale, verificata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra le due cause, ha provveduto alla riassegnazione del procedimento sub RG. 222/2023 allo scrivente giudice;
Nell'ambito del procedimento sub RG 222/2023 si è costituita in giudizio
[...]
, che, richiamando le contestazioni e le alleg E_ nell'ambito del procedimento sub RG 845/2022, negava le allegazioni di controparte e
5 deduceva: a) che dalla documentazione allegata da controparte, _1 avrebbe prelevato la somma di € 62.500,00 di denaro contante nel 2011, ben prima dell'inizio della relazione con;
b) che il danaro E_ necessario per l'acquisto dell'immobile in Polonia – per € 50.000,00 – è stato reperito grazie alla stipula di un contratto di mutuo e attingendo risparmi e aiuti di famigliari;
c) di non aver mai giustificato le asserite richieste di danaro come un anticipo su quanto avrebbe fatto in futuro per l'assistenza alla vecchiaia di;
d) che non sarebbe _1 mai avvenuta la dazione di € 50.000,00 di denaro contante;
e) che, sebbene _1
avesse fornito a carte pre
[...] E_ accrediti per circa € 14.700,00, lo stesso aveva comunque la possibilità di monitorare le spese effettuate, le quali riguardavano spese alimentari, di beni di prima necessità, di carburante, per ristoranti e per viaggi correlate alle esigenze di entrambe le parti;
f) che tali somme non venivano comunque erogate a titolo di prestito;
g) che controparte non avrebbe, in generale, provato l'esistenza dell'asserito rapporto di mutuo.
Negando la sussistenza dell'ipotesi di annullabilità del contratto e argomentando circa l'improponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, E_ ha domandato il rigetto delle domande attoree.
[...]
All'udienza del 21/06/2023 lo scrivente Giudice, nell'ambito del procedimento sub RG 222/2023, nel concedere i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., così ha provveduto:
Ritenuto che, nonostante le prospettazioni giuridiche parzialmente differenti, la parziale identità della causa petendi sulla base della quale ha _1 domandato la condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti
(mutui orali – ingiustificato E_ arricchimento), le circostanze di tempo e di luogo che accomunano tutte le domande e le relative eccezioni (dazioni di danaro elargite nel corso di un rapporto sentimentale tra le parti) e l'esigenza sistematica di prevenire giudicati contrastanti giustificano la riunione dei procedimenti;
Ritenuto che la diversa modalità introduttiva dei giudizi non sia ostativa alla riunione, posto che con l'opposizione a viene ad introdursi un normale giudizio di cognizione, Pt_3 nel quale vi è solo un'inversione formale, e non sostanziale, del ruolo di attore e convenuto.
Rilevato tuttavia che i due giudizi si trovano in fasi processuali ben distinte: nel presente procedimento, di più recente iscrizione, viene oggi celebrata la prima udienza di comparizione e trattazione;
nel procedimento sub RG 845/2022 più risalente, le parti hanno articolato i propri mezzi istruttori ed il Giudice, all'udienza del 03/05/2023, prima di rimettere gli atti al presidente, si è riservato di provvedere;
Ritenuto che, prima di disporre la riunione delle cause, è opportuno che il presente provvedimento venga a trovarsi nella fase processuale della causa sub RG 845/2022, previa sospensione della stessa ex art. 295 c.p.c.;
All'udienza celebrata in pari data, nell'ambito del procedimento sub RG 845/2022, il Giudice, ritenuto che esigenze di un maggior ordine processuale consentano al Giudice, come anche affermato da alcune pronunce della Suprema Corte, di disporre la sospensione del procedimento a norma dell'art. 295 c.p.c. al fine di “consentire” alle cause di trovarsi nella stessa fase processuale al fine di una trattazione simultanea (cfr. Cass. Civ. n. 16955/2013, Cass. Civ. n. 23914/2010), ha disposto la sospensione del giudizio.
Nell'ambito del procedimento sub RG 222/2023, nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha negato la circostanza che le spese effettuate con le carte prepagate concesse in uso alla controparte fossero relative a spese effettuate nell'interesse comune delle parti e ha
6 allegato come con il denaro contate fornito la convenuta avesse effettuato spese in Polonia nell'interesse dei di lei figli.
All'udienza del 23/10/2023 è stata disposta la riunione dei due procedimenti e con successiva ordinanza si è provveduto alle istanze istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 22/02/2024 sono stati escussi i testi , Testimone_5 Testimone_6 e Testimone_7 Tes_8
Alla successiva udienza del 18/04/2024 sono stati escussi i testi Testimone_9 Tes_10
e Successivamente, ritenuta la causa sufficientemente istruita, è stata
[...] Tes_11
d azione delle conclusioni, in cui le parti hanno concluso come sopra riporta e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulle domande svolte nell'ambito del procedimento R.G.845/2022
L'opposizione svolta da avverso il D.I. n. 246/2022 E_
è in parte fondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente appare utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali.
La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In questo senso, come da insegnamento ormai granitico in giurisprudenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, conformemente (secondo l'insegnamento di cui alla nota pronuncia Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001). È poi consolidato orientamento giurisprudenziale che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale
contro
- deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (così, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, n. 19039/2019)
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si osserva come il convenuto opposto abbia allegato l'ingiustificato arricchimento di _1
, a proprio danno, dalla somma complessiva di € E_
e occasioni. Di contro l'attrice opponente non ha
7 contestato le dazioni di danaro in questione ma ha allegato come le stesse fossero state eseguite nell'ambito di una relazione sentimentale intrattenuta dalle parti e ha dedotto come Con alcune di queste elargizioni (il pagamento della fattura emessa dal Geom. nel 2017, la dazione di € 10.000,00 finalizzata all'acquisto di un autoveicolo) trovassero altra ragione giustificativa.
Viene in primo luogo in rilievo la previsione di cui all'art. 2041 c.c., che stabilisce l'obbligo a carico di chi si sia arricchito senza giusta causa a danno di altra persona, ad indennizzare quest'ultimo della relativa diminuzione patrimoniale. Tale norma, che costituisce vera e propria norma di chiusura nell'ambito dei fatti che possono determinare il sorgere di un rapporto obbligatorio e che riveste natura sussidiaria (come previsto dall'art. 2042 c.c.), ha la funzione di salvaguardare il principio dell'ordinamento secondo cui ogni spostamento patrimoniale tra soggetti deve essere giustificato da interessi meritevoli di tutela, evitando in tal modo ingiustificate locupletazione a vantaggio di alcuni e a discapito di altri.
È opinione consolidata in Giurisprudenza che colui il quale agisce per vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 2041 c.c. è onerato, secondo i canoni di cui all'art. 2697 c.c., di provare gli elementi costituitivi della fattispecie quali: l'arricchimento effettivo patrimoniale dell'accipiens (che può pacificamente consistere anche nel risparmio di una spesa), il danno patrimoniale patito dall'impoverito, il nesso causale tra tali presupposti, da intendersi quale l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (così Cass. Civ., SS.UU. Sent. 24772/2008) e la mancanza di giusta causa nello spostamento patrimoniale. In questi termini l'arricchimento deve considerarsi pertanto senza una giusta causa quando sia correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale, e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, si evidenzia come abbia adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante _1 relativamente ai primi tre presupposti sopra elencati, avendo provato documentalmente di aver arricchito l'ingiunta per la complessiva somma di € 14.415,00, tramite bonifici bancari, mediante accrediti effettuati sul conto corrente o di quest'ultima o di soggetti terzi per saldare debiti della stessa, con proprio corrispondente depauperamento.
Sul punto non colgono nel segno le eccezioni sollevate da E_ Con in merito al pagamento della fattura del Geom.
[...] somma di € 10.000,00 quale rimborso delle spese effettuate dalla stessa in favore di Con
. In primo luogo, sentito come testimone, il Geom. in modo del _1 tutto attendibile, ha dichiarato di aver si svolto la propria attività (consistente nella consulenza finalizzata a presentare una domanda regionale per ottenere un contributo regionale per l'efficientamento energetico) per tutte le unità del condominio ma di aver predisposto documento APE per tutti gli appartamenti e di aver emesso fattura nei confronti di ogni condomino. In secondo luogo, E_ non ha provato che l'accredito della complessiva s rimborsare la stessa di spese sostenute nell'interesse di controparte: in tal senso, la mera causale descrittiva dei bonifici bancari non è idonea a comprovare che la stessa avesse sostenuto spese per le quali è stato effettuato il rimborso.
Circa l'ultimo dei presupposti sopra indicati, occorre evidenziare che è circostanza pacifica e non contestata che le parti avessero intrattenuto una relazione sentimentale durata diversi anni.
8 Sul punto si osserva come la Giurisprudenza maggioritaria, a cui questo Giudice aderisce, ritenga come possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. III, n. 18632/2015 – da ultimo richiamata nella più recente Cass. Civ., Sez. VI, n. 4659/2019). Si ritiene infatti che nell'ambito di una formazione sociale ex art. 2 Cost., qual è la convivenza di fatto, sorgono doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, per cui eventuali contribuzioni e prestazioni economiche eseguite durante il periodo di convivenza vengono sussunte dalla coscienza sociale fra i doveri connessi ad un consolidato rapporto affettivo, venendo generalmente ricondotte nell'alveo delle obbligazioni naturali, ex art. 2034 c.c. L'inconciliabilità logico-giuridica fra la convivenza more uxorio e l'azione di arricchimento senza causa postula che le prestazioni rese trovino giustificazione nella solidarietà e nella reciproca assistenza fra i conviventi. Quando, tuttavia, le prestazioni considerate non indispensabili per il normale svolgimento della vita di coppia e/o familiare integrino un arricchimento del solvens ed un correlato impoverimento dell'accipiens, generati da un unico fatto causativo dello squilibrio, e sussista un nesso di causalità fra i due eventi, allora sorge il dovere del convivente avvantaggiato di indennizzare l'ex partner della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento, poiché nemo locupletari potest cum aliena iactura. Si ritiene pertanto che il convivente che, alla cessazione del rapporto, non abbia recuperato l'importo, e non possa avvalersi di altri mezzi specifici predisposti dal legislatore, può ricorrere alla sussidiaria azione di ingiustificato arricchimento prevista ex art. 2042 c.c., avente carattere residuale e costituente strumento utile per ristabilire l'equilibrio patrimoniale fra i soggetti, nel caso in cui l'esborso sia appunto stato ritenuto estraneo a quelli necessari nella condivisione della vita quotidiana.
Da ultimo si ritiene che la convivenza more uxorio debba intendersi quale situazione di fatto in cui due persone, sebbene non legate da matrimonio, vivono come se fosse una famiglia, legati cioè da una relazione affettiva e da una comunione di vita. Sul punto la Giurisprudenza ha avuto modo di ritenere che tale situazione si verifichi anche nel caso in cui le persone legate da relazione sentimentale non coabitino nella medesima abitazione, in quanto per le c.d. famiglia di fatto non trova applicazione la disciplina delineata dagli artt. 143 e ss. c.c. e, segnatamente, per quanto interessa, dall'art. 144 c.c., relativo alla fissazione della residenza della famiglia, da concordare a cura dei coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia, dall'art. 146 c.c., che sanziona l'allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi senza giusta causa e dall'art. 151, comma 1, c.c. perché nella convivenza di fatto more uxorio la scelta di coabitare è libera e non consegue ad un obbligo giuridico (così Cass. Civ., Sez. I, n. 6810/2023). Del resto, si osserva come lo stesso legislatore, nel dare disciplina al fenomeno delle convivenze, non abbia indicato la convivenza quale presupposto del riconoscimento della situazione (cfr. art. 1, comma 36 L. 76/2016 per cui si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile), costituendo la convivenza solamente elemento per accertare il dato (cfr. art. 37 della citata legge).
Nel caso di specie, si osserva come le risultanze testimoniali, oltre a confermare la circostanza incontestata che le parti avessero intrattenuto una relazione durata diversi anni, hanno evidenziato che sebbene e _1 E_ non convivessero in un solo appartamento ma continuassero ad abitare nei
[...] ppartamenti all'interno della stessa palazzina, gli stessi intrattenevano una relazione sentimentale duratura, progettando di andare a vivere insieme in futuro, tanto da
9 essere percepiti come una coppia. È inoltre documentalmente provato come _1
avesse indicato quale beneficiaria di
[...] E_ ssicurativa in ca to ritenere, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che e _1
abbiano intrattenuto una relazione more uxorio. E_
Pertanto, si ritiene che le prestazioni eseguite da in favore di _1
, per le quali il borso tramite E_ domanda monitoria, non fossero sprovviste di idonea ragione causale, essendo le stesse espressione del generale dovere di solidarietà e di reciproca assistenza che caratterizza le parti di una relazione e come tali riconducibili, in linea astratta, alla nozione di obbligazione naturale di cui è impossibile la pretesa di restituzione.
È tuttavia ulteriormente necessario valutare, secondo i canoni ermeneutici più volte richiamati, al fine di vagliare la ripetibilità (rectius l'indennizzabilità) o meno di tali arricchimenti a favore di e in detrimento a E_
, se gli spetto alle condizioni _1 patrimoniali e sociali delle parti.
Dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti emerge come _1 e fossero entrambi economicamente indipendenti E_
d percepiva una pensione _1 mensile di circa € 2.000,00 ed era onerato del pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge per € 200,00, percepiva una E_ retribuzione mensile di circa € 1.400,00) e come avesse disponibilità _1 patrimoniali maggiori, anche a fronte del risarc 2015 (ciò si evince dagli estratti conto dimessi dalle parti), che nel tempo si sono ridotte.
Si ritiene pertanto che alcune delle somme di cui ha richiesto _1 l'indennizzo in via monitoria non possano essere riconosciute, essendo le stesse, per la loro consistenza, del tutto proporzionali e adeguate a fronte della relazione more uxorio tra le parti, quali: la somma di € 201,50 pagata in data 10/04/2017 al Geom. a saldo CP_2 di fattura per consulenza tecnica prestata dal professionista in favore
[...]
, la somma di € 73,50 pagata in data 13/11/2019 alla ditta BR E_ ura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di
[...]
. E_
Si ritiene invece che gli ulteriori arricchimenti a favore di E_ (e segnatamente la somma di € 2.000,00 accreditata a
[...] [...]
in data 28/11/2017, la somma di € 1.140,00 E_ 17/10/2019 alla ditta LA SI a saldo di fattura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di , la somma di € 500,00 accreditata a E_
in data 31/12/2019, la somma di complessivi € E_
in data 19/05/2020 e E_ 20/05/2020 per l'acquisto dell'autovettura Kia) e la somma di € 500,00 accreditata a in data 26/02/2021, per la loro consistenza, esulino E_ dai canoni di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto delle capacità economiche delle parti e delle caratteristiche della relazione dalle stesse intrattenuta, e che, pertanto,
abbia il diritto ad essere indennizzato per tali esborsi. _1
Pertanto, il D.I. n. 246/2022 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 01/07/2022 deve essere revocato e deve essere condannata ad E_ indennizzare a per la minor somma di € 14.140,00. _1
3. Sulle domande svolte nell'ambito del procedimento R.G. 222/2023
10 Le domande svolte da devono rigettate per i seguenti motivi. _1
In primo luogo si osserva come parte attrice abbia, in via principale, allegato l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, avente ad oggetto la complessiva somma di € 64.700,00, erogata o mediante dazioni di denaro contante (per il complessivo importo di € 50.000,00)
o mediante versamenti, effettuati durante il periodo in cui le parti avevano una relazione sentimentale, su una carta pregata intestata a ma in uso a _1
(per l'imp ha domandato E_ l'annullamento del contratto in questione per errore sulla qualità soggettiva della parte.
Di contro , pur non contestando la circostanza della E_ messa a disposizione della carta prepagata (ma allegando sul punto come le spese fossero state effettuate per soddisfare le necessità comuni della coppia), ha negato l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e ha negato altresì la dazione dell'importo di € 50.000,00.
Sul punto si rammenta come, nell'ambito dell'azione di annullabilità del contratto, parte attrice è onerata di allegare l'esistenza del rapporto e di provare i fattori che giustificherebbero l'annullabilità del titolo stesso (quali errore, violenza e dolo).
Nel caso di specie, si osserva come a fronte delle contestazioni della convenuta – che ha negato in nuce l'esistenza stessa del rapporto di mutuo – parte attrice non abbia offerto prova dell'esistenza stessa del titolo, non avendo dimostrato l'esistenza di un accordo tra le parti in forza del quale avrebbe elargito le somme di denaro in _1 questione con l'obbligo di restituzione in capo a . E_
Pertanto, la domanda di annullabilità del contratto deve essere rigettata.
In via subordinata, ha domandato la restituzione delle predette _1 somme argomentan himento in capo a E_
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale domanda
[...]
, a fronte della proposizione della domanda principale di annullabilità del titolo e della natura sussidiaria e residuale della domanda di cui agli art. 2041 e ss. c.c..
Si ritiene che tale eccezione non sia condivisibile. Sul punto, si richiama l'orientamento prevalente, condiviso da questo Giudice, recentemente ribadito da una pronuncia della Suprema Corte, secondo cui ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (così Cass. Civ., Sez. III, n. 6735/2024, che ha ribadito l'assunto di cui alla pronuncia a Sezioni Unite n. 33954/2023, in cui, in termini plastici, la Corte ha chiarito che […]se, invece, il titolo contrattuale è allegato dall'attore, è contestato dal convenuto, ma il primo non ne dà prova, ciò significa semplicemente che il titolo non c'è: dunque, nulla osta alla proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito).
Ritenuta pertanto ammissibile la domanda subordinata svolta da , _1 richiamate le coordinate ermeneutiche già sviluppate sub. 2 in punto di presupposti e onere della prova in punto di domanda ex art. 2041 c.c., è in primo luogo è da osservarsi come non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso gravante in _1 denaro contante (dal complessivo importo di € 50.000,00) in favore della convenuta. Sul punto si evidenzia come l'attore non abbia fornito adeguata prova né del proprio depauperamento (avendo semplicemente allegato di aver prelevato tale denaro
11 contante dal proprio conto corrente nel 2011, molti anni prima dell'inizio della relazione con ) né dell'arricchimento della convenuta. Le E_ risult ostrato che tale denaro asseritamente elargito sia stato utilizzato per l'acquisto di un immobile in Polonia (Paese d'origine di
) ma dalle risultanze testimoniali e dai documenti E_ prodotti dalla convenuta è emerso che tale operazione economica sia stata in parte sostenuta mediante l'apertura di un mutuo fondiario in Polonia e con risparmi dei famigliari della stessa.
In secondo luogo, si osserva invece che risulta provata la dazione, da parte di _1
, della complessiva somma di € 14.700,00 in favore di
[...] E_ mediante accrediti su una carta prepagata intestat
[...] seconda. Invero tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta, la quale però ha dedotto come l'utilizzo della carta prepagata fosse finalizzato a soddisfare esigenze comuni della coppia.
Sul punto si ritiene che sia impossibile determinare con assoluta esattezza la natura e le finalità di suddette spese. L'analisi degli estratti conti correnti della carta prepagata evidenziano infatti numerosi esborsi da ricondursi prevalentemente ad esercizi commerciali, bar e ristoranti, senza che sia possibile determinare con assoluta certezza che i medesi esborsi siano state effettuati per soddisfare gli interessi o della sola
[...]
o della coppia. Sul punto anche l'analisi dei conti correnti personali E_
n giova a far luce sulla natura delle spese saldate mediante l'utilizzo della carta prepagata, posto che anche sugli stessi, nella annualità interessate, emergono frequenti spese presso esercizi commerciali. Tuttavia, le circostanze che
[...]
avesse un conto corrente proprio, comunque utilizzato nel corso degli E_
documentazione agli atti emerge come il saldo dello stesso rimane costante nel corso degli anni), e che nel periodo della relazione _1 avesse effettuato alcuni bonifici in favore della stessa per spese (azionate peraltro in via monitoria nel giudizio riunito) portano a ritenere che effettivamente i denari messi a disposizione da mediante gli accrediti _1 sulla carta prepagata in uso a fossero utilizzati, E_ quantomeno in via prevalente, per soddisfare esigenze e interessi comuni della coppia.
Per quanto tale situazione abbia indubbiamente portato un arricchimento in capo alla convenuta con contestuale depauperamento del patrimonio dell'attore, si ritiene che anche in questo caso tali trasferimenti patrimoniali siano provvisti di idonea ragione causale (il dovere di solidarietà e di reciproca assistenza nell'ambito di una relazione more uxorio) e pertanto riconducibili, in linea astratta, alla nozione di obbligazione naturale di cui è impossibile la pretesa di restituzione. Si ritiene inoltre come gli stessi appaiano conformi ai canoni di proporzionalità e adeguatezza richiamati nel paragrafo precedente. Dal resto, la dazione da parte di a favore di _1 E_ del complessivo importo di € 14.700,00 è riferibile ad un periodo di ben cinque
[...] zione, corrispondente a circa € 245,00 mensili, somma che corrisponde a grandi linee alla differenza tra le entrate mensili delle parti del rapporto.
Pertanto, ritenuto che non sussistano i presupposti per la ripetizione d'indebito evocata, anche la domanda subordinata di deve essere rigettata. _1
4. Sulle spese di lite
Preliminarmente si rammenta il principio condiviso secondo cui, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di
12 esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Così Cass. 17693/2022).
A fronte dell'esito opposto delle cause riunite si ritiene tuttavia opportuno liquidare separatamente i compensi relativi ai due giudizi, applicando il principio della soccombenza e i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Quanto al giudizio R.G. 845/2022, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, si ritiene che sia comunque E_ soccombente, a fronte del rico inore di quella avanzata in sede monitoria. Pertanto, trovano conferma le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto oltre le spese del presente grado di giudizio, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento a fronte della complessità della causa.
Quanto al giudizio R.G. 222/2023, a fronte della soccombenza di , _1 quest'ultimo deve essere condannato alle spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Revoca il D.I. n. 246/2022 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 01/07/2022;
Accerta che si è ingiustificatamente arricchita, a E_ danno di , per la somma di € 14.140,00 _1
Condanna al pagamento, in favore di E_ _1
, dell'indennità di € 14.140,00;
[...]
Rigetta le ulteriori domande svolte da nei confronti di _1
; E_
Condanna al pagamento, in favore di E_ _1
:
[...]
• delle spese del giudizio monitorio, che liquida in € 540 per compensi;
• delle spese relative al giudizio sub R.G. 845/2022, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Condanna al pagamento, in favore CP_5 Parte_4 delle spese relative al giudizio sub R.G. 222/2023, che liquida in € 14.103,00,
[...] oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 09/04/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 845/2022 con riunito R.G. 222/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentata e E_ C.F._1 difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Fabio Russian e dall'Avv. Sebastiano Markovic, entrambi del Foro di Gorizia, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori e;
Email_1 Email_2
Parte attrice
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. _1 C.F._2
Simonetta Previde Prato del Foro di Gorizia e dall'Avv. Eliana Lobuono del Foro di Trieste ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei difensori e Email_3 Email_4
Parte convenuta
Oggetto: Opposizione a D.I. – Azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI:
Per : - con riferimento al proc. 845/2022 R.G., nel merito come da atto di E_ citazione dd. 22.09.2022 e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dd. 20.03.2023, di seguito riportate: nel merito:
.in via preliminare, si oppone alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
.in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo opposto;
.nel merito, in via principale, accertare che nulla deve a e per E_ _1
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
.nel merito, in via subordinata, ridurre le pretese avverse a quanto risulterà di giustizia, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
1 con vittoria di spese e onorari di lite. in via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)vero che, nel corso della relazione tra
e , quest'ultima sovente si occupava della spesa per entrambi? _1 E_
2)vero che, nel corso della relazione tra e , il primo si offriva di _1 E_ farsi carico di spese riferibili a quest'ultima, senza chiedere alcuna ripetizione?
3)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima si faceva _1 E_ carico di spese riferibili al primo? indicando quali testimoni: da da Testimone_1 Per_1 Testimone_2 Per_1
- con riferimento al proc. 222 /2023 R.G., nel merito come da comparsa di costituzione e risposta dd. 29.05.2023 e in via istruttoria come da memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. dd. 20.09.2023, di seguito riportate: nel merito:
•in via pregiudiziale, rigettare la richiesta di riunione con il procedimento sub R.G. 845/2022;
•nel merito, rigettare le attoree domande poiché infondate e/o inammissibili e/o improponibili in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e onorari di lite. in via istruttoria: - ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima sovente _1 E_ si occupava della spesa per entrambi?
2)vero che, nel corso della relazione tra e , il primo si offriva di _1 E_ farsi carico di spese riferibili a quest'ultima, senza chiedere alcuna ripetizione?
3)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima si faceva _1 E_ carico di spese riferibili al primo?
4)vero che, nel corso della relazione tra e , quest'ultima si _1 E_ occupava delle faccende domestiche (pulizia casa, lavaggio e stiro vestiti, preparazione pasti) anche in favore del primo?
5)vero che, nel corso della relazione tra e , questi convivevano di _1 E_ fatto nello stesso appartamento?
6)vero che i n. 4 fondi di investimento polacchi, tramite la cui liquidazione è stato corrisposto parte del prezzo dell'immobile di Cracovia, provengono da risorse fornite dai genitori e dal fratello della sig.ra
Pt_1
7)vero che le rate del mutuo relativo all'immobile di Cracovia sono pagate di fatto direttamente dal figlio della sig.ra ? Parte_2 indicando quali testimoni:
da sui capitoli da 1 a 5; Testimone_1 Per_1 da sui capitoli da 1 a 5; Testimone_2 Per_1
sui capitoli 6 e 7; Testimone_3
sul capitolo 7. Testimone_4
Per parte convenuta: quanto al procedimento sub RG 845/2022 come in comparsa di costituzione e risposta dd. 20.12.2022, che si trascrivono di seguito: Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione
2 In via preliminare:
- Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione;
In via principale: - Respingere tutte le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto respingere la presente opposizione;
- Accertare e dichiarare che la convenuta si è ingiustamente arricchita con E_ depauperamento dell'attore dell .421,75 ai sensi dell'art. 2041 c.c e _1 per effetto accertare e dichiarare che la stessa è tenuta ad indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale pari all'importo di Euro 14.421,75 e per l'ulteriore effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese di lite;
quanto al procedimento sub RG 222/2023 come in atto di citazione dd. 24.02.2023 e memoria ex art. 183, VI co. n. 1 dd.19.07.2023, che si trascrivono di seguito: Conclusioni
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
In via pregiudiziale:
- Ai sensi dell'art. 274 cpc disporsi riunione del presente procedimento con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente sub n. RG 845/2022 innanzi a Codesto Tribunale;
In via principale:
- Accertare e dichiarare che il contratto di mutuo intercorso tra le parti del giudizio è viziato da errore e per l'effetto dichiararne la nullità ai sensi degli artt. 1427 e ss. cc. e per l'ulteriore effetto condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di Euro 64.700,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a mezzo versamento allo stesso della predetta somma;
In via subordinata: - Nelle denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la convenuta si è ingiustamente E_ arricchita con depauperamento dell'attore dell'i 4.700,00 ai sensi _1 dell'art. 2041 c.c e per effetto condannarla ad indennizzare l'attore della correlativa diminuzione patrimoniale pari all'importo di Euro 64.700,00, ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, a mezzo versamento allo stesso della predetta somma;
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 246/2022 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 01/07/2022, ha ingiunto a _1 E_ al pagamento 421,75, oltre in spese della procedura monitoria;
a fondamento della pretesa monitoria _1
ha allegato di aver conferito all'ingiunta somme di denaro, per la
[...] somma di € 14.415,00, oltre commissioni, tramite bonifici bancari, mediante accrediti effettuati sul conto corrente o di quest'ultima o di soggetti terzi per saldare debiti della stessa e, segnatamente:
• La somma di € 201,50 pagata in data 10/04/2017 al Geom. a saldo di CP_2 fattura per consulenza tecnica prestata dal professi avore di;
E_
• La somma di € 2.000,00 accreditata a in data E_
28/11/2017;
3 • La somma di € 1.140,00 pagata in data 17/10/2019 alla ditta LA SI a saldo di fattura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di
[...]
; E_
• La somma di € 73,50 pagata in data 13/11/2019 alla ditta BR ND a saldo di fattura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di E_
[...]
• La somma di € 500,00 accreditata a in data E_
31/12/2019;
• La somma di complessivi € 10.000,00 accreditata a E_ in data 19/05/2020 e 20/05/2020 per l'acquisto dell'autovettura Kia;
[...]
• La somma di € 500,00 accreditata a in data E_
26/02/2021;
e di aver chiesto la restituzione di tali somme, senza esito, mediante invio di raccomandata.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha
E_ proposto tempestiva opposizione avverso suddetto decreto ingiuntivo. In particolare, parte attrice ha allegato: a) che tra le parti era intercorsa, dal 2016 al 2021, una relazione sentimentale, tanto che indicava quale unica beneficiaria, in caso di _1 morte, relativamente alla polizza n. 762924863
E_ stipulata con b) che le parti vivevano in due distinti appartamenti siti Controparte_3 nello stesso Via Gorizia n. 84; c) che nell'ambito della predetta relazione, in cui si occupava delle faccende
E_ domestiche, al pagamento di alcune spese _1 della compagna per spirito di liberalità, così come la stessa
E_ provvedeva ad effettuare alcune spese nell'inter
[...] relazione terminava nel settembre del 2021; f) che il saldo della fattura emessa dal Geom. Con
avvenuto in data 10/04/2017 era relativa alla prestazione fornita dal professionista in favore di entrambe le parti;
g)che la dazione della somma di denaro di € 10.000,00 per l'acquisto di un'automobile costituisse un rimborso delle spese effettuate dalla stessa opponente in favore di controparte;
h) di lavorare come OSS presso una struttura sanitaria, percependo uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili e che , _1 pensionato, era stato amministratore di diverse società e godeva di buone capacità economiche.
Sulla scorta di tali allegazioni, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso monitorio per omessa indicazione della causa petendi, ha dedotto come gli esborsi di denaro effettuati da controparte non costituissero prestiti, ma atti di liberalità elargiti nel corso di una relazione durata cinque anni e proporzionali ed adeguati rispetto alle condizioni economiche delle parti e ha chiesto la revoca del D.I. opposto o comunque donazioni di modico valore.
Si è costituito in giudizio , allegando: a) di aver conosciuto la _1 controparte nel 2010, trasfer obile di Cormons con l'allora moglie;
b) che , amica della moglie del convenuto, assisteva E_ nel 20 aveva ricevuto un cospicuo _1 rimborso;
c) che da allora era sempre più presente E_ nella vita del convenuto t relazione e _1
divorziava dalla moglie;
d) che da allora ,
[...] E_
giovane di e , _1 domandava somme di denaro a quest'ultimo con le motivazioni più varie, facendosi dare
4 ingenti somme di denaro contante;
e) che nonostante la relazione
[...]
continuava a vivere nel proprio appartamento, pur avendo ottenuto la E_ ppartamento del convenuto;
f) che durante la relazione era sempre a provvedere a tutti i pagamenti, dalla spesa comune alle uscite;
g) di _1
una carta prepagata a sé intestata E_ per provvedere alle esigenze della stessa e di aver effettuato numerose ricariche sulla stessa;
e) che , a giustificazione di tali dazioni de denaro, E_ E_ prometteva che sarebbe stata con e che lo avrebbe assistito durante _1 gli anni della vecchiaia;
f) che a della disponibilità economica di
, nel settembre 2021 _1 E_
e n facoltoso ottantenne austriaco;
g) di percepire pensione di vecchiaia di € 2.000,00 circa e di dover versare all'ex moglie assegno divorzile.
Sulla scorta di tali allegazioni, contestando l'eccepita nullità del ricorso introduttivo, parte convenuta opposta ha dedotto come la relazione delle parti non potesse essere qualificata come una convivenza more uxorio e come le dazioni di denaro effettuate dovessero essere ricondotte alla fattispecie di ingiustificato arricchimento, non essendo applicabile la disciplina delle obbligazioni naturali, e come il pagamento dell'autoveicolo non costituisse alcun rimborso. Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato il _1 rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
All'esito della prima udienza del 18/01/2023 il Giudice ha rigettato la domanda di provvisoria esecuzione al D.I. opposto e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Nel frattempo, con atto di citazione regolarmente notificato, _1 instaurava il giudizio iscritto sub R.G. 222/2023 nei confronti della
[...]
, allegando, oltre alle vicende già sopra esposte: a) di aver accredita E_ in uso alla convenuta la somma complessiva di € 14.700,00 nel corso della durata del rapporto sentimentale;
b) di aver consegnato a E_ la somma di € 50.000,00 in denaro contante, utilizza
[...] una casa in Polonia in comproprietà con il figlio (nato da una precedente relazione); c) che tali dazioni di denaro costituivano prestiti che si E_ impegnava a restituire;
d) di aver prestato tali somme di denaro in virtù della relazione in essere con la convenuta.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha dedotto l'annullabilità dei contratti _1 di mutuo stipulati con per errore essenziale sulla E_ natura del contratto (avendo lo stesso erogato le somme di denaro con la prospettiva di una loro restituzione) e sulle qualità personali della stessa E_
la quale avrebbe indotto in errore l'attore sulla restituzione delle somme stesse;
[...] rdinata, ha argomentato come si fosse E_ ingiustificatamente arricchita a fronte delle dazioni di denaro suddetto. Sulla scorta di tali argomentazioni, ha domandato la condanna di alla E_ restituzione della somma di € 64.700,00.
All'udienza del 23/05/2025 il Presidente del Tribunale, verificata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra le due cause, ha provveduto alla riassegnazione del procedimento sub RG. 222/2023 allo scrivente giudice;
Nell'ambito del procedimento sub RG 222/2023 si è costituita in giudizio
[...]
, che, richiamando le contestazioni e le alleg E_ nell'ambito del procedimento sub RG 845/2022, negava le allegazioni di controparte e
5 deduceva: a) che dalla documentazione allegata da controparte, _1 avrebbe prelevato la somma di € 62.500,00 di denaro contante nel 2011, ben prima dell'inizio della relazione con;
b) che il danaro E_ necessario per l'acquisto dell'immobile in Polonia – per € 50.000,00 – è stato reperito grazie alla stipula di un contratto di mutuo e attingendo risparmi e aiuti di famigliari;
c) di non aver mai giustificato le asserite richieste di danaro come un anticipo su quanto avrebbe fatto in futuro per l'assistenza alla vecchiaia di;
d) che non sarebbe _1 mai avvenuta la dazione di € 50.000,00 di denaro contante;
e) che, sebbene _1
avesse fornito a carte pre
[...] E_ accrediti per circa € 14.700,00, lo stesso aveva comunque la possibilità di monitorare le spese effettuate, le quali riguardavano spese alimentari, di beni di prima necessità, di carburante, per ristoranti e per viaggi correlate alle esigenze di entrambe le parti;
f) che tali somme non venivano comunque erogate a titolo di prestito;
g) che controparte non avrebbe, in generale, provato l'esistenza dell'asserito rapporto di mutuo.
Negando la sussistenza dell'ipotesi di annullabilità del contratto e argomentando circa l'improponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, E_ ha domandato il rigetto delle domande attoree.
[...]
All'udienza del 21/06/2023 lo scrivente Giudice, nell'ambito del procedimento sub RG 222/2023, nel concedere i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., così ha provveduto:
Ritenuto che, nonostante le prospettazioni giuridiche parzialmente differenti, la parziale identità della causa petendi sulla base della quale ha _1 domandato la condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti
(mutui orali – ingiustificato E_ arricchimento), le circostanze di tempo e di luogo che accomunano tutte le domande e le relative eccezioni (dazioni di danaro elargite nel corso di un rapporto sentimentale tra le parti) e l'esigenza sistematica di prevenire giudicati contrastanti giustificano la riunione dei procedimenti;
Ritenuto che la diversa modalità introduttiva dei giudizi non sia ostativa alla riunione, posto che con l'opposizione a viene ad introdursi un normale giudizio di cognizione, Pt_3 nel quale vi è solo un'inversione formale, e non sostanziale, del ruolo di attore e convenuto.
Rilevato tuttavia che i due giudizi si trovano in fasi processuali ben distinte: nel presente procedimento, di più recente iscrizione, viene oggi celebrata la prima udienza di comparizione e trattazione;
nel procedimento sub RG 845/2022 più risalente, le parti hanno articolato i propri mezzi istruttori ed il Giudice, all'udienza del 03/05/2023, prima di rimettere gli atti al presidente, si è riservato di provvedere;
Ritenuto che, prima di disporre la riunione delle cause, è opportuno che il presente provvedimento venga a trovarsi nella fase processuale della causa sub RG 845/2022, previa sospensione della stessa ex art. 295 c.p.c.;
All'udienza celebrata in pari data, nell'ambito del procedimento sub RG 845/2022, il Giudice, ritenuto che esigenze di un maggior ordine processuale consentano al Giudice, come anche affermato da alcune pronunce della Suprema Corte, di disporre la sospensione del procedimento a norma dell'art. 295 c.p.c. al fine di “consentire” alle cause di trovarsi nella stessa fase processuale al fine di una trattazione simultanea (cfr. Cass. Civ. n. 16955/2013, Cass. Civ. n. 23914/2010), ha disposto la sospensione del giudizio.
Nell'ambito del procedimento sub RG 222/2023, nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha negato la circostanza che le spese effettuate con le carte prepagate concesse in uso alla controparte fossero relative a spese effettuate nell'interesse comune delle parti e ha
6 allegato come con il denaro contate fornito la convenuta avesse effettuato spese in Polonia nell'interesse dei di lei figli.
All'udienza del 23/10/2023 è stata disposta la riunione dei due procedimenti e con successiva ordinanza si è provveduto alle istanze istruttorie avanzate dalle parti.
All'udienza del 22/02/2024 sono stati escussi i testi , Testimone_5 Testimone_6 e Testimone_7 Tes_8
Alla successiva udienza del 18/04/2024 sono stati escussi i testi Testimone_9 Tes_10
e Successivamente, ritenuta la causa sufficientemente istruita, è stata
[...] Tes_11
d azione delle conclusioni, in cui le parti hanno concluso come sopra riporta e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulle domande svolte nell'ambito del procedimento R.G.845/2022
L'opposizione svolta da avverso il D.I. n. 246/2022 E_
è in parte fondata per i seguenti motivi.
Preliminarmente appare utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali.
La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In questo senso, come da insegnamento ormai granitico in giurisprudenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, conformemente (secondo l'insegnamento di cui alla nota pronuncia Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001). È poi consolidato orientamento giurisprudenziale che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale
contro
- deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (così, ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, n. 19039/2019)
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, si osserva come il convenuto opposto abbia allegato l'ingiustificato arricchimento di _1
, a proprio danno, dalla somma complessiva di € E_
e occasioni. Di contro l'attrice opponente non ha
7 contestato le dazioni di danaro in questione ma ha allegato come le stesse fossero state eseguite nell'ambito di una relazione sentimentale intrattenuta dalle parti e ha dedotto come Con alcune di queste elargizioni (il pagamento della fattura emessa dal Geom. nel 2017, la dazione di € 10.000,00 finalizzata all'acquisto di un autoveicolo) trovassero altra ragione giustificativa.
Viene in primo luogo in rilievo la previsione di cui all'art. 2041 c.c., che stabilisce l'obbligo a carico di chi si sia arricchito senza giusta causa a danno di altra persona, ad indennizzare quest'ultimo della relativa diminuzione patrimoniale. Tale norma, che costituisce vera e propria norma di chiusura nell'ambito dei fatti che possono determinare il sorgere di un rapporto obbligatorio e che riveste natura sussidiaria (come previsto dall'art. 2042 c.c.), ha la funzione di salvaguardare il principio dell'ordinamento secondo cui ogni spostamento patrimoniale tra soggetti deve essere giustificato da interessi meritevoli di tutela, evitando in tal modo ingiustificate locupletazione a vantaggio di alcuni e a discapito di altri.
È opinione consolidata in Giurisprudenza che colui il quale agisce per vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 2041 c.c. è onerato, secondo i canoni di cui all'art. 2697 c.c., di provare gli elementi costituitivi della fattispecie quali: l'arricchimento effettivo patrimoniale dell'accipiens (che può pacificamente consistere anche nel risparmio di una spesa), il danno patrimoniale patito dall'impoverito, il nesso causale tra tali presupposti, da intendersi quale l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (così Cass. Civ., SS.UU. Sent. 24772/2008) e la mancanza di giusta causa nello spostamento patrimoniale. In questi termini l'arricchimento deve considerarsi pertanto senza una giusta causa quando sia correlato ad un impoverimento non remunerato, né conseguente ad un atto di liberalità e neppure all'adempimento di un'obbligazione naturale, e ciò in quanto l'ordinamento esige che ogni arricchimento dipenda dalla realizzazione di un interesse meritevole di tutela.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, si evidenzia come abbia adempiuto all'onere della prova sullo stesso gravante _1 relativamente ai primi tre presupposti sopra elencati, avendo provato documentalmente di aver arricchito l'ingiunta per la complessiva somma di € 14.415,00, tramite bonifici bancari, mediante accrediti effettuati sul conto corrente o di quest'ultima o di soggetti terzi per saldare debiti della stessa, con proprio corrispondente depauperamento.
Sul punto non colgono nel segno le eccezioni sollevate da E_ Con in merito al pagamento della fattura del Geom.
[...] somma di € 10.000,00 quale rimborso delle spese effettuate dalla stessa in favore di Con
. In primo luogo, sentito come testimone, il Geom. in modo del _1 tutto attendibile, ha dichiarato di aver si svolto la propria attività (consistente nella consulenza finalizzata a presentare una domanda regionale per ottenere un contributo regionale per l'efficientamento energetico) per tutte le unità del condominio ma di aver predisposto documento APE per tutti gli appartamenti e di aver emesso fattura nei confronti di ogni condomino. In secondo luogo, E_ non ha provato che l'accredito della complessiva s rimborsare la stessa di spese sostenute nell'interesse di controparte: in tal senso, la mera causale descrittiva dei bonifici bancari non è idonea a comprovare che la stessa avesse sostenuto spese per le quali è stato effettuato il rimborso.
Circa l'ultimo dei presupposti sopra indicati, occorre evidenziare che è circostanza pacifica e non contestata che le parti avessero intrattenuto una relazione sentimentale durata diversi anni.
8 Sul punto si osserva come la Giurisprudenza maggioritaria, a cui questo Giudice aderisce, ritenga come possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. III, n. 18632/2015 – da ultimo richiamata nella più recente Cass. Civ., Sez. VI, n. 4659/2019). Si ritiene infatti che nell'ambito di una formazione sociale ex art. 2 Cost., qual è la convivenza di fatto, sorgono doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, per cui eventuali contribuzioni e prestazioni economiche eseguite durante il periodo di convivenza vengono sussunte dalla coscienza sociale fra i doveri connessi ad un consolidato rapporto affettivo, venendo generalmente ricondotte nell'alveo delle obbligazioni naturali, ex art. 2034 c.c. L'inconciliabilità logico-giuridica fra la convivenza more uxorio e l'azione di arricchimento senza causa postula che le prestazioni rese trovino giustificazione nella solidarietà e nella reciproca assistenza fra i conviventi. Quando, tuttavia, le prestazioni considerate non indispensabili per il normale svolgimento della vita di coppia e/o familiare integrino un arricchimento del solvens ed un correlato impoverimento dell'accipiens, generati da un unico fatto causativo dello squilibrio, e sussista un nesso di causalità fra i due eventi, allora sorge il dovere del convivente avvantaggiato di indennizzare l'ex partner della correlativa diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento, poiché nemo locupletari potest cum aliena iactura. Si ritiene pertanto che il convivente che, alla cessazione del rapporto, non abbia recuperato l'importo, e non possa avvalersi di altri mezzi specifici predisposti dal legislatore, può ricorrere alla sussidiaria azione di ingiustificato arricchimento prevista ex art. 2042 c.c., avente carattere residuale e costituente strumento utile per ristabilire l'equilibrio patrimoniale fra i soggetti, nel caso in cui l'esborso sia appunto stato ritenuto estraneo a quelli necessari nella condivisione della vita quotidiana.
Da ultimo si ritiene che la convivenza more uxorio debba intendersi quale situazione di fatto in cui due persone, sebbene non legate da matrimonio, vivono come se fosse una famiglia, legati cioè da una relazione affettiva e da una comunione di vita. Sul punto la Giurisprudenza ha avuto modo di ritenere che tale situazione si verifichi anche nel caso in cui le persone legate da relazione sentimentale non coabitino nella medesima abitazione, in quanto per le c.d. famiglia di fatto non trova applicazione la disciplina delineata dagli artt. 143 e ss. c.c. e, segnatamente, per quanto interessa, dall'art. 144 c.c., relativo alla fissazione della residenza della famiglia, da concordare a cura dei coniugi secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia, dall'art. 146 c.c., che sanziona l'allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi senza giusta causa e dall'art. 151, comma 1, c.c. perché nella convivenza di fatto more uxorio la scelta di coabitare è libera e non consegue ad un obbligo giuridico (così Cass. Civ., Sez. I, n. 6810/2023). Del resto, si osserva come lo stesso legislatore, nel dare disciplina al fenomeno delle convivenze, non abbia indicato la convivenza quale presupposto del riconoscimento della situazione (cfr. art. 1, comma 36 L. 76/2016 per cui si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile), costituendo la convivenza solamente elemento per accertare il dato (cfr. art. 37 della citata legge).
Nel caso di specie, si osserva come le risultanze testimoniali, oltre a confermare la circostanza incontestata che le parti avessero intrattenuto una relazione durata diversi anni, hanno evidenziato che sebbene e _1 E_ non convivessero in un solo appartamento ma continuassero ad abitare nei
[...] ppartamenti all'interno della stessa palazzina, gli stessi intrattenevano una relazione sentimentale duratura, progettando di andare a vivere insieme in futuro, tanto da
9 essere percepiti come una coppia. È inoltre documentalmente provato come _1
avesse indicato quale beneficiaria di
[...] E_ ssicurativa in ca to ritenere, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che e _1
abbiano intrattenuto una relazione more uxorio. E_
Pertanto, si ritiene che le prestazioni eseguite da in favore di _1
, per le quali il borso tramite E_ domanda monitoria, non fossero sprovviste di idonea ragione causale, essendo le stesse espressione del generale dovere di solidarietà e di reciproca assistenza che caratterizza le parti di una relazione e come tali riconducibili, in linea astratta, alla nozione di obbligazione naturale di cui è impossibile la pretesa di restituzione.
È tuttavia ulteriormente necessario valutare, secondo i canoni ermeneutici più volte richiamati, al fine di vagliare la ripetibilità (rectius l'indennizzabilità) o meno di tali arricchimenti a favore di e in detrimento a E_
, se gli spetto alle condizioni _1 patrimoniali e sociali delle parti.
Dalle allegazioni e dalla documentazione versata in atti emerge come _1 e fossero entrambi economicamente indipendenti E_
d percepiva una pensione _1 mensile di circa € 2.000,00 ed era onerato del pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge per € 200,00, percepiva una E_ retribuzione mensile di circa € 1.400,00) e come avesse disponibilità _1 patrimoniali maggiori, anche a fronte del risarc 2015 (ciò si evince dagli estratti conto dimessi dalle parti), che nel tempo si sono ridotte.
Si ritiene pertanto che alcune delle somme di cui ha richiesto _1 l'indennizzo in via monitoria non possano essere riconosciute, essendo le stesse, per la loro consistenza, del tutto proporzionali e adeguate a fronte della relazione more uxorio tra le parti, quali: la somma di € 201,50 pagata in data 10/04/2017 al Geom. a saldo CP_2 di fattura per consulenza tecnica prestata dal professionista in favore
[...]
, la somma di € 73,50 pagata in data 13/11/2019 alla ditta BR E_ ura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di
[...]
. E_
Si ritiene invece che gli ulteriori arricchimenti a favore di E_ (e segnatamente la somma di € 2.000,00 accreditata a
[...] [...]
in data 28/11/2017, la somma di € 1.140,00 E_ 17/10/2019 alla ditta LA SI a saldo di fattura per opera svolta dalla ditta suddetta in favore di , la somma di € 500,00 accreditata a E_
in data 31/12/2019, la somma di complessivi € E_
in data 19/05/2020 e E_ 20/05/2020 per l'acquisto dell'autovettura Kia) e la somma di € 500,00 accreditata a in data 26/02/2021, per la loro consistenza, esulino E_ dai canoni di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto delle capacità economiche delle parti e delle caratteristiche della relazione dalle stesse intrattenuta, e che, pertanto,
abbia il diritto ad essere indennizzato per tali esborsi. _1
Pertanto, il D.I. n. 246/2022 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 01/07/2022 deve essere revocato e deve essere condannata ad E_ indennizzare a per la minor somma di € 14.140,00. _1
3. Sulle domande svolte nell'ambito del procedimento R.G. 222/2023
10 Le domande svolte da devono rigettate per i seguenti motivi. _1
In primo luogo si osserva come parte attrice abbia, in via principale, allegato l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, avente ad oggetto la complessiva somma di € 64.700,00, erogata o mediante dazioni di denaro contante (per il complessivo importo di € 50.000,00)
o mediante versamenti, effettuati durante il periodo in cui le parti avevano una relazione sentimentale, su una carta pregata intestata a ma in uso a _1
(per l'imp ha domandato E_ l'annullamento del contratto in questione per errore sulla qualità soggettiva della parte.
Di contro , pur non contestando la circostanza della E_ messa a disposizione della carta prepagata (ma allegando sul punto come le spese fossero state effettuate per soddisfare le necessità comuni della coppia), ha negato l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e ha negato altresì la dazione dell'importo di € 50.000,00.
Sul punto si rammenta come, nell'ambito dell'azione di annullabilità del contratto, parte attrice è onerata di allegare l'esistenza del rapporto e di provare i fattori che giustificherebbero l'annullabilità del titolo stesso (quali errore, violenza e dolo).
Nel caso di specie, si osserva come a fronte delle contestazioni della convenuta – che ha negato in nuce l'esistenza stessa del rapporto di mutuo – parte attrice non abbia offerto prova dell'esistenza stessa del titolo, non avendo dimostrato l'esistenza di un accordo tra le parti in forza del quale avrebbe elargito le somme di denaro in _1 questione con l'obbligo di restituzione in capo a . E_
Pertanto, la domanda di annullabilità del contratto deve essere rigettata.
In via subordinata, ha domandato la restituzione delle predette _1 somme argomentan himento in capo a E_
la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di tale domanda
[...]
, a fronte della proposizione della domanda principale di annullabilità del titolo e della natura sussidiaria e residuale della domanda di cui agli art. 2041 e ss. c.c..
Si ritiene che tale eccezione non sia condivisibile. Sul punto, si richiama l'orientamento prevalente, condiviso da questo Giudice, recentemente ribadito da una pronuncia della Suprema Corte, secondo cui ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (così Cass. Civ., Sez. III, n. 6735/2024, che ha ribadito l'assunto di cui alla pronuncia a Sezioni Unite n. 33954/2023, in cui, in termini plastici, la Corte ha chiarito che […]se, invece, il titolo contrattuale è allegato dall'attore, è contestato dal convenuto, ma il primo non ne dà prova, ciò significa semplicemente che il titolo non c'è: dunque, nulla osta alla proponibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e alla sua delibazione nel merito).
Ritenuta pertanto ammissibile la domanda subordinata svolta da , _1 richiamate le coordinate ermeneutiche già sviluppate sub. 2 in punto di presupposti e onere della prova in punto di domanda ex art. 2041 c.c., è in primo luogo è da osservarsi come non abbia assolto all'onere della prova sullo stesso gravante in _1 denaro contante (dal complessivo importo di € 50.000,00) in favore della convenuta. Sul punto si evidenzia come l'attore non abbia fornito adeguata prova né del proprio depauperamento (avendo semplicemente allegato di aver prelevato tale denaro
11 contante dal proprio conto corrente nel 2011, molti anni prima dell'inizio della relazione con ) né dell'arricchimento della convenuta. Le E_ risult ostrato che tale denaro asseritamente elargito sia stato utilizzato per l'acquisto di un immobile in Polonia (Paese d'origine di
) ma dalle risultanze testimoniali e dai documenti E_ prodotti dalla convenuta è emerso che tale operazione economica sia stata in parte sostenuta mediante l'apertura di un mutuo fondiario in Polonia e con risparmi dei famigliari della stessa.
In secondo luogo, si osserva invece che risulta provata la dazione, da parte di _1
, della complessiva somma di € 14.700,00 in favore di
[...] E_ mediante accrediti su una carta prepagata intestat
[...] seconda. Invero tale circostanza non è stata contestata dalla convenuta, la quale però ha dedotto come l'utilizzo della carta prepagata fosse finalizzato a soddisfare esigenze comuni della coppia.
Sul punto si ritiene che sia impossibile determinare con assoluta esattezza la natura e le finalità di suddette spese. L'analisi degli estratti conti correnti della carta prepagata evidenziano infatti numerosi esborsi da ricondursi prevalentemente ad esercizi commerciali, bar e ristoranti, senza che sia possibile determinare con assoluta certezza che i medesi esborsi siano state effettuati per soddisfare gli interessi o della sola
[...]
o della coppia. Sul punto anche l'analisi dei conti correnti personali E_
n giova a far luce sulla natura delle spese saldate mediante l'utilizzo della carta prepagata, posto che anche sugli stessi, nella annualità interessate, emergono frequenti spese presso esercizi commerciali. Tuttavia, le circostanze che
[...]
avesse un conto corrente proprio, comunque utilizzato nel corso degli E_
documentazione agli atti emerge come il saldo dello stesso rimane costante nel corso degli anni), e che nel periodo della relazione _1 avesse effettuato alcuni bonifici in favore della stessa per spese (azionate peraltro in via monitoria nel giudizio riunito) portano a ritenere che effettivamente i denari messi a disposizione da mediante gli accrediti _1 sulla carta prepagata in uso a fossero utilizzati, E_ quantomeno in via prevalente, per soddisfare esigenze e interessi comuni della coppia.
Per quanto tale situazione abbia indubbiamente portato un arricchimento in capo alla convenuta con contestuale depauperamento del patrimonio dell'attore, si ritiene che anche in questo caso tali trasferimenti patrimoniali siano provvisti di idonea ragione causale (il dovere di solidarietà e di reciproca assistenza nell'ambito di una relazione more uxorio) e pertanto riconducibili, in linea astratta, alla nozione di obbligazione naturale di cui è impossibile la pretesa di restituzione. Si ritiene inoltre come gli stessi appaiano conformi ai canoni di proporzionalità e adeguatezza richiamati nel paragrafo precedente. Dal resto, la dazione da parte di a favore di _1 E_ del complessivo importo di € 14.700,00 è riferibile ad un periodo di ben cinque
[...] zione, corrispondente a circa € 245,00 mensili, somma che corrisponde a grandi linee alla differenza tra le entrate mensili delle parti del rapporto.
Pertanto, ritenuto che non sussistano i presupposti per la ripetizione d'indebito evocata, anche la domanda subordinata di deve essere rigettata. _1
4. Sulle spese di lite
Preliminarmente si rammenta il principio condiviso secondo cui, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di
12 esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Così Cass. 17693/2022).
A fronte dell'esito opposto delle cause riunite si ritiene tuttavia opportuno liquidare separatamente i compensi relativi ai due giudizi, applicando il principio della soccombenza e i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Quanto al giudizio R.G. 845/2022, pur a fronte della revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, si ritiene che sia comunque E_ soccombente, a fronte del rico inore di quella avanzata in sede monitoria. Pertanto, trovano conferma le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto oltre le spese del presente grado di giudizio, con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento a fronte della complessità della causa.
Quanto al giudizio R.G. 222/2023, a fronte della soccombenza di , _1 quest'ultimo deve essere condannato alle spese di lite, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Revoca il D.I. n. 246/2022 emanato dal Tribunale di Gorizia in data 01/07/2022;
Accerta che si è ingiustificatamente arricchita, a E_ danno di , per la somma di € 14.140,00 _1
Condanna al pagamento, in favore di E_ _1
, dell'indennità di € 14.140,00;
[...]
Rigetta le ulteriori domande svolte da nei confronti di _1
; E_
Condanna al pagamento, in favore di E_ _1
:
[...]
• delle spese del giudizio monitorio, che liquida in € 540 per compensi;
• delle spese relative al giudizio sub R.G. 845/2022, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre esborsi, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Condanna al pagamento, in favore CP_5 Parte_4 delle spese relative al giudizio sub R.G. 222/2023, che liquida in € 14.103,00,
[...] oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 09/04/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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